Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 4
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, conseguendone l'inammissibilità, in appello, di una connotazione di illegittimità dell'occupazione sia ove si deduca la mancata fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e dell'espropriazione nell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'oggetto del contendere attenga alla mancata approvazione del piano urbanistico, sia ove si deduca l'occupazione appropriativa, ovvero l'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, qualora oggetto del contendere sia stata l'occupazione usurpativa, ovvero la trasformazione in assenza di dichiarazione di pubblica utilità.
È inammissibile il documento presentato dalla difesa di parte ricorrente in cassazione, dopo la chiusura della discussione, che, seppure occasionalmente dettato dalle conclusioni del pubblico ministero, contenga deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso, o, nelle memorie per l'udienza (nella specie si è ritenuta l'inammissibilità del documento intitolato "Lumi d'udienza", che, nel momento in cui sollevava questioni di legittimità costituzionale per l'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, creava una relazione univoca tra l'interpretazione secondo la Costituzione e l'accoglimento del ricorso, così sviluppando difese nel merito delle questioni di cui la Corte era investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non era posta in grado di replicare).
La parte che in sede di legittimità si dolga, attraverso lo strumento di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., di un'errata valutazione di risultanze istruttorie, non può invocare il sindacato di legittimità trascrivendo solo passi di prove documentali, fuorvianti nella loro parzialità, e sostituire una personale rielaborazione delle prove alla sintesi operata dal giudice di merito del complessivo materiale probatorio, in tal modo contrapponendo alla ratio decidendi una propria valutazione, ma deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione sul "decisum".
La delibera di localizzazione per interventi di edilizia residenziale pubblica, non è soggetta all'approvazione regionale, non essendo il programma costruttivo della localizzazione equiparabile al piano di zona, in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep, con il quale condivide solo l'efficacia, e determinandosi anzi il ricorso a detta procedura di localizzazione proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del peep (Cons. Stato, sez. IV, 15.3.1986, n. 175; 22.5.1989, n. 344; 27.2.1991, n. 137; 24 giugno 1991, n. 504; 3.2.1992, n. 139; 20.3.1992, n. 319; 10.4.1995, n. 228; 18.6.1998, n. 964).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10576 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL RIDOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e la SOCIETÀ LA BASTIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'Avvocato PAOLO PICOZZA, che le rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
unitamente agli Avvocati ANTONIO BRIGUGLIO e GIANLUCA FUSCO, con procure per notaio Marco Terzi di Roma, rep. nn. 38231 e 38232 del 17.02.2003.
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/6821 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LOMASTRO, ENRICO LORUSSO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IL RIDOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e la SOCIETÀ LA BASTIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'Avvocato PAOLO PICOZZA, che le rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ANTONIO BRIGUGLIO e GIANLUCA FUSCO, entrambi con procura per notaio Marco Terzi di Roma, rep. nn. 38231 e 38232 del 17.02.2003, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2233/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati PICOZZA, FUSCO E BRIGUGLIO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
uditi per il COMUNE DI ROMA, gli Avvocati LOMASTRO e LORUSSO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata il 26.6.2000, oggetto della presente impugnazione, la Corte d'Appello di Roma, accogliendo il gravame del Comune di Roma avverso sentenza del Tribunale, di condanna dell'amministrazione, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalle s.r.l. Il Ridotto e La Bastia. Il giudice di merito assumeva la legittimità dell'operato del Comune, di occupazione della proprietà delle società attrici, posto che nella specie, attraverso le delibere 3133/85 e 6637/85, il provvedimento di localizzazione delle aree per interventi di edilizia economica e popolare ha comportato la pubblica utilità dell'opera (oltre che l'indifferibilità e l'urgenza), essendo sufficiente che il piano di zona, nel quale s'inserisce la localizzazione, sia stato adottato, e non anche approvato. Nè può sostenersi che la Regione avesse definitivamente negato l'approvazione del 2^ peep, comprendente le aree, in modo da inficiare la localizzazione;
diversamente, risulta dalle delibere regionali 7387/87 e 278/88, e dal decreto di esproprio 580/96, che l'approvazione, nonostante il parere favorevole del Comitato tecnico regionale, era stata sospesa in attesa della pronuncia definitiva del giudice amministrativo sulla questione di legittimità di un vincolo di inedificabilità apposto ai terreni per ragioni di tutela storico-artistica (vincolo poi annullato).
