Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP0129 9/0 1 IN NOME DE POPOLO ITALIANO Qisacini's Jami SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2308/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Rel. Consigliere Dott. NT VELLA 2316/98 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 4250/98 Cron. 2708 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 436 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO ha pronunciato la seguente Ud.15/06/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 16000 IMM. FILACCIANO S.r.l. in liquidazione, in persona del perdiritti " 31 GEN 2001 liquidatore DE LUCA FRANCO, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio LIRE 3000 LL dell'avvocato PAONE PASQUALE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408067
contro
CG408068 COMUNE FILACCIANO in persona del Sindaco p.t., IMM. ALTO LAZIO S.r.l. in liquidazione, FALLIMENTO IMM. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TIBERINA S.r.l.; Richiesta cepia studio DeLuca dal Sig. intimati 2000 per diritti L. 6000 17 APR 2001. 1176 e sul 2° ricorso n° 02316/98 proposto da: IL CANCELLIERE -1- COMUNE FILACCIANO in persona del Sindaco p.t. LIBERATI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 14 presso lo studio dell'avvocato SPONTI C., OCCHIPINTI MARIO, giusta delega difeso dall'avvocato in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMM. FILACCIANO S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA UPS V.LE GIULIO CESARE 223 presso lo studio dell'avvocato PAONE PASQUALE che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IMM. ALTO LAZIO S.r.l. in liquidazione, FALLIMENTO IMM. TIBERINA Srl, MIN. INTERNO, MA MARCO, TE NN;
- intimati e sul 3° ricorso n° 04250/98 proposto da: LL MA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SPONTI C. difeso dall'avvocato OCCHIPINTI MARIO, giusta delega in atti;
LL controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE FILACCIANO, IMM. FILACCIANO in liqudazione -2- S.r.l., IMM. ALTO LAZIO Srl in liquidazione, FALLIMENTO IMM. TIBERINA Srl, MIN. INTERNO, TE NN;
- intimati avverso la sentenza n. 2063/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/00 dal Consigliere Dott. NT VELLA;
udito l'Avvocato Pasquale PAONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale del Comune di AC;
udito l'Avvocato Mario OCCHIPINTI, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali Comune di AC e TI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del TI;
l'assorbimento del ricorso del Comune e l'inammissibilità del ricorso principale della Società Imm. AC. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 dicembre 1978 le società a Immobiliare AC, Immobiliare BE r.l. Immobiliare Alto Lazio convennero, davanti al ed Tribunale di Roma, il Comune di AC, il Ministero dell'interno e la Regione Lazio, esponendo quanto segue: Con contratti di compravendita per TI del 7 agosto 1971 avevano notaio acquistato dal Comune di AC la proprietà di terreni e su - di essi intrapreso opere-di urbanizzazione e la costruzione di fabbricati, le Loves cui unità immobiliari avevano promesso in vendita a terzi. Inoltre avevano iniziato su alcuni edifici che si pubblici dei lavori di ristrutturazione una scrittura erano obbligati ad eseguire con privata della stessa data dei contratti di compravendita. Successivamente con sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici, i terreni acquistati erano stati dichiarati di natura demaniale e reintegrati nel possesso dei naturali della nullità dei del luogo, previa declaratoria contratti di compravendita. Ciò premesso, chiesero la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno che, secondo il loro assunto, era stato ad esse causato dal 3 Comune per violazione della clausola contrattuale di garanzia della disponibilità dei beni venduti, e dal Ministero e dalla Regione per non avere esercitato i controlli prescritti. I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda, ma mentre il Comune negò la sua responsabilità, asserendo di avere ignorato che i terreni venduti alle società fossero gravati Regione ed il dai diritti di uso civico, la difetto diMinistero eccepirono il loro legittimazione. Il Comune propose, poi, domanda Aus riconvenzionale chiedendo la condanna delle società al ripristino dello stato dei luoghi, modificato con l'esecuzione di opere di urbanizzazione e lottizzazione non autorizzate o al risarcimento del danno per equivalente. Nell'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 1979 intervennero nel processo i cittadini di AC RC TI, NN EP e RA RE;
