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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente est. dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
MONI iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARTOLINI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA o presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
s matrimonio da loro contrat
Parte ricorrente ha inoltre domandato che: “la S. V. Ill.ma si compiaccia disporre la comparizione personale dei coniugi al fine di esperire il rituale tentativo di conciliazione ed allo
pagina 1 di 6 scopo di raccogliere le loro dichiarazioni anche per un eventuale scioglimento consensuale del matrimonio che il signor dichiara di essere disponibile ad accettare alle stesse Parte_1 condizioni di cui alla sen IONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia resta in affido esclusivo alla madre 3. Dispone che la minore veda il padre secondo i suoi desideri 4. Assegna la casa familiare di Piombino, Via Cavalleggeri alla ricorrente fin tanto che l'abiterà con i figli non maggiorenni o comunque non CP_1 ancora a padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di BI le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori 6. Verserà inoltre un contributo di euro 150,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario al figlio maggiorenne. Oltre il 50 % delle spese straordinarie concordate e documentate.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto: “alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale adito pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) affidamento esclusivo della figlia alla madre, con possibilità di vedere il padre secondo i propri desideri;
2) la casa coniugale, posta in Piombino, via Dei Cavalleggeri, continuerà ad essere assegnata alla che la abiterà con i figli, BI ed;
3) il padre provvederà con un CP_1 assegno mensi antenimento dei figli, per ciò c uarda le spese di ordinaria amministrazione, corrispondendo un assegno mensile pari ad € 500,00 complessivo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra visto che i figli stanno sempre CP_1 con la stessa;
4) Dato che il Sig. non ha mai c to dalla separazione ad oggi le Pt_1 spese straordinarie nella misura , lo stesso verserà euro 100,00 mensili a titolo forfettario per ciascun figlio per tutte le spese di straordinaria amministrazione (come, a titolo esemplificativo, quelle mediche, sportive, scolastiche , compresa la mensa, e ludiche) sostenute in favore dei figli;
5) l'assegno unico sarà percepito al 50% dalle parti”
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti, comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, vivono da tempo separati e conducono vite autonome in due diversi comuni della Toscana.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al pagina 2 di 6 Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2022.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno due figli, nato nel 2006, e BI di anni 16.
Questa ultima deve restare affidata in via esclusiva alla madre, come già previsto in separazione. La minore da tempo non vede e sente il padre che, come emerge nella sentenza di separazione, non ha dimostrato adeguate capacità genitoriali, né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista della capacità di prendere decisioni in favore della figlia. In particolare, dalla lettura della sentenza, emerge che tra il padre e la ragazza, dopo la separazione dei genitori, vi è stato anche un periodo di convivenza, dal quale però la minore ha tratto sofferenza e che è stato poco dopo interrotto;
in seguito, la minore è tornata dalla madre, con cui ha sempre avuto un rapporto privilegiato, e dove ora vive insieme ad;
il rapporto con la figura paterna si è, quindi, progressivamente interrotto, sia in ragione delle rigidità che del disinteresse dell'uomo, nonché di alcuni comportamenti ostacolanti avuti durante il processo di separazione anche a pagina 3 di 6 discapito della tutela della salute della minore ( cfr. sentenza separazione n. 656 del 2024).
Come detto, ad oggi, non vi sono state significative variazioni e la ragazza non intende riprendere il rapporto con il padre.
3. La casa familiare dove vive la resistente con i figli e di proprietà del ricorrente resta assegnata alla CP_1
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Anche con riguardo agli aspetti patrimoniali non vi sono variazioni significative rispetto al momento in cui è stata pronunciata separazione nel 2024.
Le parti hanno redditi, uno da pensione, uno da lavoro, simili, il ricorrente di circa € 1400,00, la resistente di € 1000,00; entrambi vivono in una casa senza spese di alloggio, perché la casa dove vive il è di proprietà della ex Pt_1 moglie, ma in usufrutto al ricorrente, la casa la con i figli è, CP_1 invece, del BI studia, mentre ha interrotto i da un paio Pt_1 di anni, fa l er aiutare la madre nel age familiare, ma ancora non può essere considerato economicamente autosufficiente;
entrambi i figli della coppia non hanno alcun rapporto con il padre.
Tanto premesso, appare congruo mantenere per un contributo di € 150,00 al mese, stante la sua minima capacità reddituale, e per BI va disposto un mantenimento di € 300,00 al mese, atteso che la ragazza ormai ha sedici anni e ha crescenti esigenze personali.
pagina 4 di 6 Le spese straordinarie debbono essere divise al 50%, mentre l'assegno unico lo deve percepire solo la madre.
Le spese di lite vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
21/06/2008 itt di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 1 anno2008; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo;
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre, assegnando alla ricorrente Persona_2 anche il potere di adottare aggiore interesse per la figlia in ambito scolastico e sanitario;
2. Assegna la casa familiare di Piombino, Via Cavalleggeri alla ricorrente CP_1
[...]
