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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41504/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (C.F.: nato in [...] il 10 Parte_1 C.F._1 luglio 1989, domiciliato in Latina, Viale Pier Luigi snc scala H, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina
Sartori e dall'Avvocato Valentina Ricci, nei confronti del – Questura di Latina, Controparte_1 [...]
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento del CP_2 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal
Questore di Roma in data 5.08.2024 e notificato il 7.08.2024.
In fatto ha riferito di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari Parte_1 innanzi alla Questura di Roma.
L'autorità amministrativa, con provvedimento del 5.08.2024, ha rigettato la domanda del sig. poiché Pt_1 ritenuto socialmente pericoloso. In particolare, avuto riguardo alla natura dei reati commessi e tenuto altresì in considerazione il livello di integrazione raggiunto, la situazione di vita privata e familiare, l'Amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'istante ha censurato il provvedimento di rigetto ricevuto evidenziando che l'asserita pericolosità sociale del
Sig. valutata discrezionalmente e illegittimamente dalla P.A. alla luce delle due sentenze di Parte_1 condanna non ancora definitive, non può essere automaticamente ostativa al riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare come lo stesso sia un soggetto ampiamente inserito nel tessuto sociale, che risiede a Latina presso un domicilio certo e che è padre di una bambina di anni cinque. In particolare, ha riferito di vivere stabilmente ed ininterrottamente sul Territorio Italiano da circa dodici anni, di aver contratto Per_ matrimonio con la Sig.ra dalla cui unione è nata nel 2019 la piccola . Parte_2
Ha dunque lamentato che un eventuale allontanamento dal territorio italiano determinerebbe un grave pregiudizio per l'interesse proprio e della minore in quanto, sebbene sia terminata la convivenza con il nucleo familiare, egli contribuisce economicamente e moralmente alla crescita al mantenimento della figlia.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sulla base del giudizio di pericolosità CP_1 sociale già formulato in capo al ricorrente e ribadito in questa sede. Con note scritte in sostituzione dell'udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi inammissibile la comparsa di costituzione del , in quanto i motivi di contestazione, anziché illustrati specificamente CP_1 nella comparsa, sono desumibili dall'allegato contenente una relazione emessa dalla Questura di Latina.
In diritto
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione sollevata dal ricorrente in riferimento alla costituzione del . L'eccezione non può trovare accoglimento poiché il contenuto della comparsa soddisfa i CP_1 requisiti minimi richiesti dall'art. 167 c.p.c. essendo possibile desumere dal tenore complessivo delle allegazioni offerte i motivi specifici oggetto di contestazione.
Quanto al merito, il comma 4 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 dispone che: “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sè l'adozione di tali provvedimenti”. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve poi tener conto della situazione di fatto in cui si trova la persona oggetto del provvedimento, in particolare: a) della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona;
b) della situazione familiare ed economica;
c) dello stato di salute;
d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;
e) dell'importanza dei suoi legami col paese di origine (art. 20, co. 5, d. lgs. n. 30/2007).
La Corte di Strasburgo ha sempre affermato (ex plurimis, pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli
Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.
La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la
Corte europea (pronuncia 7 aprile 2009, cit.), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente. (cfr. C. Cost. n. 202/2013).
Tuttavia la presenza dei familiari, inclusi i minori, non è un elemento idoneo a garantire automaticamente il soggiorno nonostante la commissione di gravi reati (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, punti 98 e 104; Per_2 sulla nozione di ordine pubblico, in grado prevalere sui legami familiari, v. anche C.Giust. GS 13 settembre
2016 C 165/14, R.M., punti 83-84).
Nel caso di specie il ricorrente ha riportato due condanne non definitive, l'una per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'altra per reati in materia di stupefacenti, relativamente a fatti risalenti al 2021, come risulta dal diniego impugnato e dalla relazione della Questura. Oltre a ciò, la Questura ha dato conto di una notizia di reato per evasione dagli arresti domiciliari accertato in data 23/02/2024.