a seguito della morte di quest'ultimo • il giudizio fu riassunto nei confronti dei suoi eredi NT RE e EL D'AN, che rimasero contumaci. Essendo stato dichiarato il fallimento della società Immobiliare BE dal Tribunale di 4 Napoli, il processo fu proseguito nei confronti del curatore. Con sentenza del 5 agosto 1992 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande delle società, а restituire all'Immobiliare condannò il Comune all' Immobiliare-Alto Lazio-e _a AC, curatore del fallimento della Immobiliare BE il prezzo pagato per l'acquisto della proprietà dei terreni con gli interessi al tasso legale e al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1224 e 1338 cod.civ. Condannò inoltre, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, lo stesso Ente pubblico a rimborsare alle due società e al curatore del fallimento dell'Immobiliare BE una quota della somma di 34.960.000, spese per le opere eseguite nei fabbricati comunali. Respinse, invece, la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'interno e della Regione Lazio e dichiarò la propria incompetenza sulla pretesa riconvenzionale del Comune, avendo ritenuto che su di essa dovesse decidere il Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il fallimento della società Immobiliare BE. Infine rilevò che gli intervenuti non avevano precisato le proprie conclusioni e non né le copierisultavano acquisiti né l'originale 5 delle comparse d'intervento e che, pertanto, non potendo essere esaminate le eventuali pretese in queste contenute,- e non risultando-proposte domande nei loro confronti, _sussistevano giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali tra i medesimi e le altre parti. Le società Immobiliare AC e Immobiliare Alto Lazio proposero appello, adducendo che il Tribunale, per i lavori eseguiti sugli immobili ripartito la somma liquidatacomunali, aveva cory (lire : 34.960.000) tra le società, mentre avrebbe dovuto attribuire l'intero importo alla AC che aveva eseguito tutte le spese. Inoltre affermarono che il Tribunale aveva determinato detto importo senza considerare le varie "voci di danno" documentate ed erroneamente calcolato gli interessi. Il Comune resistette al gravame insistendo nella questione di competenza ed eccepì la nullità del giudizio di primo grado, affermando che il Giudice Istruttore aveva emanato l'ordinanza (riservata) d'ammissione delle prove dedotte dalle controparti quando non ne aveva рій il potere essendo stato già sostituito da un altro magistrato. Negò il diritto degli avversari a 6 ripetere gli importi pagati, essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 2035 del codice civile, e, con appello incidentale, ripropose la nei soli confronti delle domanda riconvenzionale società non fallite. RCSi costituirono anche gli intervenuti TI e NN EP i quali aderirono alla linea difensiva dell'Ente pubblico e chiesero la chiamata in causa del Sindaco del Comune di AC e degli amministratori delle società LoRig perché fossero condannati in solido con le parti attrici al risarcimento del danno. Il Ministero chiese la conferma della decisione impugnata. 机questa fase del processo non si costitu irono né il curatore del fallimento della società Immobiliare BE, né la Regione Lazio e gli eredi dell'interventore RA RE. Con sentenza del 16 giugno 1997 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente l'impugnazione conseguentemente, condannato il incidentale e, Comune а pagare la somma di 18.586.000 lire al fallimento della società Immobiliare BE e quella di 16.938.000 lire а ciascuna delle altre 7 due società con gli interessi legali. Ha dichiarato inammissibili sia la parte del gravame incidentale con cui 1'Ente pubblico → aveva - chiesto l'accoglimento-della · riconvenzionale, sia gli interventi del TI e del EP, e ha respinto l'impugnazione delle società. Per quanto riguarda le questioni che ancora interessano in sede di legittimità, la Corte d'appello ha ritenuto che: A.-il procedimento di primo grado era valido cong perchè il giudice istruttore aveva conservato il potere di emanare l'ordinanza riservata, pur essendo stato sostituito da un altro magistrato: in ogni caso l'ordinanza non era stata reclamata e eventuale invalidità non aveva influito sul la sua giudizio. B. -l'accoglimento della domanda d'indebito invece di quella di ingiustificato arricchimento, formulata con la citazione introduttiva del processo, non era stata deliberata in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, perché il Tribunale si era limitato a qualificare in modo diverso la pretesa senza modificare i fatti posti a base di essa;
