Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2025, n. 37717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37717 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37717-25
Composta da:
MA LL IZ IN LF RD IRENE CO RI AN
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
In caso di diffusione del presente prowodimento omettere le generalità e gli ah dan durant.cativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in anto disposto a a richiesta di pure imposto dalla legge
Sent. n. sez. 786/2025 UP - 18/06/2025 R.G.N. 12988/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
IE OM nato a [...] il [...] AB BA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LF RD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo
Udito il Consigliere relatore, il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore
L'avvocato NICOLA NETTIS, dato atto di aver cognizione delle conclusioni del Procuratore Generale, discute i motivi di ricorso, anche alla luce della memoria del PG, e ne chiede l'accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano. riformava parzialmente in favore degli imputati, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 6.6.2024, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato AB MA e AB EB, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie in danno di EH AK SO HO, aggravato dalla circostanza di essere state commesse da più persone riunite, ex artt. 582 e 585, cod. pen., così diversamente qualificata dal giudice di primo grado la condotta originariamente contestata come tentata rapina aggravata dalla circostanza di essere stata commessa da più persone riunite.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.
2.1 II AB MA, in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Nicola Nettis, lamenta: 1) violazione di legge processuale, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità dell'imputato per un reato diverso da quello originariamente, contestato, senza che egli abbia potuto esercitare appieno i suoi diritti difensivi, che potevano esplicarsi, sia nella richiesta di un rito alternativo ovvero di accesso alla messa alla prova anche in considerazione del fatto che la persona offesa na è stata integralmente risarcita, rimettendo la querela, mentre una modifica nel corso del dibattimento avrebbe consentito diverse e più favorevoli scelte processuali al AB;
2) violazione di legge in punto di concorso nel reato, in quanto, essendo emerso che il pugno dal quale sono derivate le lesioni personali è stato sferrato dal coimputato AB EB, la corte territoriale non ha spiegato quale sia stato l'apporto causale fornito dal ricorrente a tale azione, nemmeno sotto il profilo del concorso morale, senza tacere che, ove anche si volesse ritenere il AB MA responsabile a titolo di concorso anomalo, è ravvisabile un difetto di
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motivazione sulla possibilità che lo stesso si sia effettivamente rappresentato la possibilità del verificarsi dell'evento lesivo prodotto dal parente, ben potendo il medesimo non aver previsto, se non addirittura condiviso, le intenzioni tanto bellicose dell'EB, con conseguente venir meno della ritenta circostanza aggravante delle più persone riunite.
2.2. Il AB EB, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Nicola Nettis, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, la corte territoriale, considerato il reato di lesioni personali assorbito e ricompreso nell'imputazione di tentata rapina e il suo addebito, al pari della circostanza aggravante delle più persone riunite, uno sviluppo prevedibile del processo, con conseguente mancata correlazione tra imputazione e sentenza, violazione del principio del giusto processo, nonché della prerogativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, cod. pen.; 4) mancanza di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve irrogata con quella pecuniaria di specie corrispondente.
3. Con requisitoria scritta del 18.5.2025, che vale come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la discussione in forma orale del ricorsi, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. SE Sassone, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4. I ricorsi vanno rigettati, perché sorretti da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili.
4.1. Infondato, in particolare, appare il primo motivo di entrambi i ricorsi. Da tempo, invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche nella sua espressione più autorevole, ha delineato il perimetro di operatività della violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in termini sufficientemente chiari.
