Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
In tema di regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ritenga fatto nuovo rilevante al fine di legittimare la riemissione di un D.M. di applicazione del regime penitenziario previsto dall' art. 41 bis ord. pen., il passaggio in giudicato di una delle sentenze emesse a carico del detenuto e relativa a reati già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differenziato, posto che per "elemento nuovo" ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo sexies, ord. pen., come modificato dalla legge n. 279 del 2002, deve intendersi un fatto riferibile alla condotta del recluso e manifestatosi in un momento successivo a quello delle decisione di revoca oppure prima di quest'ultima, ma non conosciuto nè valutato in tale sede. Ne consegue che, al fine dell'aliquid novi, il fatto deve essere inteso in senso naturalistico e non meramente giuridico e che non possono essere ritenute rilevanti le vicende del titolo in virtù del quale sia ristretto il detenuto se esso abbia per oggetto una condanna già nota e valutata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 26399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26399 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 597
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 000279/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI RA N. IL 08/06/1954;
avverso ORDINANZA del 14/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Gialanella, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
Osserva quanto segue:
FATTO E RICORSO
Nei confronti di IA CO, detenuto presso la casa circondariale di Viterbo, è stato applicato, con provvedimento ministeriale del giorno 8.9.2003, il regime di cui all'art. 41 bis O.P.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con decisione del 14.11.2003, ha respinto il reclamo interposto dal IA avverso il provvedimento predetto.
Ricorre per Cassazione l'interessato.
Ricorso avv. Gaito - Nel richiedere la acquisizione del fascicolo (e dunque anche del verbale di udienza e delle produzioni documentali della difesa), deduce violazione di legge e carenze motivazionali. Argomenta: 1) nei confronti di IA è stato in realtà ripristinato il regime ex art. 41 bis, in quanto il Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 12.6.2003 aveva annullato precedente analogo provvedimento a seguito dello scioglimento del cumulo giuridico che aveva fatto venir meno il titolo detentivo giustificante l'applicazione del regime;
ciò in quanto, nel corso della detenzione, il predetto (recluso sin dal 22.5.1983) aveva ormai scontato la condanna (divenuta definitiva) ad anni 8 di reclusione per il delitto ex art. 416 bis c.p.. Orbene, la detenzione per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis O.P. costituisce presupposto, da valutare prima di qualsiasi altro, per la applicazione del regime ex art 41 bis. Prima ancora di considerare se siano acquisiti elementi tali da far ritenere la sussistenza con ambienti della criminalità organizzata, l'Autorità competente deve accertare, appunto, se la privazione della libertà sia avvenuta e permanga con riferimento ad uno dei reati che il legislatore ha tassativamente indicato. La nuova disciplina introdotta dalla legge 279/2002, realizzando la piena giurisdizionalizzazione della impugnazione del procedimento di impugnazione del decreto ministeriale emesso in applicazione dell'art. 41 bis O.P., impone al giudice di verificare, ante omnia, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 3^. Ebbene, in considerazione della esistenza di precedente decisione sul punto - favorevole al IA (il provvedimento perugino) - il decreto ministeriale, prima, e la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma, poi, avrebbero dovuto enunziare e dimostrare la esistenza di un quid novi a carico del detenuto. Tali non possono essere considerate le informative della DDA e della DIA di Palermo e di Caltanissetta, tutte precedenti alla decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, atteso che quello reclamato innanzi alla AG romana era non un provvedimento di proroga, ma uno di ripristino a seguito di precedente annullamento. 2) Il Tribunale romano afferma che recenti note della AG e della autorità di polizia testimoniano come IA sia tuttora inserito nel clan di appartenenza, travisando il tenore di dette informative, che in realtà affermano il contrario, nel momento in cui gli scriventi ammettono di non essere in possesso di elementi nuovi in ordine al soggetto in questione. Si legge ancora nel provvedimento ricorso che il Tribunale ha valutato in danno del IA la pendenza di procedimenti per fatti commessi in costanza di detenzione sino al 1998. Trattasi in realtà di fatti anteriori a tale data ed il cui accertamento processuale (conclusosi favorevolmente per l'interessato) si è protratto sino a tale data. 3) Nulla infine ha replicato il Tribunale di sorveglianza capitolino al rilievo che, ai sensi del comma 2^ del l'art. 41 bis O.P., la decisione sul reclamo interposto da IA sarebbe dovuta intervenire entro 10 giorni dal suo ricevimento, cosa che non si è verificata (cfr.: provv.to ministeriale 8.9.2003, reclamo 12.9.2003, decisione Tribunale di sorveglianza 14.11.2003). Orbene, poiché i termini a disposizione del detenuto per proporre reclamo sono certamente perentori, tale deve essere ritenuto anche quello entro il quale una decisione sul predetto reclamo deve essere assunta. La diversa prassi contrasta con i principi ex art. 111 Cost. (ragionevole durata del procedimento), oltre a rappresentare una palese sperequazione di efficacia tra il termine previsto per il reclamante e quello che l'Organo giudiziario si autoattribuisce. La soluzione che si privilegia, viceversa è perfettamente in linea con le decisioni della CEDU.
