Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
Per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tali da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è necessario, quanto alle prove documentali, che nel motivo siano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato.
In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 cod. civ. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).
Commentario • 1
- 1. Reversibilità, concorso fra ex e vedova: convivenza prematrimoniale va valutataAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11052 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPREGILO SPA, con sede in Sesto San Giovanni, in in persona del suo procuratore Avv. Celimanno Evangelio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ARGENZIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO-SACE, Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2279/00 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 07/06/00 e depositata il 27/06/00 (R.G. 186199);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Francesco ARGENIO;
udito l'Avvocato Massimo SALVATORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - La società PR p.a. conveniva in giudizio la S.A.C.E. - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 22.11.1996, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 12.260.593.961, aumentata di interessi legali, calcolati ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sulla base del Prime Rate A.B.I. a decorrere dal 18.5.1987. Esponeva i fatti di seguito riassunti.
La ES ZI aveva stipulato nel 1981 due contratti di appalto di lavori con la municipalità di Tobruk, in Libia, ed aveva ottenuto la copertura assicurativa della SA.
Verso la fine del 1983, la committente aveva bloccato i pagamenti e la ES, decorsi i termini perché si configurasse il sinistro, aveva presentato alla SA le corrispondenti richieste di indennizzo. Nel luglio del 1984 era stato raggiunto un accordo tra Italia e Libia, in base al quale una compagnia libica avrebbe consegnato petrolio in pagamento dei crediti delle aziende italiane. La ES, per l'obbligo di salvataggio che le incombeva ai sensi dell'art. 1914 cod. civ., aveva manifestato la volontà di aderire a tale accordo.
Con delibera 10.1.1991 ed una successiva lettera del 21.1.1991 la SA comunicava alla ES d'avere riconosciuto il sinistro e liquidato un indennizzo di L. 4.290.353.831.
L'indennizzo era stato riconosciuto, sulla base di un criterio transattivo - illustrato nella delibera 10.1.1991 ed in altre successive del 1994 - per la ragione che dalla vendita del petrolio consegnato in pagamento dei crediti aveva potuto essere ricavato un prezzo minore del loro importo, sì che, dall'adesione all'accordo, prestata in adempimento dell'obbligo di salvataggio, era emersa una spesa (che tra le parti era stata definita sfioro).
Ma l'ES aveva sopportato anche oneri finanziari, che pure si atteggiavano come spesa di salvataggio e di cui era stata chiesta la rifusione con una lettera del 31.10.1989 - e questo per avere dovuto fare ricorso al credito, dopo la scadenza dei termini di pagamento del corrispettivo degli appalti, in attesa di ricevere l'indennizzo. Tali oneri finanziari assommavano a L. 12.260.593.961. Siccome l'ES aveva accettato con riserva il pagamento della somma offerta nel 1991, l'PR, che nel frattempo le era succeduta, aveva diritto ad ottenerne la rifusione. 2. - La SA, costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
3. - Il tribunale, con sentenza 19.9.1998, accoglieva l'eccezione e rigettava la domanda.
Svolgeva queste considerazioni.
La prescrizione di un anno prevista dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ. per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applica anche ai diritti disciplinati dalla legge in collegamento con la regolamentazione contrattuale.
vi è perciò compreso il diritto dell'assicurato a che l'assicuratore gli rifonda le spese sopportate per evitare o diminuire il danno.
Una tacita rinuncia alla prescrizione maturata non poteva essere ravvisata in atti della SA, quale la delibera 23.6.1994 e la nota 11.12.1995.
4. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello con sentenza 27.6.2000. Rigettando i due motivi proposti dalla PR, la corte ha sviluppato questi argomenti.
Il diritto alla rifusione delle spese di salvataggio è soggetto alla prescrizione di un anno stabilita dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ. La SA, riconoscendo il 21.1.1991 il diritto all'indennizzo, ne aveva riconosciuto il presupposto, e dunque poteva ammettersi che tale riconoscimento avesse attitudine a spiegare effetti anche in rapporto agli oneri finanziari.
Non poteva invece ammettersi che, siccome la SA era stata mossa a tale riconoscimento da un intento transattivo, si fosse poi conclusa una transazione per effetto del comportamento tenuto dalla ES nell'accettare la somma offertale.
Dunque, ammesso il riconoscimento del diritto alla rifusione degli oneri finanziari, ma tenuto fermo che il diritto aveva titolo nel contratto di assicurazione, la prescrizione era maturata il 21.1.1992, prima che la ES, con una sua nota del 4.11.1992, rappresentasse alla SA d'aver accettato con riserva il pagamento fattole nel 1991.
