Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 2
Qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata che il ricorrente precisi - ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso agenti investigatori incaricati di controllare, durante l'orario di lavoro, se il dipendente aveva omesso di registrare gli acquisti fatti dai clienti di un supermercato e di rilasciare lo scontrino fiscale.
Commentari • 6
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Il controllo delle agenzie investigative è legittimo qualora si limiti agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Le disposizioni dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sulle infermità per malattia o infortunio, non impediscono allo stesso di affidare a terzi la verifica di circostanze di fatto indicative dell'insussistenza della malattia o della sua non idoneità a giustificare l'assenza dal lavoro. _______ Sempre secondo gli Ermellini (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, ord. del 20 giugno 2024, n. 17004) “il controllo delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OP AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EURIDEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 171/2000 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/07/00 R.G.N. 32/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato LIJOI;
udito l'Avvocato PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per ili rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2000 RO SO proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Firenze, con la quale era stato rigettato il suo ricorso diretto a far accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera raccomandata del 19 novembre 1997 ad opera della AN s.p.a. (ed alla conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed risarcimento del danno) ed era stata invece accolta la riconvenzionale, con la quale detta società aveva chiesto la condanna del suo dipendente al pagamento della somma di lire 68.440 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Firenze rigettava il proposto gravame e condannava il SO al pagamento delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello - prendendo in esame le censure mosse alla decisione di primo grado - osservava che, alla stregua di quanto ripetutamente statuito dai giudici di legittimità, dovevano considerarsi leciti, alla luce del disposto degli artt. 2 e 3 stat. lav., i controlli effettuati dagli agenti investigativi di imprese private incaricati dal datore di lavoro di vigilare sui comportamenti illeciti, penalmente rilevanti ed esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. Non potevano, pertanto, nel caso di specie avere rilievo le censure mosse avverso l'operato delle tre dipendenti dell'agenzia investigativa dell'Euromaster, alla quale la AN, preoccupata del frequente verificarsi di episodi di sparizione di merce ed ammanchi di cassa, aveva dato incarico di vigilare su eventuali appropriazioni di denaro o condotte illecite dei propri dipendenti. Di qui la rilevanza delle puntuali e concordi deposizioni delle testi NZ NO, SS NO e NN AL. Con riferimento alla doglianza dell'appellante sulla mancanza di tempestività della denunzia fatta dagli agenti incaricati e sulla consequenziale ricaduta sul suo diritto di difesa, la Corte d'appello riteneva i quindici giorni intercorsi tra l'ultimo degli episodi addebitati (7 ottobre 1997) e la lettera di contestazione disciplinare (21 ottobre 1997) "arco temporale" assolutamente "ragionevole", tenuto conto che la AN non era venuta a conoscenza delle condotte illecite del dipendente nei giorni "in contestazione" ma solo in quelli successivi (dopo che la Euromaster ebbe a relazionare dei fatti la direzione centrale della AN e, questa, a sua volta, quella di Firenze), e tenuto altresì conto delle necessarie verifiche e degli opportuni riscontri da effettuarsi prima di procedere alla contestazione di addebiti di indubbia delicatezza. Nè poteva addursi, da parte del SO, una limitazione del suo diritto di difesa sia perché la lettera di contestazione aveva un tenore estremamente specifico in relazione al giorno, all'ora, al nominativo del cliente ed alla merce non registrata e sia perché, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, gli accertamenti effettuati dalla società non si erano svolti nell'assenza del suddetto SO, in quanto alla fine di ogni giornata - come emergeva dalla deposizione della teste NN AZ - veniva effettuata la chiusura di cassa tra il cassiere ad essa addetto ed un incaricato della direzione con un riscontro "in contraddittorio" del denaro esistente in cassa, che veniva poi posto all'interno di una busta firmata anche dal cassiere, sicché tale procedura, in assenza di allegazioni e prove contrarie, doveva ritenersi essere stata seguita anche con riguardo agli episodi in contestazione. Tale procedura garantiva alla società il quadro degli incassi giornalieri di ciascun addetto - riscontrati in contraddittorio con l'interessato attraverso il consuntivo giornaliero - risultanti dal cedolino di cassa riportante il codice identificativo del cassiere.
Orbene, sulla base dei riscontri documentali, era emerso che il SO era stato in servizio alla cassa nei giorni 1, 3 e 7 ottobre 1997 e, mentre il consuntivo di cassa era stato in lieve perdita nei giorni 3 e 7 ottobre, era stato in attivo di sole 1.210 il giorno 1 ottobre. Giusta la prova per testi, doveva reputarsi certa l'individuazione nel SO come l'addetto alla cassa nei giorni in contestazione e doveva ritenersi dimostrato anche che lo stesso, dopo avere ricevuto il prezzo della merce prelevata, aveva omesso di registrare gli acquisti fatti e di rilasciare lo scontrino fiscale. Per concludere, il SO si era illegittimamente appropriato di somme spettanti alla società datrice di lavoro.
