Sentenza 21 dicembre 2002
Massime • 2
Nello svolgimento del rapporto obbligatorio, è contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non può attribuirsi efficacia estintiva dell'obbligazione, costituendo l'assegno circolare prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell'art. 1277, comma primo, cod. civ., si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l'offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo.
La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, cod. proc. civ., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18240 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. - Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'amministratore delegato della società con atto del notaio Dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN OM
- intimato -
nonché sul ricorso n. 2013/00 proposto da:
avv. OM EN elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso gli avv.ti Antonio Spinoso e Simona Napolitani, e difeso da se stesso;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. - Società di Trasporti e Servizi per azioni
- intimata -
avverso la sentenza n. 372 del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 13 febbraio 1999 (R.G. n. 476/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Nicola Corbo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 febbraio 1999 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato avverso la pronuncia in data 17 novembre 1997 - con la quale il Pretore della stessa sede aveva dichiarato la inesistenza dell'opposizione, per difetto dello ius postulandi dell'opponente, all'esecuzione intrapresa dall'avv. OM IM nei confronti della società con le forme del pignoramento presso terzi - riduceva l'importo del credito di lire 98.000. Riteneva infatti il Tribunale l'ammissibilità dell'appello, trattandosi di opposizione all'esecuzione, e la propria competenza quale giudice del lavoro, avendo l'impugnazione ad oggetto una sentenza del giudice dell'esecuzione in materia di lavoro. Affermava poi la validità della procura conferita dall'avv. Maria Teresa Fantola, nella qualità di institore della società, soggetto come tale fornito di poteri rappresentativi di natura sostanziale e processuale per conto della società. Escludeva invece la nullità ed inefficacia del precetto dedotta dalla apponente, la quale aveva sostenuto di avere inviato al creditore, con plico raccomandato, un assegno circolare per l'importo di lire 817.000, rilevando come l'offerta di tale somma, pur idonea ad escludere gli effetti della mora debendi, non potesse comportare l'estinzione del debito, conseguibile con l'offerta nelle forma di legge e la successiva convalida del deposito a norma dell'art. 1210 cod. civ. Avverso questa decisione la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
L'altra parte ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su quattro motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria e la società ricorrente ha pure presentato note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Ancora preliminarmente deve essere disattesa, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità del ricorso proposto dalla società Ferrovie dello Stato, sotto il profilo della mancata sommaria esposizione dei fatti. Tale requisito risulta qui integrato dalla illustrazione degli elementi di fatto descritti dalla società ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio in apposito paragrafo, i quali consentono, come costantemente richiede la consolidata di legittimità ai fini dell'adempimento della prescrizione dettata dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., una cognizione sufficientemente chiara e completa sia dei fatti che hanno dato origine alla controversia, sia delle vicende del processo sia delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato. E la contestazione che il resistente muove circa la non corrispondenza degli elementi descritti alla realtà (inesistenza dell'opposizione a precetto e di un provvedimento decisorio, trattandosi invece solo di un'ordinanza non appellabile, e mancanza di qualsiasi rifiuto da parte di esso creditore di accettare il pagamento) non vale ad escludere il requisito in esame, ma attiene al merito dell'impugnazione proposta.
Con l'unico mezzo di annullamento del ricorso principale la società denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1206 e ss., 1220 e 1227 cod. civ., nonché di ogni altra norma e principio in materia di offerta di adempimento, anche non formale, da parte del creditore. Addebita al Tribunale di non avere considerato, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, il rifiuto manifestato dal IM di ricevere l'assegno circolare inviato a mezzo posta da essa ricorrente, e richiama in proposito l'orientamento affermato da questa Corte con la sentenza 10 febbraio 1998 n. 1351 in fattispecie similare, in cui il creditore si era rifiutato di riscuotere l'assegno circolare inviatogli. In entrambi i casi il creditore è posto in condizione di ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, sicché il suo rifiuto dà luogo all'estinzione dell'obbligazione, comunque detto rifiuto preclude al creditore di agire in via esecutiva per il soddisfacimento del credito e le spese inerenti al procedimento di espropriazione forzata, in quanto dipendenti dall'illegittimo comportamento del creditore rifiutatosi di ricevere la prestazione, non possono in ogni modo far carico al debitore, altrimenti andrebbero ad aggravare la sua situazione.
Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi. Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 409, 433, 339, 341, 615, 618, 618 bis cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Si deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere l'ammissibilità del gravame, sebbene il provvedimento impugnato fosse costituito da un'ordinanza di assegnazione somme (la quale come atto conclusivo del processo esecutivo non è reclamabile nè revocabile dal giudice dell'esecuzione, ma può essere oggetto soltanto di opposizione agli atti esecutivi) e sebbene non esistesse nè un giudizio ne' una sentenza di primo grado: all'udienza di assegnazione delle somme pignorate, si sottolinea nel ricorso incidentale, il dibattito fra le parti aveva riguardato soltanto la sospensione dell'esecuzione richiesta dalla società, e sul punto il Tribunale ha omesso di motivare.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 16 e 17, 615, 617, 618, 618 bis, 409 432, 433 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, e si assume che avendo la competenza del giudice dell'esecuzione carattere funzionale inderogabile anche per le cause di opposizione all'esecuzione, la causa andava rimessa al giudice competente per valore per il giudizio di primo grado, mentre per l'appello non è competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Con il terzo motivo si denuncia, ancora una volta, violazione degli artt. 615, 617, 618 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 339 stesso codice, e vizio di motivazione, e si sostiene l'errore del giudice del gravame per avere ritenuto l'ammissibilità dell'appello senza avere individuato il nomen iuris dell'opposizione proposta e contro la qualificazione di questa desumibile dalle richieste dell'opponente, che, avendo dedotto "la nullità dei relativi atti per nullità ed inesistenza del titolo esecutivo e del precetto", si era riferito alla opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il provvedimento di rigetto dell'opposizione non era appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 75, 77 e 83 cod. proc. civ. e 2203, 2204, 1362 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si critica la sentenza impugnata per avere considerato institore della società chi era stato delegato dalla stessa a compiere atti di natura giudiziaria, senza che fossero stati conferiti poteri per l'esercizio dell'impresa o di un settore di essa;
la sentenza impugnata diversamente interpretando l'atto notarile allegato ha perciò violato il criterio ermeneutico letterale, senza peraltro fornire alcuna motivazione sul punto. Per ragioni di ordine logico si devono esaminare con priorità, dato il loro carattere eventualmente assorbente, le censure formulate con il ricorso incidentale, e prima fra le altre quella contenuta nel quarto motivo.
Detta censura è priva di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso conformemente ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 1998 n. 4666 e numerose altre successive sentenze), proprio con riferimento alla rappresentanza processuale conferita dalla società Ferrovie dello Stato a procuratore speciale, il quale nell'assetto organizzativo societario aveva la preposizione institoria ai rapporti compresi in un determinato settore aziendale.
Relativamente agli altri motivi del medesimo ricorso, si deve osservare quanto al primo che, come risulta dalla sentenza qui impugnata, il Pretore, adito con ricorso espressamente qualificato dalla società ricorrente come di opposizione all'esecuzione, "dichiarava la inesistenza della opposizione proposta dalla F.S. s.p.a. per difetto di ius postuiandi e assegnava le somme come da separato provvedimento". Il Tribunale ha quindi ritenuto la emissione da parte del Pretore di due provvedimenti, e se il secondo concernente l'assegnazione delle somme, in quanto atto del procedimento espropriativo, è senza dubbio impugnabile soltanto con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, l'altro invece concernente la contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, è di contenuto decisorio, e quindi di carattere definitivo, ed avendo statuito su un'opposizione all'esecuzione, è impugnabile con l'appello. Il Tribunale ha argomentato esaurientemente sulla diversa natura dei due provvedimenti e, in definitiva, la censura con la quale il IM afferma la esistenza soltanto della ordinanza di assegnazione delle somme si limita a contrastare inammissibilmente, negandone l'esistenza, la statuizione della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, ad evidenziarne la infondatezza è sufficiente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 18 agosto 1998 n. 8116), secondo cui nella ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata su credito del lavoro, a norma dell'art. 618 bis cod. proc. civ., non trova applicazione la regola della remissione della causa al giudice competente per valore, essendo prevalente la competenza per materia del Pretore del lavoro. Riguardo al terzo motivo, il Tribunale ha correttamente qualificato la opposizione proposta dalla società debitrice come opposizione all'esecuzione, avendo messo in evidenza che con essa la opponente aveva negato il diritto del creditore di procedere in executivis sia con riferimento