Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
In tema di contrabbando, la fattispecie prevista dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - che ha natura di reato a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato e consiste nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine - ha carattere residuale e sussidiario rispetto alle altre fattispecie tipizzate, ed è finalizzata a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando. (Fattispecie relativa all'illecita classificazione delle merci importate come "esenti da dazio", ottenuta grazie ad una sequenza di attività comprendenti la falsificazione dei verbali doganali. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di cui al predetto art. 292, e non quello di esportazione delle merci dagli spazi doganali senza avere pagato i diritti dovuti, previsto dal citato d.P.R. n. 43).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 39196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39196 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
39 1 96 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente N. 1635/2015 - Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. GERARDO SABEONE N. 38551/2014 Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RD N. IL 03/01/1939 1 SALINARI NICOLA N. IL 28/06/1939 DI CROCE ALFIO N. IL 22/02/1951 MELE ARMANDO N. IL 02/07/1939 TRIBUZIO MARIO N. IL 02/07/1962 ANDRIULLI MARIO RAFFAELE N. IL 23/10/1946 SERGI COSIMO N. IL 09/09/1958 GALASSO SALVATORE N. IL 20/04/1967 TOMA GIUSEPPE N. IL 30/01/1946 RIZZATO CARLO N. IL 03/10/1954 avverso la sentenza n. 1001/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 16/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Mazzotta, che ha concluso, con riferimento alle posizioni TO e Di CE, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al capo A) e il rigetto nel resto e, per gli altri imputati, per il I • rigetto dei ricorsi. Udito l'avv. M. Bachetti, per le parti civili Ministero dell'economia e delle finanze e Amministrazione AN, che ha concluso per il + rigetto dei ricorsi, depositando nota spese. Uditi l'avv. R. Maggi (per NA), l'avv. E. Sicilia (per LE e OM), l'avv. C. Percolla (per OM e ZA), l'avv. R. Levato (per AL), l'avv. E. Albanese (per LL), l'avv. A. Reina (per TO, Di CE e IO), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO C 1. Con sentenza deliberata in data il 17/11/2008, il Tribunale di AR, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato colpevoli dei seguenti reati (condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite): a) TO NA, NA IC, Di CE AL, LE AR e ZI RI per avere, i primi tre, promosso, organizzato e diretto, il quarto e il quinto, partecipato ad un'associazione per delinquere al fine di commettere più delitti di contrabbando doganale e di falsità ideologica in atto pubblico;
b) TO NA, NA IC, Di CE AL, LE AR, ZI RI, LL RI FA, GI CO, AL AL, OM GI e ZA RL del delitto di contrabbando continuato e aggravato (artt. 292, 295, comma 2, lett. c) e comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, d'ora in poi TULD), perché, in concorso tra loro, TO quale presidente del c.d.a. e legale : rappresentante, Di CE quale direttore amministrativo, De AN e IO quali direttori di stabilimento di ON s.p.a., NA e LE quali direttori della circoscrizione doganale di AR, ET (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) quale spedizioniere doganale di ON s.p.a., gli altri quali funzionari della dogana di AR, attraverso la compilazione dei falsi verbali di rottamazione e accertamento di cui al capo c), nei quali veniva attestato falsamente di avere "assistito alla pesatura di avanzi di alluminio : (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura o tranciatura/rottamazione del T- bars/lingotti/legacci/bramme di alluminio (ovvero delle palette di magnesio), a suo tempo effettuata sotto la vigilanza della G.d.F. e con controlli saltuari di un Funzionario della OG ...", sottraevano al pagamento dei diritti di confine dovuti, Kg. 260.839.808 di alluminio primario, Kg. 3.455,677 di alluminio secondario e Kg. 255.760 di magnesio, così evadendo dazi all'importazione per : 2 un importo complessivo di Lire 47.419.372,347 (pari ad euro 4.748.290,44), pari al 6% della merce importata. In AR fino al dicembre 2002. c) TO NA, NA IC, Di CE AL, LE AR, ZI RI, LL RI FA, GI CO, AL AL, OM GI e ZA RL del delitto continuato e aggravato di falso ideologico in atto pubblico, perché, nelle qualità indicate, concorrevano nella redazione di oltre 1700 verbali di "rottamazione ed accertamento" nei quali veniva falsamente + attestato da parte dei finanzieri e dei doganieri addetti ai controlli, in contraddittorio con lo spedizioniere ET, di avere "assistito alla pesatura di avanzi di alluminio (ovvero di magnesio) ottenuti dalla foratura о tranciatura/rottamazione del T-bars/lingotti/legacci/bramme di alluminio (ovvero delle palette di magnesio), a suo tempo effettuata sotto la vigilanza della G.d.F. e con controlli saltuari di un Funzionario della OG ...". In AR fino al dicembre 2002. d) NA e TO del reato di cui agli artt. 110, 81, 319 e 321 cod. pen., perché il primo, per agevolare il rilascio in favore di ON s.p.a. dell'autorizzazione n. 5005 del 07/04/1997 e di successive analoghe autorizzazioni aLO svolgimento di "operazioni di trasformazione sotto controLO doganale", nonché per omettere i dovuti controlli sulle medesime operazioni, consentendo la compilazione dei falsi verbali di rottamazione di cui ai capi b) e c), riceveva dal secondo e da ET denaro o altre utilità (l'assunzione presso ON s.p.a. del figlio SS NA;
l'utilizzo gratuito per la figlia NA NA di un appartamento in Roma;
telefoni cellulari, buoni benzina, ricariche telefoniche, tessere autostradali, un condizionatore d'aria, 40 litri di vino con cadenze mensili, pagamento di conti in alberghi e ristoranti e altre utilità di analogo genere); in AR fino al settembre del 2001. e) TO, Di CE e LE del reato di cui agli artt. 110, 81, 319 e 321 cod. pen., perché il terzo, per agevolare il rilascio di nuova autorizzazione in favore di ON s.p.a. n. 11309 del 27/09/2001 per lo svolgimento di "operazioni di trasformazione sotto controLO doganale" e per omettere i dovuti controlli sulle medesime operazioni, consentendo la compilazione dei falsi verbali di rottamazione di cui ai capi b) e c), riceveva dal primo, per il tramite del secondo, circa 51 mila euro, materialmente consegnati da ET, nonché buoni benzina, il pagamento di conti al ristorante con cadenza quasi settimanale e altre utilità deLO stesso tipo;
in AR fino al dicembre del 2002. 2. Con sentenza deliberata il 16/01/2014, la Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR, confermata nel resto quanto alle affermazioni di : 3 responsabilità la sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione: nei confronti di NA IC, LE AR e IO RI in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti (ferma al luglio del 2001, quanto a NA, la cessazione delle condotte poste in essere, così come ritenuto dal primo giudice); nei confronti di TO NA e di Di CE AL, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi b), c), d) ed e); - nei confronti di LL RI FA limitatamente all'imputazione di cui al capo c). La Corte di appeLO ha dato atto che all'udienza del 31/01/2012 hanno rinunciato alla prescrizione gli imputati GI CO e AL AL, mentre all'udienza del 15/10/2013 hanno rinunciato alla prescrizione gli imputati : OM GI, ZA RL e LL RI FA (quest'ultimo solo in relazione all'imputazione di cui al capo b). - sezione3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appeLO CE distaccata di AR hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore avv. A. Reina, TO NA, Di CE AL e ZI RI, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione degli artt. 416, primo comma, 157 e 159 cod. pen. Erroneamente la Corte di appeLO non ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo a) ascritto a TO e a Di CE: anche considerando la sospensione del corso della prescrizione valutata dalla sentenza impugnata, essendo il reato contestato fino al dicembre 2002, la prescrizione è maturata nel febbraio del 2013. 3.2. Violazione degli artt. 292 e 282 TULD, mancata assunzione di una prova decisiva, inutilizzabilità di prova testimoniale. La partecipazione ai reati-fine degli odierni ricorrenti viene desunta solo dalla loro qualità di vertici di ON s.p.a. e di capi di un'associazione tutta da dimostrare come entità autonoma rispetto all'attività imprenditoriale svolta dalla società. ON s.p.a. era stata autorizzata a gestire un deposito doganale privato di tipo C, destinato all'immagazzinamento di merci (nella specie, alluminio) e alla trasformazione e fusione, sotto il controLO doganale, dei prodotti in alluminio prima di essere immessi al consumo: quale società autorizzata, ON s.p.a. è soggetto antinomico alla figura del "contrabbandiere" che importa o esporta merci senza assolvere agli obblighi doganali, tanto più che la eventuale condotta illecita è garantita da polizza fideiussoria per coprire il rischio, per l'Agenzia delle AN, che tutta la merce giacente in deposito fosse commercializzata o fusa con evasione doganale. In data 22/05/2002, la Guardia di finanza ha proceduto al sequestro di lingotti-legacci e blocchi t-bars rinvenuti fuori dal deposito doganale e gli stessi verbalizzanti hanno contestato l'ipotesi di cui all'art. 282, lett. d), TULD, sicché qualora fosse accertato che ON avesse proceduto alla commercializzazione e destinato alla fusione prodotto non integro e non rottamato asportato dal magazzino, tale condotta, sussumibile nella norma richiamata, non costituisce illecito penale, perché l'asportazione è garantita dalla polizza fideiussoria;
erroneamente la Corte di appeLO ha considerato la questione di mera qualificazione giuridica. La prova dell'avvenuta commercializzazione viene desunta solo dalle fatture di vendita di "blocchi al 99,7%", ma sul punto, la Corte ha omesso di rispondere alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere tutti i rappresentanti legali delle società acquirenti, laddove inutilizzabile è l'informazione tratta dalla deposizione del M.LO IN, secondo cui presso le sedi delle società erano state rinvenute partite di alluminio in forma integra, in quanto basata su visiva informazione inserita in un verbale di sommarie informazioni di un soggetto peraltro non escusso in dibattimento. La sentenza impugnata ha illegittimamente utilizzato le dichiarazioni del coimputato ET, nei confronti del quale si è proceduto separatamente e non è stato sentito in dibattimento, sicché dette dichiarazioni, che hanno assunto un peso preponderante nel convincimento del giudice di merito, non sono utilizzabili. C 3.3. Vizi di motivazione in relazione agli artt. 40, 110 e 479 cod. pen. La responsabilità di TO e Di CE in ordine ai falsi ideologici è motivata dalla Corte di appeLO ritenendo la sussistenza del concorso morale e del concorso omissivo ex art. 40 cod. pen., sulla base di una motivazione apodittica basata sulla sola posizione di vertice assunta in seno al sodalizio, in quanto ideatori e pianificatori del programma delittuoso, laddove il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente dominante, non può far presumere la responsabilità per ogni reato da altri commesso pur se riferibile all'organizzazione. In carenza di elementi atti ad individuare una qualsiasi condotta di concorso morale dei ricorrenti nei reati-fine e la relativa incidenza causale, non è consentito il recupero di forme di corresponsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen. ponendo a carico dei vertici del sodalizio un obbligo giuridico di impedire l'evento relativo ai singoli reati-fine. La Corte di appeLO, inoltre, ha omesso di valorizzare l'assorbente circostanza che a tutte le operazioni di trasformazione sotto controLO doganale era adibito per legge e contrattualmente lo spedizioniere doganale ET, la cui retribuzione era commisurata al corrispettivo che risultava essere stato rottamato. 5 3.4. Violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione. giudici di merito non hanno affrontato il preliminare problema della insostenibilità della costituzione di un sodalizio che, per la sua concreta operatività, avrebbe dovuto prevedere la necessaria partecipazione di un numero indefinito di finanzieri e doganieri. La Corte di appeLO ha eluso l'onere dimostrativo dell'esistenza di un'entità autonoma" sovrapponendo l'organizzazione criminale alla struttura imprenditoriale ed argomentando sulla base della sola commissione di fatti criminosi. Con specifico riferimento alla posizione di IO la sentenza impugnata non valuta la rilevanza e la significatività degli elementi di accusa a suo carico in ordine ai reati contestatigli: la deposizione del teste IS secondo cui il ricorrente "molte volte" gli diceva di effettuare il trasporto dell'alluminio primario direttamente sul camion in uscita, senza passare dal deposito, dimostra solo il concorso, in singoli casi, nel fatto illecito di cui all'art. 282 lett. d) TULD, la cui violazione è però garantita dalla polizza fideiussoria.
