Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
0434 8/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME PO LOTTALIA LA CORTE SUPRIM D CASSAZIONE Oggetto Appello in SEZIONE TERZA CIVILE controversia locatizia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 15241/98 Dott. Vittorio DUVA Consigliere - Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere - Cron.9282 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep.1456 Ud. 08/11/00 Consigliere TRIFONE Rel. ConsigliereDott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: ALCAP SNC, in persona delel suo legale rappresentanteil 26 MAR 2001 IL CANCELLIERE pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato BONIFAZI, GUAGLIANONE GIOVANNINO, giusta difeso dall'avvocato delega in atti;
00664453 - ricorrente
contro
ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, difeso dall'avvocato TANGARI SALVATORE, 2000 giusta delega in atti;
1779
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 452/98 del Tribunale di ROSSANO, emessa il 12/5/98 depositata il 25/06/98; rg.947/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato SALVATORE TANGARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2.3.1995 la società AL-CAP s.n.c. intimava a GI LO sfratto per morosità da un locale sito in Corigliano Calabro, che assumeva essere stato concesso in locazione all'intimato al canone an- nuo di lire 1.920.000. Nella opposizione dell'intimato, denegato dall'adito pretore di Rossano, nella sezione distaccata di Corigliano Calabro, il provvedimento interinale di rilascio ex art. 665 c.p.c., il giudizio proseguiva per il merito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. innanzi al me- desimo giudice che, con sentenza deliberata il , 22.10.1996 e depositata il 24.10.1996, qualificato co- me comodato gratuito il rapporto in corso tra le parti relativo alla detenzione dell'immobile, di questo ordi- nava il rilascio al LO, compensando per intero tra знаме 2 le parti le spese di lite. Avverso la sentenza, con ricorso depositato in can- celleria il 15.10.1997, la società AL-CAP s.n.c. propo- di neva appello, che il tribunale Rossano dichiarava inam- missibile per tardività in quanto il giudizio in primo grado si era svolto con il rito ordinario, per cui la impugnazione era stata avanzata oltre il termine di de- cadenza dell'anno rispetto alla notificazione della im- pugnazione avvenuta in data 23.12.1997. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so la società, che affida la impugnazione ad unico mo- tivo. Resiste con controricorso GI LO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo di doglianza -deducendo la viola- zione e la mancata applicazione delle norme di cui agli "artt. 433 e segg. c.p. e la non applicabilità della norma di cui "all'art. 343 (342) c.p." per come richia- mato nella sentenza, oggetto di gravame- la società ri- corrente denuncia che il tribunale, quale giudice di appello, non aveva rilevato che il Pretore, nel giudi- zio di primo grado conseguente al diniego della ordi- nanza di rilascio ex art. 665 c.p.p., alla udienza del 30.9.1995 aveva disposto il mutamento di rito ex art. 447 bis c.p.c. e di ciò aveva anche dato atto nella sua 3 sentenza, per cui, dovendo nella specie trovare appli- cazione il rito locatizio, improntato alla disciplina di quello del lavoro, non avrebbe potuto il giudice di appello dichiarare inammissibile per tardività la pro- posta impugnazione, avanzata con ricorso depositato en- tro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugna- ta. Del ricorso la parte resistente, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità, evidentemente ai sensi dell'art. 366, 1° comma, n. 4 c.p.c., poiché la società ricorrente avrebbe dedotto la violazione di norme del codice penale (artt. 433 e 343), nella specie del tutto inconferenti. La eccezione è da respingere. L'omessa о erronea indicazione delle norme di di- ritto, su cui si fonda il ricorso per cassazione, pur determinando una imprecisa formulazione dei motivi, non comporta la inammissibilità del ricorso quando, attra- verso le ragioni addotte, sia possibile identificare il principio di diritto, che si assume violato. Nella specie, la compiuta illustrazione del mezzo di doglianza con il richiamo del criterio interpretati- vo adottato nella sentenza dal giudice di primo grado, consentono non soltanto di identificare il principio di diritto, di cui si denuncia la violazione;
ma rendono 4 ри assolutamente evidente coma la società sia incorsa in errore materiale, immediatamente riconoscibile, laddove la violazione è stata riferita non alle predette norme del codice di procedura civile, ma ai corrispondenti articoli del codice penale. Ritenuta, pertanto, la ammissibilità del ricorso, questa Corte giudica del tutto fondata la censura espo- sta a sostegno della impugnazione. Dalla medesima sentenza di primo grado risulta, in- fatti, che alla udienza del 30.9.1995 il pretore, dene- gata la ordinanza interinale di rilascio di cui disponeva che il giudizio fosse all'art. 665 c.p.c., proseguito nelle forme del rito speciale (art. 447 bis), previa ordinanza di mutamento del rito (art. 667), ed all'esito della compiuta istruzione mediante espletamento della prova orale, decideva la causa alla udienza di discussione del 22.10.1996, dando lettura del dispositivo. essereDi conseguenza, risultando la controversia disciplinata dalle norme di cui agli artt. 414 e segg. c.p.c. e poiché la stessa era stata trattata in primo grado con il cd. rito locatizio, ne deriva, in virtù anche del principio della ultrattività del rito, che per l'appello trovavano applicazione gli artt. 433 e segg. dello stesso codice, onde detta impugnazione do- ur 5 f veva essere avanzata con ricorso depositato nella can- celleria, nel caso di specie di sentenza di primo grado non notificata, entro l'anno dal deposito. Il deposito della sentenza di primo grado è avvenu- to in data 24.10.1996 ed il ricorso in appello è stato depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione in data 15.10.1997, nel rispetto del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., onde è certa- mente errata la decisione del tribunale di Rossano, che, nell'erroneo presupposto dell'avvenuta trattazione in primo grado della causa con il rito ordinario, ha, invece, ritenuta la impugnazione tardiva in relazione alla notificazione del ricorso avvenuta il 23.12.1997. La impugnata sentenza, in accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio viene indicato nella Corte di appello, attuale giudice di appello contro le sentenze dell'attuale giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 51 del 1998, secondo in- dirizzo espresso già da questa Corte (Cass. n. 12836 e n. 12838 del 1999) e ribadito anche dall'autorità delle Sezioni Unite. P.T.M. 6 зи La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di ap- pello di Catanzaro. Roma, 8 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vierfi ntrusiven france Wym Giovanni Giambattista they CANCELLIERE C1 IL Depositata in Cancelleria Oggi, lì 26 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista R hooos P E N E O A S Z I U T S R O C 290000 Registrato in date DOTT. 2001, 4 DELLE ENTRATE ROMA UFFICIO 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA an. 46.708 p. II Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Art: Cludiziar (lire (Dr. M. RACCICH E L L D E 7