Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. (Nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica non consentita della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito col contratto d'appalto di OO.PP. con l'ente appaltante, la richiesta, formulata in appello, di pagamento degli acconti maturati in corso d'opera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BERIO 50, presso l'avvocato ANTONIO CUNICELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BRACONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA SUD - BACINO MORO - SANGRO SINELLO E TRIGNO, in persona del Commissario Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 243/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 20/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bracone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 agosto 1998, la Corte di appello dell'Aquila, in riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale di Vasto, impugnata dal Consorzio di Bonifica sinistra Trigno-Sinello ed Osento, ha respinto la domanda di pagamento del saldo dell'appalto per la costruzione della strada di bonifica San Buono Palmoli, formulata da FR AS, il quale aveva dedotto di avere ricevuto unicamente l'acconto di L. 7.000.000, mentre il corrispettivo contrattuale era stato pattuito nella misura di L. 25.956.836. Ha osservato al riguardo: a) che nel contratto di opere pubbliche il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo sorge soltanto in seguito al collaudo ed all'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, mentre nel caso tanto il collaudo in corso di opera eseguito il 29 settembre 1984, quanto quello conclusivo del 14 marzo 1988, avevano attestato che i lavori non erano stati ultimati e che l'opera era rimasta incompleta;
b) che ogni altra questione sollevata dall'appaltatore in relazione alla spettanza degli acconti, ai motivi dell'inadempimento ed alla sospensione dell'opera doveva ritenersi inammissibile perché nuova. Per la cassazione di questa sentenza, il AS ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il Consorzio di bonifica con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo FR AS, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sulla propria domanda di condanna della controparte al pagamento degli acconti maturati in corso di opera, ritenendola erroneamente non formulata, senza considerare che tale domanda poteva ben trarsi dalle deduzioni e dalle richieste già avanzate nell'atto di citazione, ove era palese il riferimento all'art. 35 d.p.r. 1063 del 1962, nonché dalle precisazioni contenute nella comparsa conclusionale ove si faceva costante riferimento all'art. 133 del capitolato speciale che prevede il pagamento dei relativi importi. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 1460 cod. civ. si duole che i giudici di appello abbiano accolto l'eccezione di inadempimento del Consorzio, tuttavia riferibile esclusivamente al pagamento della rata di saldo e non anche degli acconti;
e che imponeva comunque la valutazione comparativa del comportamento dei contraenti in merito all'esecuzione del rapporto, omessa del tutto dalla sentenza impugnata la quale non aveva così rilevato che l'inadempimento non era grave ed era derivato dall'inadempimento della controparte per il fatto che era stato già raggiunto l'importo massimo finanziabile dei lavori.
Entrambi i motivi sono infondati.
Con la citazione introduttiva del giudizio (che questa Corte può esaminare essendo stato denunciato un vizio di extra petizione ex art. 112 cod. proc. civ.), il AS deduceva, infatti, di aver ottenuto l'appalto per la costruzione della strada avanti menzionata, e di aver eseguito lavori per un importo complessivo di L. 12.860.015, ultimati e consegnati nel 1978 alla stazione appaltante, la quale soltanto nel 1984 aveva redatto lo stato finale e nel 1987 corrisposto un acconto di L. 7.000.000, comprensivo di IVA. Per cui chiedeva la somma residua ancora dovutagli sull'importo di L. 25.956.836 complessivamente spettantegli - anche per il riconoscimento da parte dell'amministrazione della revisione prezzi - che ammontava alla data del 30 ottobre 1984 a L. 18.956.836 per sorte capitale, oltre interessi legali e risarcimento del danno per il tardivo pagamento della somma suddetta.
