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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/08/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5597/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_2 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_3 C.F._3
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
NA IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI C.F._4
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI CP_1 C.F._5
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA S. MAURIZIO N. 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
AR IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI C.F._6
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA S. MAURIZIO N. 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
1 di 13 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_4 C.F._7
CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6 MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._8
SPAGGIARI CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN MAURIZIO, 6
MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._9
SPAGGIARI CARLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA S. MAURIZIO N. 6 46100
MANTOVA presso il difensore avv. SPAGGIARI CARLO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LEONI MARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA,12 CP_2 presso il difensore avv. LEONI MARIO
RESISTENTE/I
OGGETTO: RESPONSABILITÀ SANITARIA PER RITARDO DIAGNOSTICO DI SARCOMA OSSEO -
RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA E DANNO PARENTALE.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
-Previo accertamento di ogni eventuale aspetto di colpa professionale ed organizzativa, comunque ascrivibile all' , corrente in Via del Pozzo n. 71 Controparte_3 41124 – Modena (MO), in persona del legale rapp.te pro-tempore, ai sensi e per gli effetti ex artt. 1218, 1228 e 2049 Cod. Civ., con quant'altro ex art. 7 L. 24/2017, a titolo di negligenza, imperizia e/o inosservanza di regole e protocolli dell'arte medica, carenza di organizzazione, in relazione agli interventi chirurgici, agli accertamenti diagnostici ed ai successivi trattamenti terapeutici, anche di sorveglianza e controllo, delle patologie del Sig. ; Parte_7
-Accertare e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal Sig. , Parte_7 in ragione dell'eventuale condotta colposa dei suddetti medici, e delle sue conseguenze sul decorso esistenziale del paziente e sulle sue aspettative di vita e guarigione, e per l'effetto; Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle suddette causali, condannare la convenuta, al pagamento agli attori, quali eredi di , della somma di Euro 200.000,00 Parte_7 (duecentomila/00) da dividersi pro quota ereditaria, e quindi Euro 66.666,67 (sessantaseimilaseicentosessantasei/67) in favore di ed Euro 16.666,67 Parte_1 (sedicimilaseicentosessantasei/67) ciascuno in favore di , , Parte_2 Parte_3 NA IE, AR IE, , , Parte_4 CP_1 Parte_5
2 di 13 , nonché, condannare controparte a pagare, a titolo di Pt_7 Parte_6 liquidazione del danno parentale agli attori, in proprio, Euro 24.350,00 (ventiquattromilatrecentocinquanta/00) ciascuna in favore di , Parte_2 Parte_3
, NA IE, AR IE, ,
[...] Parte_4 CP_1
, , , ed Euro 168.250,00
[...] Parte_5 Parte_6 (centosessantottomiladucentocinquanta/00) per , nonché, quali eredi di Parte_1 Per_1
, madre del defunto , per liquidazione del danno parentale dalla stessa
[...] Parte_7 subito della complessiva somma di Euro 168.250,00 (centosessantottomiladucentocinquanta/00) e quindi di Euro 56.083,00 (cinquantaseimilaottantare/00) in favore di e di Euro Parte_1 12.462,96 (dodicimilaquattrocentosessantadue/96) ciascuno in favore di , Parte_2 CP_1
, , NA IE, AR IE, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , con salvezza di migliore rideterminazione del Parte_5 Parte_6 predetto importo in corso di causa, ex artt. 1223, 1224, 1226 e 1227 Cod. Civ., Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso ex art. 669 bis CPC, in atti, al saldo effettivo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, e dell'intercorso procedimento ex art. 696 bis CPC, già rubricato innanzi al Tribunale di Modena al n. 1567/2020 R.G – Giudice Dott.ssa Emilia Salvatore, in atti, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge, in ossequio ai vigenti parametri di liquidazione, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo processuale relativo al procedimento ex art. 696 bis CPC, già promosso da , nei confronti dell' Parte_7 Controparte_3
rubricato innanzi al Tribunale di Modena al n. 1567/2020 R.G. – Giudice Dott.ssa Emilia
