Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 2
La controversia con la quali i croupiers di un casinò municipale deducano l'illegittimità della trattenuta da parte del datore di lavoro di metà delle mance da loro percepite trova origine nel rapporto di lavoro, che della stessa dazione delle mance è antecedente logico e presupposto necessario, e pertanto rientra nella competenza del giudice del lavoro.
Poiché il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2078 cod. civ., è regolato in primo luogo dalle norme di legge, quindi dal contratto collettivo e infine, solo in mancanza di entrambe queste fonti, dagli usi, qualora il contratto collettivo che regola i rapporti tra i croupiers di un casinò municipale e il Comune datore di lavoro preveda la ripartizione delle mance tra croupiers e datore di lavoro, non rileva, ai fini di sostenere l'illegittimità della ripartizione stessa, il fatto che essa non costituisca uso normativo ma semplice uso negoziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12007 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. AROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG GI, D'IN IZ, IS AB, GI IA, AD LO, RI EF, DI CA LV, OR TA, ID IZ, RI TO, AN LO, TI RO, AR UR, BO AT, ZZ NF, LE OV, IA EA, GU ER, SP CI, VE AR, PO NF, AT IO, BR EA, RA RA, OL GI, ON LO, RA ER, AN AR, CO TO, FF SI, PI EN, NO EF, ES AR, OL SE, OM NI, GN IA, OL LV, VI SI, AG EA, SS AR, IS IZ, VI RO, LA IZ, TO NN, RT CO, TO AN, TT IO, MB AN, ER AB, AM CC, VI OV, LI SE, OP NI, BA DI, UB RG, AR EN, MO EF, IN UC, EL HE, NI AT, TE AR, RP SI, D'SI BR, TO EA, LZ DI, EN EN, RO TE, AG AR, UB GI, PA IE, ZA IN, IN AT, IC IA, AG CI, VI NI, LA AR, SA DI, IZ BA, UI ER, DE SS OB, NI LO, PE IN, PI GI IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato OV COMPAGNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN DALLA SANTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASINÒ MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANDIDO FOIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
COMUNE DI VENEZIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/7652 proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO BIANCHINI, NICOLÒ PAOLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
NG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato OV COMPAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN DALLA SANTA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
D'IN IZ, IS AB, GI IA, AD LO, RI EF, DI CA LV, OR TA, ID IZ, RI TO, AN LO, TI RO, AR UR, BO AT, ZZ NF, LE OV, IA EA, GU ER, SP CI, VE AR, PO NF, AT IO, BR EA, RA RA, OL GI, ON LO, RA ER, AN AR, CO TO, FF SI, PI EN, NO EF, ES AR, OL SE, OM NI, GN IA, OL LV, VI SI, AG EA, SS AR, IS IZ, VI RO, LA IZ, TO NN, RT CO, TO AN, TT IO, MB AN, ER AB, AM CC, VI OV, LI SE, OP NI, BA DI, UB RG, AR EN, MO EF, IN UC, EL HE, NI AT, TE AR, RP SI, D'SI BR, EL EA, LZ DI, EN EN, RO TE, AG AR, UB GI, PA IE, ZA IN, IN AT, IC IA, AG CI, VI NI, LA AR, SA DI, IZ BA, UI ER, DE SS OB, NI LO, PE IN, PI GI IA, CASINÒ MUNICIPALE VENEZIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 176/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 07/02/00 R.G.N. 730/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DALLA SANTA AN;
udito l'Avvocato MANZI GI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale;
inammissibile nei confronti del Casinò.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il Sign. HE ed i suoi litisconsorti, dipendenti del Casinò di Venezia, in qualità di croupiers, hanno chiesto che fosse accertata l'illegittimità della trattenuta della metà delle mance da loro percepite, da parte dei giocatori, operata dal datore di lavoro con conseguente condanna dello stesso alla restituzione ad essi di quanto illecitamente percepito.
