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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2485/2023 r. g. l., vertente
TRA vv. STEFANIA, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Minichini n. 42, C.F. , rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c. e dall'avv. C.F._1
Sabato Graziano, del Foro di Avellino, C.F. , PEC: C.F._2
in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Email_1
Napoli, Centro Direzionale Isola E2 presso il suo studio e dell'avv. Sabato Graziano . Ai fini della ricezione di Email_ notifiche di avvisi e di atti è indicato il numero di fax081/5627333 e il seguente indirizzo PEC: .-
Email_3
appellante
E
, subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, c.f. e p.iva , con sede in Roma alla via G. Grazer, n. 14, nella Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Attavanti, c.f. Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla via Dante C.F._3
Alighieri, 25. L'avv. Attavanti ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 081.526.74.27 e al seguente indirizzo PEC: Email_4
(cf. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore ,con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino dall'avv. Massimiliano Minicucci, t, elettivamente Email_5 domiciliato presso l , via Alcide De Gasperi n. 55, Napoli Controparte_5
Appellati
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 727/2023 depositata il
19.04.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.12.2019 l'odierna appellante avv. Parte_2 chiedeva al Tribunale di Nola in funzione del Giudice del lavoro di accertare la nullità, l'illegittimità
e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2019 9048149022000 emessa il 27.09.2019 dall di Napoli e notificata a mezzo del servizio postale il Controparte_1
7.11.2019, mediante la quale si sollecitava il pagamento del complessivo importo di euro 4.472,22
(comprensive di spese di procedura) per contributi non versati alla ON AT (liberi professionisti).
In particolare, con l'opposizione si eccepiva la prescrizione dei crediti di cui ai due avvisi di addebito sottesi alla predetta intimazione (n. 371 2016 0022594185000 notificato il 20.01.2017 di euro 2.094,41: e n. 371 2017 0016073555000 notificato il 12.01.2018 di euro 2.377,81). In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del diritto, in quanto alla data della diffida ad adempiere notificata a mezzo posta il 07.11.2019 risultava già elasso il termine prescrizionale, trattandosi di crediti maturati nei periodi d'imposta di cui agli anni 2009, 2010 per i quali il diritto dell'Istituto poteva essere fatto valere dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della denuncia dei redditi L'opponente aggiungeva – quanto all'avviso di addebito n. 371
20170016073555000 asseritamente notificato il 12.01.2018 per l'importo di euro 2.377,81- che il
Tribunale di Nola con la sentenza n. 1271/2020 nell'ambito del giudizio RGN 1071/2018 (sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1267 del 20 marzo
2023), aveva accolto l'opposizione fondata sull'eccezione di prescrizione ed aveva disposto: “ annulla le poste di credito afferenti gli avvisi addebito;
compensa parzialmente le spese e competenze di giudizio liquidandole in euro 358,00 oltre accessori di legge con attribuzione”. Sulla scorta di tali argomenti, quindi, l'odierna appellante chiedeva all'adito Tribunale di disporre nei seguenti termini: “1. Preliminarmente e nel merito accogliere il ricorso proposto dall'avv.
[...]
e annullare l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120199048149022000 del Parte_2
27.09.2019, notificato a mezzo posta il 07.11.2019 emesso dall Controparte_1
di Napoli e dichiari non dovuti i contributi previdenziali per un totale complessivo di
[...] euro 4,472,22 richiesti dall e dall' alla ricorrente per gli anni CP_6 Controparte_1
d'imposta 2009 e 2010 per avvenuta prescrizione del diritto nonché di ogni ulteriore atto e/o CP_ provvedimento ad essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente.
2. CP_ Conseguentemente dichiarare non dovute le somme pretese dall per i periodi di imposta di cui agli anni 2009, 2010 per intervenuta prescrizione del diritto, afferenti i seguenti avvisi:1) avviso di addebito n. 371 2016 0022594185000 asseritamente notificato il 20.01.2017 di euro 2.094,41: 2) avviso di addebito n. 371 2017 0016073555000 asseritamente notificato il 12.01.2018 di euro
2 2.377,81 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_ disposta dall , pur senza comunicazione.
3. condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Le parti convenute si costituivano in giudizio invocando il rigetto dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In particolare il primo giudice osservava: “Dalla documentazione allegata alla produzione dell resistente CP_7
s'evince che per le somme imputate all'anno 2009 risulta recapitato un avviso bonario ( atto pienamente valido ed efficace ai fini interruttivi) in data 30/6/15 con raccomandata n.
650324900016. Per l'anno 2010, parimenti, risulta recapitato un altro avviso bonario in data 4/7/16 con racc.ta n.650366831534 ”. “ .. Nel caso di specie la Raccomandata il 4/7/16 ( avviso bonario per i redditi 2010 ) risulta consegnata alla stessa ricorrente, mentre quella consegnata il 30/6/15 ( avviso bonario per i redditi 2009) risulta consegnata a persona definita “ badante”. “ Nel caso di specie il termine finale per il pagamento dei contributi relativamente all'anno di imposta 2009 era CP_ fissato al 6/7/10 ( cfr. dpcm10/6/10 e circolare n. 73 del 14/6/10) con quinquennio scadente al
6/7/15, mentre la nota racc.ta ar di avviso bonario relativa a tal anno, per come innanzi detto, è pervenuta alla ricorrente il 30/6/15. Per l'anno 2010 il termine era fissato al 6/7/11 ( cfr. CP_ dpcm12/5/11 e circolare n.84 del 13/6/11) con quinquennio scadente al 6/7/16, e la relativa raccomandata di avviso bonario è stata recapitatail 4/7/16 . Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero ”.
Con ricorso depositato il 17.10.2023, impugnava tale pronuncia Parte_2 affidando il gravame a due motivi di impugnazione: con il primo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l'avviso di addebito n. 371 2016 0022594185000 di euro 2.094,41 fosse stato notificato validamente il 20.01.2017 laddove la consegna era avvenuta ad un soggetto
(badante) del tutto estraneo con conseguente inefficacia dell'atto interruttivo;
con il secondo motivo di appello censurava la sentenza per violazione del principio del “ne bis in idem” atteso che il credito di cui all' avviso di addebito n. 371 2017 0016073555000 asseritamente notificato il
12.01.2018 di euro 2.377,81, era stato dichiarato prescritto con sentenza n.1267/2023 del
20.03.2023 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta definitiva. Sulla scorta di tali rilievi, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ed eccezioni ivi formulate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi e/o in subordine con compensazione delle spese del grado.”
3 All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituivano entrambe le parti appellate. In particolare, l instava per la validità dell'atto Controparte_1 interruttivo della prescrizione e chiedeva il rigetto del gravame;
l , dal canto suo, confermava CP_6
l'avvenuta declaratoria di prescrizione del credito portato in uno dei due avvisi di addebito e concludeva nei seguenti termini: “Dichiarare cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito 371 2017 00160735 55 000 (anno 2010); Rigettare l'appello per il solo avviso 371 2016
00225941 85 000 .Spese come per legge.”
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025.
Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, il procedimento era definito nei termini di seguito espressi.
&&&
Preliminarmente deve darsi atto che è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito attinente all'avviso di addebito 371 2017 00160735 55 000 (anno 2010). Occorre, infatti, rilevare che nelle more del giudizio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1267/2023 (Presidente rel. Cons Guarino), con cui è stato respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito in esame, è divenuta definitiva come ammesso dallo stesso che ha invocato la declaratoria di CP_7 cessazione della materia del contendere.
Per tale ragione, trattandosi di un evento sopravvenuto e non sussistente al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure, deve semplicemente prendersi atto del venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito e deve applicarsi quella forma di estinzione, di matrice giurisprudenziale, che si sintetizza nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene al secondo motivo di gravame la Corte ne rileva la fondatezza.
Occorre evidenziare che è pacifico, perché non contestato, che l'avviso di addebito n.
37120160022594185000 (relativo ai contributi dovuti alla ON AT per i redditi prodotti nell'anno 2009) sia stato notificato il 30.06.2017, quando ormai il termine di prescrizione- in assenza di atti interruttivi- era elasso.
Ciò che si discute in questa sede è l'idoneità dell'avviso bonario dell'11 giugno 2015 ad assumere la veste di valido atto interruttivo del termine di prescrizione.