Rispetto ai legami familiari fatti valere a tutela dell'unità familiare si osserva che successivamente alla nascita della figlia ha dichiarato di essersi separato dalla coniuge e di non convivere con il nucleo familiare;
inoltre, il ricorrente non ha allegato circostanze tali da far ritenere che, nonostante la separazione, continui a coltivare vincoli familiari effettivi, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione di qualche fotografia estrapolata da un unico video che lo ritrae - presumibilmente - in compagnia della figlia.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di essere presente sul territorio nazionale da oltre dieci anni, un lungo periodo di tempo durante il quale non ha dimostrato di aver intrapreso alcun percorso di integrazione socio-lavorativa, di cui non è stata infatti depositata alcuna documentazione, né altra forma di impegno di integrazione culturale e sociale sul territorio nazionale. Dunque, oltre al fatto di non convivere con i familiari, non vi è neppure prova che egli provveda al mantenimento economico della figlia. Tali circostanze non possono essere smentite dal contenuto delle due relazioni rese dal Servizio Sociale del Comune di Latina, che peraltro attestano che la minore convive con i nonni i quali provvedono al suo sostentamento.
A ciò si aggiunge che il bene giuridico offeso dalla condotta del ricorrente, riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, è del tutto prevalente nel raffronto con altri elementi quali il periodo di soggiorno in Italia e la presenza di familiari: la tipologia e la gravità dei reati è del tutto incompatibile con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l'integrità fisica di ogni persona e, in particolar modo, con l'interesse primario della prole.
Per tutto quanto sinora detto, e in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare che il ricorrente abbia adeguato la propria condotta di vita a modelli comportamentali leciti, si esclude in radice il preteso bilanciamento tra la tutela della pubblica sicurezza e la vita familiare di Parte_1
Il ricorso quindi deve essere rigettato.
Le spese - da distrarsi in favore dei procuratori antistatari - seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 11 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (C.F.: nato in [...] il 10 Parte_1 C.F._1 luglio 1989, domiciliato in Latina, Viale Pier Luigi snc scala H, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina
Sartori e dall'Avvocato Valentina Ricci, nei confronti del – Questura di Latina, Controparte_1 [...]
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento del CP_2 provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal
Questore di Roma in data 5.08.2024 e notificato il 7.08.2024.
In fatto ha riferito di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari Parte_1 innanzi alla Questura di Roma.
L'autorità amministrativa, con provvedimento del 5.08.2024, ha rigettato la domanda del sig. poiché Pt_1 ritenuto socialmente pericoloso. In particolare, avuto riguardo alla natura dei reati commessi e tenuto altresì in considerazione il livello di integrazione raggiunto, la situazione di vita privata e familiare, l'Amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'istante ha censurato il provvedimento di rigetto ricevuto evidenziando che l'asserita pericolosità sociale del
Sig. valutata discrezionalmente e illegittimamente dalla P.A. alla luce delle due sentenze di Parte_1 condanna non ancora definitive, non può essere automaticamente ostativa al riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare come lo stesso sia un soggetto ampiamente inserito nel tessuto sociale, che risiede a Latina presso un domicilio certo e che è padre di una bambina di anni cinque. In particolare, ha riferito di vivere stabilmente ed ininterrottamente sul Territorio Italiano da circa dodici anni, di aver contratto Per_ matrimonio con la Sig.ra dalla cui unione è nata nel 2019 la piccola . Parte_2
Ha dunque lamentato che un eventuale allontanamento dal territorio italiano determinerebbe un grave pregiudizio per l'interesse proprio e della minore in quanto, sebbene sia terminata la convivenza con il nucleo familiare, egli contribuisce economicamente e moralmente alla crescita al mantenimento della figlia.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sulla base del giudizio di pericolosità CP_1 sociale già formulato in capo al ricorrente e ribadito in questa sede. Con note scritte in sostituzione dell'udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi inammissibile la comparsa di costituzione del , in quanto i motivi di contestazione, anziché illustrati specificamente CP_1 nella comparsa, sono desumibili dall'allegato contenente una relazione emessa dalla Questura di Latina.