[...] Salvatore. In denegata ipotesi di contestazioni in ordine all'an ed al quantum, oggetto della presente controversia, si chiede la rinnovazione dell'intercorsa consulenza ex art. 696 bis CPC, mediante opportuna integrazione del quesito formulato illo tempore ed assegnazione dell'incarico peritale ad uno specialista oncologo, alla luce del corredo probatorio in atti. Si chiede inoltre prova per testi sul seguente capitolo, da intendersi preceduto dalla perifrasi
“Vero che… nel corso della sua esistenza, il Sig. ha sempre mantenuto costanti Parte_7 contatti interpersonali con i fratelli e le sorelle, in via diretta e personale, anche al fine di consentire videochiamate fra i propri famigliari e la madre convivente Sig.ra ” Persona_1
Si indica a teste:
• da Nonantola. Testimone_1 Con ogni ulteriore riserva istruttoria e probatoria, per l'opportuno svolgimento di tutte le attività processuali consentite ex artt. 171 bis e ter e 281 duodecies CPC, in ragione e funzione dell'attività avversaria e della piena fruizione del diritto al contraddittorio”. Parte resistente:
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, respingere le domande tutte spiegate dai ricorrenti, siccome infondate in fatto e diritto e non provate, con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, dell'IVA e del CPA come per legge. In via istruttoria: a- ci si associa alla richiesta di acquisizione dell'atp;
3 di 13 b- ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu, per i motivi dedotti al paragrafo 6 della presente memoria (leggasi memoria di costituzione)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 2 ottobre 2023, , Parte_1 Pt_2
, , Anna Grieco, , Maria Grieco, ,
[...] Parte_3 CP_1 Parte_4 Parte_5
e , in qualità di eredi di (deceduto il 1° aprile 2020) e di
[...] Parte_6 Parte_7
(deceduta il 17 novembre 2020), convenivano in giudizio l' Persona_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserita responsabilità Controparte_2 sanitaria per ritardo diagnostico di sarcoma a cellule fusate e pleomorfe dell'omero destro.
La vicenda traeva origine da una frattura dell'omero destro occorsa a nel 2017 Parte_7 durante l'attività lavorativa, in assenza di trauma significativo.
Nel settembre dello stesso anno il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti presso l' di Controparte_3 CP_2
Il paziente veniva dimesso in data 11/09/2017, con prescrizione di farmaci antinfiammatori e mantenimento di un tutore, fino a nuovo ordine medico.
Il referto anatomopatologico 15/09/2017 evidenziava un quadro di "probabile natura reattiva" con raccomandazione di follow-up del paziente.
Secondo la ricostruzione attorea la struttura sanitaria ometteva di effettuare adeguati approfondimenti diagnostici.
Solo nell'aprile 2018, a seguito di persistenza di dolore e tumefazione al braccio destro, veniva eseguita risonanza magnetica presso l'Ospedale di Mirandola che evidenziava formazione sarcomatosa.
La diagnosi definitiva di sarcoma a cellule fusate e pleomorfe ad alto grado di malignità veniva posta presso l'Istituto di Bologna nel maggio 2018, con evidenza di metastasi Controparte_4 polmonari.
Il paziente veniva sottoposto a chemioterapia, disarticolazione della spalla destra nell'ottobre 2018, metastasectomie polmonari e radioterapia, fino al decesso avvenuto il 1° aprile 2020.
La controversia era stata preceduta da procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1567/2020), come previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017, nel corso del quale i consulenti tecnici d'ufficio Dott. e Dott. avevano concluso Persona_2 Persona_3 per l'esistenza di un ritardo diagnostico di circa tre mesi attribuibile a carenze organizzative della
4 di 13 struttura sanitaria, pur escludendo specifiche colpe individuali dei medici operanti.
L' si costituiva con memoria del 16 gennaio 2024, Controparte_3 eccependo preliminarmente il difetto di prova della qualità di eredi dei ricorrenti e contestando nel merito l'esistenza di profili di responsabilità, sostenendo che la condotta dei sanitari era stata conforme alle leges artis e che non sussisteva nesso causale tra l'asserito ritardo diagnostico e il decesso del paziente.
All'udienza del 7 febbraio 2024, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e concedeva i termini ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito di memorie e documenti.
I ricorrenti depositavano memoria del 26 febbraio 2024 insistendo per la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di specialista oncologo, mentre la convenuta depositava memoria del 6 marzo 2024 ribadendo l'opposizione alla rinnovazione della CTU.
