Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato. (La Corte ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l'udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all'avviso né adottare la declaratoria d'irreperibilità dell'indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest'ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 26593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26593 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 757
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 6028/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
EL LA, nata ad [...] il 4 novembre del 1947;
avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Agrigento del 20 ottobre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Agrigento, con ordinanza del 20 ottobre del 2008, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EL LA avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato considerato realizzato senza alcun permesso di costruire.
Il Tribunale, dopo avere ritenuto inammissibile l'istanza avanzata dall'interessata perché proposta fuori termine in quanto i dieci giorni decorrevano da quando il sequestro preventivo era stato eseguito dalla polizia giudiziaria alla presenza dell'interessata e non da quando il giudice per le indagini preliminari aveva adottato il provvedimento a seguito di richiesta del pubblico ministero, esaminava comunque nel merito l'istanza rilevando la sua palese infondatezza.
Respingeva infatti la tesi dell'indagata, la quale aveva affermato di essersi limitata ad effettuare lavori di manutenzione, osservando che in realtà era stato demolito un vecchio fabbricato diruto ed era stato costruito un nuovo immobile.
Precisava che oggetto del sequestro era solo il fabbricato e le opere accessorie e non l'intero appezzamento di terreno su cui il fabbricato insisteva.
Ricorre per cassazione l'indagata per mezzo del proprio difensore deducendo:
La tempestività della richiesta di riesame perché essa era stata presentata entro dieci giorni dal provvedimento di convalida del giudice;
assume inoltre di non avere ricevuto l'avviso d'udienza e che il provvedimento di sequestro sarebbe stato pronunciato dal tribunale dopo dieci giorni dalla richiesta;
nel merito i vigili non avrebbero potuto procedere al sequestro anche del terreno. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dal provvedimento impugnato risulta che il sequestro, alla presenza dell'interessata, venne eseguito dalla polizia il 18 settembre del 2008.
Il giorno successivo il relativo verbale venne trasmesso al pubblico ministero il quale chiese al giudice la convalida e l'adozione del sequestro preventivo che venne disposto il 23 settembre e notificato all'interessata il 26 settembre successivo.
La richiesta è stata depositata il 6 ottobre ossia entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento del giudice.
In base all'art. 324 c.p.p., comma 1 la richiesta di riesame deve essere avanzata entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento di sequestro.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa corte, in caso di sequestro operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale "il sequestro convalidato"(Cass. n. 41693 del 2008; n. 29493 del 2003, n. 2675 del 1999).
Invero, solo con il provvedimento di convalida si perfeziona il sub- procedimento iniziato con la materiale esecuzione del sequestro ad opera della polizia e solo a partire da tale momento l'interessato può esercitare nella sua pienezza il diritto di reclamo avverso il provvedimento del giudice e non già avverso la mera operazione materiale eseguita dalla polizia.
Sarebbe invero anomalo far decorrere il termine dell'impugnazione da un'attività di polizia che potrebbe non essere convalidata. Fondate sono anche l'eccezione di nullità del provvedimento per omesso avviso alla parte e di inefficacia del provvedimento stesso per essere stato pronunciato oltre il termine di gg. 10 dalla ricezione degli atti.
Nella fattispecie è accaduto che il giorno dell'udienza, il presidente del collegio, rilevato che la parte non era stata ritualmente avvisata, ha rinviato l'udienza ad una data in cui il termine era ormai scaduto.
A tale data ha ugualmente provveduto nonostante la parte non fosse stata ritualmente citata.
A norma dell'art. 324 c.p.p., comma 5 il giudice deve provvedere nel termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricezione degli atti, altrimenti il provvedimento di sequestro perde efficacia. Si tratta di un termine perentorio che non consente proroghe. Per il rispetto del termine è sufficiente che nei dieci giorni sia depositato il dispositivo.
Per la natura perentoria del termine relativamente breve entro il quale il tribunale deve decidere non sono consentiti rinvii per rintracciare i soggetti aventi diritti all'avviso ne' la declaratoria d'irreperibilità dell'imputato o indagato.
Da ciò consegue che se non si riesce a notificare l'avviso all'indagato o imputato, non rinvenuto nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notificazione va effettuata al difensore a norma dell'art. 161, comma 4.
Nella fattispecie il provvedimento è divenuto inefficace perché depositato oltre il termine di dieci giorni e peraltro l'indagata nonostante il rinvio dell'udienza non risulta avvisata perché non si è provveduto a notificare l'avviso al difensore.
P.Q.M.
LA CORTE, Letto l'art. 620 c.p.p., Annulla Senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del 23 settembre del 2008, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009