Ricorso avv. Barone - Deduce, a sua volta, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione. Argomenta:
IA è stato ininterrottamente, per oltre 10 anni, sottoposto al regime ex art. 41 bis O.P., fino alla pronunzia del Tribunale di Sorveglianza di Perugia (12.6.2003), che ne ha decretato la inefficacia per sopravvenuta carenza di titoli detentivi. Tale provvedimento non è mai stato impugnato, ma, dopo alcuni mesi (trascorsi in regime detentivo ordinario) IA è stato raggiunto da nuovo decreto ministeriale applicativo del regime ex art. 41 bis O.P., fondato sulla sopravvenienza di nuovo titolo detentivo, cioè dal passaggio in giudicato di sentenza della AG nissena, per diversi reati, tra i quali quello ex art. 416 bis c.p.. Ebbene il provvedimento ministeriale assume a fondamento (condiviso dal Tribunale di Roma) la sopravvenienza di nuovi elementi, che, a ben vedere, tali non sono. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, tra l'altro, per il delitto di associazione mafioso, si riferisce ad un reato per il quale il IA era già ristretto (sia pure in applicazione di provvedimento cautelare), vale a dire per una condotta già valutata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. Infatti l'art. 41 bis trova applicazione anche nei confronti di chi non sia stato ancora raggiunto da sentenza irrevocabile e dunque si attiva anche in presenza di un titolo provvisorio di permanenza in carcere. Se detto titolo provvisorio (ordinanza di custodia cautelare), esauritosi il processo di cognizione, viene sostituito da un titolo definitivo (ordine di esecuzione), non si realizza eo ipso alcuna novità. Ciò è quanto verificatosi nel caso di specie. Da un punto di vista contenutistico, poi, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma si rifà ad informative precedenti al provvedimento di revoca assunto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e ciò rappresenta un assurdo sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico. In realtà l'unica vera novità è il comportamento del IA nei tre mesi trascorsi in regime ordinario, mesi nei quali non sono state segnalate condotte sintomatiche del mantenimento o del ripristino di legami con la criminalità mafioso.