Osserva la Corte che tale avviso non ha interrotto utilmente il termine di prescrizione per i motivi di seguito esposti, che assorbono ogni altra questione. In proposito occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità sullo specifico tema del dies a quo del termine di prescrizione ha reiteratamente affermato anzitutto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ed in secondo luogo che il momento di decorrenza della
4 prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (sentenza n. 13463 del 29/05/2017). Pertanto il diritto dell' a richiedere i contributi in questione sorge al momento della scadenza del termine CP_6 stabilito per il loro pagamento. Tanto è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n. 27950 del
31/10/2018; ord.
4.02.2020 n. 6106) proprio con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata da parte di un avvocato essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, era fissato in base all'art. 17, co. 1, D.P.R. n. 435/2001, al 16 giugno
2010, anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale soltanto l può esigere il proprio CP_7 credito, giacché – ha spiegato la S.C. nella citata sentenza n. 27950 del 31/10/2018 – “la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio
2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)”.
Non operando, dunque, alcuna sospensione della prescrizione né avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell'Istituto – a prescindere da ogni questione circa la sua effettivamente sussistenza – si è estinto per prescrizione il 16 giugno 2015,( considerato –come si è detto --che il saldo si sarebbe dovuto versare entro il 16.6.2010 con riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2009 ) e , quindi , prima quindi dell'atto interruttivo costituito dalla ricezione dell'avviso di pagamento a mezzo raccomandata a.r. avvenuta in data
30 giugno 2015.
Inoltre alla presente fattispecie non può applicarsi alcun tipo di proroga, ipotesi concessa (sulla base del DPCM del 10/06/2010) esclusivamente ai soggetti che esercitavano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non estensibile anche all'odierno appellato, soggetto nell'anno 2009, al regime fiscale agevolato dei minimi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese del doppio grado - attesa la natura delle questioni trattate, prettamente giuridiche, e considerato che la sentenza della Corte di Appello che ha risolto la questione attinente ad uno
5 degli avvisi di addebito è intervenuta in corso di causa e che l'odierna appellante ha duplicato la medesima domanda con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio- si compensano per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito 371 2017
00160735 55 000 (anno 2010) e dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso 371 2016 00225941 85
000, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, così deciso il 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2485/2023 r. g. l., vertente
TRA vv. STEFANIA, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Minichini n. 42, C.F. , rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c. e dall'avv. C.F._1
Sabato Graziano, del Foro di Avellino, C.F. , PEC: C.F._2
in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Email_1
Napoli, Centro Direzionale Isola E2 presso il suo studio e dell'avv. Sabato Graziano . Ai fini della ricezione di Email_ notifiche di avvisi e di atti è indicato il numero di fax081/5627333 e il seguente indirizzo PEC: .-
Email_3
appellante
E
, subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, c.f. e p.iva , con sede in Roma alla via G. Grazer, n. 14, nella Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Attavanti, c.f. Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla via Dante C.F._3
Alighieri, 25. L'avv. Attavanti ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 081.526.74.27 e al seguente indirizzo PEC: Email_4
(cf. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore ,con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino dall'avv. Massimiliano Minicucci, t, elettivamente Email_5 domiciliato presso l , via Alcide De Gasperi n. 55, Napoli Controparte_5
Appellati
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 727/2023 depositata il
19.04.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.12.2019 l'odierna appellante avv. Parte_2 chiedeva al Tribunale di Nola in funzione del Giudice del lavoro di accertare la nullità, l'illegittimità
e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2019 9048149022000 emessa il 27.09.2019 dall di Napoli e notificata a mezzo del servizio postale il Controparte_1
7.11.2019, mediante la quale si sollecitava il pagamento del complessivo importo di euro 4.472,22
(comprensive di spese di procedura) per contributi non versati alla ON AT (liberi professionisti).