Quanto alle deliberazioni SA 20.10 e 2.11.1992 ed a quella del 23.6.1994, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alla posizione ES e a non esserle mai state formalmente comunicate, seppure potevano avere il significato di un ulteriore riconoscimento del diritto alla rifusione degli oneri, non esprimevano rinuncia ne' comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione già intervenuta.
Nè questo significato poteva essere attribuito alla successiva richiesta di specificazione degli oneri, obiettivamente inserita nella fase preliminare alla decisione di accedere o meno alla pretesa di ulteriore indennizzo.
5. - La PR ha chiesto la cassazione della sentenza. La SA ha resistito con controricorso.
Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene quattro motivi.
Il primo riguarda la questione della prescrizione applicabile al diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di salvataggio;
il secondo l'essere stati riconosciuti alla lettera 21.1.1991 della SA effetti di interruzione della prescrizione per riconoscimento, anziché di rinunzia ad una prescrizione già maturata;
il terzo concerne il punto della decisione che ha escluso abbiano le parti concluso una transazione a riguardo del diritto alla rifusione delle spese di salvataggio, e l'abbiano conclusa offrendo ed accettando il pagamento eseguito dalla SA.
L'ultimo motivo investe poi il punto della decisione in cui è stata negata efficacia di interruzione della prescrizione agli atti della SA successivi a quel pagamento.
2. - Il primo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. civ., in relazione agli artt. 1173, 1175, 1914, 2946 e 2952 cod. civ. ed all'art. 12 delle preleggi).
La tesi che vi si svolge è la seguente.
L'art. 2952, secondo comma, cod. civ. non specifica quali siano i diritti derivanti dal contratto di assicurazione che sono soggetti alla prescrizione breve di un anno, anziché a quella di dieci anni, che l'art. 2946 cod. civ. stabilisce in generale per ogni diritto. In difetto di un elenco specifico, è dunque necessario darsi un criterio che valga ad accertare, se un diritto derivi dal contratto ed il criterio consiste nel collegamento tra disciplina legale del diritto e regolamentazione convenzionale.
Orbene, nel caso del diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di salvataggio, una regolamentazione convenzionale non può neppure profilarsi, perché la norma che lo prevede è inderogabile (art. 1932 cod. civ.) - e che il diritto sorga dalla legge sul presupposto del contratto e non dalla regolamentazione convenzionale del rapporto, trova conferma nel fatto che, come l'obbligo di salvataggio, sorge dalla esecuzione del contratto. Ma più radicalmente si deve negare che la norma dettata dall'art. 1914 cod. civ. disciplini un istituto tipico del contratto di assicurazione - di altro non si tratta se non di una specificazione, nel campo del rapporto di assicurazione, dei doveri generali di correttezza e buona fede imposti al debitore nell'esecuzione del rapporto.
2.1. - Il motivo non è fondato.
Le ragioni della decisione, che saranno svolte di seguito, si possono riassumere enunciando il principio per cui li diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di salvataggio, previsto dal secondo comma dell'art. 1914 cod. civ., deriva secondo la legge dal contratto di assicurazione ed è soggetto alla prescrizione di un anno prevista dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ. 2.2. - Le norme che configurano prescrizioni brevi, com'è l'art. 2952 cod. civ., certamente si pongono in rapporto di eccezione a regola con quella dettata dall'art. 2946 dello stesso codice, che stabilisce qual è per i diritti la prescrizione ordinaria. Non possono dunque essere applicate fuori del campo che corrisponde al loro oggetto di disciplina.
Oggetto che deve essere perciò individuato.
Orbene, l'art. 2952, cod. civ., dopo avere stabilito, al primo comma, che il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, al secondo comma dispone che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
I due commi dell'art. 2952, quanto all'ambito di applicazione della prescrizione annuale, finiscono dunque col riprodurre quanto era stato già disposto con l'art. 924 del codice di commercio, ovverosia che le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel corso di un anno - la distinzione tra i due commi riguarda infatti la decorrenza della prescrizione.
La norma, dunque, comprende nel suo ambito di applicazione tutti i diritti che derivano da un contratto di assicurazione ed allora un corretto canone di interpretazione non è già quello che consiste nello stabilire quali diritti vi rientrino, tra quelli che una delle parti del rapporto sorto da un contratto di assicurazione fa valere in confronto dell'altra, ma quali di questi diritti e perché si possano e debbano tuttavia considerare non derivati dal contratto di assicurazione.
