Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera con riferimento ai procedimenti di riesame o di appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata. (Conf. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2010 n. 5794, Nigro, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 345
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39405/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RI OS, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p. in data 17 - 21.9.2009 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro investito ex art. 324 c.p.p. dalia richiesta di riesame presentata nell'interesse di RI OS, indagato dei reati di cui agli art. 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti del ricorrente.
2. Ha proposto ricorso il RI, a mezzo dei difensori, avvocati Bruno Giuseppe e Manna Marcello, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata per violazione degli artt. 321 e 324 comma 5 c.p.p., della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, nonché per violazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p.. Preliminarmente eccepisce, ai sensi degli art. 325 c.p.p., commi 5 e 7 e art. 309 c.p.p., comma 10 e art. 240 bis disp. att. c.p.p., la perdita di efficacia della misura, sul rilievo che, pur avendo ricevuta la richiesta di riesame il 13.8.2009, il Tribunale aveva fissato l'udienza in camera di consiglio per la decisione soltanto il 17.9.2008. E osserva che la richiesta depositata in periodo feriale costituiva comportamento processuale concludente, univocamente significativo nel senso di una rinunzia alla sospensione durante il periodo feriale.
Nel merito lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato in punto di sproporzione tra redditi dell'indagato e valore dei beni sequestrati e di mancanza di adeguata giustificazione della provenienza lecita di tali beni, è illogica contraddittoria, non tenendo conto delle deduzioni difensive e della documentazione offerta a sostegno, che, con riferimento all'immobile al n. 2 del decreto di sequestro, evidenziavano in particolare l'acquisto ad epoca differente rispetto a quella dei fatti in contestazione e con modalità affatto lecite.
Censurabile era infine l'affermazione che bastava la consistenza numerica dei beni a rendere evidente la esistenza di un patrimonio non giustificato, pur mancando stime sul valore dei beni, che dovevano invece ritenersi imprescindibilmente richieste con riguardo a ciascuno dei cespiti in relazione ai quali si assumeva la sproporzione tra valore e reddito lecito.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, che attiene al ritardo con il quale il Tribunale aveva deciso sulla richiesta di riesame e dunque alla perdita di efficacia della misura, è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle illustrate in ricorso, ed è assorbente.
L'eccezione era stata già formulata dinanzi al Tribunale del riesame, che l'aveva respinta affermando: (a) da un lato e sulla scorta di Sez. 2^ n. 1138 del 18.12.2007, dep. 2008, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., comma 1 andava riferita anche ai procedimenti cautelari reali, ma che in materia di misure cautelari reali adottate, "come nella specie", nell'ambito di procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata, non operava il disposto del comma 2 di detto articolo;
(b) dall'altro che non era sufficiente a costituire rinunzia alla sospensione la proposizione della richiesta di riesame durante il periodo feriale.
2. Ora tale seconda asserzione può senz'altro ritenersi corretta giacché è principio consolidato che la rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare (tra molte, tutte sostanzialmente conformi, v. Sez. 4, Sentenza n. 28110 del 23/05/2007, Zunino).
3. Non può essere condiviso invece l'enunciato che: "Se è pur vero, ..., che nei procedimenti relativi a delitti associativi non opera la sospensione feriale dei termini, tale principio non si applica alle misure cautelari reali", di Sez. 2, n. 1138 del 18/12/2007, Di Fazio;
al quale il provvedimento impugnato s'è rifatto.
3.1. L'asserzione non ha base normativa, dal momento che a mente dell'art. 2, comma 2, dell'art. 240 bis disp. coord. c.p.p., "la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata". E questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito che con la locuzione "termini delle indagini preliminari" di cui al comma 1, (del cit. art. 2) debbono ritenersi indicati "tutti i termini procedurali in materia penale" riferibili ai provvedimenti o alle procedure intraprese durante tale fase: ivi compresi dunque quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari (cfr. S.U, n. 12, 8/S/1996, Giammaria;
S.U., n. 14253 del 27.3.2002, De Feo;
S.U., n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca), anche reali (Sez. U, Sentenza n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo); espressamente sottolineando come alla stessa conclusione debba pervenirsi "quanto alla specifica normativa concernente i procedimenti di criminalità organizzata" (S.U.Iorizzo).
3.2. D'altronde, come osservava S.U. Giammaria, la soluzione non può prescindere dall'interpretazione, oltre che letterale, logico- sistematica della normativa di cui all'art. 240 bis norme di coordinamento, il quale, aggiunto dal D.Lgs. 20 luglio 1990, n. 193 (recante la nuova disciplina della sospensione dei termini processuali in materia penale in sostituzione della L. 7.101969, n. 742, art. 2), è stato modificato con l'inserimento del comma secondo per effetto del D.L. n. 306, art. 21 bis, convertito con L. n. 356 del 1992. Sicché, se è vero che, introducendo (nel quadro delle misure volte a far fronte ai gravi fenomeni malavitosi a livello sia di prevenzione che di repressione) il comma 2 (dell'art. 240 bis), il legislatore ha inteso evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisse pause o decelerazioni che finivano per essere pregiudizievoli al risultato dell'attività stessa, rispetto a fenomeni di elevata pericolosità sociale, che, si riteneva, esigevano "un tempestivo ed indilazionabile intervento dell'autorità giudiziaria" (S.U. Giammaria citata); non si vede perché l'esigenza di accelerazione non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri che, siano essi probatori o preventivi, appaiono in ogni caso intimamente connessi all'attività d'indagine e funzionali alla evidenziata esigenza di una risposta, il più possibile rapida, alle attività delinquenziali della criminalità organizzata, "a livello sia di prevenzione che di repressione".
4. In conclusione, con riguardo al disposto dell'art. 240 bis disp. coord., comma 2, ne' sotto l'aspetto lessicale ne' sotto quello sistematico appare giuridicamente possibile estrapolare dal contesto dei termini della fase delle indagini preliminari i termini dei procedimenti di riesame (o di appello) relativi alle misure cautelari reali (o ai sequestri) assunte nella fase medesima, e quindi ad essa incidentali.
Nel caso in esame il Tribunale non poteva dunque, dopo avere riconosciuto che il decreto di sequestro era stato adottato nell'ambito di un procedimento per reati di criminalità organizzata e concerneva reati aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1992, art.7, ritenere sospesi durante il periodo feriale i termini di cui all'art. 324 c.p.p. e decidere ben oltre i dieci giorni assegnati dal cit. art., comma 5.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, ai sensi degli art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro oggetto di riesame perché la decisione sullo stesso non è intervenuta nei dieci giorni previsti dall'art. 234 c.p.p., comma 5. La Procura Generale in sede provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la inefficacia del decreto 1.8.2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di RI OS. Manda alla Procura Generale per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010