Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11052
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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Per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tali da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è necessario, quanto alle prove documentali, che nel motivo siano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato.

In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 cod. civ. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).

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  • 1Reversibilità, concorso fra ex e vedova: convivenza prematrimoniale va valutataAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11052
Data del deposito : 26 luglio 2002

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