Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
La deroga, prevista dall'art. 2, comma 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.
Commentario • 1
- 1. Deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per i reati di criminalità organizzataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2018, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
AJR 00146-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2524/18 GIACOMO FUMU Presidente - -CC 19/12/2018 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 38508/2018 GABRIELLA CAPPELLO VINCENZO PEZZELLA - Relatore - GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CA nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha chiesto il rifetto del ricorso. त RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/9/2018 il Tribunale di Pavia rigettava il riesa- me reale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20/7/2018 dal giudice del Tribunale di Pavia, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 co. 1 e 2, 81 cpv, 603bis co. 1 n. 1, co. 2, co. 3 nn. 1, 2, 3, co. 4 n. 1, 110 cod. pen., 10 quater n. 2, 4, 5 e 10 ter D.lgs. 74/2000, nei confronti di Bo- londi RL, in uno con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte, costituenti profitto di reato, fino alla concorrenza di € 14.803.842, corrispondente all'imposta evasa e, in caso di mancato reperimento o di provvista inferiore, ai fini della confisca per equivalente del profitto in capo agli indagati.
2. Ricorre ON RL, a mezzo dei propri difensori di fiducia, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 72 e violazione dell'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., con rinvio all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., mancata deci- sione da parte del Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione degli atti. Il tribunale del riesame avrebbe frainteso il principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 37501 del 20/10/2010, che ha stabilito che "la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità or- ganizzata, fatta dall'art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969 n. 742, riguar- da anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali". In realtà il giudicante, pur riconoscendo tale principio, ritiene che, nel ca- so di specie, seppur il procedimento riguardi in modo evidente un reato di crimi- nalità organizzata, i sequestri sarebbero stati disposti solo ed esclusivamente per i reati tributari. Pertanto si applicherebbe la sospensione feriale dei termini e la decisione sarebbe perentoria. Il ricorrente rileva l'evidenza dell'errore, in quanto la richiamata sentenza a Sezioni Unite, riguardava proprio una fattispecie simile al caso di specie. Inoltre, nel caso che ci occupa il presunto ruolo nell'associazione a delin- quere di RL ON, per quanto riguarda i reati tributari, sarebbe fonda- mentale per le imputazioni formulate dal PM ed avvallate dal Gip. 2 Egli non sarebbe indagato quale amministratore di diritto o amministrato- re di fatto, ma proprio "quale promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo 1". -Il procedimento prosegue il ricorso- attiene a ipotesi di criminalità orga- nizzata e non andava, pertanto, applicata la sospensione feriale dei termini. Del resto il decreto di sequestro preventivo non è autonomo, ma inserito all'interno di un'ordinanza di custodia cautelare personale che attiene al reato associativo. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, pronunciarsi entro e non oltre il 18 agosto 2018 e emettendo l'ordinanza il 6 settembre 2018, ha violato l'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., con rinvio all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. Il decreto di sequestro preventivo andrà, pertanto, dichiarato inefficace. Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e viola- zione di legge in relazione all'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., con rinvio all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe nemmeno esaminato quest'ultimo punto, indicato nei motivi ex art. 324 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata motiverebbe sulla sussistenza del fumus rinviando agli accertamenti della Guardia di Finanza, ritenendo fondato l'impianto accusa- torio. Ma la questione sollevata dalla difesa faceva riferimento alla totale assenza di autonomia critica da parte del Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alle valutazioni operate dalla Guardia di Finanza e dal PM. Sarebbe mancata, in altri termini, l'obbligatoria e necessaria autonoma motivazione e valutazione da parte del giudice, dovuta anche nel caso di misura cautelare reale, come stabilito da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n.18954/2016. Il ricorrente precisa che, pur essendo contenuto il sequestro preventivo all'interno di un'ordinanza di misura cautelare personale, lo stesso sequestro do- veva essere oggetto di una autonoma valutazione e motivazione. Invece, la richiesta di sequestro preventivo operata dal PM è estrinsecata in un atto autonomo, che si limita a richiamare i capi d'imputazione. La mancanza di una motivazione del decreto di sequestro preventivo sa- rebbe rilevabile ictu oculi. Si evidenzia che il provvedimento è racchiuso solo nella pagina 113 dell'ordinanza cautelare, senza alcun riferimento alle società coinvolte, ed anche i reati tributati contestati sarebbero richiamati solo genericamente. Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. 