3.5. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Con riferimento al solo ricorrente IO, imputato quale direttore deLO stabilimento di ON, è stato accertato che dal 1997 al luglio 2002 tale carica è stata ricoperta dal coimputato De AN, assolto in primo grado;
la Corte di appeLO ha rigettato il motivo di appeLO osservando che il periodo indicato va ripartito tra De AN e IO per il periodo di competenza di ciascuno, ma tale rilievo è in contrasto con l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui dal 22/05/2002 alla prima settimana del luglio 2002 la società ha regolarmente assolto agli obblighi doganali.
3.6. Violazione dell'art. 416, primo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Con riferimento ai ricorrenti TO e Di CE, la sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico circa il ruolo di capi e organizzatori del sodalizio ad essi contestato, laddove dalla carica rivestita nella società non può inferirsi la qualità penalmente rilevante ex art. 416, primo comma, cod. pen.
3.7. Violazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. e vizi di motivazione. L'atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'imputazione sub d) è l'autorizzazione n. 5005 del 07/04/1997 rilasciata a ON dal Dipartimento delle AN di AR e a firma di ON La AC, sostituto del Capo della circoscrizione NA, laddove la sentenza impugnata afferma che l'autorizzazione in questione è stata emessa dall'imputato NA;
il provvedimento favorevole alla società per il quale sarebbe intervenuto accordo corruttivo con NA risulta : sottoscritto da persona diversa, sicché non sussiste alcun nesso di sinallagmaticità tra le indebite utilità aLO stesso elargite e l'atto oggetto di mercimonio. In carenza di un illecito accordo, la corruzione per l'esercizio delle funzioni è punita solo dal novembre del 2012. 6 3.8. Violazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appeLO ha qualificato illegittimo un atto che, al momento della sua emanazione, era considerato legittimo da TO, da ET ed anche da LE, che si era limitato a rinnovare un'autorizzazione già concessa nel 1997, aggravando, anzi, la procedura. Non potendosi ravvisare un nesso di sinallagmaticità tra atto e denaro corrisposto, si è in presenza di corruzione per l'esercizio delle funzioni, non punibile in quanto commessa prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 318 cod. pen.
3.9. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appeLO ha motivato in modo apodittico circa il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto ricorso per cassazione LE AR, attraverso il difensore avv. E. Sicilia, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Travisamento dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione di BA nel febbraio 1997, con consequenziale classificazione dell'alluminio esendazio, e vizio di motivazione. La tesi dei giudici di merito secondo cui nel 1997 la classificazione assegnata alla merce fosse il frutto di un disegno criminoso rinnovato tra i vari imputati è una mera congettura, così come l'affermazione circa l'autonomia gerarchica e di competenze tra le varie direzioni doganali di AR, BA e Roma: la sentenza della Corte di giustizia in data 08/07/2010 ha affermato che l'autorizzazione del 1997 è fallace e si è rivelata insidiosa per le altre, contenendo il vulnus del precipuo codice dato all'alluminio che sarebbe stato importato e trattato da ON.
4.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 130 133 Reg. CEE n. 2913/92, 551 552 Reg. CEE n. 2454/93, 92 TULD, vizio di motivazione, - sollecito alla proposizione del rinvio preliminare alla Corte di giustizia europea sulle questioni della connessione e propedeuticità dell'istituto del DDP, all'autorizzazione per la trasformazione di prodotti sotto controLO doganale e la classificazione dell'alluminio, trattato per la fusione e di queLO per la commercializzazione. L'opinione espressa dalla Direzione Fiscalità e AN della Commissione europea e quella della Corte di giustizia nella sentenza in data : 08/07/2010, scaturita dalla denuncia per infrazione presentata da LE, contrastano con la sentenza impugnata, secondo cui l'autorizzazione rilasciata nel febbraio del 1997 dalla Direzione Compartimentale delle AN per le Regioni Puglia e Basilicata e le successive autorizzazioni rilasciate dalla Direzione circoscrizionale di AR sono provvedimenti separati tra loro. Vi è un conflitto 7 : . tra l'interpretazione delle norme di diritto comunitario oggetto del procedimento penale data dalla Corte di appeLO e quella data dalla Corte di giustizia che andrà auspicabilmente risolto attraverso una domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE. La Corte di appeLO avrebbe dovuto valutare i provvedimenti rilasciati dalla OG Circoscrizionale di AR, anche alla luce della accertata irregolarità delle autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Compartimentale, che ne costituiscono il presupposto. Anche la materia della classificazione tariffaria, affrontata in modo sommario dai giudici di merito, costituisce profilo di diritto dell'Unione europea, essendo basato sulla Nomenclatura Combinata OGle, laddove i giudici di merito hanno classificato la merce in questione senza fare alcuna compiuta applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia in materia.
4.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale. Erroneamente i fatti di contrabbando sono stati qualificati a norma dell'art. 292 TULD e non dell'art. 282, lett. d), TULD, nella cui fattispecie rientra la condotta contestata, dovendosi altresì considerare che il titolare del deposito doganale privato aveva preventivamente garantito il pagamento dei diritti di confine, risultando così soggetto solo a sanzione amministrativa (così come ritenuto dagli operanti in occasione del sequestro della merce del maggio del 2002 e dal Tribunale del riesame che ha revocato il sequestro stesso).
4.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al delitto di falso in atto pubblico. La classificazione dei materiali importati da ON era stata operata dalla nota autorizzazione, mentre il ruolo del doganiere era relegato a queLO derivante dall'istituto del deposito doganale privato, dalla tipologia della merce importata e dalle operazioni preventivamente autorizzate che nel deposito si sarebbero svolte. I controlli a spot svolti dai doganieri servivano a misurare e confrontare i dati contabili del DDP rispetto alla materia in esso giacente e non dovevano documentare lo status delle merci. La giurisprudenza esclude la configurabilità del falso ideologico quando l'atto sia conseguenza di una celere prassi amministrativa o di un'errata applicazione di una prassi amministrativa, dovendosi dunque far luce sulle norme e sull'errore interpretativo e/o sulla negligente applicazione della prassi amministrativa perpetratasi dal 1997, laddove la sentenza impugnata motiva in modo opinabile circa le assoluzioni dei finanzieri di cui alla sentenza del GUP n. 632/05, in : stridente contrasto con la condanna dei doganieri.
4.5. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine ai delitti di corruzione e di associazione per delinquere, nonché vizi di motivazione. LE ha solo ricevuto, in un acclarato stato di necessità, un prestito, laddove la Corte di appeLO ha trascurato i riscontri documentali in atti. 8 Il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a dolo specifico, implicando la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione del programma comune, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto riscontrare la sussistenza del concorso tra gli imputati e non del reato associativo. -5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto ricorso per cassazione NA IC, attraverso il difensore avv. R. Maggi, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione dei verbali relativi alla verifica per revisione globale di accertamento disposta dal ricorrente nel 1999. Non è ipotizzabile la coesistenza tra la promozione di un'associazione per delinquere (capo a) e la corruzione di cui al capo d), in quanto nella commissione dei reati-fine di falso e di contrabbando il ricorrente sarebbe stato animato dalla affectio societatis e non da saltuari e modesti interessi utilitaristici quali quelli contestati. L'originaria autorizzazione al deposito doganale e alla trasformazione doganale concessa a ON s.p.a. dalla Direzione Compartimentale delle AN di BA in 27/02/1997 era illegittima (come confermato dalla sentenza del 08/07/2010 della Corte di Giustizia) e, in relazione ad essa, ricorrente non ha espresso alcun iniziale parere favorevole, spingendosi, al contrario, a manifestare una sorta di iniziale perplessità sull'accoglimento della richiesta della società; le successive autorizzazioni a firma dell'imputato si connotavano come atti dovuti cui non poteva sottrarsi, in quanto meramente esecutivi dell'originaria autorizzazione concessa a BA (mentre quella del 07/04/1997 è a firma di ON La AC e non del ricorrente); il ricorrente, in linea con la normativa vigente ha adottato tutte le procedure e le cautele idonee a tutelare gli interessi erariali nella fase dei controlli delle operazioni concesse a ON (tra i quali la verifica per revisione globale di accertamento del 1999). Con riferimento al reato di contrabbando, la condotta contestata è sussumibile nell'art. 282, lett. d), che prevede una sanzione amministrativa, non nell'art. 292 TULD. In ordine ai rapporti con ON s.p.a., l'assunzione del figlio del ricorrente SS fu suggerita da ET e dipese dalla capacità e dalla produttività senza che dell'assunto; soggiorno a Roma della figlia NA fu proposto fosse chiesto dall'imputato - da TO e si riferiva a un locale inutilizzato, poi diventato ufficio della società Fattoria del Vignale, che assunse la figlia del ricorrente quando questi era già in pensione;
i soggiorni in albergo sono stati 9 rimborsati a ET come da documentazione prodotta;
i buoni benzina erano auguri natalizi mentre il vino è stato sempre rimborsato. -sezione distaccata di6. Avverso la sentenza della Corte di appeLO CE AR ha proposto ricorso per cassazione LL RI FA, attraverso il difensore avv. E. Albanese, denunciando nei termini di seguito enunciati nei - limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 110 cod. pen., 292 e 295 TULD e vizi di motivazione. La Corte di appeLO non ha vagliato il contributo causale che il ricorrente avrebbe dato alla realizzazione del fatto-reato contestato: l'evento-reato che ha prodotto un danno nei confronti deLO Stato (l'evasione dei dazi all'importazione) ha avuto compiuta realizzazione con la condotta posta in essere da NA, TO e ET;
l'autorizzazione alla riduzione in rottami dei pani di alluminio rilasciata dalla Direzione della Circoscrizione OGle di AR a ON s.p.a. il 07/04/1997, sicuramente illegittima, avrebbe dovuto indurre il giudice di appeLO a ritenere superflua e/o inutile l'attività di taglio dell'alluminio al fine della trasformazione in rottami, in quanto l'alluminio primario, anche se tagliato, non avrebbe mai potuto acquisire la qualifica di "rottame", data l'illegittimità della fonte autorizzativa. Così come ritenuto dalla magistratura contabile, il bene protetto dalle norme incriminatici del contrabbando risulta leso a priori e indipendentemente dalla condotta del ricorrente, in quanto la sottoscrizione dei verbali di pesatura dei doganieri non sottraeva alcuna merce al pagamento dei diritti di confine, perché tale "evasione" era già consumata con il rilascio dell'autorizzazione della Circoscrizione doganale di AR del 1997 e la condotta di LL avrebbe, al più, integrato un concorso morale, comunque non punibile essendo intervenuto dopo la commissione del reato.