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le s.r.l. Il Ridotto e La Bastia, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Roma, che a sua volta propone ricorso incidentale (condizionato) affidato ad un motivo, cui si oppongono le ricorrenti principali con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, le società Il Ridotto e La Bastia a r.l, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 3 l. 27.6.1974 n. 247 e dell'art. 51 l. 22.10.1971 n. 865, ovvero motivazione lacunosa e contraddittoria della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'effettiva localizzazione dei programmi costruttivi dell'insediamento denominato C5-GN sud, assumono che l'evidenza documentale esclude che tale localizzazione vi sia stata, risultando anzi che con delibera 6637/85, il Comune prese atto dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato di una precedente delibera di localizzazione 3887/84.
Con il secondo motivo di ricorso, le società Il Ridotto e La Bastia a r.l, denunciando violazione degli artt. 8 e 9 l. 18.4.1962 n. 167, nonché dell'art. 3 l. 247/74 e dell'art. 51 l. 865/71, e lacunosa e contraddittoria motivazione sulla pretesa portata meramente sospensiva delle delibere regionali n. 7387/87 e 278/88, con conseguente esaurimento positivo della procedura amministrativa in esito alla successiva delibera 580/96, censurano la sentenza impugnata per aver attribuito allo stralcio dell'insediamento denominato GN sud-C5, comprendente le proprietà delle ricorrenti, il mero significato di una sospensione, invece che un effetto invalidante o preclusivo della localizzazione. Con il terzo motivo le società ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 10 l. 17.8.1942 n. 1150, dell'art. 3, 6 e ss. l. 167/62, dell'art. 7 l. reg. Lazio 18.6.1975 n. 74, e inoltre omessa motivazione nella parte in cui la sentenza non ha considerato l'illiceità dell'occupazione per non essere state approvate dalla Regione le varianti al p.r.g. implicate dall'insediamento per cui è causa, censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che nessuna variante al p.r.g. può aver corso, se non vi è stata l'approvazione regionale, e che l'adozione del 2^ peep, comportante la riduzione del perimetro dell'insediamento, introdotta con delibera 1687/84, richiedeva una variante al piano regolatore generale, da sottoporre all'approvazione regionale, come puntualmente rilevato dal Comitato tecnico consultivo regionale, che prescriveva una revisione progettuale complessiva finalizzata all'individuazione delle possibili interconnessioni, soprattutto infrastrutturali, fra gli insediamenti.
Con il quarto motivo le società ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 51 l. 865/71, dell'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 112 c.p.c, ovvero omessa motivazione nel capo della sentenza in cui si è ritenuta la legittimità della procedura pur in difetto di indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori, si dolgono che la delibera 6637/85, se anche dovesse comportare una localizzazione, non ha dato la fondamentale indicazione connessa all'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per questo restandone invalidata tutta la procedura. Con il quinto motivo le società ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., ovvero vizio di motivazione nel capo della sentenza in cui è stato escluso il diritto al risarcimento del danno per l'illecita o illegittima condotta dell'amministrazione, censurano la pronuncia della Corte d'appello per non aver tenuto conto che le opere furono ultimate prima del 16.9.1991, quando il termine dell'occupazione era scaduto (aprile 1991, in mancanza di tempestiva proroga, giacché la delibera di proroga 10309/91 venne adottata solo il 30.12.1991, dopo la scadenza) e che il decreto di esproprio (delibera 580/96) intervenne comunque dopo l'irreversibile trasformazione dei beni. Condizionatamente all'accoglimento del ricorso, il Comune di Roma, chiede cassarsi la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., e dei principi in tema di giudicato, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la legittimità dell'occupazione d'urgenza è stata ritenuta dal giudice amministrativo, con riferimento all'adozione del 2^ peep e alla localizzazione dell'insediamento GN sud-C5, e non per ragioni diverse.