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Si è, così, affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521, c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...]). Di particolare interesse è quanto affermato in altri condivisibili arresti, secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc., rilevato pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, [...], Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, [...]). Presupposto indefettibile della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, dunque, è che il fatto storico ritenuto dal giudice risulti oggettivamente
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diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, [...]; Sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013, [...]). Come è stato sottolineato in un recente e condivisibile arresto, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, [...]). Non sussiste, pertanto, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, [...]). Né i termini della questione risultano mutati alla luce dell'arresto della Quarta Sezione della Corte E.D.U. del 9 novembre 2023, genericamente richiamato da LI MA
Di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando, con logico argomentare, come la condotta oggetto di giudizio, nel suo nucleo essenziale consistita in un'aggressione fisica commessa da entrambi gli imputati in danno della persona offesa (fatto storico) non abbia subito alcuna trasformazione radicale, in quanto l'unica differenza è ravvisabile nella valutazione giuridica effettuata su tale fatto dal giudice di primo grado, il quale "ha escluso che fosse dimostrata la finalizzazione della condotta all'impossessamento dell'imputato", con la conseguenza che "sul fatto ascritto l'imputato e il difensore hanno potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, trattandosi di epilogo prevedibile del giudizio, corrispondente ad una valutazione meno grave e, dunque, più favorevole dello stesso fatto contestato" (cfr. p. 7 della sentenza di appello). Nel caso in esame, inoltre, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non può nemmeno trovare applicazione, con riferimento alla ritenuta circostanza dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (cfr. Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, [...]), per la decisiva ragione che, come si evince dalla lettura dell'originario capo d'imputazione, il tentativo di rapina era stato contestato a entrambi gli imputati "con l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite" (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, [...], secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando, in caso di riqualificazione del fatto in appello da tentato omicidio a lesioni personali aggravate ex art. 576 cod. pen., la circostanza aggravante sia desumibile dall'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del padre dell'imputato come vittima).
Ma vi è di più.
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Non va, infatti, sottovalutato l'affermarsi di un orientamento giurisprudenziale, alla luce del quale, come si è detto, la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Si è così ritenuto che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, [...], più di recente, che, il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il delitto di atti persecutori nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica "in pelus" del trattamento sanzionatorio. In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun "vulnus" in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione (cfr. Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, [...]). Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sia perché la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado appariva e appare come uno dei possibili epiloghi decisori
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del giudizio;
sia perché, sul punto, entrambi gli imputati hanno potuto pienamente esercitare il loro diritto di difesa, proponendo impugnazione in appello e con il ricorso per cassazione. Ragioni di completezza espositiva fanno ritenere opportuno fornire comunque una risposta al rilievo difensivo, articolato nel ricorso del AB EB, alla luce del quale, dovendosi fare applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di rapina, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione le norme sul concorso di reati (cfr. Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, [...]), il ritenuto delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi un ragionevole sviluppo dell'originaria imputazione ma un fatto nuovo. Tale principio, infatti, non sembra avere incidenza sul caso in esame, per la decisiva ragione che i giudici di merito hanno escluso in radice la configurabilità del tentativo di rapina originariamente contestato.
4.2. Infondati devono ritenersi i rilievi sulla ritenuta responsabilità a titolo concorsuale del AB MA, che, inevitabilmente, investono anche la posizione del AB EB, poiché, se fondati, non consentirebbero di configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite. Al riguardo non può non ribadirsi i consolidato principioda tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, [...]). La volontà di concorrere, in altri termini, non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la
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conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea (come nel caso che ci occupa) ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, [...]; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, [...]). Anche di tali principi i giudici di merito (le sentenze di primo e di secondo grado, invero, vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019) hanno fatto buon governo. Infatti come si evince dal contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare ZO SE, la presenza del AB MA sul luogo dell'aggressione non è stata certo passiva, ma, piuttosto, di completa adesione al disegno punitivo perseguito dal cugino EB, al quale ha fornito un contributo causale di non poco momento, anche sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso di quest'ultimo. Egli, infatti, ha iniziato a insultare la persona offesa con pesanti epiteti unitamente al cugino, ancor prima che AB EB passasse all'azione, colpendo per primo la vittima con un pugno, per poi, sempre insieme con quest'ultimo colpire con calci e pugni EH AK SO HO per circa venti secondi, una volta che quest'ultimo era caduto a
terra, in conseguenza del primo pugno ricevuto da AB EB (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado;
p. 7 della sentenza di appello).