Secondo la ricorrente, sebbene l'assicurato abbia il diritto di chiedere all'assicuratore il rimborso delle spese sostenute in adempimento dell'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, questo diritto non potrebbe essere considerato derivante dal contratto di assicurazione.
Perché non è effetto che la legge ricollega ad un patto che le parti possono stipulare al riguardo e perché non è effetto proprio del contratto di assicurazione, giacché si radica nella disciplina generale circa i doveri di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni.
Se non che ad ambedue questi profili la giurisprudenza della Corte ha dato risposta negativa in precedenti occasioni - anche se non con riferimento al diritto previsto dall'art. 1914, secondo comma, cod. civ. È stato infatti affermato che la prescrizione annuale di cui all'art. 2952 cod. civ. riguarda tutti i diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione - a proposito della responsabilità dell'assicurato che abbia arrecato pregiudizio al diritto di surrogazione dell'assicuratore, si è espressa in questi termini la sentenza 23 giugno 1977 n. 2669, dopo aver notato che tale rapporto obbligatorio deriva automaticamente dal contratto e ne integra il contenuto al pari di tutte le conseguenze che ne derivano per legge, secondo quanto dispone l'art. 1374 cod. civ. E - in un caso in cui l'assicuratore aveva richiesto a titolo di risarcimento del danno, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'importo dello sconto praticato sui premi in previsione di una prolungata durata del contratto - con la sentenza 20 febbraio 1991 n. 1810 la Corte ha osservato che, a contrastare l'applicazione dell'art. 2952 cod. civ. non poteva valere la considerazione per cui l'azione di risarcimento del danno da inadempimento è un istituto generale della disciplina dei contratti, perché tale azione deriva direttamente dal contratto, sia pure in forza di una disposizione di legge di carattere generale, con la conseguenza che se il tipo negoziale di riferimento è un negozio assicurativo, per il quale vige la norma della prescrizione annuale breve, anche la richiesta di danni contrattuali deve rispettare quel termine.
Insomma, decisivo è che il diritto fatto valere in giudizio si inquadri in un rapporto che ritrae la sua origine da un contratto che si presta ad essere qualificato come assicurazione e che quel diritto si presenti o come aspetto della disciplina legale del rapporto, derogabile o no, o come aspetto di quanto le parti hanno espressamente pattuito - perché in ambedue i casi il diritto deriva dal contratto, sulla base di quanto dispone l'art. 1374 cod. civ. 2.3. - Questa è del resto l'impostazione cui la giurisprudenza della Corte si è costantemente attenuta, dopo l'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per applicare la prescrizione annuale all'azione di rivalsa dell'assicuratore prevista dall'art. 18 della legge, e data al primo contro l'assicurato, quando abbia dovuto pagare al terzo danneggiato un indennizzo cui non sarebbe stato tenuto secondo il contratto - basterà al riguardo richiamare le sentenze 24 agosto 1984 n. 4678, 19 novembre 1997 n. 11510, 7 agosto 2000 n. 10351. 2.4. - Non è infine necessario soffermarsi sulla denuncia del vizio di difetto di motivazione, che non può si configurare quando l'eventuale illogicità degli argomenti usati dal giudice per motivare la propria decisione riguarda non l'accertamento dei fatti, ma il ragionamento con cui la norma vi è applicata.
3. - Il secondo motivo denunzia anch'esso vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2934, 2937 e 2946 cod. civ.).
La tesi svolta dalla ricorrente è questa.
La qualificazione giuridica di riconoscimento attribuita alla dichiarazione SA, contenuta nella lettera 21.1.1991, è viziata da errore di violazione dell'art. 2937 cod. civ.; questa errata qualificazione dipende dall'avere il giudice di appello omesso di esaminare i fatti prospettati dalle parti, decisivi per poter accertare il termine prescrizionale da applicarsi ed il tempo del suo compimento, in una con l'esistenza del diritto contestato. La tesi è illustrata con i seguenti argomenti.
La SA, una volta intervenuto nel 1984 l'accordo tra Italia e Libia, con lettera del 21.1.1987, aveva negato alle imprese il diritto di ottenere, come rifusione di spese di salvataggio, la differenza tra ammontare dei loro crediti e prezzo di rivendita del petrolio consegnato in pagamento di quei crediti (il c.d. sfioro). Ma l'ES aveva di tempo in tempo ribadito il suo diritto - con note del 24.7.1987 per quella differenza e con nota del 31.10.1989 per gli oneri finanziari. Soltanto nel 1991 la SA aveva riconosciuto all'ES, come spesa di salvataggio, la minore somma di L. 4.290.353.831, per lo sfioro.
