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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5314/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 11:10, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Colombo il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in citazione e nelle note ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.; chiede la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatario;
per il convenuto, nessuno è presente;
Il Giudice dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 5314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 5314/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Catania P.zza Roma Parte_1 CodiceFiscale_1
9, presso lo studio dell'Avv. COLOMBO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), elettivamente domiciliato in Catania via Umberto 151 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Zammataro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale la parte attrice ha precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
il (riassumendo il giudizio previamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Catania dichiaratosi incompetente) al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno
4.6.2017, alle ore 20:00 circa, allorquando, in sella alla propria bicicletta percorreva il Viale Ruggero di Lauria in direzione Ognina ed immettendosi nella pista ciclabile, rovinava a terra procurandosi danni fisici per i quali ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di €13,744,10.
Con comparsa depositata in data 21.6.2022, si è costituito il Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto della domanda attorea. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 16.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. pagina 2 di 7 In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
Il convenuto è custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di pista ciclabile realizzata su CP_1
strada pubblica.
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Tutti i testi escussi hanno confermato la rappresentazione dei fatti dedotta dall'attrice.
In particolare, il teste , compagno convivente, presente il giorno del sinistro, in sella Testimone_1 alla propria bici ha riferito: “io ero dietro ed eravamo andati a fare una passeggiata in bici;
vi erano diversi varchi;
le ultime parole famose di sono state mettiamoci in sicurezza imboccando la Pt_1
pista perché avevano aperto il traffico alle macchine;
Noi stavamo entrando sul varco in corrispondenza dell'ingresso dello TC , di fronte il ad Ognina di fronte la chiesa;
Pt_2 abbiamo poi scoperto che non era un varco e che c'è la fermata dell'autobus; era una trappola;
c'erano diversi varchi lungo la pista ciclabile in viale Ruggero di Lauria;
c'erano altre persone;
il
Dott. che ha assistito faceva parte di un gruppetto occasionale di ciclisti che quel giorno Tes_2
passeggiavano in bici;
lei era la prima ad entrare nel varco e gli altri eravamo dietro….. ..E' vero e tutt'ora è così; il gradino era nero e giallo ma è molto piccolo, Pt_3
invisibile; ora hanno messo, dopo il fatto, dei segnali di divieto di accesso davanti al varco, tipo segnali stradali;
prima non c'erano i segnali divieto;
lì c'è una fermata dell'autobus; però rispetto agli altri varchi è preciso uguale esteticamente quindi non si capisce e non si capiva che non fosse anche quello come gli altri un varco….omissis…..Noi non lo abbiamo visto inoltre la pista si percorre in parallelo per cui era ancora meno visibile seppur colorato di nero e di giallo;
sarà stato circa 3 o 4 centimetri e diventa marciapiede, anche se lo scalino è molto più basso di un vero marciapiede;
mia moglie non è una ciclista occasionale ma è una motociclista d'abitudine è una sportiva…OMISSIS ..E' vero;
non vi era alcun divieto di accesso;
anzi lo hanno apposto soltanto dopo”.
Anche il teste che risulta particolarmente attendibile poiché non parente e non Testimone_3 legato emotivamente all'attrice ha reso dichiarazioni del tutto conformi, riferendo “E' vero. Lo so perché l'ho visto. Io ero con la mia bicicletta circa una decina di metri dietro di lei….OMISSIS….E' vero;
c'era questo gradino non segnalato;
per me quello era un accesso come gli altri;
non era ancora entrato ma lo avrei fatto probabilmente;
eravamo indipendenti non in gruppo;
ricordo che iniziarono ad aprire la strada e le macchine provenivano da Ognina e vi erano i vigili urbani che invitavano ad accostarsi sul lato destro e alcuni entravano in questo varco e altri proseguivano dritto… …E' vero che i varchi erano delimitati da blocchi bianchi e rossi e se per cordolo si intende un piccolo gradino posso dire e confermare che taluni varchi avevano questo gradino e altri no ed erano a livello strada…OMISSIS….E' vero;
il gradino non era visibile perché non era di un colore diverso rispetto
pagina 4 di 7 all'asfalto; io facevo spesso questo percorso in bici …OMISSIS….E' vero;
non c'era alcun divieto di accesso”.
