Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18240
CASS
Sentenza 21 dicembre 2002

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Nello svolgimento del rapporto obbligatorio, è contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non può attribuirsi efficacia estintiva dell'obbligazione, costituendo l'assegno circolare prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell'art. 1277, comma primo, cod. civ., si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l'offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo.

La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, cod. proc. civ., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18240
Data del deposito : 21 dicembre 2002

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