7. Avverso la sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto ricorso per cassazione GI CO, attraverso il difensore avv. F. Pesare, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui - all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea - applicazione degli artt. 292 e 295 TULD e dell'art. 479 cod. pen., nonché vizi di motivazione. Con riferimento ai reati di contrabbando, il ricorrente si è attenuto alla : direttive impartite dalla Direzione e, pertanto, non era in suo potere classificare l'alluminio come integro o come rottame e, quindi, non soggetto al dazio. Per quanto riguarda i reati di falso, è emerso che i doganieri non sempre sovraintendevano alle operazioni di pesa e tranciatura, che comunque i relativi E- 10 verbali venivano poi portati daLO spedizioniere al doganiere già compilati per la sottoscrizione e che ciò che veniva pesato era, nella maggior parte dei casi, alluminio integro. Circostanza, questa, che non ha insospettito l'imputato, convinto che l'alluminio venisse rottamato dopo la pesa e della legittimità delle operazioni facendo affidamento, in caso di suo aLOntanamento dalle operazioni per altre ragioni di servizio, sul controLO operato dall'appartenente alla Guardia di finanza. Molteplici elementi non appaiono sintomatici di un comportamento doloso, quali la partecipazione saltuaria alle operazioni di pesa dell'alluminio, la sottoscrizione dei verbali in un momento successivo alla pesa e l'insussistenza di specifiche disposizioni o consegne impartite in merito alla procedura da adottare. Anche l'aver riferito di aver visto alluminio integro e di non essersi insospettito, se pure difficilmente conciliabile con l'indicazione nel verbale di pesa di avanzi di alluminio "ottenuti dalla foratura o tranciatura/rottamazione", non appare comunque comprovare la sussistenza del dolo proprio considerando le modalità e i tempi in cui venivano sottoscritti, nonché l'indicazione che la rottamazione era già stata effettuata alla presenza della Guardia di finanza, circostanza che può avere indotto GI a ritenere la correttezza delle operazioni. La generica . espressione "foratura o tranciatura/rottamazione" può indicare anche un lingotto apparentemente integro anche se "forato" o derivante dalla tranciatura. Dagli elementi processuali raccolti è emersa la volontà dei dirigenti di limitare i controlli al fine di ridurre i costi, sicché la conseguenza della "vigilanza saltuaria" fu che il servizio dei doganieri veniva disposto solo quando era necessario. Né è emerso alcun coinvolgimento personale di GI. Non sono emersi elementi che . consentano di ritenere con certezza che l'imputato abbia agito nella consapevolezza della violazione delle norme in materia di dazi all'importazione da parte della ditta, sicché non può neppure ritenersi che egli abbia accettato il rischio di contribuire, con l'apposizione delle proprie firme sui verbali, alla realizzazione del reato. -8. Avverso la sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto ricorso per cassazione AL AL, attraverso il difensore avv. R. Levato, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti- -inosservanza o erroneadi cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. applicazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione. Il dolo deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o : contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti dovuta a una sua leggerezza o negligenza;
per ognuno dei verbali di accertamento sottoscritti dal ricorrente si sarebbe dovuta raggiungere la prova del suo atteggiamento psicologico e della discordanza tra realtà oggettiva e realtà riportata nell'atto. Nel caso di specie, la 11 redazione del verbale di rottamazione seguiva un'autorizzazione al cambiamento del codice di dazio all'importazione rilasciata dai vertici dirigenziali della OG, sicché non può escludersi che ci si trovi al cospetto di un falso per induzione ex artt. 48 e 479 cod. pen.; il giudice di appeLO non ha considerato che il codice 7602 era già pre-inserito nel testo dei verbali di rottamazione che venivano compilati a mano in pochissime e ininfluenti parti del predetto verbale. Quanto al reato doganale, il momento conclusivo deLO stesso deve essere ravvisato nell'atto di introduzione della merce nel deposito doganale di ON;
in tale momento la OG emette la "bolletta doganale di introduzione nel deposito privato" indicando il codice 7601 che individua la tipologia delle merci in ossequio alla classificazione doganale vigente ai fini dell'applicazione dei dazi all'importazione: in quel momento, quindi, l'alluminio appare come "alluminio primario" che deve ancora essere sottoposto a trasformazione e ET, spedizioniere di ON, chiedeva alla Direzione Circoscrizionale dell'Agenzia OGle di essere autorizzato alla "rottamazione" dell'alluminio mediante "tranciatura", per poi poterlo importare sotto forma di alluminio da classificare alla nc. 7602 ("alluminio primario ottenuto a seguito di rottamazione"). Solo a questo punto interveniva l'autorizzazione della Direzione OGle che acconsentiva, in modo del tutto generico, alla "riduzione in rottami, avanzi di alluminio" del carico di volta in volta individuato. Pertanto, la manifestazione della presunta volontà criminosa si ha in un momento precedente (quando viene dichiarato che la merce non può essere utilizzata e se ne chiede l'autorizzazione alla riduzione in rottami) e il momento consumativo del reato è da ricondursi alla prima dichiarazione di importazione con codice 7601, perché è solo rispetto a : questa che il dazio non risulta essere stato pagato e che il reato può dirsi consumato. Ciò posto, il ragionamento del giudicante che riconosce ai doganieri : funzioni ispettive determinanti avvenute potrebbe semmai condurre a parlare, rispetto al reato di cui all'art. 292 TULD consumato all'atto della prima bolla di importazione, di favoreggiamento reale e non di concorso, mancando il nesso di causalità del contributo dell'agente rispetto alla realizzazione del fatto di reato. La Corte dei conti, con sentenza del 31/03/2011 ha condannato NA e LE al pagamento in favore della Agenzia delle AN dell'importo rispettivo di circa 19 milioni di euro, il primo, e di 3 milioni di euro, il secondo, mentre ha affermato l'assoluta estraneità dei doganieri nei fatti contestati;
a fronte dell'identità del "fatto storico" la sentenza impugnata e quella della Corte dei conti sono giunte ad approdi agli antipodi, sicché deve chiedersi come mai il giudice di appeLO non abbia considerato la sentenza del giudice contabile quale elemento preclusivo per un diverso giudicato. 12 -9. Avverso la sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto ricorso per cassazione OM GI, attraverso il difensore avv. E. Sicilia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Travisamento dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione di BA nel febbraio 1997, con consequenziale classificazione dell'alluminio esendazio, e vizio di motivazione. Evidenziato che OM è stato sottoscrittore di pochi verbali e la non rilevanza dei verbali di accertamento, posto che l'alluminio era già classificato "a monte", il motivo riprende le argomentazioni svolte nel primo motivo del ricorso a favore di LE AR (supra, 4.1.).
9.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt. 282, lett. d) e 292 TULD: il motivo riprende le argomentazioni svolte nel terzo motivo del ricorso a favore di LE AR (supra, 4.3.).
9.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al delitto di falso in atto pubblico: il motivo riprende le argomentazioni svolte nel quarto motivo del ricorso a favore di LE AR (supra, 4.4.). 10. Avverso la sentenza della Corte di appeLO CE sezione distaccata di AR ha proposto personalmente ricorso per cassazione ZA RL, articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. La relazione dell'ispettorato Audit dell'Agenzia delle AN di Roma ha individuato l'aspetto primario della vicenda nella concessione all'istituzione del deposito doganale privato e nell'autorizzazione a tagliare i pani di alluminio, ritenendo irrilevante la procedura di controLO prevista per la reale effettuazione del taglio dei pani, attività, questa, svolta con poca attenzione e diligenza, ma non con dolo. militari della Guardia di finanza, firmatari con i funzionari della dogana dei verbali in questione, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato dal GUP del Tribunale di AR e dal Tribunale militare di BA: tali sentenze si conciliano con la realtà dei fatti, perché i funzionari doganali e in finanzieri hanno firmato i verbali nella certezza di non creare alcun presupposto necessario alla commissione di un reato, nella più assoluta buona fede, fidandosi del doganalista visto come figura di garanzie delle operazioni in atto. r Il momento realizzativo del reato coincide con queLO dell'autorizzazione alla trasformazione dell'alluminio primario (ossia, puro) in rottame di alluminio, : autorizzazione illegittima per le normative nazionali ed europee: in questo atto illegittimo può identificarsi il reato di cui al capo b), in quanto il taglio dell'alluminio puro non fa altro che generare due o tre pezzi di altrettanto 13 [ alluminio puro, soggetto quindi al dazio al 6%, sicché i successivi verbali non potevano influire sul pagamento o meno del dazio previsto. I funzionari della dogana dovevano saltuariamente controllare la pesatura dell'alluminio precedentemente rottamato sotto la vigilanza dei militari della Guardia di finanza, mentre il secondo tipo di verbale mai sottoscritto da ZA riguardava anche il taglio ed è in vigore dal 2002. Non c'erano motivi - per non fidarsi del verbale già sottoscritto dal finanziere e da ET e corredato dalla ricevuta di pesatura (cd. bindeLO). Il comportamento in buona fede dei doganieri non ha contribuito al mancato pagamento del dazio, in quanto solo l'illegittima autorizzazione alla trasformazione dell'alluminio in greggio in rottami di alluminio concessa a ON s.p.a. ha consentito ciò, sicché manca nella loro condotta il dolo, anche eventuale o generico, che possa ricondurre detta condotta a consapevolezza e volontarietà della commissione di un reato o all'accettazione del rischio di contribuire alla realizzazione di tale reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, mette conto osservare che, con riferimento ai reati per i quali è già stata dichiarata la prescrizione ovvero la causa estintiva del reato viene dichiarata da questa Corte, le varie doglianze dovranno essere esaminate agli effetti civili. I ricorsi non sono fondati, salvo che per la declaratoria di estinzione del reato sub a) per prescrizione di seguito indicata.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di TO NA, Di CE AL e ZI RI è fondato solo con riferimento al primo motivo.