Dalle foto prodotte emerge chiaramente la pericolosità insita nella conformazione del varco, per lo più analogo ad altri varchi lungo la pista costituenti effettivamente degli accessi, senza segnali di divieto di accesso, ma con invito all'ingresso con i blocchi bianchi e rossi rendendo effettivamente difficilmente percepibile anche ad un utente di media diligenza che si trattasse di un varco previsto per la sola sosta del bus e interdetto all'eccesso. I successivi interventi volti a rendere percepibile il divieto di accesso dal detto varco, come comprovati dall'attore, corroborano le superiori conclusioni.
Tuttavia, la presenza della colorazione gialla e nera alternata del gradino avrebbe dovuto quantomeno allertare l'attrice al fine di attivare una maggiore prudenza nell'incedere, di talché si ravvisa una minima compartecipazione di concorso di colpa della medesima danneggiata che si ritiene congruo quantificare nel 20%.
Invero, nella stessa comparsa di costituzione il ha dedotto “Al momento del sinistro CP_1
intervenivano sui luoghi dell'evento gli Agenti del Corpo di Polizia municipale, i quali si limitavano a raccogliere le dichiarazioni della Sig.ra (relaz. 956/17) e successivamente con la relazione Pt_1
prot. del 10.08.2017 verificavano l'esistenza del cordolo per una lunghezza di m. 11,50 ed una altezza tra cm. 5 e cm. 8, quest'ultima evidenziata da colore diverso alternato, delimitante lo spazio di attesa dell'utenza in attesa del mezzo pubblico AM (come da foto allegata alla relazione dell'Ufficio LL.PP.
Sinistri). Aggiungeva l'ispettore che “visionando la pista ciclabile lungo il tratto di Testimone_4
strada del viale su cui insistono i manufatti cementizi di colore bianco e rosso gli stessi sono interrotti permettendo l'ingresso o l'uscita del velocipede, precisando che questo accesso si trova sulla stessa quota tra pista e carreggiata percorsa dai veicoli”.
Pertanto, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno e ritenersi comprovata la responsabilità concorrente prevalente in capo al convenuto, con concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale in conformità con quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente (6 %).
pagina 5 di 7 Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti in “esiti di frattura del collo e trochite omerale dx trattato conservativamente con tutore e cicli di FKT” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente valutabili nella misura del 6 %.
Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €412,91 (vedi relazione CTU).
Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale ma sul punto non si ritiene raggiunta la prova, atteso che nulla è stato allegato e dovendosi escludere la risarcibilità di danni in re ipsa.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (55), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€8.391,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 6%;
€6.900,00, di cui €2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, €3.450,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo spettante è pari ad €15.291,00, già rivalutato e liquidato all'attualità, va rideterminato tenuto conto del concorso di colpa del 20%, in €12.232,80 oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €412,91, rideterminato tenuto conto del concorso di colpa del 20%, in €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
pagina 6 di 7 Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €12.232,80, già rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza.
