Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5120
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. (Nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica non consentita della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito col contratto d'appalto di OO.PP. con l'ente appaltante, la richiesta, formulata in appello, di pagamento degli acconti maturati in corso d'opera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5120
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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