A questo comportamento della SA il giudice di appello ha attribuito valore di riconoscimento e così di atto interruttivo della prescrizione anche per gli oneri finanziari.
Ma tra il 1989 ed il 1991 l'ES era rimasta inerte nell'esercizio del suo diritto.
Perciò, alla dichiarazione di riconoscimento del credito di rifusione per spese di salvataggio, contenuta nella lettera 21.1.1991, massime in quanto accompagnata da un inizio di soluzione del debito, avrebbe dovuto attribuirsi il significato di rinunzia ad una prescrizione breve già compiuta.
Ma dopo la rinunzia a valersi di una prescrizione breve quella che riprende a decorrere è solo la prescrizione ordinaria. 3.1. - Il motivo non può essere esaminato.
La corte d'appello - rigettato il primo motivo, che riguardava la questione del tipo di prescrizione applicabile - è passata a discutere del secondo ed ha esaminato due questioni - se la lettera SA del 21.1.1991 costituisse atto di riconoscimento e se avesse prodotto un effetto interruttivo della prescrizione anche riguardo agli oneri finanziari.
Dunque, siccome la questione della rinunzia alla prescrizione, su cui ora si incentra il ricorso, non è stata discussa, la sentenza non può presentare i vizi denunciati, di omesso esame di un punto decisivo della controversia e del connesso vizio di violazione di legge.
Potrebbe, se mai, presentare quello di violazione di norma sul procedimento, per mancato esame di un motivo di appello e dunque per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se il motivo d'appello fosse stato proposto (Cass. 27 settembre 2000 n. 12790). Ma allora la cassazione avrebbe dovuto essere chiesta per questo motivo.
Orbene, la parte che vuole chiedere la cassazione per il motivo appena indicato deve sostenere d'avere proposto la questione e d'averlo fatto nel tempo e nel modo necessari per determinare il dovere del giudice di appello di esaminarla.
Nè questo basta, perché l'onere di formulare il motivo di impugnazione in modo specifico richiede anche che la parte indichi nel ricorso in quali sue allegazioni sia da rinvenire il motivo non esaminato.
Infatti, è bensì vero che, se la parte chieda la cassazione della sentenza per il vizio di nullità derivante da violazione di norme sul procedimento, la Corte di cassazione ha il potere di valutare direttamente il contenuto degli atti del processo - e del resto, se il giudice di appello ha mancato di prendere in esame un motivo d'impugnazione, perciò stesso ne è mancata anche una interpretazione che si possa frapporre tra l'atto di appello e il suo diretto esame da parte della Corte.
Se non che una cosa è la diretta valutazione degli atti del processo, che appartiene all'area dei poteri della Corte, altra cosa è la specificità del motivo di ricorso, che attiene all'area del modo in cui la parte deve svolgere il suo diritto di difesa, quando impugna una decisione, in modo da determinare nel giudice il dovere di prendere in esame le sue richieste.
Orbene, nel motivo di ricorso che si è preso in considerazione, non si è chiesta la cassazione della sentenza per violazione del dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi su tutti i motivi di appello ne' si è indicato con quali proposizioni dell'atto di appello la parte avesse inteso sottoporre al giudice di secondo grado la questione che la SA, attraverso la nota 21.1.1991 ed il pagamento ad essa seguito, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di valersi di una prescrizione che fosse già maturata.
4. - Il terzo motivo torna a denunziare vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1965 e 2946 cod. civ.).
La tesi che la ricorrente espone è questa.
Tra la SA e la ES, a seguito della nota 21.1.1991, era intervenuta una transazione novativa.
Prima che la SA si determinasse a pagare una somma sia pure inferiore a quella richiesta e così a riconoscere il diritto della ES al rimborso delle spese di salvataggio, al riguardo tra le parti era sorta una lite e la lite aveva avuto a suo oggetto anche la pretesa della ES a vedersi rimborsati come spesa di salvataggio gli oneri finanziari.
La somma offerta era stata accettata perché, sebbene inferiore a quella richiesta a titolo di differenza rispetto ai crediti maturati versò il committente libico, comportava il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di salvataggio e quindi nella prospettiva e con la riserva di ottenere in prosieguo il pagamento di quegli oneri già richiesti con la lettera del 31.10.1989. Dunque, tra le parti era stato concluso un accordo sul diritto alla rifusione delle spese di salvataggio, accordo anche eseguito con l'effettivo pagamento della somma.