2 - Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 7.2.00, confermando la decisione di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che:
a - non sussisteva la mancanza di causa petendi essendo chiaramente individuabile la pretesa dei ricorrenti, alla esclusiva attribuzione delle mance, nella illegittimità della suddivisione delle stesse;
il petitum, era del tutto consequenziale rispetto a tale pretesa e, perciò, indeterminato;
b - la controversia rientrava nella competenza del giudice del lavoro ricollegandosi al rapporto di lavoro;
c - nei confronti di taluni dei lavoratori non si era formato il giudicato in quanto il giudizio dagli stessi intentato, conclusosi in primo grado con la sentenza n. 28/84, definitivamente confermata dalla decisione n. 6570/98 di questa Corte, aveva ad oggetto la natura retributiva delle mance ed in quel giudizio, come in altri promossi individualmente, si prospettava, al più, un indebito ma non già - come nella specie - un illecito da parte del Comune, senza alcun riferimento al contratto collettivo, di cui non si chiedeva neanche la declaratoria di inefficacia;
d - la predetta ripartizione si fondava su un uso normativo già riconosciuto esistente dalla sentenza n. 4051/81 di questa Corte;
uso che non poteva venir meno per la contestazione di una parte dei croupiers occorrendo una disobbedienza generalizzata e costante si da provocarne la estinzione per desuetudine;
e - La consuetudine non era smentita dai lavori parlamentari attinenti alla materia del contendere;
f - l'uso normativo era stato da tempo recepito nei contratti collettivi;
g - non aveva alcun rilievo che per il maggior numero dei croupiers non fosse iscritto ai sindacati stipulanti atteso che il contratto era divenuto operante per essi, nella sua interezza causa della costante e prolungata accettazione delle altri parti del contratto;
h - l'accettazione del contratto nella sua interezza per fatti concludenti poteva essere esclusa solo con una tempestiva impugnazione del contratto aziendale;
i - tale tempestiva impugnazione era mancata essendo essa intervenuta solo nel 1994, mentre l'obbligo di dividere le mance a metà era stato recepito nel contratto collettivo sin dal 1969;
j - tale argomento era, tuttavia, accessorio perché la obbligatorietà della divisione a metà derivava, a prescindere dall'adesione al contratto aziendale, dal predetto uso normativo;
3 - il sign. HE ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza;
4 - il Comune di Venezia resiste con controricorso ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale cui il sign. HE resiste con controricorso;
5 - resiste con controricorso la spa Casinò Municipale di Venezia cui il ricorso anche è stato notificato;
6 - il Comune di Venezia ed il sign. HE ed i suoi litisconsorti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc.
2 - Il ricorso principale, notificato dai ricorrenti anche alla spa Casinò di Venezia, che non ha partecipato al giudizio di merito, va dichiarato inammissibile nei confronti della stessa.
3 - Vanno preliminarmente esaminati, in ordine logico giuridico i primi quattro motivi del ricorso incidentale articolato in cinque motivi.
4 - Con il primo di essi si denuncia violazione degli art. 163 ss. e/o 414 cpc. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della causa pretendi - in relazione alla quale mancava qualsiasi indicazioni delle norme di diritto su cui si fondava la pretesa dei ricorrenti - essendosi essi limitati, assai genericamente - ad esporre i fatti da cui le stessa avrebbe tratto origine;
eguale indeterminatezza presentava il petitum per mancata precisazione di quale fosse la somma pretesa da ciascuno dei ricorrenti ed il periodo a cui la stessa si riferisse, ne' quale fosse quella richiesta complessivamente.
5 - La censura è infondata. Ed infatti essa si traduce in una contrapposizione della propria valutazione a quella effettuata dal Tribunale, in ordine alla idoneità dei fatti allegati dalla parte a rendere individuabili sia le pretese da essa fatte valere sia il loro fondamento, la quale, essendo riservata al potere interpretativo del giudice di merito degli atti processuali, può essere denunciabile in sede di legittimità solo per difetti logici o di motivazione, non denunciati, però, dal ricorrente.
6 - Con il secondo motivo si censura l'affermata competenza per materia e si imputa ai giudici d'appello di non aver estrinsecato le ragioni della loro asserzione limitandosi a riportare precedenti giurisprudenziali.
7 - Anche tale censura è infondata. Ed infatti non vi è dubbio che la controversia relativa alla suddivisione delle mance trovando origine nel rapporto di lavoro, che di essa è antecedente e presupposto necessario, rientri nella competenza del giudice del lavoro (fra le molte: 16865/02, 2450/01, 7171/99, 6916/98);
8 - Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 2909 e ss.cc, nonché vizi di motivazione e sostiene che per taluni degli attuali ricorrenti il giudice d'appello ha errato a non ritenere la sussistenza del giudicato disconoscendo la sostanziale coincidenza delle conclusioni assunte in quelle cause ed in quella attualmente sub iudice (essendo stato chiesto in entrambe di accertare e dichiarare fra l'altro che "tutte le somme versate dai giocatori del Casinò a titolo di mancia sono di proprietà dei dipendenti").
9 - La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Per consentire alla Corte di accertare l'esistenza del preteso giudicato avrebbero dovuto essere riportati tutti gli elementi utili ad individuare, con precisione, le connotazioni fattuali e giuridiche della lite promossa da alcuni degli attuali ricorrenti non essendo, a tal fine sufficiente, aver indicato che anche in quella controversia i ricorrenti rivendicavano la proprietà delle mance da loro versate, specialmente in relazione alle asserzioni del Tribunale che ha individuato specifici profili di diversità fra i due giudizi (punto b) dello svolgimento del processo). 10 - Con il quarto motivo, genericamente intestato "degli ulteriori motivi del ricorso incidentale" si riportano una serie di argomentazioni relative ad argomenti che avrebbero dovuto supportare la decisione impugnata sia in relazione all'esistenza di un uso negoziale relativo alla divisione delle mance sia in relazione alla prescrizione;
la censura si appalesa inammissibile presentando, per il primo aspetto, profili puramente contrappositivi alle tesi dei ricorrenti, mentre la questione della prescrizione non risulta essere oggetto di statuizione da parte della sentenza impugnata. 11 - Il quinto motivo, che non presenta aspetti di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato dopo il ricorso principale. 12 - Anche il ricorso principale va rigettato. Esso è sorretto da un'unica censura che si articola in distinti profili. 12.1 - Con il primo di essi si imputa al Tribunale di aver fatto riferimento per ritenere sussistente un uso normativo in relazione alla suddivisione delle mance ad una risalente decisione di questa Corte, peraltro, superata da due recenti della stessa attinenti la materia bancaria (c.d. trimestralizzazione degli interessi). 12.2 - Il Tribunale, senza porsi il problema della estraneità della casa da gioco al rapporto fra giocatore e croupiers, ne' quello degli effetti discendenti dal costituire lo stesso l'adempimento di un'obbligazione naturale, ha, apoditticamente, asserito la consapevolezza della obbligatorietà, da parte dei croupiers, della suddetta divisione, senza indicare quali elementi suffragassero l'esistenza nei lavoratori di tale elemento, essenziale per la sussistenza di un uso normativo e negando, illegittimamente, la prova in ordine alla consuetudine.