In particolare, con l'opposizione si eccepiva la prescrizione dei crediti di cui ai due avvisi di addebito sottesi alla predetta intimazione (n. 371 2016 0022594185000 notificato il 20.01.2017 di euro 2.094,41: e n. 371 2017 0016073555000 notificato il 12.01.2018 di euro 2.377,81). In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del diritto, in quanto alla data della diffida ad adempiere notificata a mezzo posta il 07.11.2019 risultava già elasso il termine prescrizionale, trattandosi di crediti maturati nei periodi d'imposta di cui agli anni 2009, 2010 per i quali il diritto dell'Istituto poteva essere fatto valere dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della denuncia dei redditi L'opponente aggiungeva – quanto all'avviso di addebito n. 371
20170016073555000 asseritamente notificato il 12.01.2018 per l'importo di euro 2.377,81- che il
Tribunale di Nola con la sentenza n. 1271/2020 nell'ambito del giudizio RGN 1071/2018 (sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1267 del 20 marzo
2023), aveva accolto l'opposizione fondata sull'eccezione di prescrizione ed aveva disposto: “ annulla le poste di credito afferenti gli avvisi addebito;
compensa parzialmente le spese e competenze di giudizio liquidandole in euro 358,00 oltre accessori di legge con attribuzione”. Sulla scorta di tali argomenti, quindi, l'odierna appellante chiedeva all'adito Tribunale di disporre nei seguenti termini: “1. Preliminarmente e nel merito accogliere il ricorso proposto dall'avv.
[...]
e annullare l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120199048149022000 del Parte_2
27.09.2019, notificato a mezzo posta il 07.11.2019 emesso dall Controparte_1
di Napoli e dichiari non dovuti i contributi previdenziali per un totale complessivo di
[...] euro 4,472,22 richiesti dall e dall' alla ricorrente per gli anni CP_6 Controparte_1
d'imposta 2009 e 2010 per avvenuta prescrizione del diritto nonché di ogni ulteriore atto e/o CP_ provvedimento ad essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente.
2. CP_ Conseguentemente dichiarare non dovute le somme pretese dall per i periodi di imposta di cui agli anni 2009, 2010 per intervenuta prescrizione del diritto, afferenti i seguenti avvisi:1) avviso di addebito n. 371 2016 0022594185000 asseritamente notificato il 20.01.2017 di euro 2.094,41: 2) avviso di addebito n. 371 2017 0016073555000 asseritamente notificato il 12.01.2018 di euro
2 2.377,81 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_ disposta dall , pur senza comunicazione.
3. condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Le parti convenute si costituivano in giudizio invocando il rigetto dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In particolare il primo giudice osservava: “Dalla documentazione allegata alla produzione dell resistente CP_7
s'evince che per le somme imputate all'anno 2009 risulta recapitato un avviso bonario ( atto pienamente valido ed efficace ai fini interruttivi) in data 30/6/15 con raccomandata n.
650324900016. Per l'anno 2010, parimenti, risulta recapitato un altro avviso bonario in data 4/7/16 con racc.ta n.650366831534 ”. “ .. Nel caso di specie la Raccomandata il 4/7/16 ( avviso bonario per i redditi 2010 ) risulta consegnata alla stessa ricorrente, mentre quella consegnata il 30/6/15 ( avviso bonario per i redditi 2009) risulta consegnata a persona definita “ badante”. “ Nel caso di specie il termine finale per il pagamento dei contributi relativamente all'anno di imposta 2009 era CP_ fissato al 6/7/10 ( cfr. dpcm10/6/10 e circolare n. 73 del 14/6/10) con quinquennio scadente al
6/7/15, mentre la nota racc.ta ar di avviso bonario relativa a tal anno, per come innanzi detto, è pervenuta alla ricorrente il 30/6/15. Per l'anno 2010 il termine era fissato al 6/7/11 ( cfr. CP_ dpcm12/5/11 e circolare n.84 del 13/6/11) con quinquennio scadente al 6/7/16, e la relativa raccomandata di avviso bonario è stata recapitatail 4/7/16 . Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora nella giurisprudenza di legittimità e di merito su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate per l'intero ”.
Con ricorso depositato il 17.10.2023, impugnava tale pronuncia Parte_2 affidando il gravame a due motivi di impugnazione: con il primo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l'avviso di addebito n. 371 2016 0022594185000 di euro 2.094,41 fosse stato notificato validamente il 20.01.2017 laddove la consegna era avvenuta ad un soggetto
(badante) del tutto estraneo con conseguente inefficacia dell'atto interruttivo;
con il secondo motivo di appello censurava la sentenza per violazione del principio del “ne bis in idem” atteso che il credito di cui all' avviso di addebito n. 371 2017 0016073555000 asseritamente notificato il
12.01.2018 di euro 2.377,81, era stato dichiarato prescritto con sentenza n.1267/2023 del
20.03.2023 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta definitiva. Sulla scorta di tali rilievi, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ed eccezioni ivi formulate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi e/o in subordine con compensazione delle spese del grado.”
