Sentenza 14 marzo 2023
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che vi fosse correlazione, e particolarmente una specificazione del fatto, tra il capo di imputazione, in cui era contestato il reato di rapina commesso da un imputato con volto travisato da passamontagna e dal correo con sciarpa e cappellino, e la sentenza che condannava i correi per aver agito entrambi con volto travisato da passamontagna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 10989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10989 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva a firma avv. Alfonso Amorese in data 03/02/2023, con la quale i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10989 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 07/06/2021, la Corte d'appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 17/09/2019 con la quale US AG e IS MA erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 700 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di US AG e di MA IS, sono stati proposti distinti, ma di contenuti identici, ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale di Bari pronunciato sentenza di condanna per un fatto diverso da quello enunciato nel capo d'imputazione, con conseguente nullità di entrambe le pronunce di merito. Invero, mentre nell'imputazione era contestato agli imputati di aver agito con volto travisato l'uno da passamontagna e l'altro con sciarpa e cappellino nero, con la sentenza di primo grado essi vengono condannati per aver agito entrambi con volto travisato da passamontagna: appare evidente una prima violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza e, quindi, dell'art. 521 cod. proc. pen., per cui il Tribunale di Bari era senz'altro incorso nella nullità stabilita dall'art. 522, comma 1, cod. proc. pen.; in realtà, il Tribunale era incorso anche in una seconda violazione del medesimo principio se si considera che nell'imputazione (come modificata all'udienza dibattimentale dell'11/06/2019) era stato contestato agli imputati di aver agito "mediante violenza consistita nell'essersi introdotti nell'esercizio commerciale denominato I! Mago di Oz ... dove all'interno vi era BL AN e consistita nell'aver agito in modo determinato e deciso, senza chiedere il permesso o autorizzazione alla BL", mentre nella sentenza di primo grado la condotta violenta veniva individuata nell'aver chiuso con violenza la porta di ferro della cartolibreria". Detta ultima difformità non è di poco conto poiché afferisce alla condotta nella quale si sarebbe concretata la violenza, che costituisce uno degli elementi essenziali del reato di rapina. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità dei due imputati in violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudice di appello è incorso in una erronea valutazione delle prove violando l'art. 192 cod. proc. peri., per aver pronunciato una condanna sulla base di meri indizi, peraltro privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. 2 Terzo motivo: violazione di legge per avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza dell'elemento della minaccia nella condotta posta in essere dagli autori del fatto. Il giudice di secondo grado ha ritenuto esistente il requisito della "minaccia" laddove nel capo d'imputazione si fa invece riferimento esclusivamente a quello della "violenza": da qui un'ulteriore violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza di appello. In realtà, la stessa persona offesa, nel corso dell'esame, ha riconosciuto che i due rapinatori non ponevano in essere alcuna minaccia, non avevano armi e non profferivano alcuna parola al suo indirizzo, comportandosi come se lei non ci fosse: da qui la agevole rilevazione della totale assenza del requisito della violenza, che avrebbe dovuto, al più, far derubricare il fatto nel reato di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156). Ciò in quanto, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente 3 prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito - come avvenuto nella fattispecie - la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254649). Ed invero, nella fattispecie, dal raffronto testuale dei due capi di imputazione (l'originario e quello modificato all'udienza dell'11/06/2019) risulta una sopravvenuta maggiore specificazione della dinamica del fatto realizzato senza dubbio da due soggetti travisati (senza che rilevi il dettaglio della tipologia del capo utilizzato per il travisamento, circostanza di fatto estranea alla qualificazione del fatto, ferma l'individuazione dei rei) che entrarono nell'esercizio con modi decisi ed irruenti chiudendo con violenza la porta di ingresso, in modo da incutere timore alla persona offesa, intimidita a tal punto da non poter reagire all'atto predatorio che stava subendo. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Le ritenute contraddizioni non appaiono idonee a demolire l'intrinseca credibilità della persona offesa, in presenza di un narrato preciso, coerente e del tutto privo di apparenti intenti calunniatori. In ogni caso, va ricordato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica - nella specie, ritualmente intervenuta - corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Del tutto apodittico e meramente assertivo appare poi il richiamo alla pretesa violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio". Si osserva al riguardo come il significato da attribuire a tale locuzione, presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trovi il proprio fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, evidenziato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è ,:, 4 in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino, Rv. 233785; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolonnei, Rv. 254025, secondo cui la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato). Fermo quanto precede, è da escludersi che nella fattispecie si sia in presenza di una pronuncia (rectius, di due pronunce, essendovi doppia conforme) che abbiano violato detta regola di giudizio alla luce delle del tutto coerenti ed ampiamente condivisibili argomentazioni poste a sostegno del decisum. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La doglianza che assume violazione del diritto di difesa per avere la sentenza impugnata argomentato sulla condotta minacciosa tenuta dagli imputati a fronte di una formale qualificazione della stessa condotta nel capo di imputazione in termini di violenza, appalesa l'evidente limite di concentrarsi soltanto su un aspetto meramente definitorio a fronte di una condotta individuata in modo immutato negli elementi costitutivi. In linea con l'orientamento di questa Suprema Corte, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso all'esame in cui la condanna, a fronte dell'originaria imputazione riferita alla violenza, sia pronunciata per lo stesso reato ritenuto commesso con minaccia, quando, come nel caso all'esame, la seconda condotta descritta dal giudice d'appello rappresenta la proiezione fattuale di quella ritenuta dal giudice di primo grado e gli imputati hanno potuto difendersi con riferimento a tutti i fatti loro addebitati (Sez. 3, n. 24598 del 03/07/2020, H., Rv. 279710, in tema di violenza sessuale). 5 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/02/2023.