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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 2121/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Augusto Marrese e Domenico Parte_1
Miccolis;
attore contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati;
convenuta
*********
Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto a lui notificato il 4 aprile 2024 da quale mandataria di Controparte_1
contestando: a) la quantificazione del credito portato nel precetto;
b) la Controparte_2
carenza di legittimazione di c) la nullità del precetto per la mancata iscrizione Controparte_1 della suddetta società nell'elenco degli intermediari autorizzati ex art. 106 TUB.
Quanto alla quantificazione della somma richiesta in sede di precetto, ha osservato come, nell'ambito di una precedente azione esecutiva immobiliare promossa ai danni dell'odierno intimato innanzi al Tribunale di Taranto, la creditrice – nell'ottobre 2018 – aveva precisato il proprio credito in complessivi € 108.410,62, ricevendo poi in sede di riparto la minor somma di € 42.530,15, con una differenza di € 65.880,47; aggiungendo a tale importo gli interessi legali dalla data di deposito del progetto si ottiene l'importo di € 71.192,24, ossia un importo di gran lunga inferiore a quello intimato con il precetto impugnato (pari ad € 95.321,96).
Quanto alla carenza di legittimazione di ha rilevato che non risultano allegati al Controparte_1 precetto le procure di conferimento del mandato in favore di quest'ultima società, con la conseguente impossibilità di determinare se effettivamente tale società abbia o meno i poteri di rappresentanza.
Infine, ha evidenziato come l'intimante non potrebbe comunque svolgere l'attività di riscossione per conto della presunta mandante, non risultando iscritta nell'elenco degli intermediari di cui all'art. 106 TUB.
Sulla base di quanto sopra esposto ha chiesto: a) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del precetto opposto;
b) nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della mandataria e per l'effetto dichiarare nullo e/o Controparte_1 inefficace l'atto di precetto;
c) in subordine, accertare e dichiarare che l'importo precettato è maggiore di € 24.374,11 rispetto a quello effettivamente dovuto;
d) condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 12 settembre 2024 si è costituita in Controparte_1
qualità di mandataria di (società che medio tempore ha acquistato il credito da Controparte_3 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto delle avverse Controparte_2
domande.
In primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, ritenendo che la stessa debba essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente tardività dell'atto di citazione, in quanto notificato ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dal perfezionamento della notifica del precetto.
Nel merito ha rilevato come il residuo credito – all'esito della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 208/2012 – ammontava ad € 72.194,98, a cui si aggiungono gli interessi – al tasso contrattualmente pattuito per la mora – maturati nel corso degli oltre sei anni trascorsi dall'assegnazione delle somme, avvenuta nella suddetta espropriazione.
Infine, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata iscrizione di Controparte_1 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, ha rilevato anzitutto che il master servicer dell'operazione è
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ossia un soggetto regolarmente iscritto nel suddetto elenco e che, in ogni caso, l'art. 2) co. 6) della legge 130/1999 non è norma di carattere imperativo, così che la sua eventuale violazione non può determinare una nullità derivata dei contratti o degli atti processuali “derivati”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. l'attore ha poi sollevato due ulteriori motivi di opposizione, contestando la carenza di legittimazione attiva di nonché il difetto di Controparte_3
mandato conferito da questa società ad in quanto la procura non contiene Controparte_1 un'elencazione specifica dei singoli crediti o delle tipologie di crediti affidati alla gestione di
[...]
CP_1
All'udienza del 2 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio alla successiva udienza del 7 aprile 2025 (udienza sostituita poi con il deposito di note di trattazione scritta) con concessione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito la causa è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione preliminare proposta da di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione; inammissibilità che la società convenuta fonda sul presupposto che i motivi di opposizione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c. e che, pertanto, avrebbero dovuto essere contestati nel termine “perentorio” di 20 giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso, in quanto tutti i motivi di opposizione proposti dall'attore sono da qualificare come motivi di opposizione all'esecuzione, trattandosi di motivi con i quali l'attore ha contestato il diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata.
Nel merito, deve ritenersi fondato il motivo di opposizione con il quale l'attore ha dedotto la carenza di prova in ordine al potere rappresentativo attribuito ad Controparte_1
Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare come - nonostante la specifica contestazione proposta dall'attore in sede di opposizione - la società convenuta non ha prodotto copia delle due procure, richiamate nell'atto di precetto, con le quali (titolare del credito nel Controparte_2
momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento per cui è causa) avrebbe attribuito ad il potere di procedere alle attività di recupero del credito oggetto del presente Controparte_1
giudizio.
In assenza di tale produzione documentale non vi è quindi prova che ha Controparte_2
effettivamente conferito mandato ad per procedere al recupero del credito Controparte_1 vantano nei confronti dell'odierno attore. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura determinata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da : Parte_1
DICHIARA la nullità del precetto notificato da , in data 4 aprile 2024; Controparte_1
CONDANNA la società convenuta al pagamento - in favore dell'attore - delle spese e dei compensi di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 10.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, a titolo di compensi.
Si comunichi. Il Giudice
Taranto, 15.04.2025 Dott. Andrea Paiano