12.3. Il Tribunale ha riconosciuto giustificata la suddivisione in questione oltre che per l'esistenza di un uso normativo anche per essere la stessa divenuto, oggetto di una norma della contrattazione collettiva: e tuttavia, dopo aver riscontrato tale ulteriore fonte di legittimazione, ha tolto efficacia alla statuizione decisoria concernente la stessa asserendo che, in ogni caso - a prescindere dall'adesione dei ricorrenti al contratto collettivo - la legittimità della suddivisione derivava dall'uso normativo. 12.4 - Per la ipotesi che la asserzione relativa alla individuazione della contrattazione collettiva come fonte legittimante la suddivisione conservi efficacia - nonostante la predetta affermazione concernente, in ogni caso, la riconducibilità della stessa ad un uso normativo - i ricorrenti denunciano la insussistenza di motivazione in relazione alla denunciata esorbitanza dei poteri rappresentativi delle oo.ss. in ordine ad un argomento del tutto esulante dal rapporto di lavoro contestando la necessità di una tempestiva impugnazione (aberrantemente postulata dal Tribunale) in ordine ad una norma del contratto collettivo da ritenersi espunta dallo stesso per il suo carattere spurio;
il richiamo della sentenza alla diffida del 1994 alle oo.ss. a non occuparsi della questione in esame avrebbe potuto eliminare la divisione dopo tale data, e non prima, ma non negare ad essa ogni effetto.
13 - I predetti profili di censura, che devono per la loro connessione esaminarsi congiuntamente sono infondati. 13.1 - Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale dopo aver individuato nella contrattazione collettiva una ulteriore fonte (convenzionale) di legittimazione della divisione delle mance, ed aver indicato le ragioni della vincolatività della contrattazione stessa, affermando che - a prescindere da quest'ultima - la legittimità della divisione trovava fondamento in uso normativo, non ha inteso vanificare, conferendogli carattere dubitativo, le argomentazioni relative alla esistenza di una fonte concorrente costituita dalla contrattazione collettiva.
Esso, in realtà, con tale struttura argomentativa, ha inteso solo indicare una fonte (l'uso normativo) rispetto al quale non si poneva (a differenza della contrattazione collettiva) alcuna questione di piena obbligatorietà per i ricorrenti.
13.2 - Stante la affermata esistenza di una fonte convenzionale di natura collettiva il Tribunale avrebbe dovuto, però, fare applicazione dell'art. 2078 comma 1 cc. il quale prevede che "in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi". Per effetto di tale norma - che in materia di rapporto di lavoro - regola il concorso fra varie possibili fonti della disciplina del rapporto stesso, gli usi non prevalgono sul contratto individuale di lavoro ne' sui contratti collettivi potendo applicarsi solo in mancanza di essi (Cass. 136/83). 13.3 - Individuata nel contratto collettivo la fonte della legittimità della divisione delle mance le questioni, riproposte dai ricorrenti e relative alla non vincolatività per la gran parte degli stessi della contrattazione collettiva - per effetto della loro non iscrizione alle oo.ss. stipulanti e della diffida indirizzata alle stesse a non includere nei contenuti contrattuali la materia del contendere -, si rivelano inammissibili per mancata individuazione di quelli fra essi per i quali non sussiste la vincolatività della contrattazione collettiva e, quindi, di quali soggetti hanno effettivo interesse ad agire - finendo per assumere la soluzione della questione rilievo esclusivamente astratto del tutto estraneo alle finalità del processo civile che tende ad assicurare un bene della vita ad un ben individuato soggetto. 13.4 - Il ricorso principale, corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata nei sensi predetti,
va quindi rigettato.
14 - Parimenti infondato è il quinto motivo del ricorso incidentale con il quale si denuncia la violazione degli art. 91 e ss. c.p.c. e ci si duole della compensazione delle spese effettuata dal Tribunale che secondo il ricorrente incidentale dovevano esser messe a carico delle controparti rimaste soccombenti. Come è noto, il giudice nel decidere in ordine alle spese incontra il solo limite di non poter porre le stesse a carico della parte che sia risultata vittoriosa. 15 - Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale nei confronti del Comune di Venezia e lo dichiara inammissibile nei confronti della spa Casinò Municipale di Venezia;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003