Avverso tale sentenza RO SO propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Euridea, già AN s.p.a., che ha anche depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300. In particolare, dopo avere premesso che l'accertamento dei fatti era avvenuto ad opera di agenti investigatori, il ricorrente afferma che l'art. 3 stat. lav. vieta ogni forma di controllo occulto inteso ad accertare la trasgressione, nello svolgimento della prestazione, delle prescrizioni dettate dall'art. 2104 c.c. e cioè del dovere di diligenza nell'adempimento dei compiti lavorativi. Per di più, nella fattispecie in esame, la denunzia degli agenti incaricati del controllo non era stata tempestiva, tanto vero che il lavoratore non aveva saputo dell'esistenza di un controllo occulto neppure durante la procedura ex art. 7 dello statuto dei lavoratori ma aveva appreso ed aveva avuto certezza di ciò solo dalla memoria di costituzione e risposta del datore di lavoro nel giudizio di prime cure.
Il motivo è infondato e, pertanto va rigettato.
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa) ma non escludono il potere dell'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno - costituito da dipendenti di una agenzia investigativa - l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente rilevante) (cfr. al riguardo Cass. 3 luglio 2001 n. 8998 cui adde: Cass. 12 agosto 1998 n. 7933 nonché Cass. 3 novembre 1997 n. 10761 sulla fattispecie di controlli posti in essere da dipendenti di una agenzia investigativa che, operando come ordinari clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione delle vendite e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa).
Alla luce di detti principi condivisi da questa Corte, deve, pertanto, ritenersi infondato il primo motivo, con il quale si lamenta da parte del SO l'illegittimità delle indagini effettuate a suo carico e la mancata conoscibilità delle relative modalità con le quali dette indagini sono state realizzate.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché mancato rispetto delle garanzie di difesa del lavoratore. In particolare il Tribunale non ha tenuto presenti circostanze e punti prospettati da esso ricorrente, che, se invece fossero stati considerati avrebbero portato ad un suo diverso convincimento.
Il motivo è privo del requisito della specificità, non avendo il ricorrente indicato quelli fossero le circostanze trascurate dalla impugnata sentenza. Al riguardo è opportuno ricordare che questa Corte ha più volte affermato che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione delle risultanze processualì (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del c.t.u., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata) dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1992 n. 1161; Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972). Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione circa altro punto decisivo della controversia, perché nessuna prova era stata fornita dal datore di lavoro circa i precisi importi delle somme consegnate ai propri uffici amministrativi da esso ricorrente nè tanto meno la società aveva ritenuto di esibire e produrre in giudizio la "busta" sottoscritta cui aveva fatto riferimento la teste AZ NN.
Con il quarto motivo il SO deduce, infine, falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. circa l'effetto devolutivo dell'appello nonché omessa motivazione e pronunzia circa un ulteriore punto decisivo della controversia. Ed invero, l'impossibilità di provare l'esatto ammontare delle somme di cui si denunziava l'indebita appropriazione era derivata dalla condotta della società, che aveva rifiutato l'esibizione della "busta" recante la quantificazione dell'incasso giornaliero e che si pretendeva ex adverso essere stata sottoscritta da esso ricorrente. Per di più, la Corte d'appello non aveva in alcun modo valutato la proporzionalità tra l'entità dei fatti contestati al lavoratore e il disposto licenziamento, valutazione che prescindeva da una qualunque richiesta in questi sensi. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per importare la soluzione di questioni tra loro in parte connesse sul piano logico-giuridico, vanno anche essi rigettati perché privi di fondamento. L'impugnata sentenza, con una motivazione congrua e priva di salti logici - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - ha ritenuto che i riscontri contabili effettuati sulla base di documenti di "data certa", evidenzianti anziché un attivo di cassa una lieve perdita, hanno dimostrato l'appropriazione da parte del SO delle somme corrisposto da tre clienti e non versate in cassa. A fronte di una siffatta logica, completa e lineare ricostruzione dei fatti di causa, il ricorrente tenta ora di pervenire ad un inammissibile, in questa sede, riesame del merito della controversia lamentando la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle deposizione di una teste (AZ NN), di cui tra l'altro non riporta il preciso contenuto, rendendo in tal modo impossibile accertarne l'effettiva rilevanza. La raggiunta prova sulla condotta tenuta dal SO, che la Corte d'appello ha ritenuto giustificare l'intimato licenziamento, rende poi priva di qualsiasi rilevanza l'assunto del ricorrente relativa alla mancata esibizione da parte della società della busta riportante l'incasso giornaliero. Nè, sotto altro versante, appare censurabile in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto preclusa ogni indagine in relazione alla proporzionalità del licenziamento. Ed invero, a fronte della sentenza dei giudici del gravame che hanno rilevato come ogni esame fosse impedito per il principio devolutivo dell'appello, non avendo il SO spiegato alcuna doglianza - e che hanno altresì aggiunto che comunque doveva condividersi il giudizio emesso al riguardo dal primo giudice - il ricorrente si è limitato a sostenere, del tutto genericamente, che la condotta tenuta meritava una sanzione di minore gravità di quella espulsiva tentando ancora una volta di sostituire una sua valutazione a quella operata dal giudice di merito, sorretta da congrua e logica motivazione e, quindi, insuscettibile di revisione in cassazione. Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 18,10, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002