Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10576
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, conseguendone l'inammissibilità, in appello, di una connotazione di illegittimità dell'occupazione sia ove si deduca la mancata fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e dell'espropriazione nell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'oggetto del contendere attenga alla mancata approvazione del piano urbanistico, sia ove si deduca l'occupazione appropriativa, ovvero l'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, qualora oggetto del contendere sia stata l'occupazione usurpativa, ovvero la trasformazione in assenza di dichiarazione di pubblica utilità.

È inammissibile il documento presentato dalla difesa di parte ricorrente in cassazione, dopo la chiusura della discussione, che, seppure occasionalmente dettato dalle conclusioni del pubblico ministero, contenga deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso, o, nelle memorie per l'udienza (nella specie si è ritenuta l'inammissibilità del documento intitolato "Lumi d'udienza", che, nel momento in cui sollevava questioni di legittimità costituzionale per l'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, creava una relazione univoca tra l'interpretazione secondo la Costituzione e l'accoglimento del ricorso, così sviluppando difese nel merito delle questioni di cui la Corte era investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non era posta in grado di replicare).

La parte che in sede di legittimità si dolga, attraverso lo strumento di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., di un'errata valutazione di risultanze istruttorie, non può invocare il sindacato di legittimità trascrivendo solo passi di prove documentali, fuorvianti nella loro parzialità, e sostituire una personale rielaborazione delle prove alla sintesi operata dal giudice di merito del complessivo materiale probatorio, in tal modo contrapponendo alla ratio decidendi una propria valutazione, ma deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione sul "decisum".

La delibera di localizzazione per interventi di edilizia residenziale pubblica, non è soggetta all'approvazione regionale, non essendo il programma costruttivo della localizzazione equiparabile al piano di zona, in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep, con il quale condivide solo l'efficacia, e determinandosi anzi il ricorso a detta procedura di localizzazione proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del peep (Cons. Stato, sez. IV, 15.3.1986, n. 175; 22.5.1989, n. 344; 27.2.1991, n. 137; 24 giugno 1991, n. 504; 3.2.1992, n. 139; 20.3.1992, n. 319; 10.4.1995, n. 228; 18.6.1998, n. 964).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10576
    Data del deposito : 4 luglio 2003

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