C. essendosi le tre società obbligate con la 8 sopraelevazione alla privata scrittura del Comune ristrutturazione e alla dell'edificio del piano terra, la società AC non poteva pretendere l'attribuzione dell'intero importo liquidato per tali lavori, benchè fossero stati compiuti a sue spese. Infatti poiché "il vincolo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1299 cod.civ. opera soltanto nei rapporti tra condebitori, la pretesa della AC si sarebbe potuta far valere con condebitrici. Essendo state, però, le opere соз azione di regresso nei confronti delle eseguite a titolo d'integrazione del prezzo delle compravendite dei terreni, l'obbligo di restituzione di questo derivava dalla norma dell'art. 2033 cod. civ., come esattamente obiettato dal Comune e non dallo art. 2041 cod. civ., erroneamente applicato dal Tribunale. debito di Conseguentemente, vertendosi in tema di competevano alle società, per la loro valuta, imprenditoriale, oltre alla restituzione qualità del prezzo, i soli interessi ex art. 1224, 2° comma del codice civile. D. inammissibile era la domanda riconvenzionale del Comune diretta a ottenere la condanna delle ripristino dello stato società non fallite al 9 originario dei luoghi, perché contro la sentenza del Tribunale, che su tale pretesa aveva declinato la propria competenza, si sarebbe potuto proporre solo il ricorso per regolamento ai sensi dell'art. 42 del codice di procedura civile;
4.-gli intervenuti sulle domande ed eccezioni dei quali il Tribunale non si era potuto pronunciare, non avendo rinvenuto le loro comparse- con l'appello incidentale avevano spiegato per la ricorrendo la situazioneсове prima l'intervento che era, però, volta inammissibile, non 344 del codice di procedura prevista dall'art. civile. La società Immobiliare AC ricorre per cassazione con un motivo. RC TI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. Anche il Comune di AC ricorre per cassazione con otto motivi. A tale ricorso resiste con controricorso la società Immobiliare AC. La società Immobiliare Alto Lazio, il curatore del fallimento della società BE NN EP, NT RE e EL D'AN, La Regione Lazio e il Ministero dell'interno non si 10 sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile si dispone la riunione dei ricorsi, dei quali è inammissibile quello principale della società AC. Nell'udienza del 13 gennaio 2000 questa Corte ha emanato un'ordinanza con la quale ha imposto al Comune di AC e alla società immobiliare AC la integrazione del contraddittorio mediante notifica dei rispettivi ricorsi, nel ок termine perentorio di sessanta giorni dalla с comunicazione del suo provvedimento, al curatore del fallimento della società Immobiliare BE, parte necessaria del processo, - ally quale tali ricorsi non erano stati validamente notificati;
ma, mentre l'Ente pubblico ha ritualmente eseguito l'ordine ad esso intimato, la società non risulta avere depositato in cancelleria il ricorso per integrazione del contraddittorio, come prescritto dall'art. 371 bis del codice di procedura civile, benchè in data 21 gennaio 2000 l'ordinanza fosse stata comunicata al suo avvocato mediante consegna di copia a persona dello studio "incaricata della ricezione degli atti". Né può ritenersi che non sussistano i presupposti della declaratoria d'inammissibilità per essere stato prodotto il ricorso notificato per l'integrazione del contraddittorio nella nuova udienza di discussione, trattandosi di una produzione improduttiva di effetti giuridici ed eseguita in ogni caso senza osservare i termini e le formalità prescritte dall'art. 371 bis del codice di procedura civile. Del ricorso incidentale proposto dal Comune, inammissibile è il primo motivo perché costituisce un semplice indice о riepilogo delle censure riportate e sviluppate nei successivi autonomi 1083 motivi. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 112, 113, 115, 158, 161, 168 bis, 174, 277, 336 e 346 del codice di procedura civile e 79 delle sue disposizioni d'attuazione, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente negato che dall'emanazione dell'ordinanza ammissiva della prova per testimoni da parte del Giudice istruttore, privo di poteri perché sostituito da altro magistrato, possa essere derivata la nullità del processo. è infondato per la decisiva ed Il motivo considerazione che la nullità assorbente 12 dell'ordinanza istruttoria, anche se sussistente, non ha avuto alcuna influenza sul processo in quanto il nuovo Giudice istruttore aveva implicitamente confermato il provvedimento avendo esaminato i testimoni del mezzo istruttorio ammesso dal magistrato sostituito;
