Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela reale della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame di sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento relativo al reato previsto dall'art. 416 cod. pen., provvedendo oltre i dieci giorni previsti dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., per aver considerato "sterilizzato" il periodo di tempo decorso durante il termine di sospensione feriale).
Commentario • 1
- 1. Deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per i reati di criminalità organizzataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36927 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
3 6 9 27 / 1 5 27 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Claudia Squassoni Presidente- Sent. n. sez. 1440 Vito Di Nicola CC 18/06/2015- R.G.N. 670/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto -Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN ET, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16/09/2014 del Tribunale del riesame di Viterbo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente l'avv. Luigi Marsico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ET AN ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/09/2014 del Tribunale di Viterbo che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 25/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni di proprietà o comunque in disponibilità dell'AN.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 324, commi 5 e 7, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., e 2, comma 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742 e deduce, al riguardo, che trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di procedimento penale iscritto anche per il reato di cui all'art. 416, cod. pen., non opera la sospensione feriale dei termini con conseguente inefficacia del decreto di sequestro per il mancato rispetto del termine perentorio di cui agli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. pen.. 1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter, cod. pen. e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e lamenta, al riguardo, la totale mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni prospettate a sostegno della istanza di riesame con riferimento alla impossibilità di configurare il concorso dell'autore del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000 in quello di cui al precedente art.
2. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso.
3.L'istanza di riesame era stata proposta il 25/07/2014 ed era pervenuta al Tribunale di Viterbo il 29/07/2014. Gli atti erano stati trasmessi il successivo 01/08/2014; l'ordinanza è stata resa il 16/09/2014. 3.1.Il procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo è stato iscritto anche per il reato di cui all'art. 416, cod. pen.. 3.2. A norma dell'art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall'art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (...)>>.
3.3.Questa Suprema Corte, nel risolvere il contrasto interpretativo circa la latitudine applicativa del concetto di "criminalità organizzata", ha affermato il 2 principio secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione>> (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895).
3.4. La validità di tale interpretazione è stata ribadita da Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, che ha ulteriormente precisato che: a) la deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali>> (Rv. 247993); b) non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata (in questo senso Sez. I, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, Grimaldi), perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione>>, sicché ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata (...) rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati>> (Rv. 247994).
3.5.Perciò allorquando un soggetto sia indagato, nell'ambito dello stesso procedimento, di un reato per il quale non è prevista la sospensione e di altri reati connessi per i quali essa invece opera, deve ritenersi non applicabile la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari quando egli proponga una richiesta di riesame solo per la misura cautelare disposta per il reato per il quale è prevista la sospensione (in questi termini Sez. 2, n 12799 del 09/03/2011, Rv. 250044).
3.6.Alla luce delle considerazioni che precedono è corretto affermare che nel caso in esame non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente tardività del provvedimento impugnato adottato ben oltre la scadenza stabilita dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e conseguente inefficacia del decreto di sequestro preventivo, secondo quanto dispone l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.. 3.7.La fondatezza del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, dichiara la inefficacia del decreto di sequestro preventivo n 37/2014 RGNR del G.i.p. del Tribunale di Viterbo del 25/06/2014, ordina la restituzione dei beni all'avente diritto. Visto l'art. 626, cod. proc. pen. manda alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Così deciso il 18/06/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Aldo Aceto Vlade S r Alola Nich DEPOSTCATA IN CH I IL 14 SET 2015 IL CANCELLIERE UA KI