Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 26399
CASS
Sentenza 5 aprile 2004

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In tema di regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ritenga fatto nuovo rilevante al fine di legittimare la riemissione di un D.M. di applicazione del regime penitenziario previsto dall' art. 41 bis ord. pen., il passaggio in giudicato di una delle sentenze emesse a carico del detenuto e relativa a reati già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differenziato, posto che per "elemento nuovo" ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo sexies, ord. pen., come modificato dalla legge n. 279 del 2002, deve intendersi un fatto riferibile alla condotta del recluso e manifestatosi in un momento successivo a quello delle decisione di revoca oppure prima di quest'ultima, ma non conosciuto nè valutato in tale sede. Ne consegue che, al fine dell'aliquid novi, il fatto deve essere inteso in senso naturalistico e non meramente giuridico e che non possono essere ritenute rilevanti le vicende del titolo in virtù del quale sia ristretto il detenuto se esso abbia per oggetto una condanna già nota e valutata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 26399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26399
    Data del deposito : 5 aprile 2004

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