In diritto
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione sollevata dal ricorrente in riferimento alla costituzione del . L'eccezione non può trovare accoglimento poiché il contenuto della comparsa soddisfa i CP_1 requisiti minimi richiesti dall'art. 167 c.p.c. essendo possibile desumere dal tenore complessivo delle allegazioni offerte i motivi specifici oggetto di contestazione.
Quanto al merito, il comma 4 dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 dispone che: “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sè l'adozione di tali provvedimenti”. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve poi tener conto della situazione di fatto in cui si trova la persona oggetto del provvedimento, in particolare: a) della durata del soggiorno in Italia e dell'età della persona;
b) della situazione familiare ed economica;
c) dello stato di salute;
d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;
e) dell'importanza dei suoi legami col paese di origine (art. 20, co. 5, d. lgs. n. 30/2007).
La Corte di Strasburgo ha sempre affermato (ex plurimis, pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli
Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.
La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la
Corte europea (pronuncia 7 aprile 2009, cit.), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente. (cfr. C. Cost. n. 202/2013).
Tuttavia la presenza dei familiari, inclusi i minori, non è un elemento idoneo a garantire automaticamente il soggiorno nonostante la commissione di gravi reati (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, punti 98 e 104; Per_2 sulla nozione di ordine pubblico, in grado prevalere sui legami familiari, v. anche C.Giust. GS 13 settembre
2016 C 165/14, R.M., punti 83-84).
Nel caso di specie il ricorrente ha riportato due condanne non definitive, l'una per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'altra per reati in materia di stupefacenti, relativamente a fatti risalenti al 2021, come risulta dal diniego impugnato e dalla relazione della Questura. Oltre a ciò, la Questura ha dato conto di una notizia di reato per evasione dagli arresti domiciliari accertato in data 23/02/2024.
Rispetto ai legami familiari fatti valere a tutela dell'unità familiare si osserva che successivamente alla nascita della figlia ha dichiarato di essersi separato dalla coniuge e di non convivere con il nucleo familiare;
inoltre, il ricorrente non ha allegato circostanze tali da far ritenere che, nonostante la separazione, continui a coltivare vincoli familiari effettivi, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione di qualche fotografia estrapolata da un unico video che lo ritrae - presumibilmente - in compagnia della figlia.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di essere presente sul territorio nazionale da oltre dieci anni, un lungo periodo di tempo durante il quale non ha dimostrato di aver intrapreso alcun percorso di integrazione socio-lavorativa, di cui non è stata infatti depositata alcuna documentazione, né altra forma di impegno di integrazione culturale e sociale sul territorio nazionale. Dunque, oltre al fatto di non convivere con i familiari, non vi è neppure prova che egli provveda al mantenimento economico della figlia. Tali circostanze non possono essere smentite dal contenuto delle due relazioni rese dal Servizio Sociale del Comune di Latina, che peraltro attestano che la minore convive con i nonni i quali provvedono al suo sostentamento.
A ciò si aggiunge che il bene giuridico offeso dalla condotta del ricorrente, riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, è del tutto prevalente nel raffronto con altri elementi quali il periodo di soggiorno in Italia e la presenza di familiari: la tipologia e la gravità dei reati è del tutto incompatibile con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l'integrità fisica di ogni persona e, in particolar modo, con l'interesse primario della prole.
Per tutto quanto sinora detto, e in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare che il ricorrente abbia adeguato la propria condotta di vita a modelli comportamentali leciti, si esclude in radice il preteso bilanciamento tra la tutela della pubblica sicurezza e la vita familiare di Parte_1
Il ricorso quindi deve essere rigettato.
Le spese - da distrarsi in favore dei procuratori antistatari - seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 11 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile