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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 10950/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 11.22 innanzi al dott. Diletta Maria Grisanti, sono comparsi:
per l'avv. DI ROCCO LUCA;
Parte_1
per essuno è comparso sino ad ore 11.22; Controparte_1
per l'avv. MERLO CRISTINA;
CP_2
per 'avv. BATINI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Mario Controparte_3
Viali;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi alle note conclusive già depositate, contestante quanto ex adverso dedotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,45.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 16.01.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 19,45 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 10950 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente Parte_1 C.F._1 procedimento in Mestre-Venezia, Corso del Popolo n. 89, presso lo studio dell'avv. Luca Di Rocco, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice - contro
(cod. fisc. e p. iva n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8, presso lo studio degli avv.ti avv. Gino D. Grilli e Giuseppina Venuti, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Arch. (c.f ), elettivamente domiciliato in San Donà di CP_2 C.F._2
Piave (VE), Galleria Vidussi n. 10 , presso lo studio degli avv.ti Barbara Rossetto e Cristina Merlo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- convenuti -
e nei confronti di
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Camperio n. 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Batini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 2 di 13 - terza chiamata- in punto: appalto, risarcimento del danno per ritardo nell'adempimento, clausola penale;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 16.01.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il presente Tribunale al fine di Parte_1 ottenere, previo accertamento della responsabilità concorrente della e dell'arch. Controparte_1
nella causazione dei danni patiti, la loro condanna in solido al pagamento della somma di CP_2 euro 14.000,00, o di quella diversa determinata secondo equità, oltre spese.
A sostegno della propria richiesta, l'attrice deduceva in particolare:
- di essere comproprietaria di un appartamento sito in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 54;
- di aver sottoscritto con la due contratti di appalto per la manutenzione Controparte_1 straordinaria di tale immobile, il primo in data 12.03.2020 e il secondo in data
21.12.2020/05.01.2021, in virtù dei quali era avvenuto il pagamento complessivo di euro 28.126,47, iva compresa, completato nel mese di aprile 2021;
- che, in data 12.03.2020, aveva conferito incarico all'arch. , libero professionista, CP_2 quale direttore dei lavori, prevedendo il corrispettivo di euro 2.024,00;
- che, per la prosecuzione dei lavori relativi al secondo contratto, aveva versato all'arch. CP_2
ulteriori euro 730,00 con bonifico del 23.04.2021;
[...]
- che, ai sensi del secondo contratto d'appalto, la data di inizio dei lavori era stabilita per il giorno
08.02.2021 con termine di conclusione di “60 gg lavorativi (lun-ven, esclusi festivi)” da tale data (artt. 5 e
6 del contratto);
- che, in caso di ritardo nella conclusione dei lavori, le parti avevano previsto una penale a carico della di euro 50,00 “per ogni giorno lavorativo di ritardo”, calcolata dal “7° Controparte_1 giorno successivo alla data prevista per la consegna dei lavori” (art. 7 contratto);
- che, due mesi dopo la stipula, però l'arch. aveva fatto firmare alla committente un CP_2 documento in cui l'inizio dei lavori risultava spostato all'01.03.2021 e la penale veniva eliminata (“le parti pattuiscono che, in forza del presente accordo, la non corrisponderà alcuna penale per Controparte_4
i giorni aggiuntivi di consegna lavori” – cfr. doc. 7 e 8 fascicolo parte attrice);
- che, come da verbale firmato da e dal direttore dei lavori, questi ultimi Controparte_1 erano terminati poi con grande ritardo solo il 20.12.2021, superando il limite contrattualmente previsto di n. 102 giorni lavorativi, già escluso il periodo dei sette giorni lavorativi previsto all'art. 7 del contratto per calcolare la penale vista la successiva eliminazione della relativa clausola, considerando: a) 60 gg. lav. per la durata prevista da contratto;
b) 04 gg. lav. per la sospensione pagina 3 di 13 imposta da dal 20.04.2021 al 26.04. 2021; c) 32 gg. per la sospensione Controparte_1 concordata dal 24.06.2021 al 26.07.2021; d) 12 gg. per la pausa estiva concordata dal 10.08.2021 al
21.08.2021;
- che il ritardo nell'esecuzione dei lavori deve essere ascritto in solido alla responsabilità della
[...]
e dell'arch. che, benché libero professionista incaricato della Controparte_1 CP_2 direzione dei lavori, ha agito in conflitto d'interessi, come attestato dall'utilizzo del per le comunicazioni personali con la stessa committente, nelle quali Email_1 talvolta si presentava peraltro, espressamente quale rappresentante della Controparte_1
e non avendo mai lo stesso contestato all'appaltatrice alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che, data l'eliminazione della penale, la quantificazione dei danni non può che avvenire in via equitativa;
- che detti danni venivano quantificati in euro 14.000,00 in considerazione dei n. 102 giorni lavorativi di ritardo cumulati rispetto l'iniziale previsione contrattuale, dell'aggravio dei costi di gestione riconnessi al ritardo, quali quelli fiscali per la qualificazione come seconda casa dell'immobile per tutto il 2021, dei riflessi negativi subiti dalla medesima anche in termini di stress psicologico e di sofferenza morale, avendo dovuto sostituirsi alla negligente inerzia della direzione dei lavori per contestare alla il grave ritardo nei lavori, del comportamento che i Controparte_1 convenuti avevano tenuto in sede di mediazione, durante la quale la non Controparte_1 si era presentata, mentre l'arch. , pur presentandosi, aveva respinto ogni responsabilità. CP_2
Si costituiva in giudizio l'arch. , contestando nel merito le deduzioni di parte attrice e chiedendo di CP_2 essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, Controparte_3 con la quale aveva sottoscritto la polizza professionale n. AEAW0072926, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “in via preliminare, disponga il Giudice, ex art. 269 c.p.c., il differimento dell'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo – con sede in Parte_2
Corso Garibaldi n. 86 Milano, Codice Fiscale - nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., P.IVA_2 intendendo il convenuto contro di essa svolgere le domande di cui infra. Nel merito: respingersi, per i titoli dedotti, o comunque ridursi a quanto di giustizia la domanda attorea.
Nei confronti della chiamata in causa : Parte_2 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avversarie domande e quindi di condanna dell'arch.
condannarsi per i titoli dedotti la compagnia CP_2 Parte_2
(…) a tenere indenne e manlevato l'arch. da qualunque pregiudizio,
[...] CP_2 spesa, costo, esborso o danno derivante dall'odierno procedimento;
con previa escussione della chiamata in causa;
con vittoria di spese e compensi di avvocato. Nei confronti della convenuta : nella denegata e non creduta ipotesi di Controparte_1 condanna dell'arch. previo accertamento delle gravità delle eventuali rispettive colpe dei convenuti obbligati CP_2 pagina 4 di 13 in solido e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, condannarsi l , società Controparte_5 appaltatrice dei lavori per cui è causa, (…), alla corresponsione, in sede di regresso, di quanto l'arch. fosse CP_2 condannato a pagare nei confronti della committente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando qualsivoglia addebito di responsabilità alla stessa mosso e svolgeva altresì eccezione
[...] riconvenzionale nei confronti dell'odierna attrice. In particolare, la convenuta eccepiva che nella determinazione della tempistica di esecuzione dei lavori avrebbe dovuto considerarsi a scomputo un ulteriore termine di n. 10 giorni per l'effettuazione di opera aggiuntive, nonché complessivi n. 55 giorni di ritardo nel pagamento delle fatture, di tal che il termine di consegna lavori doveva ritenersi aver subito un differimento ulteriore a cagione dell'inadempimento della committente, con conseguente riduzione dei giorni di ritardo a n. 49 giorni lavorativi. L'appaltatrice eccepiva, in ogni caso, la conclusione delle opere nei termini convenuti, come dimostrato dalla sottoscrizione, in data 24 giugno 2021, del “verbale ritocchi” nonché
l'operatività della clausola penale, precisando che la previsione di cui all'accordo di differimento dei lavori all'01.03.2021, concluso in data 08.02.2021, per la quale “le parti pattuiscono che, in forza del presente accordo, la non corrisponderà alcuna penale per i giorni aggiuntivi di consegna lavori”, avrebbe dovuto Controparte_4 intendersi riferita ai soli giorni aggiuntivi determinati dal differimento concordato, rimanendo per il resto operante, di talché la quantificazione del danno avrebbe dovuto limitarsi all'importo della penale, e precisamente ad euro 2.450,00, non essendo stata prevista la risarcibilità del danno ulteriore.
Parte convenuta eccepiva ulteriormente, in via riconvenzionale, l'operatività della penale di cui all'art. 10 del concluso contratto, con richiesta di corresponsione in proprio favore della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle fatture, per complessivi euro 2.650,00, anche a scomputo a titolo di compensazione, da quanto eventualmente riconosciuto a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si costituiva Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “previe le opportune pronunce e declaratorie, previo accertamento dell'operatività della copertura con riferimento al certificato n. AEAW0072926-LB:
i) nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte svolte da qualunque parte proposta contro l'Assicurato in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata dall'arch. nei confronti di LIC con riferimento al certificato n. AEAW0072926- LB;
ii) in via subordinata di CP_2 merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'arch. previa determinazione delle quote di responsabilita tra i soggetti convenuti e/o terzi CP_2 chiamati e/o eventuali altri, escludere o limitare l'obbligo di manleva di LIC con riferimento al certificato n.
AEAW0072926-LB anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893- 1915 c.c. e di polizza, in ogni caso con applicazione dei limiti contrattualmente assunti come meglio specificati in narrativa;
iii) in via ulteriormente subordinata di pagina 5 di 13 merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'arch. previa determinazione delle quote di responsabilita tra i soggetti convenuti e/o terzi CP_2 chiamati e/o eventuali altri, dichiarare l'obbligo di manleva di LIC con riferimento al certificato n. AEAW0072926-LB esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come meglio specificati in narrativa;
iv) in assoluto subordine nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'arch. e di CP_2 ritenuta operativita della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva ai sensi della predetta copertura (i) nei limiti della quota di responsabilita direttamente imputabile dell'arch. (ii) in ragione del massimale, della franchigia e delle CP_2 limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dell'arch. e/o di altre parti per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del CP_2 regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c. limitando in ogni caso la condanna alla manleva ai sensi di polizza nei confronti della Polizza n. AEAW0072926-LB ai soli obblighi economici derivanti all'Assicurato con riferimento alla percentuale di responsabilità accertata in capo al medesimo, previa applicazione in ogni caso di massimale e franchigia. (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia, (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia, (vi) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%” .
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, stante la natura documentale del giudizio, quest'ultimo veniva rinviato per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2025, con assegnazione di termine per note, poi differita per consentire alla società appaltatrice di munirsi di nuovo difensore.
Innanzitutto, occorre precisare come il giudizio sia stato incardinato presso il presente Tribunale, dal momento che, nonostante ai sensi l'art. 27 del contratto d'appalto (doc. 2 fascicolo parte attrice) sia stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma per le controversie dipendenti o inerenti l'esecuzione del contratto stesso, tuttavia tale clausola è stata ritenuta dall'attrice contrastante con l'art. 33, lett. u) (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 06.09.
2005), che vieta al professionista di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, da cui l'asserita conseguente nullità della clausola in questione, in applicazione degli artt. 33 e 36 Cod. cons., mentre il contratto rimane valido per il resto (parte attrice, in qualità di consumatore nell'ambito dei rapporti con la fa valere l'operatività di Controparte_1 tale nullità di protezione e le convenute nulla eccepiscono sulla questione).
Sempre in punto di rito, in ordine alla regolare costituzione delle parti, parte attrice risulta cogliere nel segno nell'eccepire la tardività della costituzione della società appaltatrice, in quanto avvenuta solo in data
27.03.2023, nonostante l'indicazione dell'udienza di prima comparizione per il 29.03.2023 come da atto di pagina 6 di 13 citazione notificato in data 14.12.2022. Ne consegue che devono dichiararsi inammissibili per intervenuta decadenza, in applicazione degli artt. 167 e 171 c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito addotte che non siano rilevabili d'ufficio.
Nel merito, la parte attrice, previo accertamento della responsabilità concorrente della Controparte_1
e dell'arch. nella causazione dei danni patiti, ha chiesto, come detto, la loro
[...] CP_2 condanna in solido al pagamento della somma di euro 14.000,00, o in quella diversa determinata secondo equità, oltre spese, così formulando autonoma e ordinaria domanda di risarcimento dei danni connessi al ritardo nella conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà sito in Venezia
Mestre, Corso del Popolo n. 54.
Occorre precisare che la domanda deve intendersi riferita unicamente all'esecuzione del secondo contratto d'appalto concluso tra le parti in data 05.01.2021 (come da documentazione depositata da parte convenuta e non disconosciuta da parte attrice), con avvio lavori differito all'01.03.2021.
Con riferimento al contratto d'appalto sottoscritto in data 12.03.2020, le opere risultano essere state pacificamente concluse nel rispetto dei termini contrattuali con accettazione risultante da verbale di collaudo del 05.08.2020 (doc. 7 fascicolo parte convenuta . A chiarimento, la Controparte_1 stessa parte attrice, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) precisa che “nulla è stato contestato da questa difesa circa l'esecuzione di tale contratto: la domanda attorea riguarda infatti solo e soltanto l'esecuzione del secondo contratto del 05.01.2021”. Con il primo contratto, nel marzo 2020, la committente risulta aver incaricato la società di eseguire una serie di interventi di ristrutturazione del proprio immobile, Controparte_1 consistiti nella demolizione e ricostruzione delle tramezze interne come da progetto e la realizzazione dell'impianto elettrico completo (doc. 1 e 2 fascicolo parte convenuta ). Con il secondo CP_2 contratto del gennaio 2021, unico oggetto dunque di contestazione rispetto all'eseguito, la committente aveva incaricato la di ulteriori opere quali la rasatura delle pareti, la posa in opera Controparte_1 di piastrelle e pavimenti, la tinteggiatura e l'installazione della motorizzazione della serranda (docc. 4 e 5 fascicolo parte convenuta ). CP_2
Pertanto, in conseguenza dell'asserito ritardo nel compimento delle sole lavorazioni oggetto del secondo contratto del gennaio 2021, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno nel presupposto della inoperatività della penale di cui all'art. 7 in conseguenza del sopravvenuto accordo dell'08.02.2021.
Per contro, la ha eccepito la persistente operatività della clausola, con la Controparte_1 conseguente limitazione del danno alla somma, predeterminata in via forfettaria, di euro 2.450,00, esclusa la risarcibilità del danno ulteriore, precisando che la previsione di cui all'accordo di differimento dei lavori all'01.03.2021, concluso in data 08.02.2021, dovesse intendersi riferita ai soli giorni aggiuntivi determinati dal differimento concordato, rimanendo per il resto operante.
pagina 7 di 13 A ben vedere, l'argomentazione della parte convenuta risulta condivisibile sulla base della stessa formulazione letterale dell'accordo, testualmente: “le parti pattuiscono che, in forza del presente accordo, la
[...] non corrisponderà alcuna penale per i giorni aggiuntivi di consegna lavori”. In considerazione del Controparte_4 chiaro tenore della clausola richiamata, il sintagma “giorni aggiuntivi” non può che ritenersi riferita allo scarto temporale esistente tra la data dell'08.02.2021, inizialmente fissata per la partenza dei lavori, e l'01.03.2021, data di posticipo.
Invero, considerata la fondatezza dell'eccezione di tardività della costituzione dell'appaltatrice e della conseguente inammissibilità delle domande e/o eccezioni in senso stretto ivi contenute, l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla operatività della penale è da considerarsi inammissibile e, in assenza di una specifica richiesta di parte attrice, il giudice non può pronunciarsi sull'applicazione della penale, diversamente incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Secondo giurisprudenza, infatti “la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento, potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso, sia rispetto al danno, atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico. E ciò sempre che la limitazione convenzionale nella liquidazione del danno, in ragione della pattuizione di una penale, non sia tempestivamente (recte sin da giudizio di prime cure) invocata in via di eccezione (in senso stretto) dal convenuto. È inoltre, ben possibile per la parte non inadempiente, rinunciare alla penale, prediligendo il più gravoso regime probatorio dell'autonoma azione risarcitoria, non ostando a tale conclusione ipotetiche ragioni di sistema. Il risarcimento, in questi casi, spetterà a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità, non potendosi considerare operante la limitazione quantitativa della penale prevista in contratto” (cfr. Cass. civ. sez. II, Ord. 25.10.2023, n.
29610; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2014, n. 19272; Cass. civ., Sez. II, 24.04.2008, n.
10741; Cass.civ., sez. II, 15.10.2007, n. 21587; Cass.civ., sez. II, 25.01.1997, n. 771; Cass. civ., sez. II,
16.01.1996, n. 303).
Ebbene, la documentazione prodotta dalla parte attrice comprova l'effettività del ritardo lamentato.
Secondo gli accordi intercorsi tra le parti, i lavori avrebbero dovuto, come detto, concludersi entro i successivi n. 60 giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i giorni festivi), tenendo però ulteriormente in considerazione anche l'incidenza delle plurime sospensioni concordate. Invero, come da verbale firmato da pagina 8 di 13 e dal direttore dei lavori, l'esecuzione di questi ultimi risulta essere terminata solo Controparte_1 il 20.12.2021 per complessivi n. 210 giorni lavorativi (doc. 9 fascicolo parte attrice).
Il ritardo nella riconsegna dell'immobile non può dirsi neppure riassorbito dalle varie sospensioni concordate dei lavori, vale a dire 10 giorni lavorativi aggiuntivi per lavorazioni ulteriori richieste dalla committente secondo preventivo del 19.03.2021, sottoscritto per accettazione dalla committente (doc. 11 fascicolo parte convenuta); 32 giorni per l'attesa della consegna degli infissi dal 24.06.2021 al 26.07.2021 e
12 giorni per la pausa estiva dal 10.08.2021 al 21.08.2021; 4 giorni di sospensione imposta alla committente, causa il ritardo nel pagamento delle fatture. Secondo quanto agli atti, infatti, in data 20.04.2021, l'arch.
comunicava la sospensione del cantiere fino al saldo dei pagamenti pendenti, saldo poi riscontrato CP_2 delle fatture nn. 13295 e 13345 del 26.04.2021(doc. 10 fascicolo parte attrice e doc. nn. 16 e 18 fascicolo parte convenuta). Non risulta addotta prova di una sospensione maggiore in termini di tempo per i ritardati pagamenti.
Occorre precisare che, in data 24 giugno 2021, le parti hanno poi sottoscritto un “verbale ritocchi”, documento che secondo le difese di parte convenuta dimostrerebbe il rispetto delle tempistiche concordate, dovendosi imputare lo scarto temporale successivo alle lungaggini connesse alla fornitura degli infissi, ritardo, questo, non rimproverabile all'appaltatrice in considerazione di quanto stabilito all'art. 14 del contratto d'appalto: “il committente, qualora richieda all'Appaltatore la fornitura di infissi e relativi accessori […] e […] reso edotto che la suddetta fornitura avrà condizioni e tempistiche di consegna autonome e separate dal presente contratto di appalto che potrebbero essere non coincidenti con il termine di fine lavori previsto nel presente accordo”.
Invero, lo scambio di comunicazioni depositato in giudizio dall'attrice e, in particolare, le e-mail inoltrate nei mesi di luglio 2021 (doc. 23 fascicolo parte attrice) e ottobre 2021 (doc. 26 e 27 fascicolo parte attrice) risultano idonee a dimostrate che, oltre al montaggio degli infissi, anche taluni ulteriori lavori non risultavano ancora completati ed altri erano stati mal eseguiti, con la conseguente contestazione dei vizi riscontrati (in tal senso, nel sollecito inoltrato dai legali della committente in data 9 novembre 2021: “La mia Assistita lamenta una serie di problematiche e di vizi, tra cui i più importanti - attualmente rilevati e da Voi riconosciuti sono: 1) impianto elettrico: progettazione e realizzazione in buona misura erronea e varie prese mancanti;
2) traccia errata del corrugato del bagno finestrato;
3) contenitori delle porte scorrevoli ancora da sistemare;
4) quota livello pavimenti errata;
5) molte rifiniture lasciate al grezzo e quindi da sistemare. Nello scorso incontro del 14 ottobre u.s. tenutosi nel suddetto appartamento, Vi eravate impegnati a sistemare al più presto tale grave situazione, ma ad oggi non c'e stato alcun seguito da parte Vostra” – cfr. doc. 11 fascicolo parte convenuta, arch. ). CP_2
Alla luce di tutto quanto sopra e passando alla verifica dell'imputabilità della relativa responsabilità, dalla documentazione agli atti deve ritenersi comprovato l'ascrivibilità del ritardo nell'ultimazione a regola d'arte dei lavori alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
pagina 9 di 13 Ed infatti, dalla documentazione agli atti si evince una totale sovrapposizione dei due soggetti nei rapporti con la committente (in tal senso, militano il t utilizzato da nelle Email_2 CP_2 comunicazioni con la committente, ed in maniera ancor più significativa, il logo di Controparte_1 riportato in calce come completamento della firma apposta dallo stesso nelle mail di inoltro dell'accordo di posticipo delle opere dell'08.02.2021 di cui al doc. 8 di parte attrice).
Sulla base di ciò, il ritardo nell'adempimento deve ritenersi imputabile tanto alla società appaltatrice, in qualità di materiale esecutrice dei lavori, quanto all'arch. , in qualità di direttore dei lavori, CP_2 per l'inadempimento della sua obbligazione di sorveglianza e di verifica dell'opera nel corso dei lavori (con particolare riferimento a tale secondo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare come “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto” cfr. Cass. civ., Sez. III,
13 dicembre 2021, n. 39448; ed ancora “l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” - cfr. Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; nello stesso senso Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557, nonché Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700, secondo cui “l'sclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli” e Cass., civ. Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913, per la quale “Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto” nonché Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18.10.2024, n. 2704, secondo cui “Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”).
Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, che il direttore dei lavori non abbia assunto un adeguato comportamento proattivo, limitandosi ad essere mero ricettore delle doglianze della parte committente in ordine alle criticità tecniche riscontrate direttamente da quest'ultima.
pagina 10 di 13 Non risultano, inoltre, prodotti nel presente giudizio atti di specifiche contestazioni formulate dal direttore dei lavori nei confronti diretti dell'appaltatrice in ordine ai vizi riscontrati e al conseguente ritardo dei lavori
(a tal proposito parte convenuta argomenta “Il professionista, infatti, ha operato sempre confrontandosi e rapportandosi con la committente, segnalando prontamente all'Impresa eventuali contestazioni e sollecitando la celerità dei lavori” - cfr. pag. 9 comparsa di costituzione arch. , ma invero a riscontro viene allegato unicamente CP_2 il testo della mail di risposta al sollecito del legale della committente, dalla quale si evince come il d.l. si sia limitato a inoltrare la seguente mail “Per quanto riguarda le sue richieste all'impresa ho provveduto a inoltrare tale mail ai responsabili di zona” (doc. 12 fascicolo parte convenuta, architetto ). CP_2
Né risultano documentate periodiche visite e ispezioni.
Ne consegue, pertanto, un concorso causale efficiente dello stesso professionista nel ritardo subito dalla committente;
per contro, non risulta data prova di una possibile incidenza causale ascrivibile alla stessa parte committente.
È peraltro consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 20.07.2021,
n. 20704; nello sesso senso Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20294; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995,
n. 5103; sempre in materia, Cass. civ., Sez. III, ord. 20.07.2021, n. 20704, secondo cui, “qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità; il danneggiato, pertanto, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno”; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12367; Cass. civ., sez. III, 5 aprile
2000, n. 972; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103; Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13039).
Passando, dunque, alla dimostrazione e quantificazione del danno lamentato, esclusa l'operatività della penale, come chiarito “il risarcimento spetterà a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità, non potendosi considerare operante la limitazione quantitativa della penale prevista in contratto” (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. 25.10.2023, n. 29610).
Ebbene, parte attrice riconnette al ritardo nell'ultimazione dei lavori l'aggravio dei costi fiscali per la qualificazione come seconda casa dell'immobile per tutto il 2021, nonché i riflessi negativi subiti dalla medesima anche in termini di stress psicologico e di sofferenza morale, asserendo di essersi dovuta sostituire alla negligente inerzia della direzione dei lavori per contestare alla il grave ritardo Controparte_1 pagina 11 di 13 nei lavori: si tratta tuttavia, a ben vedere, di mere allegazioni generiche, di cui la parte infatti non risulta aver fornito un dettaglio dei costi di gestione, anche fiscali, aggravatisi per effetto del ritardo, né alcuna documentazione che formalmente attesti le ricadute negative in termini di stress per il ritardo.
Per le ragioni suddette nonché tenuto conto della mancata produzione di alcuna documentazione a comprova del pregiudizio economico subito in termine di maggiori costi, non può ritenersi dimostrata la sopportazione da parte della committente di danni per euro 14.000,00, determinata in via meramente indicativa e forfettaria senza specificazione alcuna in merito ai criteri seguiti per la relativa quantificazione.
Per tutte le ragioni suddette, la domanda attorea non può essere accolta.
La ha poi, come detto, insistito in via riconvenzionale per l'accertamento e la Controparte_1 dichiarazione del proprio diritto alla corresponsione di euro 2.650,00 per il tardivo pagamento delle fatture da parte dell'attrice, in applicazione della diversa penale contenuta all'art. 10 del contratto d'appalto.
Anche tale richiesta deve considerarsi inammissibile, poiché tardiva in applicazione degli artt. 167 e 171
c.p.c..
Quanto, infine, alla posizione della compagnia assicurativa, la Polizza n. AEAW0072926-LB ha ad oggetto l'assicurazione della “Responsabilita Civile Professionale Architetti”, valida per il periodo decorrente dalle ore
24:00 del 21.11.2021 alle ore 24:00 del 21.11.2022, prevedendo un'efficacia retroattiva a far data dal
09.04.2019.
La terza chiamata costituendosi in giudizio ha eccepito il Controparte_3 mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla operatività della suddetta polizza da parte del professionista chiamante nonché la tardività della denuncia.
Tali eccezioni devono considerarsi infondate.
Invero, l'eccezione in ordine alla mancata produzione del titolo viene formulata all'atto della costituzione della parte chiamata, al quale è allegato il relativo contratto, e il convenuto, arch. , nella prima CP_2 memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. deve ritenersi aver tempestivamente precisato il riferimento al medesimo contratto assicurativo n. AEAW0072926-LB, avente ad oggetto per l'appunto l'assicurazione della “Responsabilità Civile Professionale Architetti”.
Tempestiva deve, inoltre, considerarsi la denuncia della richiesta di risarcimento del danno. Secondo la compagnia terza chiamata, a fronte della prima formale richiesta di risarcimento danni del 15.02.2022,
l'assicurato avrebbe provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia solo in data 21.04.2022, peraltro quale conseguenza dell'invito a partecipare alla mediazione volontaria, ricevuto in data 19.04.2022. In realtà la comunicazione con la quale in data 15.02.2022, la parte attrice, per mezzo del suo legale, ha richiesto, per la prima volta formalmente, il risarcimento in via stragiudiziale dei danni per il ritardo nei lavori, risulta avere come destinataria la sola impresa appaltatrice (come precisato nel testo della mail, l'arch. CP_2 non viene qualificato come destinatario della relativa richiesta, ma della sola comunicazione per pagina 12 di 13 conoscenza, testualmente “che ci legge in copia per opportuna conoscenza”, cfr. doc. 11 fascicolo parte attrice), da cui l'impossibilità di far decorrere il relativo termine dalla comunicazione de qua.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti. Devono essere imputate, sulla base di quanto sopra precisato, a parte attrice anche le spese della terza chiamata, considerato che la necessità della chiamata in causa è stata originata dalla pretesa attorea, risultata poi infondata e non apparendo l'iniziativa della chiamata palesemente arbitraria (sul punto, “considerata la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” - cfr. Cass. civ., sez. VI, 04.03.2019,
n. 6292; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 14.05.2012, n. 7431).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 10950/2022 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione,
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara inammissibili le domande ed eccezioni formulate in via riconvenzionale dalla
[...] per intervenuta decadenza, in applicazione degli artt. 167 e 171 c.p.c.; Controparte_1
- compensa le spese tra parte attrice e la suddetta società convenuta in via principale;
- condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta arch. nonché CP_2 della compagnia assicurativa delle spese di lite che si liquidano in euro 3.387,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Venezia, 20.02.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza e allegazione al verbale.
Venezia, 20.02.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Eliana Cammarata CP_6
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