Pregiudizialmente, è da ritenere l'inammissibilità del documento "Lumi d'udienza", presentato dalla difesa delle ricorrenti prima che questo collegio si ritirasse in camera di consiglio. Le argomentazioni in esso contenute, se pur, occasionalmente, dettate dalle conclusioni del pubblico ministero, costituiscono in realtà deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso (che anzi, le questioni di legittimità costituzionale ora prospettate sono dichiaratamente denunciate "in via subordinata" alla condizione che questa Corte non condivida "l'interpretazione costituzionalmente conforme ai profili lamentati in ricorso"), o, al massimo, nelle memorie per l'udienza (vedi Cass. 21.12.2002, n. 18240; 16.12.2000, n. 15902; 4.12.2000, n. 15426). Le argomentazioni in parola, nel momento in cui creano una relazione univoca tra l'interpretazione secondo la Costituzione e l'accoglimento del ricorso principale, sviluppano difese nel merito delle questioni di cui la Corte è investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non è posta in grado di replicare.
Ancora in via pregiudiziale, occorre disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, sollevata dall'amministrazione controricorrente, che riguardo alla rappresentanza delle due società, assume che da accertamenti eseguiti non è risultato che il Dott. Salvatore Saggese sia amministratore unico. Posto che la persona fisica che si costituisce in giudizio allegando la sua qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, non ha l'onere di provare detta qualità, e che spetta alla parte che ne contesta la sussistenza fornire la relativa dimostrazione negativa (Cass. 25.7.2002, n. 10901;
15.12.2000, n. 15820), nessuna prova ha dato il controricorrente - come ben avrebbe potuto attraverso una misura camerale - in ordine ad una diversa identità della persona fisica avente la rappresentanza delle società.
Venendo al merito, il primo motivo è infondato.
Le norme di cui le ricorrenti assumono la violazione sono proprio quelle che legittimano l'intervento di localizzazione, quale procedura abbreviata degli interventi di edilizia residenziale in presenza di piano regolatore solo adottato, e se con la delibera denunciata, l'amministrazione intese procedere ad una localizzazione in applicazione di quella disciplina, non è in alcun modo ravvisabile una violazione di legge.
Sotto il profilo del vizio di motivazione, le ricorrenti assumono che la delibera 6637/85 non presenta in realtà alcun elemento da cui possa desumersi che oggetto del provvedimento sia stata proprio una localizzazione di insediamento residenziale, piuttosto che una generica concessione del diritto di superficie sulle aree. A tal fine, appellandosi ad una pretesa "evidenza documentale" incompatibile con tale contenuto, trascrivono, sia in sede di ricorso, e, con maggiore ampiezza, in sede di memoria illustrativa, alcuni passi della delibera, in cui, tra l'altro, si confermano pregresse delibere comunali, di cui le ricorrenti si limitano a citare l'oggetto.
La doglianza è da disattendere, in base a un duplice ordine di considerazioni.