Lo stesso Tagliavio. poi, personalmente, con suo scritto del 2.12.2003, lamenta carenza ed incongruità di motivazione e violazione dell'art. 27 Cost., poiché il Tribunale di sorveglianza di Roma altro non ha fatto che valorizzare la gravità di fatti risalenti nel tempo e già oggetto di valutazione da parete del Tribunale di sorveglianza perugino È stata presentata memoria di replica (a firma avv. Gaito) alla requisitoria del P.G. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regime differenziato ex art. 41 bis OP, come è noto, è legittimamente applicato, ai sensi del comma 2^ del predetto articolo, ricorrendone i presupposti, con riferimento a quei soggetti che si trovino ristretti per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1^ dell'art. 4 bis del medesimo ordinamento. Detta articolo, d'altronde, fa riferimento, non solo - tra l'altro - al delitto di associazione mafioso, ma anche ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art 416 bis c.p. Il fatto dunque che la pena relativa al delitto di partecipazione alla associazione denominata "cosa nostra" sia stata interamente scontata (come sostengono i ricorrenti) non ha, nel caso specifico, rilievo, atteso che gli altri reati, con riferimento ai quali il IA continua ad essere detenuto, furono, indubbiamente, commessi nell'ambito e per conseguire le finalità della predetta associazione mafioso. Ciò precisato, il ricorso è, tuttavia, fondato. L'ultimo comma dell'art. 41 bis O.P., come modificato dalla legge 23.12.2002 n. 279, recita, tra l'altro: "...qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2^, deve, tenendo conto della decisione del Tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi, non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta". La norma appena citata appare applicabile al caso in esame. Come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, il decreto ministeriale (posteriore alla modifica legislativa) è intervenuto a distanza di mesi 2 e giorni 27 dalla pronunzia del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, investito del reclamo, aveva pertanto il compito di verificare se il (nuovo) provvedimento del ministro della giustizia evidenziasse elementi nuovi, rispetto a quelli valutati dal Tribunale perugino. Ebbene è certamente errato opinare che possa essere ritenuto elemento nuovo - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 bis OP - il passaggio in giudicato di una sentenza relativa a reati già presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza, che, all'esito di tale valutazione, abbia revocato il regime differenziato.
Ed invero, in tema di riemissione del provvedimento ministeriale di applicazione del regime penitenziario previsto dall'art. 41 bis O.P., nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2^ sexies del predetto articolo, per "elemento nuovo" deve intendersi un fatto, che, riferibile alla condotta del recluso, si manifesti nel mondo fenomenico in un momento posteriore a quello in cui fu assunta dal Tribunale di sorveglianza la decisione di revoca, ovvero un fatto che, se pure, manifestatosi prima della decisione di revoca, non sia stato conosciuto e/o valutato dalla predetta AG. Conseguentemente non possono essere ritenute rilevanti (perché non ascrivibili alla condotta del recluso) le vicende del titolo in base al quale egli si trova ristretto, atteso che esse non sono idonee a fornire elemento di vantazione in ordine alla sussistenza (o permanenza) di collegamenti tra il predetto e l'associazione criminosa della quale egli faceva parte. Il "fatto", in sintesi, va inteso in senso naturalistico e non (meramente) giuridico. Poiché dunque, nel caso in scrutinio, il Tribunale perugino pervenne alla decisione di revoca dopo aver valutato tutti gli addebiti che, all'epoca, gravavano sul IA (non rilevando - a tal fine - se essi gli fossero stati ascritti con ordinanza di custodia cautelare o con ordine di carcerazione), deve giungersi alla conclusione che il Tribunale capitolino male ha fatto ad attribuire rilevanza al passaggio in giudicato di una delle sentenze emesse a carico del IA, atteso che i fatti oggetto di detta sentenza erano già stati apprezzati da parte della AG che si era precedentemente pronunziata. L'aliquid novi, infatti, per quel che si è appena detto, non poteva essere costituito dalla natura (ormai) definitiva di una condanna già nota (e valutata sia pure quando essa poteva essere ancora oggetto di impugnazione).
Tanto premesso, resta da chiarire - non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato - se gli altri elementi menzionati dal Tribunale di sorveglianza di Roma (comunicazioni della DIA e delle DDA, nonché le altre informative cui si fa riferimento) siano riferibili a periodo successivo alla pronunzia del Tribunale di Perugia, ovvero se, pur essendo riferibili a periodo anteriore, siano stati non conosciuti e/o non valutati dal predetto organo giudiziario. Si impone dunque annullamento del provvedimento ricorso, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale, in applicazione dei principi sopra evidenziati, riesaminerà il reclamo avanzato dal IA.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004