Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53674
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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Nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53674
    Data del deposito : 10 dicembre 2014

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