Il principio di autosufficienza impone alla parte che si dolga del vizio di motivazione riguardo alla valutazione di un documento, di porre in condizione il giudice di legittimità di apprezzare la percezione della prova, per come riferita dal giudice di merito, offrendo un quadro integrale della prova stessa, onde permettere la verifica di logicità della ratio decidendi alla stregua di parametri completi e non in base a riferimenti fuorvianti nella loro parzialità (Cass. 26.7.2002, n. 11052; 12.6.2002, n. 8388;
10.11.2001, n. 13963; 16.9.02, n. 13473; 1.6.2001, n. 7434;
1.8.2001, n. 10484; 2.4.2002, n. 4663; 26.7.2002, n. 11052). E ancora, la parte che in sede di legittimità si dolga, attraverso lo strumento di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, non può invocare il sindacato di legittimità sostituendo una personale rielaborazione delle prove alla sintesi operata dal giudice di merito, e contrapporre alla ratio decidendi una propria valutazione, ma deve limitarsi a sindacare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi stessi utilizzati dal giudice, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione sul decisimi (Cass. 14.5.1998, n. 4848). La qualificazione della delibera 6637/85 come localizzazione di edilizia economica e popolare, nella sentenza impugnata, è pacificamente conforme alla considerazione avutane dalle parti in tutto lo svolgimento delle numerose vicende processuali che hanno interessato in varie sedi la realizzazione del programma edilizio di GN sud, quale può desumersi da alcuni riferimenti operati dalle parti (e dalle stesse ricorrenti) nelle difese inerenti al giudizio di cassazione. La delibera di localizzazione è stata oggetto di discussione - per tale suo contenuto - nelle pregresse fasi della causa, giacché di essa le proprietarie hanno contestato la legittimità per l'assenza di approvazione regionale del peep in cui la localizzazione s'inseriva.
In questa sede si dubita che l'oggetto della determinazione di cui alla citata delibera sia realmente costituito da una localizzazione, e si contrappone a tal fine la lettura di alcune parti del documento.
L'incompletezza del riferimento presenta potenziali margini di tendenzialità, e comunque le parti riportate non appaiono incompatibili con il convincimento del giudice di merito: ad es., la presa d'atto dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato di una precedente delibera di localizzazione 3887/84, può anche significare la volontà di riprodurre la localizzazione;
la rassegnazione delle aree in superficie è contenuto tipico del provvedimento di localizzazione.
La ricostruzione, inoltre, non tiene conto del percorso logico seguito dal giudice, che viceversa assume il contenuto della delibera dall'oggetto del giudizio di annullamento intrapreso dalle stesse ricorrenti - unitamente alla delibera 3233/85, di adozione del peep - conclusosi con la sentenza di rigetto n. 296/89 del Consiglio di Stato. Di tale vicenda giurisdizionale le s.r.l. Il Ridotto e La Bastia, pur nella consistente cronistoria del precedente contenzioso che fa da antefatto al ricorso, non fanno menzione.
Il primo motivo, in conclusione, si esaurisce nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove, ignorando l'excursus logico, pur sintetico - ma evidentemente conforme alla valutazione, pacifica in causa, del contenuto di quella delibera - compiuto dal giudice di merito.
Il secondo motivo è infondato.
La censura della pronuncia di merito muove da un erroneo intendimento della disciplina, per cui lo stralcio comporterebbe un definitivo diniego di approvazione delle aree in esso ricomprese: la scelta di soprassedere all'approvazione del piano urbanistico con riguardo ad una parte del territorio, non determina l'invalidazione del piano in parte qua, ma semplicemente la restituzione al Comune per le iniziative di competenza (Cons. Stato, sez. 4^, 15.7.1986, n. 522; 6 marzo 1996, n. 289). È ben plausibile, dunque, che a fronte di una circostanza sopravvenuta, quale l'apposizione di un vincolo di inedificabilità su una parte del territorio, la Regione, per esigenze di economia e funzionalità legate alla rapida attuazione delle restanti parti interessate dal piano, abbia deciso di approvarle, stralciando quella parte interessata dal vincolo. La motivazione operata dal giudice a quo, avvalorando la ricostruzione che precede, appare informata a dettami logici oltre che non contrastante con la disciplina normativa: il passo della delibera di approvazione-stralcio n. 7387/87 della Giunta regionale null'altro dice se non che l'insediamento GN sud-C5 va stralciato dalla deliberazione a causa del vincolo di inedificabilità posto dal Ministero per i beni culturali e ambientali. In ordine alla asserzione di un erroneo convincimento del giudice di merito circa la reale portata di quell'atto, che le ricorrenti desumono dal collegamento - a detta loro non significativo - operato dalla Corte d'appello con l'ulteriore delibera 278/88 e con il decreto di esproprio (n. 580/96), l'autonoma qualificazione dei relativi atti resta ancora una volta fine a sè stessa, se non associata ad una esauriente esposizione del contenuto di quei documenti, riguardo ai quali il giudice a quo riferisce di aver compiuto una valutazione complessiva dell'azione amministrativa. Sul punto, si richiamano le considerazioni sopra svolte sulla necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione. Anche il terzo motivo è infondato.