3 Il ricorrente lamenta che alla lamentata doglianza in punto di incompe- tenza territoriale sia stata data risposta in poche righe, con un generico rinvio ai criterio di competenza di cui all'art. 16 cod. proc. pen., per cui i reati tributari connessi al reato più grave di cui all'art. 603 bis commi 1, 2 e 3 cod. pen., rien- trerebbero nella competenza del Tribunale di Pavia. L'ordinanza impugnata ci si duole- non avrebbe minimamente risposto sulle questioni sollevate. La competenza dei reati tributari, sarebbe stata individuata, come indica- to nei capi d'imputazione, ai sensi dell'art. 18 D.l.vo 74/2000 e, quindi, sul pre- supposto che fosse impossibile individuarla secondo il normale criterio di cui all'art. 8 cod. proc. pen. Il ON lamenta l'impossibilità di capire per quale ragione non sia stato adottato il normale criterio di competenza, dal momento che le cooperative inda- gate per le contestate violazioni tributarie avevano un proprio domicilio fiscale e presentavano la dichiarazione dei redditi, seppure, secondo la prospettazione ac- cusatoria, in modo irregolare. La competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata nel luogo del domicilio fiscale, in cui veniva presentata la dichiarazione dei redditi e nulla dice su tale questione l'ordinanza impugnata. L'art. 16 cod. proc. pen., richiamato dal tribunale, non può avere forza at- trattiva, non essendovi identità soggettiva tra chi commette il reato più grave, ex art. 603 bis cod. proc. pen., e chi avrebbe commesso il reato tributario. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conse- guente dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro preventivo;
Subordinatamente, qualora si ritenesse efficace il provvedimento di se- questro, chiede comunque annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato appare il primo motivo di ricorso, il che si palesa assorbente in relazione alle altre questioni proposte, derivandone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Ed invero l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo in vigore dall'8/8/1992, prevede che "la sospensione dei termini delle indagini pre- liminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata". Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito ormai dal 2010 che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall'art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure inci- dentali aventi ad oggetto misure cautelari reali (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247993; conf. Sez. 3 n. 6797 del 16/12/2015 dep. il 2016, Fiardi, non mass.). Le Sezioni Unite Donadio ebbero modo di evidenziare, condivisibilmente, come non vi fossero elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime del- la non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organiz- zata le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali. Il contrario orientamento si legge ancora in quella pronuncia- risulta essere stato fuorviato - da una impropria commistione tra il dettato dei due commi iniziali dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando rilievo, il primo, alla volontà dell'imputato in stato di custodia cautelare (con esclusione di ogni considerazione di misure personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria feriale, e, il secondo, al dato oggetti- vo dell'avere il procedimento ad oggetto reati di criminalità organizzata. Il tema è stato diffusamente trattato in tre sentenze, di analogo contenu- to argomentativo (Sez. 1, n. 5793 del 3/2/2010, Briguori, Rv. 246577; Sez. 1, n. 7943 del 3/2/2010, Coccia, Rv. 246248; Sez. 1, n. 10293 del 2/3/2010, Nico- letti, Rv. 246520), in cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell'art. 2, per la quale "la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di crimi- nalità organizzata", e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha più volte ribadito che con la locuzione "termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo del medesimo art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i ter- mini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedi- menti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari. Nel condivisibile dictum di Sez. 3 n. 6797/2016, richiamandosi a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Donadio, si precisa poi che se la scelta legislativa del- la non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni po- tenzialmente pregiudizievoli all'attività inquirente, non si vede perché tale esi- genza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di se- questri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all'attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione. Va dunque ribadito il principio di diritto per cui: "la deroga alla sospensio- ne in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per 5 We reati di criminalità organizzata, fatta dall'art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali".
3. Va ricordato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità anche il principio che, ai fini dell'applicazione dell'art. 240bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identi- fichi non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diver- se, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (così Sez. Un. n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca ed altri, Rv. 230895 in relazione ad una fFattispecie nella quale la Corte ha annulla- to senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto tempestivo, sull'erroneo presupposto della sospensione feriale dei termini, l'ap- pello del P.M. avverso un provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di mi- sure cautelari personali nei confronti di numerose persone indagate per associa- zione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso diretti all'approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopan- te). Nel ribadire tale principio è stato anche precisato che la deroga in que- stione non presuppone l'esistenza di uno "status custodiale" (Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Acanfora, Rv. 265023; Sez. 2, n. 6321 del 25/11/2015 dep. il 2016, Amicucci, Rv. 266404).
4. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, non pare es- servi dubbio che il provvedimento impugnato sia stato emesso nei confronti del ON sì in quanto indagato per dei reati tributari, ma che sono stati commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere in relazione alla quale gli si conte- sta, peraltro, il ruolo di promotore. Come si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato, infatti;
"nell'ambito di tale sistema associativo è emerso come l'odierno indagato rivesta il ruolo di indiscusso promotore e dominus dell'associazione che, mediante il concorso di soggetti compiacenti, fittiziamente interposti alla guida delle cooperative, ha il fine di acquisire il modo diretto o indiretto la gestione ed il controllo di attività economiche, autorizzazioni, appalti per realizzare profitti e vantaggi ingiusti, me- diante il sistema fraudolento in cui (...)". 6 Non a caso, peraltro, come evidenzia il ricorrente, il provvedimento di se- questro è un tutt'uno con l'ordinanza di custodia cautelare. ma sulEd è lo stesso provvedimento impugnato, peraltro, che qualifica punto non paiono esservi dubbi di sorta- gli illeciti tributari quali "reati-fine" dell'associazione (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).. Le più volte citate Sezioni Unite Donadio hanno anche precisato che, ai fi- ni dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è inin- fluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventual- mente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità orga- nizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247994 che si occuparono proprio di un caso, analogo a quello che ci occupa, relativa alla contestazione dei reati di omicidio, ricettazione e porto d'armi con l'aggravante mafiosa, nell'ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati, erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché, per tale motivo, la Corte ebbe ad escludere che potesse ritenersi operante la moratoria feriale dei termini). Trattandosi, dunque, di un soggetto coinvolto in un reato associativo (e quindi da riconnettersi al sopra ricordato concetto di "criminalità organizzata”) è integrato, dunque, il presupposto considerato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 742 del 1969. 5. Orbene, acclarato che in relazione alla misura cautelare reale che ci oc- cupa non risultava applicabile la sospensione feriale dei termini, va esaminata la scansione cronologica degli atti. Come si rileva ex actis la richiesta di riesame reale é pervenuta al Tribu- nale di Pavia il 7/8/2018 e in pari data sono stati richiesti gli atti, che sono per- venuti il 10/8/2018. L'udienza, tuttavia, evidentemente sull'erronea convinzione che operasse la sospensione feriale dei termini, è stata fissata per il 6/9/2018. E il Tribunale di Pavia ha deciso effettivamente il 6/9/2018, depositando il 10/9/2018 l'ordinanza oggi impugnata, che veniva notificata all'imputato detenu- to l'11/9/2018. E il ricorso in cassazione è stato depositato al Tribunale di Pavia il 24/9/2018, spedito il 28/9/2018 e ricevuto da questa Corte il 4/10/2018. Orbene, è stato condivisibilmente affermato il principio che il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove det- 7 to termine non sia osservato (così Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Vainella, Rv. 244331 che ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l'u- dienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all'avviso né adottare la declarato- ria d'irreperibilità dell'indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimen- to di quest'ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. conf. Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261856). E le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che tale termine - imposto, a pena di de- cadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del rie- decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla rice- same - zione dell'istanza di riesame (Sez. Un. n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593). Ebbene come risulta dagli atti sopra indicati, il Tribunale di Pavia decise il giorno 6/9/2018 07/2014 e, quindi, ben oltre i dieci giorni dal momento in cui aveva ricevuto gli atti dalla locale Procura della Repubblica (10/8/2018). Pertanto, il sequestro va dichiarato inefficace con conseguente diritto del- la persona nei cui confronti è stato eseguito alla restituzione delle cose seque- strategli. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del de- creto di sequestro preventivo emesso in data 20/7/2018 dal GIP del Tribunale di Pavia nei confronti di ON RL. Dispone la restituzione dei beni alla persona cui sono stati sequestrati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzeka Giacomo Fumu IL FUNZIONAN CIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssa Iren Caliendo * 3/1/19oggi,