3 All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituivano entrambe le parti appellate. In particolare, l instava per la validità dell'atto Controparte_1 interruttivo della prescrizione e chiedeva il rigetto del gravame;
l , dal canto suo, confermava CP_6
l'avvenuta declaratoria di prescrizione del credito portato in uno dei due avvisi di addebito e concludeva nei seguenti termini: “Dichiarare cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito 371 2017 00160735 55 000 (anno 2010); Rigettare l'appello per il solo avviso 371 2016
00225941 85 000 .Spese come per legge.”
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025.
Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, il procedimento era definito nei termini di seguito espressi.
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Preliminarmente deve darsi atto che è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito attinente all'avviso di addebito 371 2017 00160735 55 000 (anno 2010). Occorre, infatti, rilevare che nelle more del giudizio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1267/2023 (Presidente rel. Cons Guarino), con cui è stato respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito in esame, è divenuta definitiva come ammesso dallo stesso che ha invocato la declaratoria di CP_7 cessazione della materia del contendere.
Per tale ragione, trattandosi di un evento sopravvenuto e non sussistente al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure, deve semplicemente prendersi atto del venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito e deve applicarsi quella forma di estinzione, di matrice giurisprudenziale, che si sintetizza nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene al secondo motivo di gravame la Corte ne rileva la fondatezza.
Occorre evidenziare che è pacifico, perché non contestato, che l'avviso di addebito n.
37120160022594185000 (relativo ai contributi dovuti alla ON AT per i redditi prodotti nell'anno 2009) sia stato notificato il 30.06.2017, quando ormai il termine di prescrizione- in assenza di atti interruttivi- era elasso.
Ciò che si discute in questa sede è l'idoneità dell'avviso bonario dell'11 giugno 2015 ad assumere la veste di valido atto interruttivo del termine di prescrizione.
Osserva la Corte che tale avviso non ha interrotto utilmente il termine di prescrizione per i motivi di seguito esposti, che assorbono ogni altra questione. In proposito occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità sullo specifico tema del dies a quo del termine di prescrizione ha reiteratamente affermato anzitutto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ed in secondo luogo che il momento di decorrenza della
4 prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (sentenza n. 13463 del 29/05/2017). Pertanto il diritto dell' a richiedere i contributi in questione sorge al momento della scadenza del termine CP_6 stabilito per il loro pagamento. Tanto è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n. 27950 del
31/10/2018; ord.
4.02.2020 n. 6106) proprio con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata da parte di un avvocato essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, era fissato in base all'art. 17, co. 1, D.P.R. n. 435/2001, al 16 giugno
2010, anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale soltanto l può esigere il proprio CP_7 credito, giacché – ha spiegato la S.C. nella citata sentenza n. 27950 del 31/10/2018 – “la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio
2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)”.
Non operando, dunque, alcuna sospensione della prescrizione né avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell'Istituto – a prescindere da ogni questione circa la sua effettivamente sussistenza – si è estinto per prescrizione il 16 giugno 2015,( considerato –come si è detto --che il saldo si sarebbe dovuto versare entro il 16.6.2010 con riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2009 ) e , quindi , prima quindi dell'atto interruttivo costituito dalla ricezione dell'avviso di pagamento a mezzo raccomandata a.r. avvenuta in data
30 giugno 2015.
Inoltre alla presente fattispecie non può applicarsi alcun tipo di proroga, ipotesi concessa (sulla base del DPCM del 10/06/2010) esclusivamente ai soggetti che esercitavano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non estensibile anche all'odierno appellato, soggetto nell'anno 2009, al regime fiscale agevolato dei minimi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese del doppio grado - attesa la natura delle questioni trattate, prettamente giuridiche, e considerato che la sentenza della Corte di Appello che ha risolto la questione attinente ad uno
5 degli avvisi di addebito è intervenuta in corso di causa e che l'odierna appellante ha duplicato la medesima domanda con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio- si compensano per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito 371 2017
00160735 55 000 (anno 2010) e dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso 371 2016 00225941 85
000, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, così deciso il 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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