Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando, in caso di riqualificazione del fatto in appello da tentato omicidio a lesioni personali aggravate ex art. 576 cod. pen., la circostanza aggravante sia desumibile dall'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del padre dell'imputato come vittima.
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In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2016, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
04461-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/12/2016 Composta da: Sent. n. sez.2047 VINCENZO ROTUNDO Presidente - REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.15890/2016 PIERLUIGI DI STEFANO GAETANO DE AMICIS Rel. Consigliere - - ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'annullamento con invio, limitatamente elle conversion della pena , рена, Xxя рац ія день же resto ли RITENUTO IN FATTO -1. Con sentenza del 13 ottobre 2015 la Corte d'appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Taranto in data 4 novembre 2013, che affermava la penale responsabilità di NT IC in ordine al reato di lesione personale aggravata ex art. 576 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto di tentato omicidio contestato nel capo sub B), nonchè in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale (capo sub D), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi della motivazione con riferimento agli artt. 337 e 393-bis cod. pen., non avendo la Corte di merito risposto alle doglianze dalla difesa mosse in sede di gravame, là dove si contestavano l'arbitrario atto di accompagnamento dell'imputato in caserma e l'inesistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 337 cod. pen., atteso che l'imputato, secondo quanto emerso dalle risultanze dibattimentali, non esercitò alcuna opposizione agli atti d'ufficio, ma ebbe solo a rifiutare l'ingresso nella autovettura di servizio, poiché privo di indumenti. Non è chiaro, al riguardo, se al ricorrente, sulla scorta delle deposizioni rese dai testi a discarico, venne o meno prospettata la possibilità di indossare gli indumenti per recarsi in Caserma, o se tale possibilità venne invece negata.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 521 cod. proc. pen., 582 e 576 cod. pen., poiché il Tribunale, nel riqualificare il fatto di tentato omicidio in lesioni volontarie (capo sub B), ha applicato senza alcuna contestazione l'aggravante di cui all'art. 576 cod. pen. ai fini della procedibilità d'ufficio del reato, escludendo comunque la contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., che in ogni caso non ne modificava la procedibilità a querela. La diversa circostanza ritenuta dal Tribunale, infatti, non emerge dal capo d'imputazione e non può dunque essere ritenuta sussistente, poiché mai contestata nel giudizio di primo grado e smentita dagli atti.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione con riferimento al reato di cui agli artt. 582-576 cod. pen., per non avere la Corte territoriale affrontato le censure difensive in ordine all'assenza di elementi di riscontro idonei a giustificare la pretesa aggressione in danno della persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi della motivazione con riferimento al reato di cui agli artt. 337-582 cod. pen., la cui sussistenza, pur non provata da alcun referto ли 1 medico, è stata ritenuta in danno dell'Appuntato RT, persona offesa non ascoltata dai Giudici di merito, che al riguardo hanno fatto leva sulla deposizione di altro teste.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all'art. 53 della legge n. 689/1981, per avere la Corte di merito solo genericamente motivato le ragioni del diniego della richiesta conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, senza peraltro esprimersi, ai fini della solvibilità, sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che non avrebbe reso attuale il pagamento della somma in ragguaglio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Infondati, sino a lambire i margini della inammissibilità, devono ritenersi il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, poichè l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata decisione non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente esaminate e disattese nelle conformi decisioni dei Giudici di merito, nonchè a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, che nella Sede di legittimità, evidentemente, non è assoggettabile ad alcun tipo di verifica.
2.1. In relazione ai su indicati profili, dunque, il tessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, in quanto tali, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. Invero, sulla base delle inequivoche risultanze offerte dal materiale probatorio compiutamente illustrato in motivazione, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda e hanno individuato, per ciascuno dei fatti contestati, i correlativi elementi di riscontro, coerentemente ritenendo attendibili i testi escussi ed al contempo evidenziando, a confutazione delle analoghe obiezioni difensive in questa Sede reiterate: a) la compatibilità delle lesioni dall'imputato cagionate al padre (NT NT), così come documentate nel referto del locale pronto soccorso ospedaliero, con le modalità dell'aggressione dalla stessa persona offesa riferite in sede dibattimentale;
b) l'attività d'ufficio conseguentemente svolta dai 2 Carabinieri allertati dal padre dell'imputato a causa del comportamento violento da Isicchè gli stessi dovettero fronteggiarequest'ultimo posto in essere nei suoi confronti una situazione di emergenza in cui il NT minacciosamente inveiva contro il padre, a sua volta fondatamente spaventato per quanto in precedenza accaduto in suo danno;
c) il rapporto di contestualità temporale fra l'attività istituzionale doverosamente svolta dai militari operanti (che cercavano di farlo entrare nell'autovettura di servizio per condurlo in Caserma) e la condotta violenta dall'imputato posta in essere nei loro confronti (e in particolare dell'Appuntato RT Domenico, colpito con pugni allo stomaco e sul viso) per ostacolarne indebitamente il corso, benchè gli stessi fossero stati chiamati ad intervenire per risolvere una situazione di emergenza dallo stesso imputato determinata nel contesto familiare, e che in quel frangente, per quanto logicamente esposto ed apprezzato dai Giudici di merito, non tollerava attese o ritardi. Coerentemente esclusa deve ritenersi, pertanto, qualsiasi ipotesi di arbitrarietà nella condotta tenuta dai militari operanti, non essendovi traccia dei presupposti fattuali di un'attività ingiustamente persecutoria ed esorbitante dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione loro demandata nei confronti del privato destinatario.
3. Manifestamente infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda ragione di doglianza dal ricorrente enunciata (ed in narrativa riportata, supra, nel par. 2.2.), ove si consideri, alla luce di un pacifico indirizzo interpretativo da questa Suprema Corte delineato (ex multis v. Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793), che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante è sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere piena cognizione degli elementi descrittivi che la integrano, con il logico corollario che il dato circostanziale, come in effetti avvenuto nel caso di specie, deve ritenersi correttamente desumibile dall'espressa indicazione, contenuta nella formulazione letterale del capo d'imputazione, della qualità soggettiva di padre della vittima dell'azione delittuosa al ricorrente contestata.
4. Fondato, di contro, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, avendo i Giudici di merito erroneamente fatto leva, per negare la invocata sostituzione, sull'assenza di prova della solvibilità in relazione all'importo della somma di denaro ivi indicata a seguito del ragguaglio operato ex art. 135 cod. pen., senza considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333), la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene be 3 sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata. In tal senso, dunque, si è precisato, nella giurisprudenza di questa Corte, che per esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tener conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. In relazione al su indicato profilo di doglianza s'impone, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, provveda ad eliminare il correlativo vizio della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena ex art. 53 I. 689/1981 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincento Rotunde Gaetano De Amicis Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 GEN 2017 IL FUNZIONARIO ZUDIZIARIO Piera Esposito E O N I J 4