Con decreto del 22 maggio 2024, il giudice, ritenendo necessario rinnovare la consulenza tecnica medico-legale mediante nomina di specialista medico-legale e di specialista oncologo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017, nominava quali CTU il Dott. (specialista Persona_4 medico-legale) e la Dott.ssa (specialista oncologo), formulando specifici Persona_5 quesiti in ordine all'esistenza di profili di colpa, alla prognosi di guarigione/chance di sopravvivenza, al nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non", al danno biologico causalmente collegato e alla speciale difficoltà del caso.
All'udienza del 25 settembre 2024, i consulenti tecnici d'ufficio prestavano giuramento e assumevano l'incarico, con fissazione del primo incontro per il 24 ottobre 2024.
Le parti nominavano i rispettivi consulenti tecnici: per i ricorrenti il Dott. e il Prof. Persona_6
per la convenuta il Dott. e il Dott. Persona_7 Persona_8 Persona_9
I consulenti tecnici d'ufficio predisponevano la bozza della relazione in data 22 gennaio 2025, concludendo per l'esistenza di profili di colpa a carico dell' nella diagnosi della Controparte_2 patologia, con ritardo diagnostico-terapeutico di circa quattro mesi, ma escludendo che tale ritardo avesse avuto impatto sulla possibilità di guarigione o sulle chance di sopravvivenza del paziente, ritenendo che la morte non potesse essere considerata conseguenza delle omissioni rilevate secondo il criterio del "più probabile che non".
Il consulente di parte attrice Dott. depositava osservazioni in data 5 febbraio 2025, Persona_6 contestando le conclusioni dei CTU e sostenendo l'esistenza di perdita di chance terapeutica e di
5 di 13 probabilità di sopravvivenza.
I consulenti tecnici d'ufficio confermavano integralmente le proprie conclusioni con nota dell'11 febbraio 2025.
All'udienza del 25 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
1. Premesse giuridiche sulla responsabilità sanitaria.
La controversia in esame attiene alla responsabilità sanitaria per asserito ritardo diagnostico di sarcoma osseo, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni per perdita di chance di sopravvivenza e danno parentale.
È pacifico che l'accettazione di un paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), in virtù del quale la struttura sanitaria assume l'obbligo di fornire un servizio articolato di assistenza sanitaria che ingloba, oltre alla principale prestazione medica, una serie di obblighi di protezione e accessori. Come chiarito dall'art. 7 della legge n. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
È necessario distinguere tra le diverse tipologie di azione risarcitoria e la relativa natura giuridica.
L'azione da inadempimento contrattuale è data al solo paziente, creditore della prestazione dedotta nel contratto di spedalità o scaturente dal contatto sociale, ovvero ai suoi eredi ove questi reclamino iure hereditatis il risarcimento del danno patito in vita dal loro dante causa. Ai familiari che agiscono iure proprio per i danni da perdita del rapporto parentale spetta invece la sola azione extracontrattuale.
La ragione di tale distinzione risiede nel fatto che il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria non produce effetti protettivi in favore dei terzi, trovando applicazione il principio generale di cui all'articolo 1372, comma 2, del Codice civile, con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria si colloca nell'ambito della responsabilità aquiliana.
Tale distinzione comporta conseguenze sul regime probatorio.
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a provare l'esistenza del contratto ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore dimostrare che la prestazione è stata eseguita
6 di 13 in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile.
L'attore ha altresì l'onere di provare il nesso di causalità materiale tra inadempimento ed evento di danno e provare altresì il nesso di causalità giuridica, cioè i danni conseguenza.
Per la responsabilità extracontrattuale, invece, incombe sui congiunti, come noto, l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio e il nesso causale tra fatto colposo e danno.
2. Il nesso di causalità nella responsabilità sanitaria.
Nell'ambito della responsabilità medica, il nesso di causalità tra la condotta negligente del personale sanitario e l'evento dannoso deve essere accertato secondo il criterio della probabilità prevalente o del "più probabile che non", come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Tale criterio richiede al creditore-danneggiato di provare il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato secondo un parametro di ragionevole probabilità processuale.
La perdita di chance di sopravvivenza costituisce figura autonoma di danno risarcibile quando sussistano specifici presupposti.
Il danno da perdita di chances di sopravvivenza si configura nella perdita per il paziente della possibilità di vivere ancora più a lungo, a condizione che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore prolungamento della vita sia sostanzialmente apprezzabile e non una mera ipotesi o speranza, richiedendo che sussista il nesso eziologico tra la condotta colpevole del sanitario e la perdita della possibilità di un risultato migliore in termini di prolungamento della vita.