Stante il concorso di colpa, va disposta la compensazione di 1/3 delle spese di lite con condanna del al pagamento dei restanti 2/3 di spese liquidati come in dispositivo ai sensi del d.m. Controparte_1
55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri medi per tutte le fasi, da distrarsi in favore del difensore Avv. Antonio Colombo dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la concorrente responsabilità del per il sinistro avvenuto in data 4.6.2017 e, Controparte_1
ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura determinata in parte motiva, lo condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di €12.232,80, già rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1
attrice, da distrarsi in favore del difensore Avv. Antonio Colombo, dei restanti due terzi delle spese di lite liquidati in €3.384,66 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 11:10, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Colombo il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in citazione e nelle note ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.; chiede la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatario;
per il convenuto, nessuno è presente;
Il Giudice dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 5314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 5314/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Catania P.zza Roma Parte_1 CodiceFiscale_1
9, presso lo studio dell'Avv. COLOMBO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), elettivamente domiciliato in Catania via Umberto 151 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Zammataro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale la parte attrice ha precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
il (riassumendo il giudizio previamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Catania dichiaratosi incompetente) al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno
4.6.2017, alle ore 20:00 circa, allorquando, in sella alla propria bicicletta percorreva il Viale Ruggero di Lauria in direzione Ognina ed immettendosi nella pista ciclabile, rovinava a terra procurandosi danni fisici per i quali ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di €13,744,10.
Con comparsa depositata in data 21.6.2022, si è costituito il Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto della domanda attorea. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 16.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. pagina 2 di 7 In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
Il convenuto è custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di pista ciclabile realizzata su CP_1
strada pubblica.
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Tutti i testi escussi hanno confermato la rappresentazione dei fatti dedotta dall'attrice.
In particolare, il teste , compagno convivente, presente il giorno del sinistro, in sella Testimone_1 alla propria bici ha riferito: “io ero dietro ed eravamo andati a fare una passeggiata in bici;
vi erano diversi varchi;
le ultime parole famose di sono state mettiamoci in sicurezza imboccando la Pt_1
pista perché avevano aperto il traffico alle macchine;
Noi stavamo entrando sul varco in corrispondenza dell'ingresso dello TC , di fronte il ad Ognina di fronte la chiesa;
Pt_2 abbiamo poi scoperto che non era un varco e che c'è la fermata dell'autobus; era una trappola;
c'erano diversi varchi lungo la pista ciclabile in viale Ruggero di Lauria;
c'erano altre persone;
il
Dott. che ha assistito faceva parte di un gruppetto occasionale di ciclisti che quel giorno Tes_2
passeggiavano in bici;
lei era la prima ad entrare nel varco e gli altri eravamo dietro….. ..E' vero e tutt'ora è così; il gradino era nero e giallo ma è molto piccolo, Pt_3
invisibile; ora hanno messo, dopo il fatto, dei segnali di divieto di accesso davanti al varco, tipo segnali stradali;
prima non c'erano i segnali divieto;
lì c'è una fermata dell'autobus; però rispetto agli altri varchi è preciso uguale esteticamente quindi non si capisce e non si capiva che non fosse anche quello come gli altri un varco….omissis…..Noi non lo abbiamo visto inoltre la pista si percorre in parallelo per cui era ancora meno visibile seppur colorato di nero e di giallo;
sarà stato circa 3 o 4 centimetri e diventa marciapiede, anche se lo scalino è molto più basso di un vero marciapiede;
mia moglie non è una ciclista occasionale ma è una motociclista d'abitudine è una sportiva…OMISSIS ..E' vero;
non vi era alcun divieto di accesso;
anzi lo hanno apposto soltanto dopo”.
Anche il teste che risulta particolarmente attendibile poiché non parente e non Testimone_3 legato emotivamente all'attrice ha reso dichiarazioni del tutto conformi, riferendo “E' vero. Lo so perché l'ho visto. Io ero con la mia bicicletta circa una decina di metri dietro di lei….OMISSIS….E' vero;
c'era questo gradino non segnalato;
per me quello era un accesso come gli altri;
non era ancora entrato ma lo avrei fatto probabilmente;
eravamo indipendenti non in gruppo;
ricordo che iniziarono ad aprire la strada e le macchine provenivano da Ognina e vi erano i vigili urbani che invitavano ad accostarsi sul lato destro e alcuni entravano in questo varco e altri proseguivano dritto… …E' vero che i varchi erano delimitati da blocchi bianchi e rossi e se per cordolo si intende un piccolo gradino posso dire e confermare che taluni varchi avevano questo gradino e altri no ed erano a livello strada…OMISSIS….E' vero;
il gradino non era visibile perché non era di un colore diverso rispetto
pagina 4 di 7 all'asfalto; io facevo spesso questo percorso in bici …OMISSIS….E' vero;
non c'era alcun divieto di accesso”.