Il senso della doglianza è ancora quello di dimostrare l'assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, con conseguenze invalidanti sull'occupazione delle aree. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l'insediamento urbanistico che interessa le aree di loro proprietà, è stato realizzato in virtù di una variante al piano regolatore generale, per il quale non vi è mai stata approvazione regionale.
Al di là della dibattuta questione riguardante la necessità di approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare (peep) in variante a piano regolatore generale (p.r.g.), l'aspetto dirimente della questione è dato dalla peculiarità della speciale procedura adottata dall'amministrazione al fine di realizzare l'intervento di edilizia residenziale.
Il programma urbanistico di GN sud-C5, è stato realizzato in attuazione di una localizzazione per interventi di edilizia pubblica.
L'art. 3 d.l.
2.5.1974 n. 115, conv. in l. 27.6.1974 n. 247, stabilisce che gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o comunque fruenti di contributo statale o regionale, possono essere localizzati nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato, con le modalità prescritte dall'art. 51 l. 22.20.1971 n. 865, per i comuni che non dispongono di piani di zona, ovvero con deliberazione del consiglio comunale. Tale delibera, che rientra nella logica di una "localizzazione accelerativa", che può dar luogo alla sola assegnazione di diritti di superficie, è da ritenere, per sua natura, non soggetta all'approvazione regionale prevista dall'art. 8 l. 167/62 (Cons. Stato, sez. 4^, 15.3.1986, n. 175; 22.5.1989, n. 344; 27.2.1991, n. 137; 24 giugno 1991, n. 504; 3.2.1992, n. 139; 20.3.1992, n. 319;
10.4.1995, n. 228). Il programma costruttivo inerente la localizzazione, non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep, con il quale condivide solo l'efficacia: la localizzazione può aver luogo proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure di urbanizzazione previste dalla l. 167/62. La tesi contraria priverebbe di ogni effetto il disposto dell'art. 3 d.l. 115/74, conseguendone non potersi desumere effetti caducatori dalla non approvazione regionale del piano di zona (Cons. Stato, sez. 4^, 18.6.1998, n. 964). Il caso di specie, peraltro, a quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti sottoposta al giudizio di questa Corte, è caratterizzato dalla previsione di p.r.g., per la zona interessata dal programma di edilizia economica e popolare, della destinazione residenziale, onde la necessità di variante al p.r.g. non riguarda l'insediamento localizzato in sè, ma fu piuttosto il ridimensionamento del 2^ peep adottato con delibera 3133/85, rispetto all'estensione prevista dal 1^ peep, con la non integrale copertura delle zone di espansione, a determinare la necessità di collegamenti funzionali tra l'insediamento e le aree contigue, al fine di conseguire l'omogeneità dell'articolato attuativo dei comprensori. Tale aspetto risulta però estraneo nell'economia della procedura espropriativa, alla quale prelude la localizzazione acceleratoria, cui la legge (art. 3, ult. comma, cit.) attribuisce il valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, così legittimando l'occupazione delle aree. La fase dell'approvazione è per definizione estranea alla localizzazione, anzi, quest'ultima rappresenta uno strumento anticipatorio per la realizzazione del programma urbanistico, che nella ratio legis è deliberatamente emancipato dall'approvazione. Agli effetti della legittimità dell'occupazione d'urgenza la localizzazione è elemento autonomo, necessario e sufficiente a conferire il potere espropriativo, rispetto al quale in nessun modo è dato ricavare dal sistema normativo che la mancata approvazione del peep possa agire da condizione risolutiva.
