Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7434
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno - che l'art. 2108, comma secondo, cod. civ. riconosce soltanto nel caso in cui il suddetto lavoro non sia compreso in regolari turni periodici, ma che i contratti collettivi, di solito, prevedono (sia pure con percentuali diverse) anche per il lavoro notturno compreso in turni periodici, in considerazione dell'indubbia penosità di tale lavoro - è essenziale in ogni caso stabilire se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici. Al riguardo si deve tener presente, in primo luogo, che l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione della prestazione venga predisposto in regolare alternanza con i turni di lavoro altrui e, in secondo luogo, che in mancanza di turni avvicendati, ai fini della citata disposizione codicistica, è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità (competendo la relativa maggiorazione anche nell'ipotesi di orario di lavoro esclusivamente notturno) e senza che rilevi - ai fini dell'eventuale esclusione della penosità della situazione - la circostanza della volontarietà della prestazione nel turno notturno non avvicendato.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7434
    Data del deposito : 1 giugno 2001

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