Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36927
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela reale della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame di sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento relativo al reato previsto dall'art. 416 cod. pen., provvedendo oltre i dieci giorni previsti dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., per aver considerato "sterilizzato" il periodo di tempo decorso durante il termine di sospensione feriale).

Commentario1

  • 1Deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per i reati di criminalità organizzata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36927
Data del deposito : 18 giugno 2015

Testo completo