Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
INT ME OPOL ITALIANO1 05 94 /0 2 0 73894 REPUBBLICA IT E N A O I I 5 Z 6 R . 8 A 9 A N R 1 T T / - S U 4 I / B B CORTE S PREMA DI CASSAZIONE 6 G . I 2 L E Oggetto . R L R R A . T P . A SEZIONE TRIBUTARIA B D D Tributaria A L T E A E I T 1 D 3 R I N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 S E E N S . T E E S N A I A Dott. Enrico РАРА M - Presidente R.G.N. 3968/01 Dott. Antonio MERONE · Consigliere Cron.28197 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente ONE CIVILE SENTENZA 73894 sul ricorso proposto da: AC AR, AC EN, IN MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li difende unitamente all'avvocato ELIDO GUERRINI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE, UFF. II DD BORGO A MOZZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1303 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 155/00 della Commissione FIRENZE, depositata iltributaria regionale di 01/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GUERRINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi OS NI e AR NI, avendo realizzato un fabbricato, e avendolo desti- nato in parte ad [...], gestito sotto la ragione sociale s.d.f. NI & NI Albergo Milano, riportando nel registro dei cespiti ammortizzabili le relative spese di ristrutturazione per £ 200.000.000, trasferirono l'azienda, con scrittura privata registrata il 20 agosto 1990, a AR e RE NI, quali legali rappresentanti dell'Hotel Milano s.n.c., e con atto 14 luglio 1990 cedettero l'immobile in locazione alla medesima so- cietà. L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo a Mozzano, ritenuto che fosse stata rea- lizzata una plusvalenza e che fossero stati espo- sti altri costi indetraibili, rettificò il reddito d'impresa, in capo ai soci della società di fatto, da £ 73.527.000 a £ 871.503.000 ai fini Ilor ed Irpef. La società, in persona dei suoi ex soci, presentò allora autocertificazione ai fini della richiesta di rilascio di proposta di accertamento con adesione per gli anni 1989 e 1990, a norma del- l'art. 3 d.l. n. 564/1994, convertito dalla legge n. 656/1994, e, successivamente, pagò la somma au- toliquidatasi in mancanza di risposta entro il ter- mine di scadenza del 15 dicembre 1995. L'Ufficio, dopo la scadenza indicata, accolse la richiesta di rilascio di proposta di accertamento con adesione per il 1989, e la respinse per il 1990, motivando la decisione con la rilevazione di comportamenti evasivi inquadrabili nelle fattispecie di reato di cui all'art. 4 lett. f d.1. 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991 n. 154. A se- guito di questi fatti, AR NI e OS NI proposero distinti ricorsi alla Commis- sione tributaria di Lucca contro il provvedimento di rigetto della proposta di accertamento con ade- sione e contro gli accertamenti del reddito d'im- presa ai fini Ilor ed Irpef per l'anno 1990, chie- dendone l'annullamento, non sussistendo, per il primo, gli estremi di legge per rifiutare l'accer- tamento per adesione, e, per gli altri, la conte- stata plusvalenza. La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 246/04/1997, riuniti i ricorsi, ac- colse quello contro il rifiuto di accertamento con adesione, rimanendo assorbiti gli altri. L'Amministrazione propose appello, riaffermando la legittimità del rifiuto di accertamento con ade- sione. Nel giudizio di secondo grado si costituiro- no, oltre a AR NI, anche AR e RE Bal- coseIl constel. est dr. Aldo Ceecherini daccini, quali eredi di OS NI nel frattempo deceduto, e resistettero al gravame. La Commissione tributaria regionale della To- scana, con sentenza depositata il 1 dicembre 2000, considerato che l'omessa presentazione della propo- sta di accertamento da parte dell'Ufficio, entro il termine del 31 agosto 1995, non consente al contri- buente di procedere all'autoliquidazione, ma solo di sollecitare all'Ufficio la formulazione di una nuova proposta sempre che non ricorrano cause ostative come stabilito dall'art. 6, comma 5, del regolamento approvato con d.P.R. 13 aprile 1995 n. 177 e previsto dall'art. 3 del d.l. n. 564 del accolse l'appello e dichiarò la legittimità1994, dell'avviso di accertamento. Per la cassazione della sentenza di appello, notificata il 12-15 gennaio 2001, ricorrono i con- tribuenti con due mezzi con atto notificato il 2 febbraio 1991. Il Ministero delle finanze, in per- sona del ministro pro tempore, rappresentato e di- feso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depo- sitato memoria. I MOTIVI DELLA DECISIONE La questione del denunciato difetto di autoriz- zazione dell'Ufficio a proporre appello dev'essere esaminata con pregiudizialità, trattandosi di que- stione rilevabile d'ufficio, ancorché sollevata dai ricorrenti solo con memoria depositata dopo l'esau- rimento del diritto ad impugnare. La verifica della legittimazione ad appellare, trattandosi di vizio del procedimento, nel controllo del quale questa Corte è giudice del fatto, deve essere compiuta sulla base dell'esame diretto degli atti del pro- cesso. Da questi risulta che l'appello non fu pro- posto dall'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Borgo a Mozzano, bensì dalla competente Direzione regionale delle entrate, la quale, con nota 15 marzo 1999, aveva chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato la stesura dell'atto e l'assunzione della difesa dell'Amministrazione. La predetta nota 15 marzo 1999 fu inoltre trasmessa il 3 giugno 1999 dall'Avvocatura distrettuale alla Commissione regionale, pur con la riserva che ciò non era necessario. E, in effetti, la direzione re- gionale delle entrate, titolare dell'autorizzazione a proporre appello, non era tenuta a procurarsi l'autorizzazione medesima, a norma dell'art. 52 Il cons. rel, est. dr. Aldo Ceccherini d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod. validamente propo- L'appello, pertanto, era stato sto. ricorso si denunziaCon il primo motivo di l'omessa, 0 insufficiente contraddittoria motiva- zione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rile- vabile d'ufficio in relazione all'art. 112 c.p.c.; si deduce che nel corso del giudizio di primo grado e nel giudizio di appello i ricorrenti non solo avevano contestato il mancato riconoscimento della validità della loro proposta di accertamento per adesione, ma avevano sempre eccepito che la plusva- lenza non si era verificata perché l'immobile non era mai stato di proprietà della società di fatto NI e NI ma personalmente dei coniugi: a riprova di ciò essi avevano prodotto non solo con il ricorso introduttivo ma anche con le memorie successive tra le quali si cita in particolare la memoria 17 aprile 2000 davanti alla Commissione di Firenze diversi documenti. Il giudice d'appello aveva invece deciso sul ricorso concernente l'ac- certamento con adesione, senza nulla Osservare su- gli altri due ricorsi riuniti al primo, così omet- tendo l'esame della domanda principale proposta dai ricorrenti in violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è infondato. Nel giudizio di appello il thema decidendum è limitato ai punti e ai capi della sentenza impugnata che hanno formato oggetto di impugnazione, oltre che a quelli che rispetto ad essi devono qualificarsi pregiudiziali o consequen- ziali. Nella specie, essendo stati impugnati in primo grado tre atti impositivi, per ragioni diver- se e inerenti al contenuto di ciascuno di essi, il primo giudice aveva accolto il ricorso contro il primo atto (rifiuto di accertamento con adesione) e considerato assorbiti gli altri due, aventi ad og- getto l'accertamento del reddito da plusvalenza e del conseguente debito d'imposta. Proposto poi gra- dall'ufficio, con riguardo a quanto deciso vame nella sentenza impugnata, il giudice di appello, nel riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il rifiuto di accer- tamento per adesione, non aveva alcuna ragione di conoscere d'ufficio della fondatezza degli altri due ricorsi, il cui esame non poteva considerarsi nonché, evidentemente, pregiudiziale, neppure 1 di- pendente dall'appello principale, avendo quei ri- corsi ad oggetto dei vizi del tutto autonomi ri- spetto a quello del rifiuto della proposta per ade- sione. Ne consegue che gli appellati avevano l'onere a norma dell'art. 56 del d. P. R. 31 dicem- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini bre 1992 n. 546 di riproporre specificamente in appello le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, le quali dovevano, in mancanza di tale riproposizione, in- tendersi rinunciate. Ora, dall'esame degli atti dell'appello (al quale questa Corte è anche in tal caso abilitata dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato), risulta che nel loro atto di costituzione in appello i contribuenti, nel ripor- tarsi in toto a quanto dedotto, eccepito e argomen- tato con i ricorsi riuniti e con le successive me- morie, che si davano per integralmente riportate e trascritte, rilevavano l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello; essi chiedevano pertanto di confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 246/04/97, col favore delle spese del giudizio. Non vi é dubbio che con tali generiche afferma- zioni, e a maggior ragione con quelle puntuali e specifiche richieste, non potevano ritenersi speci- ficamente riproposte in appello le impugnazioni proposte in primo grado contro i due accertamenti del reddito dei soci della società di fatto. Né l'onere in questione poteva ritenersi assolto con il deposito di documenti allegati ad una memoria (come si suppone negli scritti difensivi dei ricor- renti), atto istruttorio la cui rilevanza può esse- re apprezzata con riferimento alle questioni devo- lute al giudice di appello, e che per questa ragio- ne presuppone già adempiuto l'onere di indicare al giudice le questioni integranti il thema deciden- dum. Il motivo deve essere pertanto rigettato. Con il secondo motivo si denunzia la violazione falsa applicazione dell'art. 3 d.
1. n. 564/94, e convertito dalla legge n. 656/1994; si deduce che il diniego dell'Ufficio, di addivenire all'accerta- mento per adesione, era stato comunicato oltre il termine di legge, ed era illegittimo perché motiva- to con riguardo ad un reato non contestato all'in- teressato e comunque inesistente, sì che la relati- va segnalazione era stata archiviata dalla Procura della Repubblica, e comunque riconducibile alla previsione non già dell'art. 4 ma dell'art. 1 della legge n. 516/1982, e quindi non costituente ostaco- lo all'accertamento per adesione. Il motivo è inammissibile, perché ignora la ra- tio decidendi posta dal giudice dell'appello a fon- damento della decisione. Nella sentenza impugnata, infatti, il ricorso dei contribuenti è dichiarato infondato perché, si osserva, l'omessa presentazio- ne della proposta di accertamento da parte dell'Ufficio, entro il termine del 31 agosto 1995, non consente al contribuente di procedere all'auto- Il cons. el. est. dr. Aldo Ceccherini liquidazione, ma solo di sollecitare all'Ufficio la formulazione di una nuova proposta, come stabilito dall'art. 6, comma 5, del regolamento approvato con d. P.R. 13 aprile 1995 n. 177 e previsto dall'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994. La mancata impugnazione di questa ratio decidendi ne ha comportato il pas- saggio in giudicato, con la conseguente perdita di interesse della parte a far valere altri motivi a sostegno delle sue ragioni. In conclusione il ricorso deve essere rigetta- Le spese del giudizio di legittimità seguono la to. soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricor- renti al pagamento delle spese, liquidate in complssive € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 21 marzo 2002. Il Presidente. Il Cons. est. дело с ли чийсо бела (Aldo Ceccherini) (Enrico Papa) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO Oggi 1 LUG. 2002