Tanto il tenore letterale di tale domanda del tutto univoco, quanto il suo contenuto sostanziale, desumibile anche dall'insieme delle premesse in fatto e dalla situazione dedotta in causa, e ribadito dallo specifico addebito posto a carico dell'amministrazione resistente, nonché dal petitum in cui si chiedeva "il residuo" consistente nella differenza tra l'importo dei lavori già eseguiti e l'acconto già percepito, dimostrano che l'appaltatore ha chiesto esclusivamente il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, come del resto confermano definitivamente: a) l'omessa indicazione della norma contrattuale che avrebbe previsto il pagamento degli acconti in corso d'opera, stabilendone le condizioni fra cui quella che il credito doveva raggiungere il sesto dell'intera opera: non superabile per il richiamo dell'art. 35 d.p.r. 1063 del 1962, invocato al solo fine di quantificare l'ammontare degli interessi e del risarcimento del danno richiesti per il ritardo;
b) per converso, la menzione di tutti i presupposti previsti dalla legge e dal contratto per l'insorgenza del proprio diritto al pagamento del saldo, quali la redazione dello stato finale dei lavori e la loro consegna al Consorzio, nonché i due collaudi eseguiti, il primo in corso di opera il 14 marzo 1984 e l'altro il 29 settembre 1984 con esito asseritamente favorevole al ricorrente;
c) infine, la pretesa che l'importo richiesto comprendesse anche la maggiorazione per la revisione prezzi, in seguito al riconoscimento del Consorzio concedente.
Per cui, una volta proposta siffatta specifica domanda, al ricorrente non era consentito modificarne la causa petendi nel giudizio di appello nel quale ha invece addebitato alla controparte (anche) di non aver corrisposto le rate di acconto previste dall'art. 133 del capit. speciale e dall'art. 35 del menzionato d.p.r. 1063/1962, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il divieto di proporre domande nuove in appello di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ricorre allorché una richiesta alteri uno solo dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso o più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado;
ed in particolare, come è avvenuto nella fattispecie, su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (Cass. 28 agosto 1998 n. 8580; 12 dicembre 1997 n. 12574; 27 luglio 1990 n. 7665). Pertanto, la Corte di appello non è incorsa affatto nel denunciato vizio di omessa pronuncia, ma ha interpretato la domanda del AS in termini conformi al reale contenuto dell'originaria richiesta di saldo del corrispettivo dell'appalto dalla stessa avanzata, respingendola (in accoglimento dell'impugnazione del Consorzio) perché le due verifiche menzionate dal ricorrente non potevano essere considerate formalmente e sostanzialmente veri atti di collaudo;
e perché semmai le stesse avevano attestato l'incompletezza dell'opera, la non avvenuta ultimazione dei lavori pattuiti, e, quindi, la loro non collaudabilità, perciò escludendo il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo: in aderenza peraltro alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, la quale ha affermato che nei contratti di appalto, stante il principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ., l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione;
e che nell'ambito degli appalti d'opera pubblica l'accettazione avviene col collaudo positivo dell'opera (Cass. 11516/1993; 9590/1993; 1962/1980). D'altra parte, non è esatto che con queste considerazioni la Corte di appello abbia esaminato ed accolto l'eccezione inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 cod. civ. - che del resto l'amministrazione non aveva neppur formulato nell'atto di appello (cfr. pag. 6) avendo invece la sentenza verificato, come era tenuta a fare, la ricorrenza della condizioni per il riconoscimento del diritto al pagamento del corrispettivo richiesto dall'appaltatore:
fra le quali qui rileva l'approvazione del collaudo da parte della P.A. costituente lo strumento legale attraverso il quale l'Amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accettazione dell'opera, liquidando il credito dell'appaltatore; ed in forza della quale soltanto sorge il vincolo a carico della stazione appaltante della liquidazione del corrispettivo. Sicché una volta accertato che l'opera eseguita non era stata ancora collaudata ed anzi non era ancora collaudabile perché non completata dall'appaltatore, correttamente ne ha respinto la richiesta perché difettava la condizione principale per la genesi del relativo diritto: senza perciò esaminare affatto le cause del mancato collaudo - ed in particolare se le stesse erano imputabili o meno all'appaltatore - che peraltro esulavano dal thema decidendum proposto dalle parti, nonché dalle loro richieste.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio controricorrente in complessive L. 2.100.000, di cui L.
2.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001