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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2093/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19569/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001948157504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1978/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2025, la sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la cartella di pagamento n.
10020250001948157504, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 31.07.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 637,90 per tassa automobilistica anno 2019, oltre interessi e sanzioni. La ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha dedotto: l' omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella;
la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82
e art. 3 D.L. 2/86; l'illegittimità della richiesta dell'intero importo in violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., dovendo rispondere solo per la propria quota ereditaria;
l' intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata e la condanna alle spese. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3
, la quale ha eccepito: la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla fase di accertamento, di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Campania); la regolare formazione dei ruoli da parte della Regione Campania in data 09.12.2024 e la consegna all'Agente della riscossione il
25.01.2025; la notifica degli avvisi di accertamento in data 29.08.2022 e 19.11.2022, con conseguente insussistenza della prescrizione;
la legittimità della notifica all'erede, in quanto i debiti tributari si trasmettono agli eredi che ne rispondono solidalmente;
la presenza delle sanzioni in cartella solo perché il ruolo è formato a nome del de cuius, precisando che non sono esigibili dagli eredi.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, espone quanto segue:
1. Sgravio parziale
Riconosce la fondatezza dell'eccezione sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/1997).
Dispone quindi lo sgravio delle sanzioni contenute negli avvisi di accertamento relativi al 2019.
2. Notifica regolare degli avvisi
Gli avvisi di accertamento per il 2019 risultano regolarmente notificati tramite raccomandata A/R, con compiuta giacenza nel 2022.
La notifica con semplice raccomandata è legittima in materia di tassa automobilistica.
3. Preclusione a contestare il merito
Poiché il contribuente non ha impugnato gli avvisi nei 60 giorni, essi sono divenuti definitivi.
Nel giudizio sulla cartella si possono contestare solo i vizi propri della cartella, non il merito del tributo.
4. Nessuna prescrizione
Per la tassa automobilistica vale la prescrizione triennale. Gli avvisi 2019 risultano notificati entro il termine
(31/12/2022). La notifica interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo triennio.
5. Difetto di legittimazione passiva
Per i vizi inerenti la riscossione, la Regione eccepisce la propria non legittimazione passiva: il soggetto competente è Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede la cessazione parziale della materia del contendere per lo sgravio delle sanzioni.
Chiede il rigetto del ricorso per il resto, ritenendo il tributo dovuto, e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale nel processo tributario è regolata dall'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui sono competenti le Corti di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione hanno sede gli enti impositori e gli agenti della riscossione. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, il criterio è stato rimodulato per i tributi locali in funzione della sede dell'ente impositore locale;
tale deroga non opera per i tributi erariali e regionali come la tassa automobilistica.
È consolidato l'orientamento secondo cui, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento deducendo vizi propri della cartella o del ruolo (non notificato), la competenza territoriale va individuata nella circoscrizione dell'Agente della riscossione che ha emesso/notificato l'atto, al fine di evitare il frazionamento delle cause e perché l'impugnazione ha natura “recuperatoria” anche rispetto all'atto presupposto. (Cass.
20671/2014; Cass. 15829/2016; Cass. 7635/2017).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la competenza ad emettere la cartella e gli atti successivi alla consegna del ruolo correla l'ambito di operatività dell'agente al domicilio fiscale del contribuente, con la conseguenza che il ruolo deve essere consegnato all'agente competente per territorio e solo tale agente può validamente emettere/notificare la cartella: in caso contrario l'atto è nullo. (Cass. 20669/2014; Cass.
20458/2019; Cass. 19577/2017; Cass. 23889/2024).
Anche dopo la centralizzazione del servizio in Agenzia Entrate-Riscossione, la Cassazione ha ribadito che non è venuta meno l'articolazione territoriale degli uffici e la vigenza dei criteri di competenza fissati dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 602/1973: la competenza resta ancorata al domicilio fiscale e all'ufficio territoriale dell'agente competente. (Cass. 23889/2024).
In linea con tali principi, recenti arresti hanno riaffermato che la cartella emessa da agente territorialmente incompetente è intrinsecamente nulla, con cassazione nel merito. (Cass. ord. 21635/2025).
Nel caso di specie, la notificazione della cartella impugnata è stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Direzione Provinciale di Salerno (Indirizzo_1 – Salerno). Pertanto, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, coerentemente con i principi di diritto sopra richiamati.
La mancata costituzione dell'ente impositore Regione Campania non incide sulla regola di competenza applicabile agli atti della riscossione (non trattandosi di tributi locali cui si applicherebbe la deroga di Corte cost. n. 44/2016).
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., applicabile nel processo tributario tramite il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs.
546/1992, va fissato un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice territorialmente competente.
La Corte in composizione monocratica:
1. dichiara la propria incompetenza per territorio;
2. indica competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno;
3. assegna alle parti il termine di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c.;
4. Spese compensate visto il mancato esame del merito.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio;
indica competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno;
assegna alle parti il termine perentorio di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c. Spese compensate visto il mancato esame del merito.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19569/2025 depositato il 16/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001948157504 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1978/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2025, la sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la cartella di pagamento n.
