Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 1
La violazione della disposizione che regola gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti dà luogo ad una mera irregolarità che non vizia quindi la sentenza, se la pena irrogata resta nei limiti di legge e non emerge l'inosservanza delle norme che provvedono alla quantificazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2009, n. 27114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27114 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/04/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1607
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 3579/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI OR nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Bua Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15 luglio 2005 pronunciata dal G.I.P. di Torino a seguito di rito abbreviato, SI SA veniva riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 628 e 495 c.p.p e perciò condannato alla pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenute equivalenti alla recidiva contestata.
In data 11 novembre 2005 la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, riformava il giudizio di comparazione tra circostanze, ritenendo quelle attenuanti prevalenti sulla recidiva e, per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 dir reclusione ed Euro 240,00 di multa. Ricorre il SI lamentando illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della riduzione di pena, in quanto il giudice d'appello aveva proceduto ad un'unica diminuzione di pena, pur a fronte della concessione di due distinte attenuanti, che una volta divenute prevalenti sulla recidiva avrebbero imposto di procedere a due distinte diminuzioni di pena, operazione che avrebbe eventualmente portato ad una diversa e più favorevole quantificazione della pena, inflitta.
Il ricorso non è fondato.
In effetti l'art. 63 c.p., comma 2 prescrive, in caso di concorso di più circostanze omogenee, che l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente, con ciò indicando la necessità di tante operazioni di aumento o sottrazione quante sono le circostanze omogenee concorrenti. Tuttavia la violazione di questa regola non comporta sempre la determinazione di una pena illegale, ne' pregiudica necessariamente l'interesse dell'imputato. Essa è dettata in vista di due obiettivi: il primo è quello di assicurare che la pena sia determinata in modo legale, e cioè in misura non superiore nè inferiore a quella prescritta dalla legge per il reato concretamente circostanziato;
il secondo obiettivo è quello del controllo delle modalità di esercizio del potere discrezionale concesso al giudice del merito. Quando la violazione della regola comporta anche la determinazione di una pena illegale, la sua rilevanza è in re ipsa, non potendosi ammettere l'inflizione di pene non previste dalla legge. Quando invece la violazione dell'art. 63 c.p., comma 2 implichi semplicemente la difficoltà di ricostruire il ragionamento del giudice nella quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni - ferma la legalità della pena inflitta - la sua rilevanza è condizionata al fatto che vi sia stato concretamente un malgoverno delle norme sostanziali che presiedono alla quantificazione della pena, quale, ad esempio l'omessa considerazione di un fattore rilevante ex art. 133 c.p.. In assenza di tale ulteriore caratteristica, la violazione della norma in discussione appare improduttiva di qualsiasi effetto e incapace di viziare la sentenza, traducendosi in una mera irregolarità per la mancata esecuzione di un calcolo aritmetico che non potrebbe comunque mutare il contenuto della decisione nemmeno con riferimento alla quantità della pena. Va pure aggiunto che l'errore di metodo del giudice può rendere ipoteticamente più difficile l'emersione di un cattivo esercizio del potere discrezionale, ma tale evenienza, ai fini del giudizio di legittimità, deve essere quantomeno denunciata dall'imputato ricorrente e non può essere presunta dal giudice. Nel caso di specie, la pena applicata dalla Corte territoriale non è illegale e il ricorrente non lamenta la violazione di alcuno dei criteri di quantificazione, ne' accolla all'errore di metodo, pur effettivamente commesso, una qualche difficoltà di sindacato del potere discrezionale del giudice. Egli sostiene solo che eventualmente avrebbe potuto ottenere un trattamento più favorevole, ma senza in alcun modo specificare tale affermazione. Ne consegue che la violazione denunciata appare irrilevante ai fini della legittimità della sentenza, poiché il ricorrente non ne denuncia alcuna incidenza sul corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
Al rigetto del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009