La giurisprudenza ha chiarito che la perdita di chance presuppone comunque l'accertamento del nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non".
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, "la perdita di chance, quale danno autonomo e distinto dal danno biologico, presuppone un'incertezza eventistica circa l'alternativa più favorevole andata perduta per il paziente, ma tale incertezza deve tradursi in una seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, non in una mera eventualità marginale" (cfr.
Tribunale di Roma, sent. n. 16446/2024).
3. Le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo e i quesiti irrisolti.
Prima di analizzare le conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio, è necessario esaminare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. espletato nel procedimento R.G. n. 1567/2020, come previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017.
7 di 13 I consulenti tecnici d'ufficio Dott. (specialista ortopedico) e Dott. Persona_2 Per_3
(specialista medico-legale) avevano concluso per l'esistenza di un ritardo diagnostico,
[...] affermando che "si può ritenere plausibile che la carenza dei necessari ulteriori controlli ed accertamenti ortopedici tra la fine del 2017 e inizio del 2018 abbia potuto determinare un ritardo diagnostico della neoplasia ossea, definibile in circa 3 mesi" e che tale ritardo era "ascrivibile all'attività sanitaria complessiva dell' ". Controparte_3
Tuttavia, sul cruciale aspetto del nesso causale e della perdita di chance, i consulenti dell'accertamento preventivo avevano espresso conclusioni incerte.
Nella loro relazione si leggeva: "Alla luce delle indicazioni scientifiche prospettate, risulta incerto se la prognosi sarebbe cambiata in modo significativo qualora la diagnosi fosse stata di 3 mesi più precoce. Si ritiene che, in relazione al predetto ritardo, le chance di sopravvivenza abbiano avuto una ulteriore riduzione rispetto alle percentuali indicate dalla citata letteratura medica, ancorché non meglio definibili".
I consulenti tecnici non avevano dunque fornito risposte definitive sui quesiti centrali relativi al nesso causale e alla perdita di chance, limitandosi ad affermazioni di "incertezza" e di riduzioni
"non meglio definibili" delle possibilità di sopravvivenza.
4. La necessità di rinnovazione della consulenza tecnica con specialista oncologo.
L'incertezza delle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo sui profili oncologici del caso aveva reso necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica ai sensi dell'art. 15 della legge n.
24/2017, che prevede espressamente la nomina di "uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento".
Nel caso in esame, la prima consulenza era stata espletata da specialisti in ortopedia e medicina legale, ma la presenza di una patologia oncologica rara e complessa ha reso opportuno l'apporto di uno specialista oncologo per fornire risposte ai quesiti per cui è causa.
5. L'accertamento peritale in rinnovazione e le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio.
I consulenti tecnici d'ufficio Dott. e Dott.ssa nominati, in Persona_4 Persona_5 rinnovazione, hanno svolto un'approfondita analisi del caso, giungendo a conclusioni che meritano condivisione.
I consulenti hanno riconosciuto l'esistenza di profili di colpa a carico dell'
[...]
affermando testualmente: "Sono rilevabili profili di colpa a carico Controparte_2 dell' nella diagnosi della patologia sofferta dal sig. Controparte_2
8 di 13 , conseguendone un ritardo diagnostico-terapeutico". Pt_7
Tuttavia, sul cruciale aspetto del nesso causale, i CTU hanno espresso conclusioni nette e inequivocabili. Nella loro relazione si legge: "Alla luce del ritardo individuato, le censure rilevate non hanno avuto impatto sulla possibilità di guarigione o sulle chance di sopravvivenza del Sig.
; la morte del paziente non può essere quindi ritenuta, secondo il criterio del 'più Parte_7 probabile che non', conseguenza delle omissioni rilevate a carico dei Sanitari, omissioni che non hanno comportato neanche la perdita di chance di sopravvivenza".
I consulenti hanno motivato tale conclusione evidenziando che "un adeguato management del caso in esame da parte dei Sanitari dell' , tenuto conto dei Controparte_2 tempi medi per l'espletamento degli accertamenti necessari, avrebbe portato ad una diagnosi eziologica della frattura patologica attorno alla fine del 2017", ma che "tale anticipo diagnostico non avrebbe comportato molto probabilmente un intervento chirurgico meno demolitivo rispetto a quello espletato nell'ottobre 2018".