e, d'altra parte, neanche il Comune nel reclamo proposto al Collegio, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ., contro l'ordinanza, aveva adoperato questo argomento critico decisivo. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di core estrapetizione sul rilievo che il Tribunale aveva accolto le domande delle società benchè, quella basata sull'art. 1338 del codice civile non fosse stata proposta, e l'altra, fondata sull'art. 2033, inammissibile perché riportate solo nelle fosse difensive finali;
e si sostiene che le memorie attrici avevano, invece, promosso le diverse parti di responsabilità contrattuale ed azioni e, in subordine, quella di cuiextracontrattuale, all'art. 2041 dello stesso codice. Il motivo è infondato in quanto la Corte d'appello, premessa l'esatta osservazione che"...l'errata indicazione della norma applicabile alla fattispecie non preclude al giudice, ferma 13 restando l'esposizione dei fatti, l'accoglimento della domanda sulla base di una qualificazione ritenuto chegiuridica diversa", ha correttamente nella domanda risarcitoria formulata in termini estremamente generici in primo grado, le società avessero voluto comprendere anche il ristoro del economico da responsabilità pregiudizio precontrattuale (art. 1338 cod. civ.) e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei terreni. Con i connessi quarto e quinto motivo si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello non avrebbe dovuto condannare il Comune alla restituzione del prezzo corrisposto dalle società perché la nullità da cui erano affetti i contratti di compravendita era derivata non soltanto dalla natura civica dei terreni, che ne avevano formato oggetto, ma anche da altri in particolare, dall'immoralità della fattori e, (rilevabile pure d'ufficio), in presenza causa della quale non può ripetersi quanto si è pagato (art. 2035 cod.civ.). Entrambi i motivi sono infondati. Essendo pacifico tra le parti che la nullità dei contratti di compravendita era stata dichiarata 14 con sentenza perpassata in cosa giudicata, l'inalienabilità dei terreni gravati dai diritti d'uso civico, non può più eccepirsi né rilevarsi d'ufficio un'altra, diversa causa di nullità al fine di paralizzare la pretesa risarcitoria. Con il sesto e il settimo motivo si critica la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune contro il capo della pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato la propria a pronunciarsi sulla domanda incompetenza avendo ritenuto erroneamente riconvenzionale, Coldikuran su di essa dovesse essere il Giudice fallimentare. Si soggiunge che la Corte ha, poi, respinto l'impugnazione incidentale dell'Ente pubblico sul presupposto che l'art. 52 della legge fallimentare sia applicabile "soltanto con riguardo al passivo del fallimento", laddove deve ritenersi che la norma "non distingua tra elementi attivi e passivi del patrimonio del fallito e lo assoggetti ad una uguale esigenza di verifica nei confronti della massa". I motivi sono infondati. E ' vero che della sentenza del Tribunale era appellabile anche la statuizione sulla competenza 15 . perché, ai sensi degli art. 42 e 43 del codice di procedura civile, il regolamento di competenza costituisce l'unico rimedio esperibile solo nel caso in cui la sentenza che pronunci sulla competenza non abbia deciso anche il merito, mentre nella specie il Giudice di primo grado aveva pronunciato sulla competenza insieme con il merito;
tuttavia la Corte d'appello, avendo affermato che, ai sensi dello art.52 della legge fallimentare, la domanda riconvenzionale si sarebbe dovuta proporre in sede fallimentare, ha deciso anche sulla questione di competenza dedotta dal Comune con l'impugnazione incidentale. E la sua conclusine sul esatta giacchè per tale norma: "il punto è fallimento apre il concorso dei creditori del fallito" e "Ogni credito.... deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5° salvo diverse disposizioni della legge"; senza che la deroga alle ordinarie norme sulla competenza, possa estendersi all'accertamento dei crediti del della massa, non potendosi rispetto ad fallito esso l'esigenza della par condicio. Con l'ottavo e ultimo motivo del ricorso si adduce che la Corte d'appello è incorsa anche nei seguenti errori: a) ha ritenuto le società 16 legittimate a ottenere la restituzione delle somme di denaro percepite dal Comune come prezzo delle compravendite dei terreni, sebbene l'unico soggetto ad avere diritto al rimborso fosse il loro pagamentoamministratore che aveva provveduto al "personalmente e in proprio"; b)-ha riconosciuto e liquidato, in base a presunzioni, il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. alle società che pur non avevano subito alcun pregiudizio;
c)-in base all'art. 1460 юту avrebbe dovuto considerare il danno cod. civ., dalle società alla controparte per la causato ritardata restituzione dei terreni detenuti dichiaratiindebitamente in forza di contratti nulli. Anche questo motivo è infondato. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che le somme di denaro riscosse dal Comune come prezzo delle compravendita dovessero restituirsi alle società e non al loro amministratore che di esse era un organo;
e altrettanto correttamente, ha rivalutato l'importo liquidato come ristoro del danno con criteri presuntivi, essendo le creditrici C a società commerciali, mentre inammissibile per la sua novità è il riferimento all'art. 1460, perché questo non risulta essere stato richiamato 17 nel giudizio di merito. Con l'altro ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il TI non era intervenuto nel giudizio di primo grado, e che, in quello di gravame aveva effettuato un intervento inammissibile per l'art. 344 del codice di procedura civile. Inoltre si riproducono gli stessi altri argomenti critici esposti nel ricorso del Comune. Ciò premesso si Osserva che, secondo la Corte d'appello "l'intervento in primo grado doveva considerarsi tamquam non esset perché la condanna degli intervenuti (non avevano preso concluse nei verbali delle varie udienze istruttorie) e la mancanza dei fascicoli di parte, avevano impedito al Tribunale di pronunciarsi sulle loro domande ed eccezioni;
e l'intervento spiegato per la prima volta in appello era inammissibile essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 344 del codice di procedura civile. Con riguardo all'intervento in primo grado l'errore della Corte è evidente. dall'indice, siglato dal a) - Infatti: documenti prodotti dagli Cancelliere, dei 18 intervenuti, risultava prodotta la loro comparsa di costituzione, contenente le conclusioni che il Tribunale avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione anche in assenza di successive istanze o precisazioni;
b) lo stesso Giudice, pur avendo escluso che un intervento vi fosse stato, aveva poi compensate le spese del processo nei rapporti con gli interventori e ammesso, quindi, implicitamente con la pronuncia di questa statuizione, la partecipazione di costoro al giudizio, in contraddizione con la sua precedente asserzione. Ma la Corte del merito ha errato anche nel dichiarare inammissibile l'intervento in appello. Infatti il TI e gli altri interventori, che non hanno poi proposto il ricorso incidentale, avevano spiegato un intervento autonomo, consentito dall'art. 344 del codice di procedura civile, essendosi costituiti in giudizio come cittadini del Comune di AC, a tutela di diritti d'uso civico dei quali era contitolari. Le ulteriori censure sono estranee alla decisione resa nei confronti del TI. Pertanto il ricorso incidentale del TI deve essere accolto per quanto riferito in motivazione, la sentenza cassata nei limiti innanzi 19 esposti e la causa rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello. Inoltre deve dichiararsi inammissibile il ricorso della società Immobiliare AC e rigettarsi quello del Comune di AC. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione delle Лосо spese di questo giudizio tra il Comune e la società 350000 Immobiliare AC, mentre sulle spese nei rapporti tra quest'ultima e il TI, 0 provvederà il Giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale del Comune di AC accoglie, per quanto di ragione, quello proposto da RC TI. Cassa la sentenza impugnata e D ( rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà sulle spese tra il TI e la società Immobiliare AC. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra quest'ultima e il Comune di AC. Roma 15 giugno 2000 Vinoujo Вы вежие IL CANCELLIERE C1 Taolo Talarico Carico DEPOSITALON CANCEL ERIA 3 0 GEN. 2001 2 20 Roma 0 TECANCELLERE CI La