alla dedotta estinzione del debito per il rifiuto manifestato dal creditore di accettare la somma portata dall'assegno circolare inviato a mezzo posta con plico raccomandato sia con riferimento alla entità del credito, per il quale il Tribunale ha proceduto alla riduzione, escludendo dall'importo reclamato dal creditore la voce del rimborso forfetario delle spese generali spettante all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense, in quanto non richiesto dalla parte. Passando all'esame del ricorso principale, la società ricorrente nelle note di udienza ha specificato di non avere sostenuto con la doglianza proposta la tesi dell'estinzione della obbligazione a seguito del comportamento manifestato dal creditore, avendo invece affermato che "la negligenza del creditore, nel mentre lascia intatta l'obbligazione, rileva al fine di escludere i maggiori oneri del debitore funzionalmente connessi e dipendenti da quella negligenza (Id est, i costi di esecuzione addebitati in precetto)". Siffatto "chiarimento", che si pone in contraddizione con il contenuto della censura laddove la ricorrente deduce l'estinzione dell'obbligazione a suo carico per il comportamento manifestato dal creditore con il rifiuto di ricevere la prestazione, non può esonerare il Collegio dall'esame di tale profilo di censura, in quanto una rinuncia alla doglianza proposta è inammissibile dopo la discussione dei motivi del ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, cod. proc. civ., le quali hanno invece la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del Collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed alle richieste del pubblico ministero (Cass. sez. unite 5 febbraio 1996 n. 949 e 15 luglio 1988 n. 4638). Ciò premesso, il Collegio non condivide l'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla sentenza di questa Corte n. 1351 del 1998, espressamente richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura dedotta, in base al quale la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo al pagamento effettuato con somme di denaro, estingue l'obbligazione quando il rifiuto del creditore di riscuotere gli assegni sia contrario alle regole di correttezza, che impongono l'obbligo di prestare la collaborazione nell'adempimento dell'obbligazione; obbligo ritenuto non soddisfatto, nella fattispecie esaminata dalla Corte con la citata pronuncia, per non avere il creditore proceduto all'apertura dei plichi postali contenenti gli assegni circolari, pur avendoli trattenuti presso di sè.
Indubbiamente è contrario al dovere di correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non può attribuirsi efficacia estintiva dell'obbligazione, costituendo l'assegno circolare - come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte ed a cui il Collegio aderisce - prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale ai sensi dell'art. 1277, primo comma, cod. civ. si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore salvo che l'offerta non sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo. Del resto le norme sulla mora del creditore assolvono alla finalità della liberazione coattiva del debitore in mancanza della collaborazione del creditore nel ricevere la prestazione dovuta, e perché si verifichi la liberazione del debitore dalla obbligazione a suo carico, in caso del rifiuto da parte del creditore di accettare l'offerta reale o nel caso in cui questi non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, è necessario, in base all'art. 1210, secondo comma, cod. civ., che il debitore esegua il deposito delle somme o cose dovute e che il creditore accetti il deposito o che, in mancanza di tale accettazione, il deposito sia dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Peraltro sulla inidoneità della offerta non formale ad estinguere l'obbligazione ha finito con il concordare la stessa società ricorrente, allorché, sia pure nelle note d'udienza, ha negato che il rifiuto del creditore di accettare l'offerta, a mezzo assegno circolare, della somma dovuta possa avere tale effetto estintivo.
Ed accertato l'inadempimento della società odierna ricorrente all'obbligo di pagamento risultante dal titolo esecutivo nei suoi confronti, sono infondati gli altri due profili di censura, essendo una facoltà per il creditore, concessagli dalla legge (art. 474 cod. proc. civ.), di procedere in executivis contro il debitore inadempiente. L'onere delle spese per il debitore che subisca il processo di esecuzione senza aver fatto nulla per soddisfare il credito risultante dal titolo esecutivo non integra un'ipotesi di danno ingiusto, ma deriva dalla disposizione di cui all'art. 95 cod. proc. civ. Giova infatti ribadire che la società debitrice per liberarsi, data la mancanza di cooperazione del creditore, dall'obbligazione a cui era tenuta in base alla sentenza di condanna, avrebbe dovuto procedere ad offerta reale della somma dovuta e al suo successivo deposito, senza subire alcun aggravio di spese, che in caso di rifiuto del creditore di accettare l'offerta eseguita sarebbero dovute essere poste a carico del creditore, a norma dell'art. 1215 cod. civ. Entrambi i ricorsi vanno perciò rigettati.
In considerazione della reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2002