Particolarmente significativo è il passaggio in cui i CTU affermano: "visto quanto rilevato agli esami dell'aprile 2018, è altamente probabile che la malattia fosse già metastatica all'esordio per cui un'anticipazione diagnostica e, di conseguenza terapeutica, non avrebbe avuto un impatto sulla sopravvivenza del Sig. , non essendovi quindi gli estremi per poter affermare che le Parte_7 censure rilevate hanno determinato una morte anticipata del periziando".
La presenza nella consulenza tecnica della Dott.ssa specialista oncologo, ha Persona_5 consentito un approfondimento specifico degli aspetti oncologici del caso. I consulenti hanno evidenziato la particolare complessità della patologia, trattandosi di "affezione neoplastica ultrarara, tant'è che per il sarcoma primitivo diagnosticato al Sig. non esistono né linee guida Pt_7 ad hoc, né dati consistenti in letteratura".
Sul piano prognostico, i CTU hanno osservato che "tenendo conto della rarità istologica della malattia, dell'assenza anche di dati specifici in merito alla risposta ai trattamenti e all'outcome a lungo termine, ma di certo all'aggressività biologica della stessa, visti gli aspetti pleomorfi, poco differenziati e ad alto grado di malignità, che rispondono alla rapida evolutività della stessa sia a livello locale che sistemico", l'anticipo diagnostico non avrebbe modificato sostanzialmente l'evoluzione della malattia.
Il consulente di parte attrice ha depositato osservazioni critiche, sostenendo l'esistenza di perdita di chance terapeutica e di probabilità di sopravvivenza. Tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio
9 di 13 hanno confermato integralmente le proprie conclusioni nella relazione del 11 febbraio 2025, precisando che "non si può condividere in alcun modo non solo il ritardo diagnostico indicato dai
Colleghi, ritardo che è stato quantificato mediante l'adozione di un criterio a posteriori e senza considerare il caso specifico in esame, ma neanche le conclusioni in merito alle 'perdite di chance terapeutica o di probabilità di sopravvivenza'".
I CTU hanno inoltre evidenziato che "non si può in alcun modo condividere che il ritardo individuato, già tenuto conto dei criteri di priorità che sarebbero stati adottati mediante l'applicazione di criterio ex ante (e non a posteriori!), abbia 'senza dubbio' comportato in 'termini di probabilità' perdita di chances terapeutica, dato che sono state adottate tutte le terapie per contrastare la malattia neoplastica, risultando purtroppo inefficaci".
6. Le conclusioni della seconda consulenza tecnica.
La seconda consulenza tecnica, espletata dal Dott. (specialista medico-legale) e Persona_4 dalla Dott.ssa (specialista oncologo), ha fornito risposte definitive e Persona_5 tecnicamente fondate ai quesiti rimasti irrisolti nella prima consulenza.
I consulenti hanno innanzitutto chiarito la particolare complessità del caso, evidenziando che si trattava di "affezione neoplastica ultrarara, tant'è che per il sarcoma primitivo diagnosticato al Sig.
non esistono né linee guida ad hoc, né dati consistenti in letteratura". Tale precisazione ha Pt_7 consentito di inquadrare correttamente la valutazione prognostica in un contesto di estrema rarità patologica.
Sul piano oncologico, la Dott.ssa ha fornito un'analisi specialistica approfondita, Per_5 evidenziando che "tenendo conto della rarità istologica della malattia, dell'assenza anche di dati specifici in merito alla risposta ai trattamenti e all'outcome a lungo termine, ma di certo all'aggressività biologica della stessa, visti gli aspetti pleomorfi, poco differenziati e ad alto grado di malignità, che rispondono alla rapida evolutività della stessa sia a livello locale che sistemico",
l'anticipo diagnostico non avrebbe modificato sostanzialmente l'evoluzione della malattia.
7. La preferibilità tecnica della seconda consulenza.
Le conclusioni della seconda consulenza meritano di essere preferite rispetto a quelle dell'accertamento tecnico preventivo per diverse ragioni di carattere tecnico-scientifico.
Nel caso in esame, la seconda consulenza ha fornito risposte precise e definitive là dove la prima si limitava a generiche affermazioni di incertezza.
Mentre i consulenti dell'accertamento preventivo si limitavano ad affermare che le chance di
10 di 13 sopravvivenza avevano subito "una ulteriore riduzione rispetto alle percentuali indicate dalla citata letteratura medica, ancorché non meglio definibili", i consulenti della seconda CTU hanno categoricamente escluso qualsiasi perdita di chance, affermando che "le censure rilevate non hanno avuto impatto sulla possibilità di guarigione o sulle chance di sopravvivenza del Sig. Pt_7
".
