Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 39196
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Sentenza 8 maggio 2015

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In tema di contrabbando, la fattispecie prevista dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - che ha natura di reato a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato e consiste nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine - ha carattere residuale e sussidiario rispetto alle altre fattispecie tipizzate, ed è finalizzata a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando. (Fattispecie relativa all'illecita classificazione delle merci importate come "esenti da dazio", ottenuta grazie ad una sequenza di attività comprendenti la falsificazione dei verbali doganali. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di cui al predetto art. 292, e non quello di esportazione delle merci dagli spazi doganali senza avere pagato i diritti dovuti, previsto dal citato d.P.R. n. 43).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 39196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39196
    Data del deposito : 8 maggio 2015

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