La qualificazione di tale accordo come transazione e come transazione novativa è possibile sulla base sia della delibera 10.1.1991 della SA sia di atti della stessa SA, successivi al 21.1.1991, richiamati nel motivo, volti a determinare l'entità del contributo da pagare alle imprese a fronte di tali oneri.
Le critiche mosse alla decisione sono le seguenti.
La motivazione della sentenza è insufficiente.
La corte d'appello, siccome non vi fa alcun accenno, mostra di non aver compiuto alcuna indagine sull'esistenza di una lite tra la ES e la SA e sul suo superamento, nel che consiste l'accordo transattivo 21.1.1991.
È anche illogica.
Perché è in contrasto con quanto è affermato in un altro punto della sentenza: infatti, mentre immediatamente prima la corte d'appello, con riferimento alla lettera della SA 21.1.1991, assume che il riconoscimento dell'indennizzo in esso contenuto non poteva non valere per tutte le conseguenze del sinistro (e quindi oltre che per lo sfioro anche per gli oneri finanziari del ritardato soddisfacimento del credito assicurativo, subito dopo, con riferimento alla stessa lettera 21.1.1991, dice di somma liquidata per lo sfioro e ciò anche in contraddizione con la delibera della SA 10.1.1991, in cui l'intento transattivo appare espressamente riferito alle spese di salvataggio, siccome nel documento di quietanza 18.2.1991.
Da ciò la conclusione.
Una volta affermato, come fa la corte d'appello, che il riconoscimento della spettanza dell'indennizzo non poteva non valere per tutte le conseguenze del sinistro, in questa prospettiva, logicamente si può solo sostenere, che la determinazione successiva degli oneri finanziari costituisce semplicemente un momento esecutivo del complesso assetto transattivo: vale a dire un fatto secondario e derivato rispetto a quello principale, l'accordo - appunto - relativo alle spese di salvataggio.
Detto in altri termini - questa è la letterale conclusione cui perviene la ricorrente - "sul presupposto del riconoscimento transattivo delle spese di salvataggio e del loro effettivo pagamento, gli oneri finanziari devono considerarsi una conseguenza - all'interno del contesto transattivo - di quel riconoscimento:
l'accordo che regola le spese non può non riguardare gli oneri finanziari che, rispetto a quelle spese, si trovano in un legame di dipendenza non solo giuridica ma anche logica (come espressamente affermato in sentenza dalla stessa C.A.".
4.1. - La SA, nel resistere a questo motivo, obietta che la tesi della ricorrente presenta una contraddittorietà intrinseca - e questo perché, per un verso afferma conclusa una transazione, e per altro verso ne nega la validità limitatamente alla clausola, che si dovrebbe allora ritenere contenuta in tale transazione, con la quale la ES rinunziava espressamente a ogni altra pretesa: se fosse stata conclusa una transazione novativa, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la ES aveva rinunciato a pretendere gli oneri finanziari.
Aggiunge che il credito sarebbe comunque prescritto, perché ad esso si applicherebbe sempre il termine di un anno.
4.2. - Il motivo non è fondato.
In parte sono pertinenti le considerazioni svolte dalla SA, appena riportate.
Le ragioni per cui il motivo non può essere accolto sono le seguenti.
4.3. - La transazione novativa determina l'estinzione del precedente rapporto (art. 1976 cod. civ.). Se insorge controversia circa un diritto derivante da contratto di assicurazione e la lite è composta con una transazione novativa, il diritto che la transazione attribuisca all'assicurato trova oramai il suo titolo nella transazione e non nel contratto di assicurazione. Non gli potrebbe perciò essere applicata la prescrizione di un anno stabilita dall'art. 2952 cod. civ. La prescrizione prevista dall'art. 2952 cod. civ., invece, continua ad applicarsi in presenza di una transazione, che, intervenuta su diritti derivanti dal contratto di assicurazione, non vi sostituisca una obbligazione diversa per il titolo o per l'oggetto (Cass. 19 dicembre 1975 n. 6499; 23 giugno 1992 n. 7690). Orbene, la ricorrente ha inteso sostenere, nel motivo, che la SA, muovendo dalla prospettive di non poter introdurre limiti al diritto della ES di ottenere la rifusione delle spese di salvataggio, per farlo, abbia appunto inteso modificare il titolo della prestazione offerta.