2.1. Infatti, il reato sub a) ascritto a NA TO e ad AL Di CE è prescritto. Sulla base della più favorevole normativa introdotta dalla legge n. 251 del 2005, al termine di prescrizione di prescrizione di 8 anni e 9 mesi deve aggiungersi il periodo di sospensione individuato dalla Corte di appeLO e corrispondente a complessivi 536 giorni, sicché il termine di prescrizione si è perfezionato il 21/03/2013, prima della deliberazione della sentenza impugnata.
2.2. Le varie doglianze relative ai reati di contrabbando non meritano accoglimento.
2.2.1. Le censure relative alla qualificazione del fatto a norma dell'art. 292 TULD e non dell'art. 282, lett. d), TULD non sono fondate. . Al riguardo, mette conto osservare che i giudici di merito hanno descritto lo svolgimento delle operazioni attraverso le quali venivano perfezionati i singoli . fatti di contrabbando. Dopo l'arrivo della merce nel porto di AR, ON chiedeva all'autorità doganale: l'uscita dall'area doganale dell'alluminio, 14 introdotto nel deposito doganale privato con il codice NC 76.01; la "temporanea importazione" per procedere alla "trasformazione sotto controLO doganale"; l'autorizzazione alla trasformazione;
la verbalizzazione della pesatura dei "rottami" ottenuti dalla trasformazione (ossia, dal taglio), il che determinava l'attribuzione del codice NC 76.02 esente da dazio di importazione;
l'emissione da parte della OG della bolletta di "importazione definitiva", che legittimava l'immissione in consumo di «rinfusa avanzi di alluminio ottenuti dalla - rottamazione di nr. XX legacci (lingotti) o T-bars o slabs (placche) di alluminio primario, come da verbale di accertamento allegato»; la presa in carico dell'alluminio ridotto in "rottami" nella contabilità di magazzino. I verbali di accertamento di cui al capo c), sottoscritti daLO spedizioniere doganale, che agiva in nome e per conto di ON, dal doganiere e, ove presente, dal finanziere che aveva assistito alle operazioni, attestavano la pesatura di alluminio già trasformato in "rottami" ed erano, quindi, allegati alla bolletta di importazione definitiva, documento legittimante la sua libera immissione nel mercato comunitario. E' dunque la complessa e articolata sequenza sintetizzata : che, nel caso di specie, conduceva, attraverso la formazione dei falsi verbali di cui al capo c), alla sottrazione al pagamento dei dovuti diritti doganali conseguita attraverso la classificazione con codice NC 76.02, esente da dazio, di importazioni invece da classificarsi con codice NC 76.01. Lungi, dunque, dal perfezionarsi attraverso la mera asportazione materiale dalla dogana (come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata), secondo le connotazioni del fatto tipico delineate dall'art. 282, primo comma, lett. d), TULD, la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine era il frutto, nel caso di specie, della ben più complessa e articolata vicenda che consentiva la "sostituzione" del codice NC 76.01 con il codice NC 76.02: non risultando detta vicenda riconducibile al paradigma punitivo della mera asportazione ex art. 282, primo comma, lett. d), TULD, correttamente il giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 292 TULD, fattispecie che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ha carattere residuale, poiché la condotta non è specificata, in considerazione delle innumerevoli ed imprevedibili modalità di realizzazione, mentre è, invece, precisato l'evento, consistente nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine (Sez. 3, n. 3214 del 23/09/1996 - dep. 06/11/1996, Warnar, Rv. 206705); infatti, tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione di cui all'art. 292 cit. ha inteso creare un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine - mentre l'azione non 15 è indicata in modo specifico, sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato (Sez. 3, n. 12312 del 23/03/1988 - dep. 13/12/1988, Galeotti, Rv. 179914). Del tutto inconsistenti sono, al riguardo, i rilievi dei ricorrenti incentrati sulla qualificazione del fatto operata, in via provvisoria, nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria.
2.2.2. Non meritano accoglimento le doglianze relative agli elementi di prova individuati a sostegno della sussistenza dei fatti di contrabbando. Al riguardo, la Corte di merito ha ripercorso, con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, i molteplici elementi di prova emersi dall'istruttoria: l'accertamento del 22/05/2002, che portò al sequestro di ' "lingotti - legacci"» e «"blocchi t - bars» integri di alluminio primario coLOcati fuori dal deposito doganale;
il rinvenimento nel deposito di lingotti tagliati, ma "arrugginiti", che costituivano una parte infinitesimale dei lingotti interi;
il materiale utilizzato per le operazioni di rottamazione, ossia un bilico, una pesa e una sega elettrica, di dimensioni contenute e che appariva in disuso;
la documentazione relativa all'ingresso in dogana di alluminio in lingotti, T - bars o pani con codice 7601; i verbali di rottamazione attestanti l'accertamento da parte del funzionario doganale (e, ove presente, del finanziere) in contraddittorio con il rappresentante della società, della pesatura di «avanzi di alluminio ottenuti dalla tranciatura / rottamazione» dell'alluminio «a suo tempo effettuata», con la classificazione NC 7602; le fatture di vendita alle diverse società tutte di blocchi al 99,7»>, dal che si evince, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, come la società procedesse alla commercializzazione esattamente della merce in precedenza acquistata, ossia di alluminio primario;
la testimonianza del MaresciaLO IN della Guardia di Finanza, che ha acquisito presso le società acquirenti le fatture in questione, accertando direttamente in alcuni casi che presso gli stabilimenti dei clienti di ON si trovavano «lingotti ancora inceLOfanati e avvolti dal legaccio in forma integra»; le testimonianze di alcuni dipendenti di ON, dalle quali è emerso con assoluta certezza che l'operazione di (presunta) "rottamazione" fu ipotesi numericamente marginale e verosimilmente "dimostrativa". La diffusa esposizione degli elementi di prova offerta dalla sentenza di appeLO rende ragione dell'implicito rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tanto più che, come affermato da questa Corte, il : giudice d'appeLO ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la 16 responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 dep. 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893). Mentre i rilievi sulla valenza dimostrativa di alcuni mezzi di prova sono del tutto generici (isolando, tra l'altro, detti elementi dalla valutazione globale operata dai giudici di merito), le censure sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste IN e del coimputato ET non meritano accoglimento: quanto alle prime, la Corte di merito ha chiarito che il teste IN ha riferito in ordine ad accertamenti daLO stesso direttamente compiuti, sicché la circostanza che tali dati siano confluiti, in fase di indagini, in un verbale di informazioni non modifica la natura di quanto dichiarato e il relativo regime di piena utilizzabilità; quanto alle seconde, la Corte di appeLO ha fatto un generico riferimento alle «altre testimonianze dei dipendenti della società e del ET>>, richiamando la sentenza di primo grado, che, sul punto (pag. 23), dà atto che ET si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è stata acquisita la documentazione daLO stesso ET fornita nel corso delle indagini preliminari: in questi termini, la doglianza è inammissibile, in quanto generica sotto un duplice profilo, poiché, per un verso, non specifica le dichiarazioni di ET oggetto dell'eccezione di inutilizzabilità e, per altro verso, comunque non ne chiarisce in termini puntuali l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416).
2.3. Il terzo motivo, concernente le posizioni di TO e di Di CE in merito ai reati di falso, non può essere accolto. Al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che i due imputati, insieme con ET, idearono e pianificarono la pratica artificiosa finalizzata ad importare alluminio senza corrispondere i diritti d'importazione dovuti, il che integra il loro consapevole concorso nei successivi reati di falso (oltre che di contrabbando), portati a compimento dai Direttori della Circoscrizione, con le loro autorizzazioni, e dai funzionari della OG, con le concrete operazioni di "rottamazione" e pesatura: i due imputati ben conoscevano, quindi, il meccanismo in forza del quale i funzionari avrebbero falsamente attribuito il codice 7602 a blocchi ben lontani dall'integrare "rottami" o "avanzi" di alluminio, anche ad ammettere il previsto taglio. Il giudice di appeLO ha inoltre richiamato quanto dichiarato dagli stessi imputati: TO, tra l'altro, ha affermato di avere reperito sul mercato, attraverso De AN e Di CE, lo spedizioniere ET, al quale rappresentò l'ipotesi dell'importazione senza dazio dell'alluminio e, pur sottolineando che si recava a AR solo un paio di volte al mese, ha comunque ammesso che la situazione amministrativa e contabile era sotto il suo controLO;
Di CE ha riferito che l'intera gestione delle operazioni da svolgere con la OG era stata delegata a ET, aggiungendo, però, che la gestione del deposito era demandata al direttore deLO stabilimento 17 (De AN, poi ZI) e al direttore amministrativo (ossia, sé stesso), sicché, osserva la Corte di merito, egli ebbe un ruolo importante sia nella nascita del meccanismo delittuoso, sia durante le gestione deLO stesso. Rileva ancora la sentenza impugnata che il concorso di TO e Di CE assume la forma della determinazione nei confronti di NA, quindi del successivo accordo criminoso, consapevolmente e causalmente efficienti in relazione a tutti i successivi e concreti episodi di falsità e di contrabbando, tanto più che la stessa difesa degli imputati ammette un «mero concorso morale nella realizzazione materiale di fattispecie di reato da altri consumati»: la peculiarità della fattispecie in esame, osserva ancora la Corte di appeLO, è che nel momento dell'accordo criminoso e dell'istigazione, pur nella loro indeterminatezza, i reati avevano una precisa identità spazio-temporale (la periodica importazione di alluminio attraverso il deposito doganale), erano coLOcati in circostanze storiche ben determinate, tali da consentire una rappresentazione psichica concreta, il che, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, rende ragione della sussistenza delle componenti oggettive e soggettive dei reati (tanto più alla luce dell'acclarata partecipazione agli accordi corruttivi di cui ai capi d) ed e). Le censure dei ricorrenti non inficiano l'impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata, che, lungi dal far leva su approcci apodittici e sulla mera posizione di vertice degli imputati in seno a ON s.p.a., valorizza, in termini non puntualmente investiti e, comunque, non compromessi dalle critiche articolate dal motivo in esame, le peculiarità della vicenda in esame. Il legame tra il ruolo rivestito dagli imputati nella società e l'affermazione di responsabilità per i diversi episodi di falso si ricollega alla pratica da essi ideata, - programmata ed attuata volta all'importazione di alluminio senza corrispondere - i dovuti diritti d'importazione: di tale pratica, la falsificazione dei verbali di "rottamazione e accertamento" rappresentava un tasseLO essenziale, sicché la scelta imprenditoriale di importazione delle singole partite, riconducibile al ruolo rivestito dai ricorrenti in ON s.p.a., si associava, in forza della pratica "artificiosa" elaborata e messa in atto, alla formazione di un verbale ideologicamente falso, rispetto al quale, con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici, il giudice di appeLO ha ritenuto la sussistenza, in capo a TO e a Di CE, dei profili soggettivi e oggettivi del delitto ex art. 479 cod. pen. Né in senso contrario, può invocarsi la posizione deLO spedizioniere ET, scelto e coinvolto dai ricorrenti nella pratica in questione, con un ruolo che non esclude il loro concorso nei fatti di falso, così come ricostruito dalle concordi decisioni di merito.
