Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 26593
CASS
Sentenza 19 maggio 2009

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Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato. (La Corte ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l'udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all'avviso né adottare la declaratoria d'irreperibilità dell'indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest'ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 26593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26593
    Data del deposito : 19 maggio 2009

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