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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13680/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] l'[...] c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Francesco Paolo Sgroi, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale previste nel decreto di omologa n. 1386/15 emesso da questo Tribunale l'11/12/2015 e, in particolare, di autorizzare Parte_1
a non versare più l'assegno di mantenimento a a far data dal deposito del Parte_2
ricorso.
I ricorrenti hanno premesso che nell'accordo di separazione era previsto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , quale contributo di mantenimento, l'importo di euro Parte_2
1 350,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dando atto che - stante le mutate condizioni economiche delle parti - ha espresso la volontà di rinunciare al Parte_2
citato assegno.
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
All'udienza del 17/02/2025 le parti, comparse personalmente, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione va accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda congiunta proposta dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13680/2023 R.G., a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale confermate con decreto di omologa n.
1386/15 dell'11/12/2015 reso da questo Tribunale;
DISPONE la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 a carico di nei confronti di con decorrenza dalla data Parte_1 Parte_2
di deposito del ricorso;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, il 09/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13680/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] l'[...] c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Francesco Paolo Sgroi, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale previste nel decreto di omologa n. 1386/15 emesso da questo Tribunale l'11/12/2015 e, in particolare, di autorizzare Parte_1
a non versare più l'assegno di mantenimento a a far data dal deposito del Parte_2
ricorso.
I ricorrenti hanno premesso che nell'accordo di separazione era previsto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , quale contributo di mantenimento, l'importo di euro Parte_2
1 350,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dando atto che - stante le mutate condizioni economiche delle parti - ha espresso la volontà di rinunciare al Parte_2
citato assegno.
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
All'udienza del 17/02/2025 le parti, comparse personalmente, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione va accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda congiunta proposta dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13680/2023 R.G., a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale confermate con decreto di omologa n.
1386/15 dell'11/12/2015 reso da questo Tribunale;
DISPONE la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 a carico di nei confronti di con decorrenza dalla data Parte_1 Parte_2
di deposito del ricorso;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, il 09/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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