Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza "de plano", atteso che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme.
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- 1. la forza maggioreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2019
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 175) Il fatto Il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza di restituzione nel termine volta ad avanzare la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato presentata in data 27 febbraio 2010 dallo stesso difensore di fiducia, nel corso dell'udienza di trattazione del processo a suo carico, in via di celebrazione nelle forme del giudizio immediato. In particolare, con questo provvedimento, il giudice assumeva come non sussistesse impedimento assoluto dell'imputato, determinato da forza maggiore dell'imputato, a presentare l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro il termine …
Leggi di più… - 2. Difensore di ufficio sbaglia, ma la colpa è .. dell'assistito (Cass. 7923/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2015, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/01/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 105
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 32347/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MU LÒ N. IL 13/12/1985;
avverso l'ordinanza n. 4000/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del 10/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
De MU OL proponeva istanza di restituzione in termine, ex art. 175 c.p.p., assumendo di aver avuto conoscenza della cartella di pagamento per la somma di Euro 25.645,13 e che solo in tale momento aveva avuto contezza dell'emissione del decreto penale di condanna nei suoi confronti dato che esso risultava essere stato notificato presso la residenza dei suoi genitori benché egli risiedesse in Irlanda, come attestato dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Molfetta. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, con provvedimento in data 10 febbraio 2014, rigettava l'istanza sul rilievo che l'istante non aveva indicato l'esatta data di conoscenza effettiva della cartella e che ciò sarebbe stato necessario al fine di verificare la tempestività dell'istanza ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Avverso il provvedimento emesso dal gip proponeva ricorso per cassazione De MU OL, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in quanto il provvedimento del gip era stato emesso de plano e non a seguito di rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127 c.p.p., sicché gli era stata preclusa la possibilità di depositare memorie o, comunque, di far valere più compiutamente le suo ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva la corte che il gip del tribunale di Trani ha correttamente deciso de plano sulla richiesta di rimessione in termine, senza fissazione di una apposita camera di consiglio partecipata, facendo buon governo dell'indirizzo della giurisprudenza della corte di legittimità per il quale, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme;
procedura de plano che si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo, nell'art. 175 c.p.p., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., (Sez. 6^, n. 18240 del 16/04/2013, Ambrosino, Rv. 255139 ; Sez. 5^, n. 13290 del 10/02/2011, Nì kolic, Rv. 249955; Sez. 1^, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240237;
Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418). Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015