Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera con riferimento ai procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali relativi a reati di criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 349
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39455/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NC, N. IL 25/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 256/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 17/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.09.2009 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da OC AN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso a suo carico dal Gip dello stesso Tribunale ex art.321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
Premesso che la OC era indagata - e colpita da custodia cautelare in carcere - per i reati di usura e di estorsione, aggravati anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7, e premesso l'esame della normativa e della giurisprudenza di legittimità in materia, rilevava anzitutto il Tribunale - respingendo la relativa eccezione difensiva - come i termini per la decisione dovessero ritenersi sospesi in periodo feriale, in materia di misure cautelari reali, pur trattandosi di procedimento riferito a criminalità organizzata;
di poi, nel merito, come risultasse evidente sproporzione tra i redditi leciti dimostrati dall'indagata e dal marito GR IU (coindagato) e le proprietà in parola, colpite dal sequestro (una villa, il 20% della "NICO" immobiliare, il 40% della "Auto NICO"), beni dei quali non era stata data dimostrazione di lecita acquisizione;
risultava inoltre tenore di vita elevato, non giustificato dai redditi denunciati.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetta OC che motivava l'impugnazione deducendo, in sintesi:
a) violazione dei termini di cui all'art. 324 c.p.p., comma 5, avendo la difesa, con il fatto stesso di depositare l'istanza in data 13.08.2009, dimostrato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini;
b) mancata considerazione dei contributi difensivi in ordine all'origine delle acquisizioni, l'eredità derivata dal padre del GR (suocero dell'odierna ricorrente) ed i crediti bancari;
c) inidoneità delle conversazioni intercettate a sostenere il giudizio di elevato ed ingiustificato tenore di vita.
3. Il ricorso, fondato nella sua prima deduzione nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere in tal senso accolto. Va premesso che la preliminare questione di rito, in ordine alla vigenza o meno dei termini feriali in subjecta materia, era stata posta dal ricorrente già al Tribunale del riesame, atteso che la richiesta era stata depositata il 13.08.2009 e la decisione era stata assunta il 17.09.2009. La risposta è stata data dal Tribunale, sul punto - nel senso dell'operatività del termine feriale (ritenuta non operante, in materia di misure cautelari reali, la deroga prevista per i reati di criminalità organizzata) - sulla scorta di conforme decisione di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 1138 in data 18.12.2007, Rv. 238907, Di Fazio, a sua volta ritenendo basarsi su Cass. Pen. SS.UU. n. 5 in data 20.04.1994, Rv. 197702, Iorizzo).
Orbene, ritiene questa Corte di dovere, in ragionato e consapevole dissenso da tale orientamento, decidere in senso opposto. Va dapprima disatteso, peraltro, l'argomento del ricorrente secondo cui la stessa proposizione del ricorso in periodo di sospensione dei termini feriali (nella fattispecie l'atto è stato depositato in data 13.08.2009) dimostrerebbe - per facta concludentia - l'intenzione della parte privata di rinunciare agli stessi. In tal senso deve qui essere richiamato e ribadito il tradizionale insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la rinuncia ai suddetti termini deve essere espressa e formale, e non può coincidere con il mero deposito della richiesta di riesame che sia muta sul punto sospensione, non chiedendola in modo esplicito (cfr., in termini, tra tante, Cass. Pen. Sez. 4, n. 28110 in data 23.05.2007, Rv. 237053, Zunino;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 8419 in data 28.01.2008, Rv. 239315, Komani, decisione quest'ultima che esclude la rilevanza di comportamenti pretesamente concludenti proprio con riferimento al mero deposito dell'istanza di riesame durante il periodo feriale). Ciò posto, occorre però dire che la corretta interpretazione della vigente normativa deve portare inevitabilmente a concludere nel senso che la deroga alla sospensione dei termini feriali, per i reati in materia di criminalità organizzata, opera anche con riferimento alle misure cautelari reali. Occorre rilevare, invero ed anzitutto, come l'art. 2 c.p., comma 2, dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., nella sua chiara letteralità, non preveda l'ipotizzata esclusione in tema di misure reali, facendo esclusivo riferimento ai procedimenti per reati di criminalità organizzata, senza ulteriori distinzioni ("La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata"). Sul punto, varrà solo ricordare come debba ritenersi pacifico, nella lettura data da questa Corte, che l'anzidetta locuzione "termini delle indagini preliminari" vada riferita a "tutti i termini procedurali in materia penale" riferibili alle procedure, anche incidentali, ed anche in tema di misure cautelari (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 12 in data 08.05.1996, Rv. 205039, Giammaria;
Cass. Pen. SS.UU. n. 14253 in data 27.03.2002, Rv. 231038, De Feo ed altri;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 9884 in data 22.01.2009, Rv. 244510, Strangio;
ecc). Del resto anche la pronuncia resa da Cass. Pen. SS.UU. n. 5 in data 20,0 4.1994, Rv. 197702, Iorizzo, correttamente intesa, apertamente assumeva che "anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale", ovviamente ove si tatti di procedimenti per reati di criminalità organizzata. L'interpretazione qui sostenuta trova conforto anche nella ratio della normativa e nella sua lettura logico- sistematica, atteso che l'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., comma 2, di cui qui si discute, è stato inserito dalla L. n. 356 del 1992 nel quadro delle misure volte a far fronte ai più gravi fenomeni malavitosi. In definitiva la voluntas legis, ed anche il significato sostanziale della specifica disciplina, è quella di imporre accelerazioni, rispetto ai processi di minor urgenza, impedendo la sosta feriale per tutti i procedimenti di criminalità organizzata, e dunque non solo in relazione allo stato di restrizione dell'imputato, ma anche con riferimento ai sequestri, siano essi probatori o preventivi, al fine di realizzare un intervento dell'Autorità giudiziaria il più tempestivo possibile.
Orbene, poiché nella fattispecie è stata contestata all'odierna ricorrente l'aggravante specifica ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (non esclusa dal Tribunale, ne' specificamente contestata nel ricorso), e dunque si verte nell'ambito di procedimento per reati di criminalità organizzata, ritenuto - come sopra si è argomentato - che la sospensione dei termini feriali operi anche in tema di misure cautelari reali, si deve pervenire all'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza che a tale regola procedurale, qui decisa, non si è attenuta. Per conseguenza occorre pronunciare la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro oggetto del riesame, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., comma 10, perché la decisione sulla richiesta di riesame non è
intervenuta nei 10 giorni previsti dall'art. 324 c.p.p., comma 5. Restano inevitabilmente assorbiti gli altri motivi. La Procura generale in sede provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del decreto 01.08.2009 del Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di OC AN. Manda alla Procura generale in sede per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010