Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 2
Nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/12/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2393
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 36762/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NE SÈ nato il [...];
avverso l'ordinanza del 10/07/2014 del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con perdita di efficacia della misura.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/07/2014, il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia rigettava l'istanza di riesame proposta da LI NE OS - indagato per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. - avverso l'ordinanza con la quale, in data 16/05/2014, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare del sequestro per equivalente su beni appartenenti al suddetto indagato per un valore corrispondente al profitto del reato.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE Dell'art. 324 c.p.p., comma 7 - art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 per avere il tribunale omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione, tempestivamente dedotta, secondo la quale il Tribunale, non avendo deciso entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare.
Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che, pur avendo il Pubblico Ministero trasmesso gli atti il 27/06/2014, il tribunale non decideva all'udienza fissata del 07/07/2014 in quanto, avendo rilevato che il Golino non era stato ritualmente avvisato, rinviava al 10/07/2014 e, quindi, decidendo dopo dieci giorni.
2.2. violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 6, per non avere il tribunale rispettato il termine di tre giorni liberi spettante all'indagato. Infatti, come da atto il tribunale nella stessa ordinanza, l'udienza del 07/07/2014 era stata rinviata al 10/07/2014 proprio per consentire la rinnovazione dell'avviso al Golino;
2.3. violazione dell'art. 640 quater c.p., sotto i seguenti profili:
2.3.1. per essere stato disposto il sequestro di tutto il compendio aziendale nonostante non fosse stata effettuata alcuna indagine sull'impossibilità di sottoporre a sequestro il profitto dei contestati delitti di truffa;
2.3.2. per essere stato disposto il sequestro della somma di Euro 8.237.867,00 e cioè dell'intero profitto e non solo del vantaggio economico derivante dal fatto illecito. Sostiene, infatti, il ricorrente che "i finanziamenti ottenuti in forza delle condotte asseritamente fraudolente s'inseriscono in un contesto sinallagmatico nel quale la Eurocoop ha certamente sostenuto dei costi (si pensi soltanto alle retribuzioni del personale dipendente)".
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Da un controllo degli atti processuali, è emerso quanto segue:
- gli atti del Pubblico Ministero pervennero al tribunale in data 27/06/2014: tanto si desume dall'attestazione del direttore Amministrativo Dott. Bartucca Vito del 18/07/2014, prodotta dal ricorrente con l'ali. n 1;
- l'udienza fu fissata per il giorno 07/07/2014;
- la notifica all'indagato del decreto di fissazione della suddetta udienza fu effettuata il 05/07/2014;
- all'udienza del 07/07/2014, a seguito della tempestiva eccezione dedotta dalla difesa che lamentava la mancanza dei tre giorni liberi a favore dell'indagato, il Tribunale rinviò al 10/07/2014;
- all'indagato la notifica per la nuova udienza fu effettuata il giorno 07/07/2014;
- all'udienza del 10/07/2014, la difesa eccepì nuovamente, con la memoria depositata, sia la nullità della notifica per mancanza dei tre giorni liberi, sia la perdita di efficacia del sequestro non avendo il tribunale deciso entro i dieci giorni dal momento in cui gli atti pervennero.
3.2. Tanto premesso in punto di fatto, e rilevato che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, non ha ritenuto di rispondere ad alcuna delle suddette eccezioni, entrambe le doglianze di cui ai precedenti 2.1. - 2.2. sono fondate alla stregua delle considerazioni di seguito indicate:
3.2.1. violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 6: come risulta dagli atti sopra indicati, sia nella prima che nella seconda notifica, non furono rispettati i tre giorni liberi consecutivi ed il vizio fu sempre tempestivamente rilevato. Trova, quindi, applicazione la seguente consolidata giurisprudenza di legittimità: "Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario": SSUU 8881/2002 Rv. 220841; Cass. 5485/2012 Rv. 255205, ha ribadito che "nel procedimento di riesame il termine per comparire è stabilito dall'art. 324 c.p.p., comma 6, in almeno tre giorni liberi consecutivi, nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem";
l'inosservanza di detta norma comporta la violazione del diritto al contraddittorio, la quale ove sia tempestivamente eccepita determina la nullità del procedimento di riesame".
3.2.2. VIOLAZIONE Dell'art. 324 c.p.p., comma 7 - art. 309 c.p.p., commi 9 e 10:
come risulta dagli atti sopra indicati, il tribunale decise il giorno 10/07/2014 e, quindi, ben oltre i dieci giorni dal momento in cui aveva ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica (27/06/2014). Trova, quindi, applicazione il seguente principio di diritto: "Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato": Cass. 26593/2009 riv 244331; Cass. 38091/2013 riv 257064.
Pertanto, il sequestro va dichiarato inefficace con conseguente diritto della persona nei cui confronti è stato eseguito alla restituzione delle cose sequestrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita idi efficacia della misura reale adottata.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014