Sotto questo aspetto, dunque, l'obiezione opposta dalla SA non è calzante.
D'altro canto, siccome per qualificare in uno od altro modo la transazione è necessario compiere un accertamento di fatto, circa la volontà delle parti e questo accertamento esula dai poteri della Corte, ci si deve arrestare a considerare se il motivo sia fondato là dove prospetta che la sentenza è viziata da difetto di motivazione per avere escluso anche l'esistenza di una transazione. Se il motivo si rivelasse fondato su questo primo punto, si dovrebbe poi affrontare l'altro, e quindi stabilire se la sentenza sia viziata da difetto di motivazione anche per il fatto di non avere la corte d'appello rilevato l'esistenza di indici idonei a qualificare la transazione che fosse intervenuta come novativa.
4.4. - L'interesse della ricorrente a sostenere che vi sia stata una transazione e una transazione novativa sorge da quanto si è appena osservato - svincolare dalla incidenza della prescrizione annuale il decorso del tempo avutosi tra la lettera 21.1.1991 della SA e la nota 4.11.1992 della ES, che tornava a domandare la rifusione degli oneri finanziari.
Orbene, la pur sintetica motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi denunciati dalla ricorrente.
La ricorrente ha ragione quando sostiene che tra le parti - la SA e la ES - era sorta una lite a riguardo del diritto della ES ad ottenere dalla SA, a titolo di rimborso di spese di salvataggio, sia lo sfioro sia gli oneri finanziari sopportati per il ricorso al credito nell'attesa che le fossero pagati i corrispettivi dovuti dalla committente.
Ma da ciò non si può trarre che la motivazione della sentenza presenti un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo. Il fatto che, secondo i giudici di merito, la SA si sia mossa con un intento transattivo, per sè indica che la corte d'appello si è rappresentata che tra le parti v'era al momento in atto una lite ed una lite, deve aggiungersi, che abbracciava anche gli oneri finanziari, se la corte d'appello ha attribuito al comportamento della SA gli effetti di un atto di riconoscimento del diritto della ES alla rifusione anche di quegli oneri, intesi come spese di salvataggio.
Nè c'è contraddizione o insufficiente motivazione nell'avere la corte d'appello negato che vi sia stato un accordo transattivo e ammesso che vi sia stato solo riconoscimento.
Perché, come si desume dalla delibera 10.1.1991, cui rimanda la ricorrente per sostenere la sua tesi, la SA s'era indirizzata ad una transazione che le consentisse di limitare al c.d. sfioro il pagamento di un indennizzo da parte sua - ciò che s'era tradotto nel sottoporre alla firma della ES una quietanza in cui si sarebbe dovuta da questa riconoscere di non aver altro diritto da far valere, il che però la stessa ES ha poi sostenuto di non aver voluto. Ed allora, a ragione la corte d'appello ha considerato che l'intento della SA non s'era tradotto in una transazione.
Alla corte d'appello è rimasto però da valutare il significato del comportamento tenuto dalla SA con l'offrire e poi eseguire il pagamento della somma di cui si è più volte detto.
Ed in questo comportamento si è correttamente visto un atto della SA, che riconosce di dovere un indennizzo a fronte di spese qualificabili come di salvataggio.
Con gli effetti propri dell'atto di riconoscimento in rapporto alla durata della prescrizione, quelli di un atto interruttivo. 5. - Il quarto motivo del ricorso denunzia, come i precedenti, vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1375, 2934, 2935 e 2937 cod. civ.). La tesi che vi è svolta è che la SA, a partire dalla delibera del 10.1.1991, è venuta svolgendo un procedimento inteso ad acquisire e verificare le richieste delle imprese di ottenere anche per gli oneri finanziari un indennizzo.
Per effetto di tale comportamento o la prescrizione, dopo il 21.1.1991, non sarebbe affatto iniziata o, dopo il 21.1.1992, sarebbe stata oggetto di rinunzia.
A sostegno della tesi sono portati questi argomenti. Nella delibera 10.1.1991 la SA si riservava di riesaminare le richieste già pervenute e tra queste c'era quella avanzata dalla ES con la lettera del 31.10.1989.
La delibera era stata comunicata e dunque non le restava, alla ES, per conoscere l'esito di tale riesame, che aspettarne la conclusione - anche se poi lo aveva sollecitato con le lettere 4.11.1992 e 29.10.1993.
