Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 6321
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

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La deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, non presuppone l'esistenza di uno "status custodiale" e riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell'organizzazione.

Commentario1

  • 1Deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per i reati di criminalità organizzata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 6321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6321
Data del deposito : 25 novembre 2015

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