2.4. Non merita accoglimento il quarto motivo, che sarà qui esaminato solo con riferimento alle questioni generali e alle posizioni di TO e di Di CE 18 (congiuntamente, a questo proposito, con il sesto motivo), laddove la specifica disamina della posizione di IO sarà svolta anche in sede di esame del quinto motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995 - dep. 25/11/1995, Montani ed altri, Rv. 203642). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità anche sul punto con orientamento consolidato - - ha affermato che, ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011 - dep. E 07/03/2012, Tedesco, Rv. 252387). La Corte di merito ha fatto buon governo di questi principi, sottolineando, per un verso, la valenza, nella vicenda complessiva, degli accordi iniziali tra TO, Di CE e ET (condannato in via definitiva anche per il reato associativo) e NA, nei quali deve ravvisarsi la consapevole e volontaria promozione di uno stabile vincolo associativo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati-scopo, e, per altro verso, l'esistenza di una struttura . E organizzativa non minima, attraverso l'utilizzazione del deposito doganale di ON e l'assunzione, da parte deLO stesso ET e di NA, di precisi e fondamentali ruoli nella successiva concreta attuazione del programma criminoso (profilo, questo, anch'esso significativo ai fini della configurabilità di un'associazione ex art. 416 cod. pen.: Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998 - dep. 11/08/1999, Burgio e altri, Rv. 213978). La doglianza dei ricorrenti secondo cui la Corte di appeLO si sarebbe limitata a sovrapporre l'organizzazione criminale alla struttura imprenditoriale è dunque destituita di fondamento, così come l'ulteriore rilievo circa il numero indefinito di finanzieri e doganieri, che, da un lato, fa leva sul presupposto indimostrato della necessaria compartecipazione criminosa di tutti i soggetti intervenuti nei singoli segmenti delle vicende relative 19 alla varie importazioni e, dall'altro, svilisce il dato del coinvolgimento dei "vertici" della OG di Tarano e della loro partecipazione, anche continuativa, ai reati- fine. Quanto alla posizione di ZI, la Corte di merito ha valorizzato il suo ruolo di direttore deLO stabilimento, al quale era demandata la gestione deLO stesso: il punto è stato ulteriormente approfondito dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appeLO (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ove si è messo in evidenza il ruolo di notevole spessore svolto dall'imputato, che dirigeva, organizzava e coordinava dettando modalità esecutive da osservare neLO - svolgimento dell'attività - il lavoro degli operai neLO stabilimento ai quali forniva istruzioni in ordine alle dichiarazioni da rendere ad eventuali soggetti preposti alla vigilanza ed ordinava di falsificare i "bindelli" di pesa, di rimuovere o cancellare le etichette attestanti la provenienza delle merci, di scaricare l'alluminio appena giunto presso lo stabilimento e di caricarlo direttamente (senza neppure introdurlo nel deposito) sugli automezzi che lo avrebbero trasportato presso acquirenti nazionali, di caricare l'alluminio estratto dal deposito quasi sempre in forma integra sui camion in uscita o nei forni di fusione. In questo quadro, la sentenza di appeLO ha, in particolare, richiamato le dichiarazioni del dipendente IS, al quale molte volte l'imputato aveva rivolto l'ordine di effettuare il trasporto dell'alluminio primario direttamente sui camion in uscita senza passare dal deposito, evidenziando, peraltro, le incongruenze di quanto dichiarato daLO stesso ZI. Le risultanze messe in luce dai giudici di merito rendono ragione del ruolo centrale (di notevole spessore, come hanno rimarcato i primi giudici) svolto dall'imputato nella fase "operativa" della vicenda illecita associata alle importazioni in questione, un ruolo che - ferma restando la già esaminata qualificazione penalistica dei fatti di contrabbando rende l'apparato motivazionale posto a sostegno della ricostruzione della posizione del ricorrente immune dal vizio denunciato.
2.5. Neppure meritano accoglimento le ulteriori doglianze articolate, sempre con riguardo al ricorrente ZI, dal quinto motivo. Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza posto che l'imputazione di cui al capo b) richiamata anche dalle altre imputazioni indicava la sua posizione e quella di De AN di direttori di stabilimento di ON s.p.a. «in diversi momenti dal 97 al 2002»; correttamente, dunque, la Corte di appeLO ha rilevato che il periodo indicato va attribuito a ciascuno dei due per il periodo di sua competenza. Né sussiste il vizio motivazionale denunciato: il passaggio argomentativo richiamato al riguardo dalla difesa del ricorrente evidenzia la diversa entità del dazio doganale corrisposto da ON 2 020 nei primi cinque mesi del 2002, ossia fino al sequestro (importazione di kg. 18.000.000 di alluminio primario, senza mai scontare dazio doganale), e nel periodo tra il 22 maggio e la prima settimana di luglio del 2002 (importazione i kg. 5.000.000, di cui solo kg. 188.000 esentati dal dazio). Ora, posto che ZI ha assunto la carica di direttore deLO stabilimento dal luglio del 2002, è evidente che la sua condotta si riferisce a un periodo successivo a queLO valutato dalla Corte attraverso l'argomentazione richiamata (relativa a un periodo che si ferma alla prima settimana di luglio). La sentenza impugnata ha poi argomentato, con motivazione incensurabile, circa la diversa valutazione riservata al coimputato De AN.
2.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Il ruolo, sopra richiamato, svolto dai ricorrenti TO e Di CE, insieme con ET e NA, nella costituzione del sodalizio e. quindi, nella realizzazione dei reati scopo attraverso la struttura organizzativa innestatasi sull'organizzazione della società rende ragione, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, coerente ai dati probatori richiamati e immune da cadute di conseguenzialità logica, dell'attribuzione agli imputati delle qualifiche in questione.
2.7. Il settimo motivo (relativo all'imputazione di corruzione sub d) è inammissibile. La sentenza impugnata non ha affermato, come sostenuto dal ricorso, che l'autorizzazione n. 5005 del 07/04/1997 è stata emessa dall'imputato NA, ma che «al di là delle formale sottoscrizione da parte di ON La AC», la «paternità» del provvedimento deve essere attribuita a : NA, Direttore della Circoscrizione (sicché l'atto era espressione della sua volontà) e autore della nota n. 3335 del 05/03/1997 (in forza della quale ai sensi dell'art. 106 Reg. CEE n. 2913/92, la Ditta è autorizzata alla trasformazione sotto controLO doganale di: Rottamazione delle merci introdotte e destinate alla fusione per lavorazione, prima della immissione in consumo)>>: il ricorso, nel ricostruire il contenuto della sentenza impugnata nei termini indicati ed omettendo di confrontarsi con gli elementi valorizzati dalla Corte di merito, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni quelle poste a fondamento dell'impugnazione e quelle riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), -> quest'ultima, peraltro, in linea con il tenore letterale dell'imputazione, che non contesta a NA l'adozione del provvedimento in questione, ma l'aver agevolato il suo rilascio (oltre all'omissione dei controlli successivi).
2.8. Del pari inammissibile è l'ottavo motivo (relativo all'imputazione di corruzione sub e). Esclusa, per tabulas, la legittimità della poi revocata - - autorizzazione n. 11309 del 27/09/2001, i ricorrenti deducono che il provvedimento era considerato legittimo dagli imputati, rinnovando il titolo 21 abilitativo del 1997 e aggravandone la procedura. La Corte di merito ha esaminato il punto, ricostruendo le dichiarazioni rese in tal senso da LE e confutandole con diffusa motivazione che mette in luce la «chiara malafede>> dell'imputato: in particolare, la Corte di merito ha escluso la veridicità di quanto affermato da LE in ordine alla sua richiesta di chiarimenti al dott. RO, dirigente della Direzione Regionale, richiamando proprio le dichiarazioni deLO stesso RO, che non ha riferito di alcuna richiesta di delucidazioni nel senso prospettato dall'imputato, ma solo di aver ricevuto, verso la fine di maggio del 2002, una telefonata con la quale LE gli chiedeva chiarimenti in ordine a una verifica in atto da parte della Guardia di Finanza nei confronti di ON s.p.a. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che, tra l'altro, ha anche rilevato la mancata adozione da parte di LE di provvedimenti atti ad interrompere o sospendere (sia pure in via cautelare la pratica in atto), le doglianze articolate nel motivo in esame sono inammissibili in quanto del tutto carenti di correlazione con le ragioni argomentative della pronuncia di appeLO.
2.9. La declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione assorbe le censure relative al diniego dell'applicazione delle circostanze generiche, censure, peraltro, manifestamente infondate. La sentenza di primo grado, richiamata sul punto dalla sentenza impugnata, ha motivato detto diniego richiamando l'insussistenza di circostanze obiettive positivamente valutabili a norma dell'art. 62 bis cod. pen. in considerazione della sistematicità delle condotte criminose, del disvalore e dell'offensività dei fatti e delle motivazioni a delinquere ascrivibili alla mera utilità economica: l'argomentazione dei giudici di merito risulta pienamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
3. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LE non può essere accolto.
3.1. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. La Corte di merito ha compiutamente delineato i rapporti intercorrenti tra i vari titoli abilitativi susseguitisi nella vicenda in esame e, in particolare, quelli tra l'autorizzazione n. 6314 rilasciata il 27/02/1997 dalla Direzione doganale compartimentale di BA e il provvedimento n. 5005 del 07/04/1997 emesso 2 2 222 dalla Circoscrizione doganale di AR (tema, questo, ripreso dal ricorrente anche nell'articolazione delle doglianze di cui ad alcuni altri motivi). L'autorizzazione n. 6314 fu rilasciata su istanza di TO trasmessa alla Direzione di BA con una nota di NA che esprimeva parere favorevole al suo accoglimento: il provvedimento autorizzava ON alla gestione di un deposito doganale per l'immagazzinamento di prodotti, rottami e avanzi di alluminio per la fusione, nonché alla «trasformazione sotto controLO doganale (riduzione in rottami), previa autorizzazione Reg (CEE) n. 2454/93». Sottolinea la Corte di appeLO che, nella corrispondenza tra gli uffici in questa fase, non si fa riferimento né alle modalità della rottamazione, né alla classificazione delle merci;
inoltre, prima del rilascio dell'autorizzazione, la Direzione di BA aveva chiesto a quella di AR un parere in ordine alla compatibilità dell'ulteriore impegno lavorativo con il personale in organico, compatibilità assicurata da NA con nota del 26/02/1997. All'autorizzazione della Direzione di BA fece seguito il provvedimento n. 5005: con la relativa istanza, ET rappresentava l'arrivo in porto di alluminio in blocchi»>, non utilizzabile direttamente, ma solo per la fusione per come si presenta» e chiedeva l'autorizzazione alla rottamazione mediante trinciatura, a mezzo di sega a nastro», per la successiva importazione «sotto forma di rottame di alluminio»>, da classificare come NC 76.02 (esente da dazio), laddove - in ciò dovendosi individuare il nucleo essenziale dei fatti di contrabbando oggetto del processo l'alluminio primario, classificato con codice NC 76.01, era gravato di : dazio di importazione in misura del 6% del valore commerciale della merce dichiarato in dogana. Richiamata l'autorizzazione n. 6314, il provvedimento n. 5005 precisava le modalità operative da seguire, autorizzando la trasformazione in rottami (avanzi) dei pani di alluminio di cui all'istanza mediante spezzettatura a mezzo di idonei strumenti». Successivamente, precisa ancora la Corte di merito, per ogni partita destinata all'importazione definitiva, la società presentava un'apposita richiesta di «rottamazione mediante trinciatura a mezzo di sega a nastro», di volta in volta autorizzata dalla Circoscrizione di AR. Così ricostruita, nelle sue linee essenziali, la successione tra i diversi titoli abilitativi intervenuti nella vicenda in esame, le censure articolate dai motivi in esame non sono fondate. Tali censure prospettano, in primo luogo, un contrasto tra le conclusioni cui, in particolare, giunta la sentenza della Corte di giustizia in data 08/07/2010 (causa C-334/08) e l'impostazione della sentenza impugnata, incentrata sulla "separazione" tra l'autorizzazione n. 6314 del febbraio del 1997 della Direzione doganale compartimentale di BA e le successive autorizzazioni rilasciate dalla Direzione circoscrizionale di AR, 23 contrasto che si assume riconducibile a diverse interpretazioni della normativa comunitaria (rispetto al quale si auspica un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). Sotto un primo profilo, mette conto osservare che la citata sentenza della Corte di giustizia ha affermato la violazione da parte della Repubblica italiana della disciplina comunitaria (violazione consistita nella mancata messa a disposizione della Commissione europea delle risorse corrispondenti all'obbligazione doganale) in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Direzione compartimentale di BA e alle «consecutive» autorizzazioni alla trasformazione sotto controLO doganale e al perfezionamento attivo (fino alla loro revoca del 04/12/2002); per altro verso, richiamando la relazione dei funzionari Audit dell'amministrazione doganale (valorizzata anche dai giudici di merito nel presente procedimento), ha sottolineato la coLOcazione dei prodotti in questione (pani di alluminio) «in un regime di esenzione dai dazi doganali, malgrado che essi fossero normalmente assoggettabili a tali dazi». Nessuna divaricazione tra le valutazioni delle due pronunce si registra al riguardo: da un lato, l'irregolarità . - dell'autorizzazione n. 6314 è rilevata anche dalla Corte di appeLO richiamando le . dichiarazioni del teste RO (funzionario della Commissione europea, la cui 1 testimonianza è stata menzionata dal ricorso nell'interesse di IC NA) che ha evidenziato, in particolare, l'impropria "fusione" di due procedimenti, da tenere invece separati, relativi al regime del deposito doganale e al procedimento per la trasformazione sotto controLO doganale;
dall'altro, sottolinea la sentenza impugnata, la Corte di giustizia non ha escluso dalla propria censura i comportamenti di LE, né quelli di NA, tutti unificati nella valutazione posta a fondamento della condanna della Repubblica italiana per le condotte dei propri funzionari;
infine, rileva ancora il giudice di appeLO, la pronuncia della Corte di giustizia ha confermato l'entità dei profitti privati e dei danni erariali conseguiti alla prassi della OG di AR e non ha avallato in alcun modo pretese contraddittorietà della normativa. . Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del disconoscimento di efficacia causale nella determinazione dell'evasione dei dazi doganali attribuita - dalla Corte di appeLO all'autorizzazione n. 6314: detto riferimento, infatti, deve : essere coLOcato nel quadro delle diverse prospettive assunte dalla Corte di . giustizia e dalla Corte di appeLO, la prima orientata all'accertamento della 8 responsabilità deLO Stato per comportamenti ascrivibili ai suoi funzionali, la • seconda tesa ad accertare responsabilità penali per singole condotte. Di conseguenza, se, nella prima prospettiva, il provvedimento n. 6314 rilasciato dalla Direzione doganale compartimentale di BA ha costituito indubbiamente l'antefatto della vicenda poi sviluppatasi attraverso le condotte criminose 24 ricostruite dai giudici di merito (autorizzando ON s.p.a., attraverso l'impropria "fusione" di cui si è detto, all'apertura del deposito doganale e alla trasformazione sotto controLO doganale), nella seconda prospettiva viene in rilievo il dato - rimarcato dalla Corte di appeLO che la Direzione doganale di - BA non autorizzò mai l'esenzione daziaria come conseguenza del semplice taglio dei blocchi: rilievo, questo, non confutato dal ricorrente (e tantomeno escluso dalla Corte di giustizia), che rende ragione del riconoscimento rimarcato dai giudici di merito dell""autonomia", ai fini che qui interessano, della OG di AR nelle determinazioni successivamente adottate. Il che esclude la fondatezza della doglianze incentrate, appunto, sul contestato rilievo dell'autonomia" della Circoscrizione doganale di AR, laddove la censura relativa all'asserito carattere congetturale della programmazione dell'attività illecita dal 1997 svilisce la complessiva ricostruzione della vicenda (articolatasi anche nei fatti corruttivi di cui ai capi d) ed e), quest'ultimo riguardante proprio la posizione di LE) svolta dai giudici di merito in modo coerente ai dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica. Esclusa la sussistenza del "contrasto" prospettato dal ricorrente tra la sentenza della Corte di giustizia e la sentenza impugnata, viene meno, in radice, qualsiasi ragione giustificatrice dell""auspicato" rinvio pregiudiziale, che, del resto, sarebbe stato in realtà finalizzato non già a risolvere questioni interpretative delle normative dell'Unione europea, ma a valutare, alla luce di esse, l'operato dei diversi organismi nazionali. Priva di consistenza oltre che - articolata in termini del tutto generici è l'ulteriore deduzione del ricorso nell'interesse di AR LE circa la materia della classificazione tariffaria sulla base della Nomenclatura Combinata OGle: la Corte di appeLO - anche sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 16/03/1978, C. 104/77 - ha puntualmente ricostruito la disciplina relativa all'alluminio, evidenziando che la c.d. nomenclatura combinata (il sistema di codificazione delle merci stabilito dalla Tariffa OGle Comunitaria) classifica alla voce NC 76.01 l'alluminio • greggio e alla voce NC 76.02 i cascami e avanzi di alluminio. La sottrazione, nel . caso di specie, al pagamento dei dovuti diritti doganali conseguita attraverso la classificazione con codice NC 76.02, esente da dazio, di importazioni invece da classificarsi con codice NC 76.01 è, del resto, a fondamento della stessa condanna della Repubblica italiana statuita con la sentenza della Corte di . giustizia in data 08/07/2010. 3.2. Il terzo motivo è infondato per le ragioni indicate supra al punto 2.2.1. .
3.3. Del pari infondato è il quarto motivo. La Corte di merito ha messo in luce il duplice profilo della immutatio veri di cui alle falsificazioni ideologiche in questione, il primo relativo alla condizione della merce pesata, ben lontana 25 dall'integrare "avanzi" o "rottami", il secondo relativo aLO stesso svolgimento delle operazioni di pesatura e, in particolare, all'attestazione della presenza del funzionario doganale. Con riguardo al primo profilo, la tesi difensiva secondo cui la classificazione dei materiali importati da ON risalirebbe alla "nota" autorizzazione, laddove il ruolo dei doganieri resterebbe circoscritto nell'istituto del deposito doganale privato, è confutata dalla motivazione della sentenza impugnata, che, per un verso, ha chiarito come il verbale di accertamento fosse pienamente inserito nel complessivo iter che conduceva all'evasione, rappresentando parte essenziale dell'architettura" escogitata per evadere i diritti, sicché l'evasione si reiterava di volta in volta, in occasione delle varie importazioni di merci, grazie anche al verbale di pesatura falso: le argomentazioni del giudice di appeLO non oggetto di specifiche censure (incentrate, anzi, sul generico riferimento alla "nota" autorizzazione) - rendono ragione della rilevanza dei singoli verbali di pesatura, il cui "inserimento" nella complessiva vicenda segnata anche dai vari provvedimenti intervenuti (così come ricostruiti nel precedente punto 3.1.) è stato valutato dai giudici di merito nel quadro della sequenza che (come sintetizzato al punto 2.2.1.) conduceva alla sottrazione al pagamento dei dovuti diritti doganali conseguita, attraverso la formazione dei falsi verbali in questione, sulla base della evidenziata classificazione della merce importata. Per altro verso, la motivazione della sentenza impugnata ha sottolineato come LE (oltre che NA) fosse a conoscenza delle modalità con le quali i funzionari avrebbero falsamente attribuito il codice 7602 a blocchi ben lontani dall'integrare "rottami" o "avanzi" di alluminio e che ai funzionari doganali era demandata proprio la funzione di accertare la regolarità della procedura in ordine alla determinazione del dazio all'importazione sulle merci di volta in volta controllate, rilievo, quest'ultimo, che priva di consistenza le deduzioni difensive circa il ruolo degli stessi (che si assume correlato solo all'attività del deposito doganale privato e delle operazioni da svolgersi al suo interno) e quelle che fanno leva sul carattere meramente applicativo di una prassi avviatasi nel 1997. A completare il quadro degli elementi raccolti, la Corte di appeLO ha richiamato la testimonianza di Ernesto Barbato, all'epoca ispettore Audit, che ha riferito come il taglio dei pani fosse operazione assolutamente inidonea a declassare il materiale in questione dalla voce doganale 76.01 alla voce 76.02 (rottami, esenti da dazio d'importazione)»; in linea, detta testimonianza, con la relazione ispettiva (ove si rimarcava che i pezzi risultanti dal taglio restavano compresi nella voce n. 7601) e con le dichiarazioni dei testi IN e RO (che hanno riferito circa la chiarezza della nozione di cascami e la facilità della classificazione della merce). 26 Quanto alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare relativa ai finanzieri, la Corte di merito, richiamato il rilievo attribuito dalle pronunce assolutorie al consistente numero (71) di finanzieri coinvolti nelle attività (profilo, questo, che comunque distingue, sul piano fattuale, le posizioni in esame da quelle valutate dalla citata sentenza del G.u.p.), ha motivatamente disatteso tali conclusioni, sulla base di argomentazioni (la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice anche in presenza delle condizioni rimarcate dalla sentenza in questione, quali le autorizzazione amministrative intervenute nella vicenda, I'"'affidamento" dei finanzieri non informati preventivamente di quanto loro richiesto) non compromesse sul piano logico- argomentativo dalla censura del ricorrente, che, oltre tutto, omette di confrontarsi con lo specifico ruolo rivestito dai doganieri, ai quali, come si è visto, era demandato lo specifico compito di determinare il dazio all'importazione della merce di volta in volta controllata, sulla base, come hanno riferito i testi IN e RO, di una normativa chiara e di una classificazione facile da operare.
