Ordinanza collegiale 30 maggio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01518/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Grippa e Francesco Simeone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS –, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego all'accesso agli atti, comunicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Vigilanza Ispettiva Taranto, a mezzo p.e.c. in data 21.01.2022, sull'istanza presentata dalla società ricorrente a mezzo p.e.c. del 28.12.2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to N. Grippa, per la parte ricorrente, avv.to R. Gubello in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per l'INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Premesso che:
- a) la società ricorrente riceveva, dall’INPS di Taranto, il verbale unico di accertamento e notificazione n.-OMISSIS- del 15.11.2021, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 571.201,00 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 7/2015 al 7/2021 e di Euro 316.996,88 a titolo di somme aggiuntive per il medesimo periodo, per una somma complessiva di Euro 888.198,76;
- b) nel suddetto verbale – con cui è stato tra l’altro contestato alla predetta società di aver prestato dichiarazioni di manodopera (DMAG) mendaci, finalizzate all’attribuzione indebita di giornate lavorative, con conseguente perdita dei benefici contributivi –, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società nel periodo di accertamento, le dichiarazioni rese da dipendenti, soci e collaboratori (indicati nel verbale), le dichiarazioni rese da n.180 lavoratori, indicati nella tabella 12 a pag. 38-40 del verbale, e le dichiarazioni rese da altri soggetti, indicati nel verbale, acquisite nel 2019 nell’ambito dell’accertamento condotto nei confronti di -OMISSIS- società cooperativa.
II) Premesso che la società ricorrente, in data 28.12.2021, presentava istanza di accesso agli atti all’INPS di Taranto, con cui chiedeva l’ostensione dei documenti richiamati nel verbale e precisamente:
- a) dichiarazioni integrali dei soci e amministratori, del personale dipendente, ex-dipendente e/o del personale comunque ascoltato durante tutto il periodo di accertamento, completo delle domande rivolte a ciascun soggetto interrogato;
- b) copia delle dichiarazioni rese dai soggetti (persone fisiche) ascoltate durante l’accertamento ispettivo a carico della -OMISSIS- società cooperativa (p.i. -OMISSIS-), da cui scaturisce l’accertamento ispettivo condotto nei confronti della società destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione n. -OMISSIS- del 15.11.2021, sopra richiamato;
- c) ulteriori, eventuali, altri atti e documenti, diversi da quelli prodotti e/o prelevati dalla società ispezionata, relativi alla procedura ispettiva innanzi emarginata o, comunque, inerenti ed incidenti sulla stessa.
III) Premesso che la predetta istanza di accesso veniva così motivata: “… avere interesse all’acquisizione degli atti in ragione della sua posizione di amministratore e legale rappresentante pro tempore di -OMISSIS-, destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione, ai fini della difesa strettamente tecnica, pertanto al fine di poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa avverso tutti gli atti presenti e futuri, scaturenti dal predetto accertamento ”.
IV) Premesso che l’INPS, con comunicazione del 21 gennaio 2022, pur ritenendo prioritarie le esigenze difensive rispetto alla riservatezza di soggetti terzi, ha negato l’accesso, ritenendo che gli atti richiesti e, nello specifico, le dichiarazioni dei lavoratori, fossero “ assolutamente ininfluenti ” a consentire all’azienda di curare e difendere i propri interessi giuridici.
V) Premesso che la società ricorrente, col gravame in esame, si duole di tale diniego, con ricorso notificato l’8 febbraio 2022 via pec all’INPS e ad almeno un controinteressato (con invio della notifica il 9 febbraio 2022 e perfezionamento di quest’ultima l’11 febbraio 2022).
VI) Premesso ancora che, in esito alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, questa Sezione, con ordinanza -OMISSIS-del 30 maggio 2022, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che sono citati nel suddetto verbale unico di accertamento e notificazione n.-OMISSIS- del 15.11.2021 e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 27 settembre 2022.
VII) Premesso da ultimo che, espletati gli incombenti di cui alla cit. ordinanza n. -OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 settembre 2022.
VIII) Considerato che la società ricorrente fa valere il proprio interesse a conoscere gli atti che hanno costituito il presupposto del suddetto verbale di accertamento, al fine di sostenere le proprie eventuali ragioni avverso tale verbale nelle sedi competenti, non spettando, di converso, all’INPS valutare se i documenti domandati dalla ricorrente siano influenti o meno per la tutela legale della società istante.
IX) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada ordinato all’INPS di Taranto di concedere, entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, l’accesso agli atti e ai documenti domandati dalla società ricorrente con l’istanza del 28 dicembre 2021.
X) Ritenuto che le spese di lite vadano liquidate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo a carico dell’INPS e che possano essere compensate nei confronti dei soggetti controinteressati, non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Taranto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e i soggetti controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO