Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
La deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, non presuppone l'esistenza di uno "status custodiale" e riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell'organizzazione.
Commentario • 1
- 1. Deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per i reati di criminalità organizzataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2015, n. 6321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6321 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
6 32 1/ 1 6 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N.2241 Dott. PIERCAMILLO DA VIGO - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA N. 38734/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - N Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: CI IM N. IL 27/07/1969 avverso l'ordinanza n. 2411/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 12/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulsi Beledi de ° che Le chiest. elinammissibilite del ricorso che އLuceri tion grovel P.. Udit i difensor Avv.; Lucerition fro richiestel associa alle RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 22 luglio 2015 per le indagini preliminari emetteva ordinanza di misura custodiale nei confronti di: AL AU relativamente ai capi A) (associazione per delinquere) ed L) (violazione • degli articoli 81 capoverso e 12 quinquies comma 1 legge numero 356/1992: CI MA relativamente ai capi A) (associazione per delinquere), H) • (riciclaggio continuato) ed I) (violazione continuata dell'art. 648 ter c.p.); OD ED relativamente al capi A) (associazione per delinquere); • CA RG relativamente ai capi A) (associazione per delinquere), F) e G) • (riciclaggio continuato). Nei confronti del provvedimento applicativo della misura presentavano istanza di riesame gli indagati. Il Tribunale del riesame con distinti provvedimento ( in data 7 agosto 20115 nei confronti di AL AU e OD ED;
in data 12 agosto nei confronti di CI MA;
in data 17.agosto 2015 nei confronti di CA RG) aventi analogo contenuto riteneva che nella vicenda in esame facesse difetto un elemento costitutivo essenziale della contestata associazione: l'indeterminatezza del programma criminoso e la finalizzazione del sodalizio alla consumazione di più reati. ministes Rilevava che era lo stesso pubblico sia nel capo di incolpazione, sia nella descrizione analitica della condotta associativa contestata, ad affermare che il sodalizio criminoso era finalizzato alla spoliazione della fallita società e pertanto ad un solo reato, sia pure attraverso plurime condotte di rilievo penale, analiticamente descritte dall'organo dell'Accusa nella richiesta di misura cautelare e pacíficamente e fondatamente emerse dalle complesse indagini svolte. Il tutto per consentire al AL un illecito arricchimento appropriandosi dei beni sottratti alla fallita. In sintesi secondo il Tribunale è del tutto evidente che ciò che viene contestato agli indagati è quello di avere progressivamente sottratto risorse immobiliari e finanziarie alla fallita sotto l'abile e attenta regia del AL, al cui arricchimento personale miravano le condotte delittuose consumate da lui e dagli altri indagati. Non c'è stata un'associazione finalizzata alla consumazione di più reati di bancarotta, coinvolgenti più società, o alla consumazione di ulteriori reati;
neppure la complessità della struttura e degli strumenti societari utilizzati allo scopo, secondo i giudici di merito, modifica i termini della questione rimanendo sempre unico il reato-fine per la cui realizzazione sarebbe stata costituita l'associazione e non risultando almeno nei termini dell'attuale contestazione che la struttura individuata dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari nella compagine societaria facente capo al AL fosse stata ideata come destinata a sopravvivere alla realizzazione del fine ultimo dell'associazione: 1 и ossia la spoliazione della Attività Turistiche Imprenditoriali S.r.l. e alla consumazione di altri reati. Viene altresì sottolineato che non è un caso che la data di consumazione del reato associativo (che non viene contestato come reato tuttora in corso) si identifica con la data di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia con la dichiarazione di fallimento. Secondo il Tribunale non può neppure dirsi che tra i reati oggetto del presunto programma criminoso vi fossero anche il riciclaggio e il reimpiego delle risorse finanziarie e immobiliari sottratte alla fallita e ciò per vari ordini di motivi: nel capo di imputazione non si fa riferimento ad attività ulteriori di riciclaggio e di • reimpiego del denaro e delle utilità provenienti dalla bancarotta fraudolenta, ma solo ad un'appropriazione di detti beni da parte del AL, al quale i proventi delittuosi vengono fatti confluire direttamente o indirettamente attraverso le numerose società a lui riconducibili, ciò che in definitiva rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta;
il contestato riciclaggio addebitato all'CI, astrattamente configurabile, secondo il • Tribunale non ricorre nel caso in esame essendo la contestato condotta di ripulitura del denaro e di reimmissione nel circuito economico risalente al mese di marzo 2013 e quindi antecedente alla consumazione del reato di bancarotta fraudolenta e dello stesso reato associativo che, come già evidenziato viene contestato come consumato alla data della dichiarazione di fallimento, cioè il 17/4/2013. Inoltre all'CI era contestato di avere sostituito l'importo di tre assegni tratti sul conto del AL e sul quale erano state fatte confluire le risorse finanziarie fraudolentemente da quest'ultimo sottratte alla ATI srl con il pagamento ddei canoni leasing della Porto Turistico Srl. Veniva sottolineato che in tal modo il l'CI aveva contribuito con il dominus della fallenda a sottrarre risorse alla società. Analogo discorso veniva fatto per la contestata condotta di reimpiego di cui al capo I). L'indagato era a conoscenza della provenienza delle somme e della illecita sottrazione delle stesse da parte del AL ed era pertanto da ritenere concorrente con il beneficiario finale dell'operazione ossia il AL nella illecita distrazione di somme e altre utilità della ATI srl. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo che il provvedimento impugnato è incorso:
1. manifesta illogicità e violazione dell'articolo 309 codice di procedura penale con riferimento all'articolo 416 codice penale. Sostiene che il Tribunale del riesame è incorso in un clamoroso errore logico e giuridico laddove ha ritenuto che il reato associativo fosse rivolto alla commissione del solo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Sostiene che, come appare dalla mera lettura del capo di imputazione sub A), il disegno che sottendeva il reato associativo era costituito dalla commissione di 2 una serie di delitti dei quali la distrazione costituiva solo un tassello intermedio tra l'emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, reati per i quali AL aveva già subito condanna, e il riciclaggio /intestazione fittizia dei beni. Rilevava che AL, come si legge nella motivazione dell'ordinanza genetica, simulando una posizione debitoria della ATI Srl attraverso le fatture passive per operazioni inesistenti ed accollandosi il debito ha potuto così vantare un credito nei confronti della ATI e dunque spacciare per restituzione di somme a lui dovute quelle che erano in realtà operazioni di distrazione del patrimonio sociale, in vista del fallimento. Le operazioni di restituzione proseguirono fino al 2010. Il programma di spoliazione della società in vista del suo fallimento fu condotto per diversi anni in modo lucido e spregiudicato allo scopo di impinguare, a spese del patrimonio sociale, sia il patrimonio personale del AL sia quello di altre società di sua pertinenza. II AL fu costantemente coadiuvato da tutti gli indagati nelle sue molteplici attività, volte a realizzare cospicui guadagni, attraverso la realizzazione di condotte illecite di vario tipo, finalizzate a lucrare quanto più possibile dallo svuotamento e dal successivo fallimento della ATI Srl, nonché dal reimpiego dei guadagni in tal modo conseguiti. Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza applicativa, ha da un lato apoditticamente proceduto ad un'equazione secca tra la locuzione disegno espropriativo e bancarotta fraudolenta per distrazione che, oltre a non essere minimamente corrispondente al contenuto dell'incolpazione, non trova neppure alcun ancoraggio al diritto positivo, e dall'altro proceduto ad una incomprensibile mutilazione del capo di incolpazione, estrapolando dallo stesso solo un passo (quello funzionale alla tesi sostenuta) e amputando lo stesso di una larghissima parte descrittiva, ossia quella da cui si evince l'articolazione del programma criminoso attraverso la commissione di più delitti.
2. Violazione dell'articolo 392 codice di procedura penale. Lamenta che nel corso delle indagini la determinatezza dell'imputazione subisce un processo di progressiva raffinazione per nulla considerata dal Tribunale del riesame che ha valutato e selezionato l'imputazione formulata come se la stessa fosse stata contestata in vista di un vaglio dibattimentale;
3. violazione dell'articolo 416 codice penale. Lamenta che il Tribunale del riesame ritiene che non risulta che la struttura individuata nella compagine societaria facente capo a AL fosse ideata come destinata a sopravvivere alla realizzazione del fine ultimo dell'associazione ossia la spoliazione dell'ATI S.r.l. e alla consumazione di altri reati. Ritiene che tale assunto si fonda su un'erronea interpretazione della norma incriminatrice. Rileva che è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che per la configurabilità del reato associativo non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo 3 и vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo al contrario assumere rilievo forme di partecipazione destinate "ab origine" ad una durata limitata. Lamenta che il Tribunale del riesame ritiene che il reato associativo è contestato come consumato alla dichiarazione del fallimento. Sostiene al contrario che il reato associativo è indicato come commesso fino alla data del fallimento e ciò perché il programma criminoso ha avuto inizio con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2002-2004, è proseguito con le condotte distrattive e quindi con l'intestazione fittizia e il riciclaggio. Rileva che il delitto di bancarotta prevede strutturalmente uno iato temporale tra la condotta distrattiva e la dichiarazione di fallimento e a tale data che al momento del deposito della richiesta di misura ha fatto riferimento nell'imputazione come a quella del termine del programma criminoso, le cui condotte erano peraltro state integralmente realizzate negli atti precedenti.
4. Violazione dell'articolo 219 legge fallimentare con riferimento all'articolo 216 comma uno numero uno e due. Rileva che, diversamente da quanto indicato dal Tribunale, sono state contestate le condotte di bancarotta distrattativa e documentale, prova ne è che è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 219 legge fallimentare 5. violazione dell'articolo 223 legge fallimentare con riferimento all'articolo 219. Rileva che è stato contestato anche il delitto di cui all'articolo 223 comma due numero uno legge fallimentare capo D) della imputazione, reato autonomo rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione. Sul punto richiama sentenze di questa corte;
6. violazione e falsa applicazione degli articoli 648 ter codice penale, 216 legge fallimentare e 646 codice penale. Lamenta che il Tribunale ha ritenuto non ipotizzabile la commissione del reato di riciclaggio contestato al CA e all'CI in quanto la consumazione di tali delitti risalente al 2007 sarebbe antecedente rispetto alla consumazione del reato di bancarotta. Sostiene che tale interpretazione, seppure suggestiva, è totalmente errata in diritto. Rileva che, come indicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le condotte incriminate non sono prive di autonomo disvalore anche prima della declaratoria giudiziale di fallimento. I fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione assorbono in applicazione della disciplina del reato complesso il delitto di appropriazione indebita aggravato da rapporto di prestazione d'opera e quindi procedibile d'ufficio. Ritiene pertanto che le condotte di reimpiego contestate trovano il loro reato presupposto sia in condotte distrattive che l'ordinamento ritiene punibile ex se, alla data della loro esecuzione, anche prima della dichiarazione di fallimento, che il reato di appropriazione indebita da ritenersi assorbito dopo la dichiarazione di fallimento in quello di bancarotta fraudolenta;
7. violazione all'interpretazione degli articoli 648bis, 648ter codice penale. Lamenta che il Tribunale del riesame ha sostenuto che il CA e l'CI 4 и essendo a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni di cui è contestato il riciclaggio e o il reimpiego dovrebbero rispondere di concorso in bancarotta per distrazione. Rileva che se la consapevolezza della provenienza delittuosa trasforma il riciclaggio in concorso dell'estraneo nel reato presupposto si dovrebbe ritenere da un lato implicitamente abrogato il delitto di ricettazione post fallimentare e dall'altro gli articoli 648 bis e 648 ter codice penale in quanto la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni costituisce il presupposto dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio e il suo preciso ancoraggio al principio di colpevolezza, in assenza del quale si avrebbe una condotta oggettivamente illecita ma un fatto che difetterebbe di tipicità per mancanza del dolo Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è inammissibile perché tardivo non applicandosi nel caso in esame la moratoria feriale dei termini. L'ordinanza impugnata è stata depositata in data 12 agosto 2015 e comunicata in pari data a tutte le parti, ivi compreso il ricorrente. Il ricorso è stato depositato in data 7 settembre 2015. A norma dell'art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall'art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, «1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (...)». La deroga alla moratoria feriale prevista dal secondo comma dell'art. 240 bis presuppone che il procedimento abbia ad oggetto un reato di criminalità organizzata. Formula questa che identifica una classe di reati, mai effettivamente definita dal legislatore, pur essendo evocata in diversi contesti normativi. Cosa debba intendersi per "procedimenti per reati di criminalità organizzata" è dunque questione rilevante ai presenti fini, atteso che l'applicabilità della disposizione summenzionata dipende dalla sua soluzione. Con riguardo al significato che il concetto assume proprio ai fini della sospensione feriale dei termini sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza TR (n. 17706 del 22/03/2005, TR, Rv. 230895) che hanno affermato il seguente principio: "ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati 5 W di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto tempestivo, sull'erroneo presupposto della sospensione feriale dei termini, l'appello del P.M. avverso un provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di misure cautelari personali nei confronti di numerose persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso diretti all'approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopante) (principio ribadito anche da SSUU n. 37501/2010 Rv. 247994: fattispecie relativa alla contestazione dei reati di omicidio, ricettazione e porto d'armi con l'aggravante mafiosa, nell'ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati, erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché, per tale motivo, la Corte ha escluso potesse ritenersi operante la moratoria feriale dei termini e da Sez. III, n. 36927/2015 Rv. 265023) La sentenza TR, dopo un'attenta ricognizione dei precedenti, ha espresso una piena adesione all'indirizzo "criminologico", affermando che la norma derogatoria in materia di sospensione dei termini "deve intendersi riferibile non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, e ai delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche a qualsiasi tipo di "associazione per delinquere", ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse. Con l'intervento del 1992, il legislatore ha inteso impedire che si fermino durante il periodo feriale i procedimenti concernenti condotte criminali che suscitano particolare allarme nell'opinione pubblica, perché incentrate sull'esistenza di "apparati organizzativi di rilievo", ove l'elemento strutturale, posto al servizio di progetti delinquenziali comprendenti una pluralità di reati, assume importanza preminente rispetto alla condotta dei singoli soggetti. In questo senso l'esistenza di una associazione per delinquere, per quanto qualificata secondo il "modello base" del nostro ordinamento, è fattore sufficiente ad integrare una fattispecie di "criminalità organizzata". Fattore sufficiente ma anche necessario, perché l'assenza di una struttura stabile, che esprima per se stessa un'autonoma caratura criminale del fenomeno considerato, rende invece irrilevanti fatti privi di consistenza associativa, sebbene eventualmente caratterizzati dalla cooperazione organizzata di più persone: le Sezioni unite hanno dunque escluso, espressamente, che possano considerarsi procedimenti di "criminalità organizzata" quelli pertinenti a semplici sequenze di reati concorsuali. Deve aggiungersi che la sentenza TR decidendo proprio sulla eventuale tardività del differimento della presentazione dell'impugnazione cautelare del pubblico ministero al compimento del periodo feriale, condividendo le conclusioni assunte nella sentenza RI (sentenza n. 8 maggio 1996 (dep. 26 giugno 1996), n. 12,) ha nuovamente ribadito che l'eccezione alla moratoria feriale prevista dal secondo comma dell'art. 240 bis per i 6 W procedimenti di criminalità organizzata riguarda tutti i termini della fase preliminare e dunque anche quelli relativi alle impugnazioni cautelari, precisando altresì che l'estensione all'incidente cautelare della disciplina derogatoria non presuppone "l'esistenza di uno status custodiale", che, al contrario, è richiesto solo per l'operatività dell'eccezione prevista nel primo comma dello stesso articolo. Occorre anche ricordare che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 37501/2010 Rv. 247994,, che, ai fini dell'applicazione della norma in argomento non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, perché, come già indicato, la ratio della disciplina è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione Alla luce di quanto indicato è evidente che la sospensione dei termini non può trovare applicazione nel procedimento in esame relativo anche alla violazione dell'art. 416 c.p. con conseguente tardività del ricorso del Procuratore della Repubblica presentato oltre i termini previsti dall'art. 311 c.p.p. Il ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma il 25.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 FEB. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli T R O C 7