3.4. Il quinto motivo è, nel suo complesso, inammissibile. Quanto all'imputazione sub a), la sentenza impugnata, lungi dal circoscrivere la sua valutazione alla sussistenza del reato associativo, ha specificamente ricostruito il contributo del ricorrente, evidenziando come LE (per mero refuso indicato a pag. 58 con il nome di NA) sia subentrato a NA nella struttura criminale, assumendo il ruolo fondamentale da questi ricoperto e manifestando un immediato impegno funzionalmente orientato all'attività dell'organizzazione e la condivisione dei fini associativi, assicurando la propria stabile "disponibilità" attraverso la reiterata e consapevole emissione delle autorizzazioni all'operazione illecita: a fronte delle argomentazioni della Corte di merito non oggetto di compiuta disamina critica le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate. Quanto al reato di corruzione, la Corte di merito ha diffusamente motivato in ordine alla totale inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa la sua attività presso la OG di AR (dichiarazioni smentite, tra l'altro, dalle deposizioni dei testi RA e RO e da alcuni documenti), alle dichiarazioni rese dai coimputati TO e Di CE in ordine alla richiesta di prestito avanzata da LE della somma di 100 milioni di lire, corrisposta, attingendo dai suoi conti personali, da TO in due traches, per il tramite di Di CE e di ET (condannato in via definitiva anche per il reato in esame), alle altre utilità fornite all'imputato nel periodo della sua direzione, alle anomalie di un "prestito" accordato da TO senza alcuna garanzia e attingendo dai suoi conti personali e di una richiesta del funzionario indirizzata non già ad un istituto 27 ! bancario, ma ad un imprenditore operante nel settore di sua competenza incontrato non più di un paio di volte. Nella complessiva ricostruzione del compendio probatorio relativo all'imputazione in esame, la Corte di merito ha evidenziato una serie di ulteriori elementi: secondo quanto riferito da TO, ET gli aveva parlato di "pressioni" di LE, il quale lasciava trasparire la possibilità di revoca delle autorizzazione, pressioni che sfociarono nell'indicata richiesta di prestito;
ciò che l'imputato ha prospettato come "conclamato stato di bisogno" consisteva, in realtà, in un'esigenza non primaria (evitare la perdita della case di un congiunto), laddove LE, che ha ammesso di non aver mai restituito il "prestito", non hai indicato concretamente quali fossero i problemi finanziari che impedivano a un dirigente delle AN di chiedere un finanziamento bancario. CoLOcati nel quadro delle attività poste in essere dalla OG di AR nel periodo in questione (rispetto alle quali la Corte di merito sottolinea l'omissione, da parte del ricorrente, di qualsiasi provvedimento atto ad interrompere o sospendere sia pure in via cautelare - la pratica), gli elementi delineati dalla sentenza impugnata delineano un quadro probatorio rispetto al quale le doglianze omettono un puntuale, completo esame critico, risultando, pertanto, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, quindi, inammissibili.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di IC NA non merita accoglimento. La censura relativa alla compatibilità tra l'imputazione sub a) e quella sub d) è manifestamente infondata al lume del consolidato orientamento della : giurisprudenza di questa Corte che ritiene configurabile l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010 dep. 11/03/2010, Picchi e altri, Rv. 246284; conf.: Sez. 2, n. 6240 del 10/12/1999 - dep. 07/01/2000, Lanzafame S, Rv. 215672). Infondate sono le censure relative alle valutazioni espresse dal ricorrente in merito all'autorizzazione del 27/02/1997 e ai controlli (in particolare, la "revisione globale") effettuati nei confronti di ON: quanto alla prima, la Corte di merito, come si è visto, ha puntualmente richiamato il parere favorevole a firma dell'imputato preceduto dalla nota con la quale, rispondendo ad una richiesta della Direzione di BA, egli segnalava la compatibilità dell'ulteriore impegno lavorativo che, in caso di accoglimento dell'istanza della società, sarebbe gravato sull'ufficio di AR, laddove della "copiosa documentazione" . 8 828 fornita da ET a NA per vincere le sue perplessità non è risultata alcuna traccia (come rilevato dalla sentenza impugnata con rilievo non censurato dal ricorrente); quanto alla seconda, la Corte di merito ha rilevato, con particolare riferimento alla "revisione globale", che il controLO non era finalizzato a rimettere I in discussione la procedura, ma solo a verificarne i riscontri contabili, rilievo, questo, non scalfito dalle deduzioni del ricorrente, del resto inidonee a rendere ragione del fatto che i controlli nei confronti di ON evocati dal ricorrente non hanno condotto per l'intera durata delle funzioni direttive esercitate da - all'adozione di alcun provvedimento ostativo alla prosecuzione NA dell'attività criminosa. Le ulteriori doglianze sono infondate alla luce delle considerazioni svolte a proposito dei ricorsi già esaminati: sulla illegittimità dell'autorizzazione del 27/02/1997 e sull'autonomia" della OG di AR nelle determinazioni successivamente adottate, valgono i rilievi svolti a proposito dei primi due motivi del ricorso nell'interesse di AR LE, rilievi che, in particolare, giovano ad escludere il carattere "dovuto" dei successi provvedimenti invocato dal ricorrente;
quanto alla sottoscrizione dell'autorizzazione del 07/04/1997 da parte di ON La AC, la censura non merita accoglimento in forza di quanto rilevato a proposito del settimo motivo del ricorso nell'interesse, tra gli altri, di TO;
le doglianze relative alla qualificazione dei fatti di contrabbando è infondata per le ragioni indicate supra al punto 2.2.1. : Le doglianze relative all'imputazione di corruzione sub d) sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. Sotto un primo profilo, le censure risultano generiche, in quanto, lungi dall'offrire un quadro esaustivo degli elementi presi in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento (eventualmente denunciandone il travisamento), le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare frammenti probatori o indiziari (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774), così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Con riferimento agli episodi corruttivi relativi a varie utilità concernenti i figli dell'imputato, il ricorso omette il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata: infatti, in ordine all'assunzione presso ON del figlio del ricorrente, la Corte di merito ha sottolineato l'inverosimiglianza della tesi difensiva circa la "mera coincidenza" dell'assunzione stessa, facendo leva su molteplici elementi quali la qualifica professionale dell'assunto (titolare di partita IVA quale agente di commercio), la mancanza di qualsiasi riferimento alle mansioni che il giovane sarebbe andato a 2 929 svolgere, la tempistica dell'assunzione (una settimana dopo il rilascio della prima autorizzazione); con riguardo all'appartamento messo a disposizione della figlia, il giudice di appeLO ha sottolineato la mancanza di alcun riscontro probatorio alle affermazioni dell'imputato circa le caratteristiche dell'immobile e il pagamento delle utenze. In ordine a questi e ad altri rilievi formulati dalla Corte di merito, le doglianze del ricorrente risultano del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (ad esempio, in ordine al carattere inspiegabile del mancato pagamento diretto da parte dell'imputato) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Il ricorso proposto nell'interesse di LL RI FA non è fondato. La tesi difensiva, in sintesi, prospetta, anche sulla base delle valutazioni della magistratura contabile, il perfezionamento del reato di contrabbando - già - con il rilascio dell'autorizzazione della Direzione della Circoscrizione OGle di AR a ON del 07/04/1997, il che comporterebbe la qualificazione della condotta del ricorrente, al più, come concorso morale comunque non punibile in quanto successivo alla commissione del reato. La tesi non è fondata. Ferma la disamina dei rapporti tra i diversi titoli abilitativi richiamata in sede di esame dei primi due motivi del ricorso nell'interesse di AR LE, la ricostruzione deLO svolgimento dell'iter che, attraverso varie operazioni (e l'adozione di vari atti), conduceva alla sottrazione delle merci al pagamento dei dovuti diritti (supra, al punto 2.2.1.) mette in luce la rilevanza concorsuale dei fatti attribuiti al ricorrente: la verbalizzazione della pesatura dei "rottami" determinava l'attribuzione del codice NC 76.02 esente da dazio di importazione e, quindi, l'emissione da parte della OG della bolletta di "importazione definitiva" (IM4), la quale legittimava l'immissione in consumo della merce. Pertanto, i verbali di accertamento di cui al capo c), sottoscritti daLO spedizioniere doganale, dal doganiere e, se presente, dal finanziere, attestavano la pesatura di alluminio già trasformato in "rottami" ed erano, quindi, allegati alla bolletta di importazione definitiva, documento legittimante la sua libera immissione nel mercato dell'Unione europea, sicché, come si è già evidenziato, è questa complessa e articolata sequenza che, nel caso di specie, conduceva, attraverso la formazione dei falsi verbali, alla sottrazione al pagamento dei dovuti diritti doganali conseguita attraverso la classificazione con codice NC 76.02, esente da dazio, di importazioni invece da classificarsi con codice NC 76.01: tale sequenza si articolava in provvedimenti abilitativi e condotte - illecite dei pubblici ufficiali addetti, caso per caso, ai controlli, sicché la possibilità di attivare le seconde grazie ai primi non esclude che debbano essere ricondotte alle singole operazioni 30 le sottrazioni al pagamento del dazio per le singole partite di merce che ne costituivano oggetto. Indipendentemente da astratte ricostruzioni svincolate dal puntuale riferimento alle specifiche fattispecie concrete oggetto delle imputazioni, tali fattispecie sono state puntualmente delineate dai giudici di merito, che hanno rimarcato la funzione "cruciale" rivestita dai verbali di accertamento, che consentivano l'emissione della bolletta IM4 di importazione definitiva e, con essa, la libera immissione delle merci classificate come esenti da dazio. In altri termini, la qualificazione delle condotte in esame come dotate di valenza concorsuale rispetto alle singole fattispecie concrete di contrabbando (e non come post facta rispetto ad esse) si ricollega, per riprendere le valutazioni della sentenza impugnata, al pieno inserimento dei verbali di accertamento nell'«architettura» escogitata per l'evasione dei diritti di confine, evasione che, lungi dall'essersi perfezionata una tantum in relazione al rilascio di titoli abilitativi pur integranti il presupposto delle varie operazioni relative alle singole importazioni, si rinnovava, come efficacemente spiega la Corte di merito, di volta in volta, in occasione di ogni singola importazione di merce, resa possibile anche dal verbale di pesatura».