10020250001948157504, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 31.07.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 637,90 per tassa automobilistica anno 2019, oltre interessi e sanzioni. La ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha dedotto: l' omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella;
la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82
e art. 3 D.L. 2/86; l'illegittimità della richiesta dell'intero importo in violazione degli artt. 752 e 1295 c.c., dovendo rispondere solo per la propria quota ereditaria;
l' intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata e la condanna alle spese. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3
, la quale ha eccepito: la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla fase di accertamento, di competenza esclusiva dell'Ente impositore (Regione Campania); la regolare formazione dei ruoli da parte della Regione Campania in data 09.12.2024 e la consegna all'Agente della riscossione il
25.01.2025; la notifica degli avvisi di accertamento in data 29.08.2022 e 19.11.2022, con conseguente insussistenza della prescrizione;
la legittimità della notifica all'erede, in quanto i debiti tributari si trasmettono agli eredi che ne rispondono solidalmente;
la presenza delle sanzioni in cartella solo perché il ruolo è formato a nome del de cuius, precisando che non sono esigibili dagli eredi.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, espone quanto segue:
1. Sgravio parziale
Riconosce la fondatezza dell'eccezione sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/1997).
Dispone quindi lo sgravio delle sanzioni contenute negli avvisi di accertamento relativi al 2019.
2. Notifica regolare degli avvisi
Gli avvisi di accertamento per il 2019 risultano regolarmente notificati tramite raccomandata A/R, con compiuta giacenza nel 2022.
La notifica con semplice raccomandata è legittima in materia di tassa automobilistica.
3. Preclusione a contestare il merito
Poiché il contribuente non ha impugnato gli avvisi nei 60 giorni, essi sono divenuti definitivi.
Nel giudizio sulla cartella si possono contestare solo i vizi propri della cartella, non il merito del tributo.
4. Nessuna prescrizione
Per la tassa automobilistica vale la prescrizione triennale. Gli avvisi 2019 risultano notificati entro il termine
(31/12/2022). La notifica interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo triennio.
5. Difetto di legittimazione passiva
Per i vizi inerenti la riscossione, la Regione eccepisce la propria non legittimazione passiva: il soggetto competente è Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede la cessazione parziale della materia del contendere per lo sgravio delle sanzioni.
Chiede il rigetto del ricorso per il resto, ritenendo il tributo dovuto, e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale nel processo tributario è regolata dall'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui sono competenti le Corti di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione hanno sede gli enti impositori e gli agenti della riscossione. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, il criterio è stato rimodulato per i tributi locali in funzione della sede dell'ente impositore locale;
tale deroga non opera per i tributi erariali e regionali come la tassa automobilistica.
È consolidato l'orientamento secondo cui, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento deducendo vizi propri della cartella o del ruolo (non notificato), la competenza territoriale va individuata nella circoscrizione dell'Agente della riscossione che ha emesso/notificato l'atto, al fine di evitare il frazionamento delle cause e perché l'impugnazione ha natura “recuperatoria” anche rispetto all'atto presupposto. (Cass.
20671/2014; Cass. 15829/2016; Cass. 7635/2017).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la competenza ad emettere la cartella e gli atti successivi alla consegna del ruolo correla l'ambito di operatività dell'agente al domicilio fiscale del contribuente, con la conseguenza che il ruolo deve essere consegnato all'agente competente per territorio e solo tale agente può validamente emettere/notificare la cartella: in caso contrario l'atto è nullo. (Cass. 20669/2014; Cass.
20458/2019; Cass. 19577/2017; Cass. 23889/2024).
Anche dopo la centralizzazione del servizio in Agenzia Entrate-Riscossione, la Cassazione ha ribadito che non è venuta meno l'articolazione territoriale degli uffici e la vigenza dei criteri di competenza fissati dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 602/1973: la competenza resta ancorata al domicilio fiscale e all'ufficio territoriale dell'agente competente. (Cass. 23889/2024).
In linea con tali principi, recenti arresti hanno riaffermato che la cartella emessa da agente territorialmente incompetente è intrinsecamente nulla, con cassazione nel merito. (Cass. ord. 21635/2025).
Nel caso di specie, la notificazione della cartella impugnata è stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Direzione Provinciale di Salerno (Indirizzo_1 – Salerno). Pertanto, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, coerentemente con i principi di diritto sopra richiamati.
La mancata costituzione dell'ente impositore Regione Campania non incide sulla regola di competenza applicabile agli atti della riscossione (non trattandosi di tributi locali cui si applicherebbe la deroga di Corte cost. n. 44/2016).
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., applicabile nel processo tributario tramite il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs.
546/1992, va fissato un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice territorialmente competente.
La Corte in composizione monocratica:
1. dichiara la propria incompetenza per territorio;
2. indica competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno;
3. assegna alle parti il termine di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c.;
4. Spese compensate visto il mancato esame del merito.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio;
indica competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno;
assegna alle parti il termine perentorio di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c. Spese compensate visto il mancato esame del merito.