La SA, compiuto il riesame e individuato, in termini equitativi, il criterio di liquidazione degli oneri finanziari - in particolare nella riunione del comitato del 28 e 29.7.1994 - con fax dell11.12.1995 poteva finalmente invitare la ES, a scioglimento della riserva di riesame, ad esibire i conteggi, che sino al 1994, in attesa dell'esito del riesame, nessuna impresa aveva ancora comunicato - come risulta dalla delibera 23.6.1994 della SA. La conclusione è questa.
La dichiarazione di riesame contenuta nella delibera 10.1.1991 potrebbe essere considerata quale proposta di un pactum de non petendo che avrebbe impedito lo stesso inizio del corso della prescrizione.
Comunque sia, la indicata concatenazione di atti deve essere ritenuta incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione che fosse intervenuta ed implica, per dovere di correttezza, il divieto di venire contro il fatto proprio e quindi la recessività di comportamenti contraddittori.
Riconoscere effetti alla eccezione di prescrizione, dopo che la SA con il fax dell'11.12.1995 ha invitato la ES ad esibire i conteggi, così tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, significa riconoscere effetti ad un comportamento contrario a buona fede.
Quale sia stata la motivazione della sentenza sul punto lo si è detto, ma conviene ormai ripeterlo.
La corte d'appello ha detto questo.
Quanto alle deliberazioni SA 20.10 e 2.11.1992 ed a quella del 23.6.1994, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alla posizione ES e a non esserle mai state formalmente comunicate, seppure potevano avere il significato di un ulteriore riconoscimento del diritto alla rifusione degli oneri, non esprimevano rinuncia ne' comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione già intervenuta.
Nè questo significato poteva essere attribuito alla successiva richiesta di specificazione degli oneri, obiettivamente inserita nella fase preliminare alla decisione di accedere o meno alla pretesa di ulteriore indennizzo.
A questa motivazione, in rapporto alla tesi svolta, la ricorrente attribuisce il vizio di avere tenuto in considerazione gli atti seguiti alla delibera 10.1.1991, ma non la dichiarazione della SA che v'è contenuta, di volere riesaminare la richiesta degli oneri finanziari - così è stata persa la prospettiva d'assieme degli atti successivi, che sono stati valutati in modo atomistico. 5.1. - Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 5.2. - È inammissibile in quanto prospetta che tra le parti possa essere intervenuto, a proposito del diritto alla rifusione degli oneri finanziari un pactum de non petendo - ovverosia che la SA e la ES si siano accordate nel senso che la prima si obbligava a far conoscere le sue determinazioni sulla pretesa di rifusione degli oneri finanziari e la seconda non avrebbe agito prima che la determinazione positiva o negativa le fosse stata comunicata. La sentenza impugnata non ha affrontato tale questione e, per le ragioni già esposte nel considerare il secondo motivo, la ricorrente avrebbe dovuto, nei modi li indicati, chiedere la cassazione della sentenza per essere mancato l'esame del motivo di appello che fosse stato proposto sul punto.
5.3. - Per il resto, presenta aspetti di inammissibilità, ma è comunque infondato.
5.3.1. - Senza peraltro indicare quali parti della delibera del 10.1.1991 contenevano od andavano interpretate in tal senso, la ricorrente ha sostenuto che in essa la SA si fosse espressa nel senso di riservare ad un momento successivo l'esame delle richieste di rifusione degli oneri finanziari e che appunto nel non aver considerato tale aspetto è il principale e decisivo vizio di motivazione del punto della decisione che si viene esaminando. Il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione debbono essere specifici e quindi autosufficienti avrebbe richiesto che la ricorrente avesse indicato alla Corte i precisi punti della delibera che a suo avviso presentavano il significato non considerato dal giudice di merito.
Ciò non è avvenuto, sicché sotto questo aspetto il motivo è inammissibile.
Esso è però anche infondato.
In presenza della denunzia di un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo, sarebbe stato compito della Corte verificare, attraverso l'esame del contenuto del verbale di quella riunione, se il comitato di gestione della SA avesse deliberato nel senso sostenuto dalla ricorrente.
Se la riserva di riesaminare il punto del diritto alla rifusione degli oneri finanziari non vi fosse stata, il vizio di difetto di motivazione su punto decisivo, che la ricorrente riferisce alla decisione impugnata, non vi sarebbe.
A voler compiere l'indicata verifica, si perviene a un risultato negativo.