6. Il ricorso proposto nell'interesse di GI CO deve essere rigettato. In ordine ai reati di contrabbando, la tesi difensiva fa leva sulle direttive della Direzione che escluderebbero il potere del ricorrente di classificazione dell'alluminio come integro o come rottame. La tesi, pur nella diversa prospettazione degli argomenti, propone, nella sostanza, la ricostruzione che attribuisce ai titoli abilitativi rilasciati a ON s.p.a. una valenza "decisiva" ai fini della consumazione dei reati di contrabbando (ricostruzione, come si è visto, dedotta anche da altri ricorsi). L'infondatezza di tale tesi si ricollega all'erroneità del presupposto implicito dal quale muove, ossia la svalutazione del "ruolo" dei verbali di cui all'imputazione sub c) nella sequenza che, come si è visto (supra, par. 5), conduceva, nel caso di specie, alla sottrazione al pagamento dei dovuti diritti doganali conseguita attraverso la classificazione con codice NC 76.02, 3 esente da dazio, di importazioni invece da classificarsi con codice NC 76.01. Le "direttive" richiamate dal ricorrente, dunque, non escludono il contributo causale deLO stesso nel perfezionamento delle fattispecie concrete di contrabbando. Neppure meritano accoglimento le censure relative ai reati di falso. Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che, nella maggior parte dei casi, l'alluminio pesato era integro, ma che tale circostanza non lo aveva indotto in sospetto essendo convinto che la rottamazione sarebbe intervenuta dopo la pesa e che la legittimità delle operazioni sarebbe stata assicurata, in caso di suo aLOntanamento, dal controLO operato dall'appartenente alla Guardia di Finanza. 31 Sul punto, la Corte di appeLO, con argomentazione incensurabile e non compromessa dai rilievi del ricorrente (che omettono di confrontarsi puntualmente con essa), ha osservato che il verbale sottoscritto dava atto della pesatura di alluminio a suo tempo>> rottamato, sicché la rottamazione successivamente alla pesatura dedotta dal ricorrente non esclude la falsità ideologica del verbale;
quanto all'affidamento del ricorrente sul controLO operato dall'appartenente alla Guardia di Finanza, la censura, se espressiva della fiducia riposta dall'imputato nella correttezza delle operazioni (ossia nell'intervento della rottamazione "prima" della pesatura), è in contrasto con quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla ritenuta tempistica dell'operazione, mentre, in caso contrario, non compromette la tenuta logico-argomentativa del rilievo della sentenza impugnata appena riportato. Del pari infondate sono le doglianze relative all'elemento psicologico del reato (incentrate principalmente sulle modalità e sui tempi di sottoscrizione dei + verbali) alla luce del rilievo della Corte di merito secondo cui agli imputati era demandata proprio la funzione di accertare la regolarità della procedura in ordine alla determinazione del dazio all'importazione sulle merci controllate. Le ulteriori deduzioni (circa, in particolare, la genericità dell'indicazione riportata sui verbali, il carattere "saltuario" della vigilanza, l'assenza di coinvolgimenti personali del ricorrente) prospettano questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di AL AL non merita accoglimento. Le doglianze relative al reato di falso e, in particolare, quelle incentrate sulla carenza dell'elemento psicologico (risultando la falsità riconducibile a leggerezza o negligenza) e sulla prova del reato per ciascuno dei verbali sottoscritti dal ricorrente oltre a lamentare vizi motivazionali non specificamente denunciati nei motivi di appeLO (secondo la non contestata sintesi di essi offerta dalla sentenza impugnata) - omettono il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che, per un verso, ha richiamato le dichiarazioni dell'imputato laddove ha riferito di avere sempre presenziato alla pesatura dei pezzi di alluminio tagliati, salvo ammettere di essersi in più occasioni aLOntanato prima della conclusione delle operazioni, e, per altro verso, come si è visto supra (par. 3.3.), ha rimarcato, attraverso la testimonianza di Ernesto Barbato, come il taglio dei pani (rispetto al quale, peraltro, la Corte di appeLO ha rilevato che la 32 la merce era pesata quasi sempre integra e, quando tagliata, in condizioni ben lontane dall'integrare "avanzi" o "rottami" (sia nel senso comune del termine, sia nel senso tecnico)») fosse «operazione assolutamente inidonea a declassare il materiale in questione dalla voce doganale 76.01 alla voce 76.02 (rottami, esenti da dazio d'importazione)» e, sulla base di quanto riferito dal teste RO, ha sottolineato la facilità della classificazione della merce. Quanto alla configurabilità del falso per induzione (prospettata peraltro dal ricorrente in termini ipotetici), il presupposto sul quale fa leva la deduzione, ossia l'autorizzazione doganale rilasciata prima della redazione dei singoli verbali di accertamento, non inficia la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, che ha delineato la sussistenza del falso sulla base, come si è visto, del duplice rilievo che il verbale sottoscritto dava atto della pesatura di alluminio «a suo tempo» rottamato e che agli imputati era demandata proprio la funzione di accertare la regolarità della procedura in ordine alla determinazione del dazio all'importazione sulle merci controllate. Considerazioni, queste, che privano di consistenza anche la deduzione sul preventivo inserimento del codice 7602 nei verbali sottoscritti dai doganieri. Neppure meritano accoglimento le doglianze relative al reato di contrabbando. Così come i ricorsi proposti nell'interesse di RI FA LL e di CO GI, anche queLO in esame prospetta una "anticipazione" del momento perfezionativo del reato, coLOcato (non già con riferimento al rilascio dell'autorizzazione della Direzione della Circoscrizione OGle di AR a ON del 07/04/1997 o all'emissione degli altri titoli abilitativi rilasciati a ON s.p.a., ma) al momento della prima dichiarazione di importazione con codice 7601. La tesi non è fondata. Come si è visto (supra, par. 5), l'evasione dai dazi, si perfeziona, nella fattispecie concreta in esame, all'esito dell'articolata sequenza che vedeva la mendace verbalizzazione della pesatura dei "rottami" determinare l'attribuzione del codice NC 76.02 esente da dazio di importazione, seguita dall'emissione della bolletta di "importazione definitiva" (IM4), che legittimava l'immissione in consumo della merce: di qui, il pieno inserimento dei verbali di accertamento nell'architettura» escogitata per l'evasione dei diritti di confine e, dunque, l'infondatezza dell'indicata "anticipazione" del perfezionamento del reato, così come dell'ulteriore deduzione volta a prospettare la configurabilità, in luogo del concorso nel reato di contrabbando, del reato di favoreggiamento reale. La ricostruzione nei termini appena ribaditi della fattispecie ex art. 292 TULD rende ragione, così come già rilevato a proposito del ricorso LL, dell'infondatezza della doglianza incentrata sulla pronuncia della Corte dei conti, rispetto alle cui valutazioni in ordine alla definizione dell'illecito contabile deve altresì rilevarsi l'insussistenza di 33 qualsiasi effetto preclusivo nel presente processo, tanto più che secondo quanto dedotto dal ricorrente non risulta che lo stesso sia stato parte del - giudizio contabile. -8. Il ricorso proposto nell'interesse di OM GI omogeneo, quanto ai contenuti argomentativi, a queLO proposto nell'interesse di AR LE, non è fondato, per le ragioni esposte supra al punto 3 di questo Considerato in diritto, dovendosi solo rilevare come il ricorrente risulti sottoscrittore di 143 verbali e che, quanto alla deduzione incentrata sulla classificazione "a monte" dell'alluminio, l'inidoneità dei provvedimenti emessi a favore di ON s.p.a. ad escludere la rilevanza, nell'ambito della sequenza che conduceva all'evasione, dei falsi di cui al capo c) è già stata evidenziata nell'esame dei ricorsi proposti nell'interesse dei coimputati LL e GI.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di ZA RL deve essere rigettato. La questione relativa all'individuazione del momento perfezionativo del reato - proposta dal ricorrente con riguardo all'autorizzazione rilasciata a ON alla - trasformazione dell'alluminio primario e rottame di alluminio è già stata - esaminata, in particolare nell'esame dei ricorsi proposti nell'interesse dei coimputati LL e GI, alle cui valutazioni è sufficiente rinviare per dar conto dell'infondatezza della doglianza. Al riguardo, il ricorrente osserva altresì che il taglio dell'alluminio puro genera solo due o tre pezzi di altrettanto alluminio puro, soggetto quindi al dazio al 6%, rilievo, questo, dal quale si fa discendere la conclusione che i successivi verbali non potevano influire sul pagamento o meno del dazio previsto: mentre la premessa delineata dal ricorrente è in linea con quanto evidenziato dalla sentenza impugnata (richiamando, in particolare, la deposizione del teste Barbato), la conclusione travisa il contenuto dichiarativo dei verbali di cui al capo c), che, come rimarcato dalla Corte di merito, «attestavano l'avvenuta "rottamazione" del materiale»>, assegnando aLO stesso la voce tariffaria doganale corrispondente agli "avanzi" o "rottami" e così consentendone l'importazione a dazio zero;
che rende ragione, anche sotto questo profilo, del "legame", che connota la fattispecie concreta in esame, tra i falsi ideologici dei «verbali di rottamazione e accertamento» e i fatti di contrabbando, posto che, come rilevato ancora dal giudice di appeLO, la verbalizzazione della pesatura dei "rottami" determinava l'attribuzione del codice NC 76.02 esente da dazio di importazione e, quindi, l'emissione da parte della OG della bolletta di "importazione definitiva" (IM4) e la successiva legittimazione del bene alla circolazione nel territorio dell'Unione. 34 Del pari infondate sono le censure articolate con riferimento alle assoluzioni dei militari della Guardia di Finanza, per la quale valgono le considerazioni svolte supra (par. 3.3.) in merito al ricorso nell'interesse del coimputato LE. Le ulteriori doglianze circa i compiti dei funzionari della dogana, l'affidamento rispetto all'operato della Guardia di Finanza e la sussistenza dell'elemento psicologico - oltre che prive di puntuale correlazione con le ragioni argomentative della sentenza impugnata - deducono questioni di merito, volte all'inammissibile rivisitazione della valutazione del compendio probatorio operata dalla Corte distrettuale con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. 10. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al reato di associazione per delinquere sub a) ascritto a TO NA e a Di CE AL, in quanto estinto per prescrizione, mentre, nel resto i ricorsi dei predetti devono essere rigettati. I ricorsi di NA IC, LE AR, IO RI, LL RI FA, GI CO, AL AL, OM GI e ZA RL devono essere rigettati e ciascuno di detti ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tutti i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al reato di associazione per delinquere sub a) ascritto a TO NA e a Di CE AL, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti TO e Di CE. Rigetta i ricorsi di NA IC, LE AR, IO RI, LL RI FA, GI CO, AL AL, OM GI e ZA RL e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì tutti i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 08/05/2015. Il Consigliere Il Presidente Ampelo Cop AB DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO Carmela Lanzlise