I rilievi operati dal Comitato tecnico regionale, riportati dalle ricorrenti quale antefatto della delibera 7387 della Giunta regionale, a pretesa dimostrazione di un diniego di approvazione dello stralcio GN sud-C5, costituiscono in realtà atti di valore consultivo, intesi a indirizzare l'attività pianificatoria di risulta (testualmente: "nella fase di secondo livello progettuale"), ai fini una razionale "ricucitura" del tessuto urbanistico ormai caratterizzato dagli insediamenti localizzati. Il quarto motivo è inammissibile. Esso induce una questione da considerare del tutto nuova. Il tema della mancata fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e della procedure espropriative, di cui all'art. 13 l. 2359/1865, non è contemplato nella motivazione della sentenza impugnata.
È pur vero che le attuali ricorrenti, nella comparsa di costituzione in appello, confermativamente alle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado ad accogliere la domanda per la mancata approvazione regionale dell'intervento edilizio, aggiungono che la localizzazione non è assistita dall'indicazione dei termini. Tale prospettazione, pur nell'ambito della domanda mirante all'integrale risarcimento per il danno subito dall'illegittimità della procedura per mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, aggiunge un presupposto di fatto che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. 6.6.2000, n. 7579;
6.6.2000, n. 7583; 12.12.2001, n. 15687), introducendo un diverso tema di indagine.
Il mancato esame da parte del giudice d'appello di tale distinto profilo di illegittimità dell'atto cui attribuire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, è dunque corretto, per l'inammissibilità di domande nuove in appello (Cass. 28.8.1998, n. 8580; 30.3.1999, n. 3065; 6.12.1999, n. 13630; 6.4.2001, n. 5120;
17.1.2002, n. 464; 18.4.2002, n. 5565). Diversamente, l'inammissibilità dovrebbe esser dichiarata d'ufficio in sede di legittimità, non essendo configurabile un'accettazione del contraddittorio della domanda nuova in appello, stante la violazione del principio, di ordine pubblico, del doppio grado di giurisdizione (Cass. 2.8.2000, n. 12129; 24.2.1984, n. 1312). Venendo al quinto motivo, se ne rivela parimenti l'inammissibilità. Il giudice d'appello, nel rigettare il secondo di gravame del Comune di Roma, invocante la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da parte del Tribunale, che avrebbe surrettiziamente accolto la domanda in base ai presupposti dell'occupazione usurpativa, anziché, come richiesto, in base all'accessione invertita, disattende la censura verificando la domanda come caratterizzata da "una sola causa petendi, l'occupazione senza titolo dei terreni per mancata approvazione del piano di zona e conseguente mancata dichiarazione di pubblica utilità dei previsti interventi costruttivi", e alla luce di tale statuizione, considera assorbito l'appello incidentale delle società, riproposto al fine di conseguire almeno il risarcimento - con i criteri di liquidazione che gli sono propri - per l'occupazione appropriativa.
L'argomentazione del giudice d'appello è da condividere. L'occupazione appropriativa, derivante nell'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di espropriazione, si configura come ontologicamente diversa rispetto all'occupazione cd. usurpativa, giacché quest'ultima, presupponendo la mancanza in radice della dichiarazione di pubblica utilità, esula dalla materia espropriativa, rientrando fra i comuni fatti illeciti permanenti, disciplinati dall'art. 2043 cod. civ., in cui non è ravvisabile, in capo alla p.a., l'espressione di alcuna funzione amministrativa, ne' l'esercizio di poteri ablativi (Cass. 12.12.2001, n. 15687, cit.;
17.7.2001, n. 9711; 6.6.2000, n. 7583, cit.).
L'occupazione appropriativa, d'altro canto, introduce nuovi temi d'indagine, inerenti il rapporto tra durata dell'occupazione (comprese le eventuali proroghe), irreversibile trasformazione del fondo, e intervento del decreto di esproprio.
Conclusivamente, il ricorso principale è infondato e va respinto, restando assorbito il ricorso incidentale, espressamente condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna le ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in euro 20.500, di cui euro 20.000 per onorari, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003