4.3. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AB EB, in quanto la corte territoriale, con motivazione implicita (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Sez. 2, 12/02/2009, n. 8619), ha ritenuto (come è in suo potere: cfr. Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, [...]) che la somma versata a titolo di risarcimento del danno fosse inadeguata a risarcire integralmente il danno patito dalla persona offesa, ma tale, tuttavia, da poter giustificare il riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di altri elementi, non essendo sufficiente, al riguardo, la semplice incensuratezza dell'imputato (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, [...], secondo cui un risarcimento dei danni non integrale seppure non consente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., può essere valutato dal giudice in funzione della concessione delle attenuanti generiche). Quanto alla doglianza, sempre articolata nel secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, anziché, come avvenuto, di equivalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante, anch'essa va rigettata. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto, invero, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr., ex plurimis, Sez. IV, 06/05/2014, n. 29951; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, [...]). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in conseguenza della concreta gravità del fatto, desumibile dalla "significativa portata" della ritenuta
circostanza aggravante, "trattandosi di aggressione da parte di due soggetti ai danni di una sola persona" dunque proprio alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. Anzi proprio la valutazione operata dalla corte territoriale sull'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena irrogata, attraverso l'invocato giudizio di prevalenza, proprio in ragione della ritenuta gravità dei fatti, dimostra l'irrilevanza dell'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., che mai potrebbe fondare un giudizio di prevalenza, donde anche un difetto di interesse del ricorrente a coltivare tale motivo di impugnazione.
4.4. Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AB EB. La corte territoriale, pronunciandosi sul tema, dedotto con l'atto di appello, dell'invocata applicazione in favore del AB EB della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ha escluso che nel caso in esame possa configurarsi la particolare tenuità del fatto- reato per cui si procede, sulla base di una ponderata valutazione della particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato, evidenziando "il reiterato compimenti di atti violenti verso la persona offesa, l'assoluta mancanza di ragioni giustificative dell'azione (partita da uno spunto del tutto futile e accompagnata da insulti di natura razziale verso la vittima), il fatto che lo stesso imputato, dopo l'aggressione, sia tornato indietro, munito di un tirapugni, verso la persona offesa, con l'evidente intento di proseguire l'aggressione" (cfr. p. 7 della sentenza di appello. Si tratta, in tutta evidenza, di una motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, ma, piuttosto, assolutamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, alla luce del quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,
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che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [...]). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa, pur dovendo essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p., tuttavia non richiede necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [...]; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [...]), individuati dalla corte territoriale, come si è detto, nelle modalità dell'azione, trasmodata in comportamenti lesivi dell'altrui integrità fisica, che certo non può dirsi caratterizzata da una minima dimensione offensiva. Sicché, in definitiva, i motivi di ricorso, con cui si denuncia la mancata considerazione della contenuta durata dell'aggressione (venti secondi), -la mancanza a carico del ricorrente di precedenti penali, la luissima entità del danno occorso alla persona offesa e l'intervenuto risarcimento che ha condotto alla remissione della querela, appaiono voli a sollecitare una diversa valutazione sul merito della valutazione espressa dalla corte territoriale, in quanto tali, non scrutinabili in questa sede di legittimità.
4.5. Inammissibile, infine, appare il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di AB EB, trattandosi di un motivo che nell'atto di appello è stato rappresentato in termini assolutamente generici (cfr. p. 11 della suddetta impugnazione), a fronte di una specifica motivazione resa sul punto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dal giudice di primo grado (cfr. p. 10 della relativa sentenza). Deve, infatti, ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini
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specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, [...]).
5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, disponendosi l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d.lgs. 30/06/2003 n. 196.
P.Q.M.
rigetta ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali. do to f Così deciso in Roma il 18.6.2025. Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 NOV 2025
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AM UI