Dalle foto prodotte emerge chiaramente la pericolosità insita nella conformazione del varco, per lo più analogo ad altri varchi lungo la pista costituenti effettivamente degli accessi, senza segnali di divieto di accesso, ma con invito all'ingresso con i blocchi bianchi e rossi rendendo effettivamente difficilmente percepibile anche ad un utente di media diligenza che si trattasse di un varco previsto per la sola sosta del bus e interdetto all'eccesso. I successivi interventi volti a rendere percepibile il divieto di accesso dal detto varco, come comprovati dall'attore, corroborano le superiori conclusioni.
Tuttavia, la presenza della colorazione gialla e nera alternata del gradino avrebbe dovuto quantomeno allertare l'attrice al fine di attivare una maggiore prudenza nell'incedere, di talché si ravvisa una minima compartecipazione di concorso di colpa della medesima danneggiata che si ritiene congruo quantificare nel 20%.
Invero, nella stessa comparsa di costituzione il ha dedotto “Al momento del sinistro CP_1
intervenivano sui luoghi dell'evento gli Agenti del Corpo di Polizia municipale, i quali si limitavano a raccogliere le dichiarazioni della Sig.ra (relaz. 956/17) e successivamente con la relazione Pt_1
prot. del 10.08.2017 verificavano l'esistenza del cordolo per una lunghezza di m. 11,50 ed una altezza tra cm. 5 e cm. 8, quest'ultima evidenziata da colore diverso alternato, delimitante lo spazio di attesa dell'utenza in attesa del mezzo pubblico AM (come da foto allegata alla relazione dell'Ufficio LL.PP.
Sinistri). Aggiungeva l'ispettore che “visionando la pista ciclabile lungo il tratto di Testimone_4
strada del viale su cui insistono i manufatti cementizi di colore bianco e rosso gli stessi sono interrotti permettendo l'ingresso o l'uscita del velocipede, precisando che questo accesso si trova sulla stessa quota tra pista e carreggiata percorsa dai veicoli”.
Pertanto, deve ritenersi senz'altro assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno e ritenersi comprovata la responsabilità concorrente prevalente in capo al convenuto, con concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale in conformità con quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente (6 %).
pagina 5 di 7 Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti in “esiti di frattura del collo e trochite omerale dx trattato conservativamente con tutore e cicli di FKT” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente valutabili nella misura del 6 %.
Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €412,91 (vedi relazione CTU).
Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale ma sul punto non si ritiene raggiunta la prova, atteso che nulla è stato allegato e dovendosi escludere la risarcibilità di danni in re ipsa.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (55), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€8.391,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 6%;
€6.900,00, di cui €2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, €3.450,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo spettante è pari ad €15.291,00, già rivalutato e liquidato all'attualità, va rideterminato tenuto conto del concorso di colpa del 20%, in €12.232,80 oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €412,91, rideterminato tenuto conto del concorso di colpa del 20%, in €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
pagina 6 di 7 Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €12.232,80, già rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza.
Stante il concorso di colpa, va disposta la compensazione di 1/3 delle spese di lite con condanna del al pagamento dei restanti 2/3 di spese liquidati come in dispositivo ai sensi del d.m. Controparte_1
55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri medi per tutte le fasi, da distrarsi in favore del difensore Avv. Antonio Colombo dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la concorrente responsabilità del per il sinistro avvenuto in data 4.6.2017 e, Controparte_1
ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura determinata in parte motiva, lo condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di €12.232,80, già rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €330,32, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_1
attrice, da distrarsi in favore del difensore Avv. Antonio Colombo, dei restanti due terzi delle spese di lite liquidati in €3.384,66 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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