[...]
La presenza dello specialista oncologo nella seconda consulenza ha consentito di fornire una valutazione tecnicamente più accurata della prognosi e dell'evoluzione della patologia neoplastica.
La seconda consulenza tecnica ha fornito risposte definitive ai quesiti che erano rimasti irrisolti nella prima consulenza, in particolare:
a) Sulla prognosi di guarigione/chance di sopravvivenza: mentre la prima consulenza si limitava ad affermazioni generiche di "incertezza", la seconda ha categoricamente escluso che il ritardo diagnostico abbia comportato perdita di chance di sopravvivenza;
b) Sul nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non": la seconda consulenza ha escluso che la morte del paziente possa essere ritenuta conseguenza delle omissioni rilevate secondo tale criterio;
c) Sul danno biologico causalmente collegato: la seconda consulenza ha escluso l'esistenza di qualsiasi danno biologico rilevabile nel caso in esame;
La presenza dello specialista oncologo ha consentito di valutare correttamente l'aggressività biologica della neoplasia e la sua rapida evolutività. Tale valutazione specialistica ha permesso di concludere che "è altamente probabile che la malattia fosse già metastatica all'esordio per cui un'anticipazione diagnostica e, di conseguenza terapeutica, non avrebbe avuto un impatto sulla sopravvivenza del Sig. ". Parte_7
8. Il difetto di nesso causale.
Alla luce delle risultanze peritali, emerge chiaramente il difetto di nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento morte del paziente, nonché l'assenza di perdita di chance di sopravvivenza.
Nel caso in esame, i consulenti tecnici d'ufficio, dotati delle necessarie competenze specialistiche, hanno escluso categoricamente che il ritardo diagnostico abbia comportato perdita di chance di sopravvivenza, evidenziando che "è altamente probabile che la malattia fosse già metastatica all'esordio", circostanza che esclude qualsiasi rilevanza causale del ritardo diagnostico rispetto all'evoluzione della patologia e all'exitus del paziente.
11 di 13 Nel caso del Sig. , la particolare aggressività del sarcoma a cellule fusate e pleomorfe Parte_7 ad alto grado di malignità, unita alla probabile presenza di metastasi già all'epoca della diagnosi, configura una situazione in cui l'evoluzione infausta era determinata dalla natura intrinseca della patologia piuttosto che dal ritardo diagnostico.
In base alle risultanze peritali, in definitiva, deve escludersi qualsiasi nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari dell' e l'evento morte del Controparte_3 paziente . Pur sussistendo profili di colpa nella gestione diagnostica del caso, tali Parte_7 omissioni non hanno avuto rilevanza causale rispetto all'evoluzione della malattia e al decesso del paziente.
9. Le spese processuali.
Quanto alle spese processuali, pur dovendo essere respinte le domande attoree per difetto di nesso causale, sussistono particolari circostanze che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. In primo luogo, deve considerarsi la necessità degli approfondimenti richiesti dai ricorrenti, che hanno portato alla rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di specialista oncologo, approfondimenti che si sono rivelati necessari per una corretta valutazione del caso data la particolare complessità della patologia. In secondo luogo, sono comunque ravvisabili profili di colpa in capo alla convenuta, come espressamente accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, circostanza che ha legittimato l'azione giudiziaria dei ricorrenti.
La particolare complessità del caso, caratterizzato da una patologia oncologica rara e di difficile inquadramento diagnostico, unita all'accertamento di condotte colpose pur in assenza di nesso causale, configura una di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione delle spese processuali al di là del rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne le spese tecniche di consulenza tecnica d'ufficio, sia quelle relative al presente giudizio che quelle dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., già liquidate con separati provvedimenti, esse devono essere poste a carico delle parti in solido fra loro e ripartite in misura paritetica nei rapporti interni, stante la necessità degli accertamenti tecnici per la definizione della controversia e l'interesse di entrambe le parti alla loro espletamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza respinta,
- RIGETTA le domande spiegate dai ricorrenti nei confronti dell'
[...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_2
12 di 13 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio e del pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1567/2020);
- PONE le spese tecniche di consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1567/2020), come già liquidate con separati provvedimenti, a carico delle parti in solido fra loro e le ripartisce in misura paritetica nei rapporti interni.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 5 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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