Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12007
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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La controversia con la quali i croupiers di un casinò municipale deducano l'illegittimità della trattenuta da parte del datore di lavoro di metà delle mance da loro percepite trova origine nel rapporto di lavoro, che della stessa dazione delle mance è antecedente logico e presupposto necessario, e pertanto rientra nella competenza del giudice del lavoro.

Poiché il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2078 cod. civ., è regolato in primo luogo dalle norme di legge, quindi dal contratto collettivo e infine, solo in mancanza di entrambe queste fonti, dagli usi, qualora il contratto collettivo che regola i rapporti tra i croupiers di un casinò municipale e il Comune datore di lavoro preveda la ripartizione delle mance tra croupiers e datore di lavoro, non rileva, ai fini di sostenere l'illegittimità della ripartizione stessa, il fatto che essa non costituisca uso normativo ma semplice uso negoziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12007
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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