Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali disposte per reati di criminalità organizzata è esclusa la sospensione feriale dei termini. (Fattispecie relativa alla perdita di efficacia dell'ordinanza resa dal tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo per decisione intervenuta oltre il termine di dieci giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 668
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 41929/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NI, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p. in data 17.9.2009 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 324 c.p.p. dalla richiesta di riesame presentata nell'interesse di LA TT, terza interessata e formalmente intestataria dei beni sequestrati al convivente Abbruzzese Fiore, indagato per associazione di tipo mafioso, omicidi e altri delitti, confermava in parte il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
2. Ha proposto ricorso la TT, a mezzo del difensore, avvocato Calabrese Sergio, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Preliminarmente eccepisce la violazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., in base al quale, sostiene, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, essendo la decisione sul riesame intervenuta oltre i dieci giorni previsti dall'art. 324 c.p.p., comma 5. Osserva che l'affermazione del Tribunale, secondo cui nei procedimenti afferenti le misure cautelari reali non trovava applicazione l'eccezione alla sospensione dei termini in periodo feriale per i procedimenti di criminalità organizzata pendenti in fase d'indagine, era assolutamente priva di base normativa.
2.2. Nel merito deduce che la motivazione del provvedimento impugnato, in punto di riconducibilità dei beni sequestrati alla TT alle attività dell'Abbruzzese evidenziava la totale mancanza di considerazione del modesto valore delle automobili e della entità dei conti sequestrati, non compatibili con la presunzione della provenienza da attività illecite. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, che attiene al ritardo con il quale il Tribunale aveva deciso sulla richiesta di riesame e dunque alla perdita di efficacia della misura, è fondato e assorbente.
L'eccezione era stata già formulata dinanzi al Tribunale del riesame, che l'aveva respinta affermando - dopo avere richiamato S.U. n. 15 del 1994, S.U. n. 7706 del 2005 e Sez. 2^, n. 1138 del 18.12.2007, dep. 2008 - che la sospensione dei termini delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p. andava riferita anche ai procedimenti cautelari reali, che la richiesta di riesame non costituiva situazione d'urgenza riconducibile a quelle previste dall'art. 240 bis e che in materia di misure cautelari reali adottate, non era applicabile la regola in forza della quale la sospensione dei termini per la fase delle indagini preliminari non opera per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata.
2. Ora l'asserzione secondo cui la richiesta di riesame non costituisce di per sè rinunzia alla sospensione dei termini può senz'altro ritenersi corretta, giacché è principio consolidato che la rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare (tra molte, tutte sostanzialmente conformi, v. Sez. 4^, Sentenza n. 28110 del 23/05/2007, Zunino).
3. Non può essere condiviso invece l'enunciato che: "Se è pur vero, ..., che nei procedimenti relativi a delitti associativi non opera la sospensione feriale dei termini, tale principio non si applica alle misure cautelari reali", tratto da Sez. 2^, n. 1138 del 18/12/2007, Di Fazio, al quale il provvedimento impugnato s'è rifatto. L'esclusione delle misure reali e degli incidenti che ad esse si riferiscono dalla deroga alla sospensione per i procedimenti di criminalità organizzata non ha infatti, come giustamente osserva il ricorrente, alcuna base normativa.
A mente dell'art. 2, comma 2 dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., "la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata".
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito che con la locuzione "termini delle indagini preliminari" di cui (all'art. 2 cit.), comma 1 debbono ritenersi indicati "tutti i termini procedurali in materia penale" riferibili ai provvedimenti o alle procedure intraprese durante tale fase: ivi compresi quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari (cfr. S.U., n. 12, 8/5/1996, Giammaria;
S.U., n. 14253 del 27.3.2002, De Feo;
S.U., n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca), anche reali (Sez. U, Sentenza n. 5 del 20/04/1994, Irizzo); espressamente sottolineando come alla stessa conclusione debba pervenirsi "quanto alla specifica normativa concernente i procedimenti di criminalità organizzata" (S.U.Iorizzo). D'altronde, come osservava S.U. Giammaria, la soluzione non può prescindere dall'interpretazione, oltre che letterale, logico- sistematica della normativa di cui all'art. 240 bis norme di coordinamento, il quale, aggiunto dal D.Lgs. 20 luglio 1990, n. 193 (recante la nuova disciplina della sospensione dei termini processuali in materia penale in sostituzione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2), è stato modificato con l'inserimento del comma secondo per effetto del D.L. n. 306, art. 21 bis convertito con L. n. 356 del 1992. Sicché, se è vero che, introducendo (nel quadro delle misure volte a far fronte ai gravi fenomeni malavitosi a livello sia di prevenzione che di repressione) (l'art. 240-bis), comma 2 il legislatore ha inteso evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisse pause o decelerazioni che finivano per essere pregiudizievoli al risultato dell'attività stessa, rispetto a fenomeni di elevata pericolosità sociale, che, si riteneva, esigevano "un tempestivo ed indilazionabile intervento dell'autorità giudiziaria" (S.U. Giammaria cit.); non si vede perché l'esigenza di accelerazione non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri che, siano essi probatori o preventivi, appaiono in ogni caso intimamente connessi all'attività d'indagine e funzionali alla evidenziata esigenza di una risposta, il più possibile rapida, alle attività delinquenziali della criminalità organizzata, "a livello sia di prevenzione che di repressione".
4. In conclusione, con riguardo al disposto dell'art. 240 bis disp. coord., comma 2 ne' sotto l'aspetto lessicale ne' sotto quello sistematico appare giuridicamente possibile estrapolare dal contesto dei termini della fase delle indagini preliminari i termini dei procedimenti di riesame (o di appello) relativi alle misure cautelari reali (o ai sequestri) assunte nella fase medesima, e quindi ad essa incidentali.
Il Tribunale non poteva perciò, dopo avere riconosciuto che il decreto di sequestro era stato adottato nell'ambito di un procedimento per reati di criminalità organizzata, ritenere sospesi durante il periodo feriale i termini di cui all'art. 324 c.p.p. e decidere ben oltre i dieci giorni assegnati dal comma 5 di tale articolo.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro oggetto di riesame perché la decisione sullo stesso non è intervenuta nei dieci giorni previsti dall'art. 234 c.p.p., comma 5. La Procura Generale in sede provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la inefficacia del decreto 2.7.2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di LA TT. Manda la comunicazione alla Procura Generale per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010