Secondo la Corte, della riserva cui si riferisce la ricorrente nella delibera non c'è traccia ed anzi tale riserva è addirittura incompatibile con quello che si è visto essere l'intento che aveva mosso la SA ad offrire un indennizzo a fronte della spesa di salvataggio costituita dallo sfioro - l'intento di chiudere in questo modo l'intera questione della rifusione delle spese di salvataggio. 5.3.2. - Nè sono fondate le altre considerazioni svolte dalla ricorrente.
Per quanto riguarda lo spazio di tempo compreso tra il 21.1.1991 ed il 21.1.1992, in cui, secondo l'accertamento della corte d'appello, il periodo di prescrizione si è compiuto, quelle considerazioni sono messe in crisi da quanto si è appena osservato a proposito della delibera 10.1.1991.
Le considerazioni che riguardano il rispetto dei doveri di correttezza non si prestano ad essere riferite ad alcun comportamento che la SA avrebbe tenuto, tra il 10.1.1991 ed il 21.1.1992, verso la ES e di cui si potrebbe sostenere che sia stato tale da ingenerare nella stessa ES l'affidamento che la SA non le avrebbe opposto un'eccezione di prescrizione e perciò il convincimento della inutilità dello stare a ripetere una richiesta già fatta.
Quelle che riguardano la ricostruzione del complessivo comportamento della SA in termini di un procedimento di riesame, che per sua natura avrebbe operato nel senso di impedire lo stesso inizio della prescrizione, private del loro presupposto, si rivelano non in grado di modificare il significato ed il valore giuridico attribuito dalla corte d'appello al comportamento tenuto dalla SA tra il 10 ed il 21.1.1991.
Sicché, la decisione della corte d'appello, che ha collocato tra il 21.1.1991 ed il 21.1.1992 il maturarsi del periodo prescrizionale, perché solo il 4.11.1992 la ES s'era fatta a rinnovare la richiesta di rifusione degli oneri finanziari, risulta in definitiva esente dai vizi denunciati nel motivo.
Quanto al periodo successivo, le considerazioni svolte dalla corte d'appello, per sostenere che non c'è stata rinunzia a valersi della prescrizione oramai maturata, appaiono anch'esse immuni da vizi. La corte d'appello, sebbene non vi abbia fatto espresso riferimento, si è uniformata al principio di diritto sempre enunciato da questa Corte, che le trattative di composizione di una lite non costituiscono quel comportamento incompatibile con la volontà di valersi di una prescrizione già maturata, che il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. considera implicare rinunzia alla prescrizione (si possono richiamare tra le altre le sentenze 10 luglio 1998 n. 6702, 2 luglio 1997 n. 5948, 5 marzo 1994 n. 2189). A questo tipo di atteggiamento, valutando dei fatti, la corte d'appello ha ricondotto il comportamento tenuto dalla SA, che, di fronte alle richieste di pagamento degli oneri finanziari, rinnovate dalle imprese dopo aver riscosso il primo indennizzo, era venuta esaminando il da farsi.
L'accertamento e la valutazione che la corte d'appello ne ha operato in termini giuridici, in rapporto alla domanda della ES, sono state confortate dal rilievo che le deliberazioni assunte dalla SA a partire dall'ottobre 1992 avevano affrontato l'argomento nei suoi termini generali, senza riferimento perciò alla posizione delle singole imprese e senza essere state a loro comunicate. Anche riguardo a tale ultimo aspetto della controversia le considerazioni della ricorrente non sono in condizione di individuare un effettivo vizio della decisione.
Non l'argomento del dovere di correttezza, perché la posizione della ES non sarebbe stata pregiudicata da un affidamento indotto dalla SA, ma dalla sua inerzia nel rinnovare la richiesta;
non quello del procedimento, che si sarebbe aperto su una domanda suscettibile di non essere accolta già nel momento in cui era stata proposta.
L'aver la SA atteso di assumere una definita posizione di ordine generale sul problema, prima di valutare il fondo delle singole richieste, ed essersi poi voluta mettere in grado di vagliare l'entità delle diverse richieste e le prove offerte, prima di stabilire se accedere al riconoscimento di un indennizzo, costituisce un comportamento complessivo, che ben si presta ad essere ricondotto allo schema dell'atteggiamento transattivo, non idoneo per sè ad essere sempre e necessariamente considerato incompatibile con la volontà di rinunziare ad una opponibile prescrizione.
6. Il ricorso è rigettato.
7. La Corte ritiene che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti, come già è stato fatto in grado di appello, perché le questioni proposte meritavano, dopo le decisioni di merito, l'ulteriore vaglio di legittimità che ne è stato richiesto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002