Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 2099/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e nato a [...], il [...] ( ), residente in [...]
Mathi (TO), Via del Molino n. 39,
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Cesare Battisti n. 23, presso lo studio dell'avv. Sabina Spiridon che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“CHIEDONO CONSENSUALMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti
CONDIZIONI
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - con responsabilità genitoriale Per_1
separata limitatamente all'ordinaria amministrazione - e con collocazione prevalente nonché
residenza presso l'abitazione materna;
4) il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente, previo accordo con la madre, tenuto conto dell'età della stessa, dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con la possibilità di tenerla con sé per il pernotto presso la propria abitazione;
Per 5) i genitori trascorreranno il compleanno di insieme alla minore, salvo diversi accordi. In caso di disaccordo, il giorno del compleanno della minore verrò trascorso in alternanza tra i genitori.
6) In caso di disaccordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nelle seguenti modalità:
a) ogni mercoledì con prelievo dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna o da quella dei nonni materni con il pernotto e riaccompagnamento della minore il giorno successivo presso l'Istituto
Scolastico o presso l'abitazione materna /abitazione dei nonni materni durante le festività;
b) a weekend alterni, dal venerdì, con il prelievo della minore dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna o quella dei nonni materni, sino alla domenica sera, con successivo riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna entro le ore 21:00 o sino al lunedì mattina con riaccompagnamento della figlia presso l'Istituto scolastico, in base ai turni lavorativi della madre;
c) la metà del periodo delle festività natalizie – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola –
in modo che la minore trascorra ad anni alterni il Natale con un genitore, dal 24 dicembre al 30
dicembre, ed il Capodanno con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il Natale 2025 verrà trascorso dalla figlia con la madre;
d) la metà del periodo delle festività pasquali – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola –
in modo che la figlia trascorra Pasqua e Pasquetta con un genitore, ad anni alterni, salvo diverso accordo. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo di Pasqua 2025 verrà trascorso dalla figlia con il padre;
e) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
7) il signor contribuirà al mantenimento della minore versando direttamente alla Parte_2
signora la somma mensile di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 Parte_1
di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
8) gli assegni familiari e bonus statali e regionali erogabili in favore della minore e dei genitori saranno percepiti dalla madre nella percentuale del 100%, genitore presso il quale la minore Parte_1
avrà residenza e collocazione prevalente, e il signor si impegna sin d'ora a cooperare con lei Pt_2
per quanto necessario all'ottenimento di tali emolumenti. Le detrazioni fiscali per la figlia a carico in busta paga rimarranno al 50% per ogni genitore;
9) il signor sosterrà, nella percentuale del 50%, il costo del servizio mensa usufruito dalla Pt_2
minore, rimborsando alla madre quanto da lei anticipato, previa esibizione delle pezze giustificative;
10) le spese del servizio pre-scuola e dopo scuola in favore della minore verranno sostenute da entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno;
11) i genitori prestano il loro consenso affinché la figlia pratichi almeno due attività sportive, ad oggi,
nuoto e pallavolo, con suddivisione delle relative spese nella percentuale del 50%, compresi i costi di eventuali attrezzature, abbigliamento e vario materiale necessario;
12) tutte le altre spese straordinarie extra-assegno saranno sostenute in equa misura da entrambi i genitori secondo le modalità stabilite dal Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di Ivrea;
13) entrambi i genitori si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed esprimono l'assenso al rilascio della carta di identità e del passaporto individuale per la figlia minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità competente e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti;
14) i signori e si impegnano affinché, per la durata di un anno decorrente Pt_1 Pt_2
Per dall'emissione del provvedimento di separazione consensuale, i contatti tra e gli eventuali partner dei genitori avvengano in modalità graduale e finalizzata alla tutela del benessere psico-fisico della minore;
15) le spese legali della presente procedura verranno sostenute al 50% da ciascuna parte.”
Il P.M. il 06.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 26.09.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno celebrato matrimonio in data 13/04/2019 in La Cassa (TO) trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di La Cassa (TO), anno 2019, Parte II, Serie C, n. 5;
- dall'unione dei coniugi è nata una figlia: la minore , a Ciriè (TO), il 03.07.2017; Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del giorno 1 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a La Cassa (TO) il 13 aprile 2019 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto
n. 5 parte II serie C- anno 2019 - Comune di La Cassa (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, come richiesto dalle parti, saranno sostenuto al 50% da ciascuno di essi.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a La Cassa Parte_1 Parte_2
(TO) il 13 aprile 2019 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 5 parte II serie C- anno
2019 - Comune di La Cassa (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute al 50% da ciascuna parte.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)