3. il padre verserà, con decorrenza dalla data odierna, entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di BI ed € 150,00 a titolo di contributo ordinario di;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
pagina 5 di 6 compensa per intero le spese di lite;
Livorno, 13 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente est. dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
MONI iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARTOLINI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA o presso il difensore avv. MAZZARA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
s matrimonio da loro contrat
Parte ricorrente ha inoltre domandato che: “la S. V. Ill.ma si compiaccia disporre la comparizione personale dei coniugi al fine di esperire il rituale tentativo di conciliazione ed allo
pagina 1 di 6 scopo di raccogliere le loro dichiarazioni anche per un eventuale scioglimento consensuale del matrimonio che il signor dichiara di essere disponibile ad accettare alle stesse Parte_1 condizioni di cui alla sen IONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia resta in affido esclusivo alla madre 3. Dispone che la minore veda il padre secondo i suoi desideri 4. Assegna la casa familiare di Piombino, Via Cavalleggeri alla ricorrente fin tanto che l'abiterà con i figli non maggiorenni o comunque non CP_1 ancora a padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di BI le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori 6. Verserà inoltre un contributo di euro 150,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario al figlio maggiorenne. Oltre il 50 % delle spese straordinarie concordate e documentate.”
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto: “alla S.V. Ill.ma affinché voglia fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale adito pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) affidamento esclusivo della figlia alla madre, con possibilità di vedere il padre secondo i propri desideri;
2) la casa coniugale, posta in Piombino, via Dei Cavalleggeri, continuerà ad essere assegnata alla che la abiterà con i figli, BI ed;
3) il padre provvederà con un CP_1 assegno mensi antenimento dei figli, per ciò c uarda le spese di ordinaria amministrazione, corrispondendo un assegno mensile pari ad € 500,00 complessivo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra visto che i figli stanno sempre CP_1 con la stessa;
4) Dato che il Sig. non ha mai c to dalla separazione ad oggi le Pt_1 spese straordinarie nella misura , lo stesso verserà euro 100,00 mensili a titolo forfettario per ciascun figlio per tutte le spese di straordinaria amministrazione (come, a titolo esemplificativo, quelle mediche, sportive, scolastiche , compresa la mensa, e ludiche) sostenute in favore dei figli;
5) l'assegno unico sarà percepito al 50% dalle parti”
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti, comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, vivono da tempo separati e conducono vite autonome in due diversi comuni della Toscana.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al pagina 2 di 6 Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2022.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno due figli, nato nel 2006, e BI di anni 16.
Questa ultima deve restare affidata in via esclusiva alla madre, come già previsto in separazione. La minore da tempo non vede e sente il padre che, come emerge nella sentenza di separazione, non ha dimostrato adeguate capacità genitoriali, né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista della capacità di prendere decisioni in favore della figlia. In particolare, dalla lettura della sentenza, emerge che tra il padre e la ragazza, dopo la separazione dei genitori, vi è stato anche un periodo di convivenza, dal quale però la minore ha tratto sofferenza e che è stato poco dopo interrotto;
in seguito, la minore è tornata dalla madre, con cui ha sempre avuto un rapporto privilegiato, e dove ora vive insieme ad;
il rapporto con la figura paterna si è, quindi, progressivamente interrotto, sia in ragione delle rigidità che del disinteresse dell'uomo, nonché di alcuni comportamenti ostacolanti avuti durante il processo di separazione anche a pagina 3 di 6 discapito della tutela della salute della minore ( cfr. sentenza separazione n. 656 del 2024).
Come detto, ad oggi, non vi sono state significative variazioni e la ragazza non intende riprendere il rapporto con il padre.
3. La casa familiare dove vive la resistente con i figli e di proprietà del ricorrente resta assegnata alla CP_1
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Anche con riguardo agli aspetti patrimoniali non vi sono variazioni significative rispetto al momento in cui è stata pronunciata separazione nel 2024.
Le parti hanno redditi, uno da pensione, uno da lavoro, simili, il ricorrente di circa € 1400,00, la resistente di € 1000,00; entrambi vivono in una casa senza spese di alloggio, perché la casa dove vive il è di proprietà della ex Pt_1 moglie, ma in usufrutto al ricorrente, la casa la con i figli è, CP_1 invece, del BI studia, mentre ha interrotto i da un paio Pt_1 di anni, fa l er aiutare la madre nel age familiare, ma ancora non può essere considerato economicamente autosufficiente;
entrambi i figli della coppia non hanno alcun rapporto con il padre.
Tanto premesso, appare congruo mantenere per un contributo di € 150,00 al mese, stante la sua minima capacità reddituale, e per BI va disposto un mantenimento di € 300,00 al mese, atteso che la ragazza ormai ha sedici anni e ha crescenti esigenze personali.
pagina 4 di 6 Le spese straordinarie debbono essere divise al 50%, mentre l'assegno unico lo deve percepire solo la madre.
Le spese di lite vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
21/06/2008 itt di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 1 anno2008; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo;
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre, assegnando alla ricorrente Persona_2 anche il potere di adottare aggiore interesse per la figlia in ambito scolastico e sanitario;
2. Assegna la casa familiare di Piombino, Via Cavalleggeri alla ricorrente CP_1
[...]
3. il padre verserà, con decorrenza dalla data odierna, entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario di BI ed € 150,00 a titolo di contributo ordinario di;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
pagina 5 di 6 compensa per intero le spese di lite;
Livorno, 13 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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