Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2017, proposto da
RI ER con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Giuseppe Gallinaro che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI GAETA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Annamaria Rak che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 36355 del 07/07/2016, notificato il 22/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi della l. n. 47/85 ed avente prot. n. 16768 pratica n. 2428/S del 30/06/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. AN LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso notificato il 20/01/17 e depositato il 10/02/17 RI NZ ha impugnato il provvedimento prot. n. 36355 del 07/07/2016, notificato il 22/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi della l. n. 47/85 ed avente prot. n. 16768 pratica n. 2428/S del 30/06/1987.
Il Comune di Gaeta, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/08/17, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17/04/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
RI NZ impugna il provvedimento prot. n. 36355 del 07/07/2016, notificato il 22/11/2016, con cui il Comune di Gaeta ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi della l. n. 47/85 ed avente prot. n. 16768 pratica n. 2428/S del 30/06/1987; la reiezione consegue all’inottemperanza della richiedente alle richieste istruttorie formulate dall’ente locale.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente deduce:
- la violazione e falsa applicazione della l. n. 765/67 e la mancata considerazione dei presupposti di legittimità del manufatto il quale sarebbe stato realizzato nel 1952 e, quindi, in un’epoca in cui non era necessario il titolo edilizio;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss. l. n. 47/85 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la domanda di sanatoria sarebbe stata illegittimamente respinta anche perché sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso.
I motivi sono infondati.
L’onere di provare lo stato legittimo dell’immobile ex art. 9 bis d.p.r. n. 380/01 incombe, per il principio di “ vicinanza della prova ”, sul privato proprietario dell’immobile (Cons. Stato n. 1924/2025).
Nella fattispecie la parte ricorrente non ha comprovato, in maniera idonea, la risalenza del manufatto ad epoca anteriore al 1967 essendosi, a tal fine, limitata a produrre un atto notarile di compravendita del 14/01/82 e, quindi, risalente ad oltre 30 anni dopo la data di asserita realizzazione del manufatto.
Per altro, l’atto notarile non contiene alcun riferimento relativo alla data di realizzazione del manufatto in quanto richiama solo due atti di provenienza a favore del dante causa dell’odierna ricorrente entrambi risalenti al 1970 e, quindi, ad epoca di gran lunga posteriore a quella in cui è dedotta l’avvenuta realizzazione dell’immobile abusivo.
Insussistenti, poi, sono gli altri vizi dedotti.
In particolare, come emerge dal contenuto dell’atto impugnato e dalla documentazione versata in giudizio dal resistente (allegati nn. 6 e 7 alla documentazione depositata il 02/08/17), il Comune di Gaetta ha respinto la domanda di condono in ragione della carenza documentale della stessa, carenza che la parte ricorrente non ha inteso sanare nemmeno dopo le richieste istruttorie formulate dall’ente locale con note prot. n. 34431 dell’11/06/15 e n. 50192 del 09/09/15 finalizzate ad individuare esattamente l’entità ed il perimetro dell’abuso ed i rapporti dello stesso con la concessione in sanatoria n. 19/2004.
Tale carenza istruttoria risulta confermata dall’esame della domanda di condono prodotta dalla stessa ricorrente che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 35 comma 3 lettere a) e b) l. n. 47/85, nel testo ratione temporis applicabile, è priva della documentazione, anche fotografica, necessaria per l’esatta identificazione dell’abuso di cui è stata richiesta la sanatoria.
L’accertata incompletezza documentale della domanda di condono e l’inottemperanza della ricorrente alle richieste istruttorie formulate dal Comune ostano, pertanto, alla formazione del silenzio assenso invocato nel gravame e giustificano la reiezione della domanda di sanatoria.
In quest’ottica, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in pendenza dell'istanza di condono edilizio, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento (Cons. Stato n. 293/2026).
Con particolare riferimento alla completezza documentale, deve essere condiviso l’orientamento del giudice di appello laddove afferma che “ il silenzio assenso della P.A. in base all'art. 35 comma 18 della L. 47/85 presuppone che il richiedente abbia provveduto ad allegare alla domanda di condono tutta la documentazione necessaria per il suo esame, prescritta dal comma 3 art. 35 L. 47/85 (Consiglio di Stato n. 4540/2020, n. 3241/2019, n. 6899/2018, n. 753/2018; n. 187/2017). In caso contrario il silenzio non è significativo e non produce effetto, perché è pienamente giustificato dalla impossibilità per l'Amministrazione di valutare l'istanza a causa della carenza documentale., inclusa la conservazione dell'originaria opera abusiva, impedendo in radice la mancanza di talune di queste che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria ” (Cons. Stato n. 7919/2025).
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di Gaeta, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
AN LA, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN LA | NA LA |
IL SEGRETARIO