Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non sta nella "parzialità dell'aiuto" ma nelle modalità del medesimo come pure nella diversa funzione dei due istituti, nel senso, quanto al primo di tali profili, che l'aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto; quanto al secondo profilo (funzione), che dalle dichiarazioni rese dal teste attraverso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova del fatto mentre dalla "contestazione" può solo trarre elementi per valutare l'attendibilità del teste.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2006, n. 10938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10938 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 01/03/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 319
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 43629/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SI, n. a Napoli il 1 gennaio 1971;
nei confronti della sentenza in data 14 dicembre 2004 della Corte d'appello di Napoli;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello - dopo avere proceduto alla riunione di due distinti procedimenti a carico di SI AP, ciascuno dei due celebrato in ordine a vari episodi del reato di evasione dagli arresti domiciliari e conclusi con l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto (il primo relativo alle violazione degli artt. 81 e 385 c.p., commesse l'8 aprile e il 13 aprile 1999, e il secondo alle violazioni commesse il 26 giugno, il 27 giugno, il 28 giugno e il 29 giugno 1999) - su impugnazione del AP, senza riconoscere la continuazione tra i due gruppi di episodi riportati rispettivamente nelle sentenze del 13 marzo 2003 e del 7 marzo 2003 del Tribunale di Napoli, confermava la prima sentenza con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della continuazione fra i due episodi, e riformava parzialmente la seconda sentenza, irrogando una pena ridotta a quattro mesi e 20 giorni di reclusione con i già concessi benefici della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, del riconoscimento della continuazione e della diminuente per il rito abbreviato.
Ricorre per cassazione il AP per mezzo del difensore, che deduce una serie di motivi concernenti la mancanza o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato perché i Giudici di appello:
a) non avrebbero riconosciuto che lo stato di crisi di astinenza aveva indotto l'imputato a uscire da casa per mancanza di capacità di intendere e di volere e, ritenendo che solo lo stato di cronica intossicazione può far venir meno tale capacità, non avrebbero disposto una consulenza tecnica o l'acquisizione di una relazione del SERT;
b) non avrebbero motivato su una così esigua riduzione della pena da cinque mesi di reclusione a quattro mesi e venti giorni (in relazione alla sentenza del Tribunale del 7 marzo 2003); c) non avrebbero riconosciuto la continuazione tra i due gruppi di episodi dello stesso reato, ancorché contestati in relazione a due diversi titoli custodiali, dato che l'impulso alla violazione era sempre lo stesso e la Corte d'appello aveva disposto la riunione dei due procedimenti;
d) non avrebbero fornito adeguata spiegazione in relazione alla misura della pena inflitta, sia in ordine alla pena base, sia all'aumento per la continuazione. Deduce anche, con altro mezzo, la violazione dell'art. 499 c.p.p., comma 5. La deposizione del teste RR, in relazione agli accertamenti relativi al primo gruppo di episodi, era stata assunta irritualmente: costui, sentito come teste, non ricordava di avere effettuato l'accertamento del 13 aprile 1999: il P.M. allora aveva esortato il teste a consultare il verbale, acquisito nel fascicolo dell'inquirente, dando per scontato che questo fosse a firma del RR, che rispondeva affermativamente in ordine all'episodio; ma, secondo la difesa, in tal caso si trattava non di un aiuto alla memoria, ma di una contestazione, peraltro non destinata ad aiutare la memoria ma a sostituire integralmente il ricordo.
Il ricorso è infondato.
Non ricorre il vizio di motivazione di cui al punto a) sopra indicato. Il Collegio si è limitato ad affermare un principio largamente diffuso, che si ricava dal testo del codice penale, secondo cui il semplice stato di tossicodipendenza e le crisi di astinenza non fanno venir meno la capacità di intendere e di volere, come accade invece nei casi di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti. Non può assolutamente imputarsi alla Corte d'appello il mancato esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 603 c.p.p. per il mancato conferimento di un incarico peritale al fine di verificare l'esistenza di una cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, anzitutto perché tale ipotesi non è stata neppure adombrata dalla difesa nella fase di merito e, in secondo luogo, perché la Corte ha chiarito che dagli atti di causa non risultava il minimo elemento che potesse far ipotizzare un tale stato cronico. La Corte ha, quindi, correttamente fatto uso, motivatamente, del suo potere discrezionale.
Inammissibile è inoltre la mancanza di una motivazione sulla entità della pena, sulla continuazione, nonché sulla riduzione particolarmente contenuta in ordine alla sentenza del 7 marzo 2003 (punti b e d), in quanto in ciascuno dei procedimenti riuniti la pena è stata inflitta in misura molto vicina al minimo edittale. Nè, in una situazione del genere l'imputato può dolersi della scarsa riduzione di una condanna già inflitta. D'altra parte, non si comprende la doglianza sulla motivazione della entità della pena riguardo alla continuazione, posto che essa, come si dirà subito dopo, non è stata correttamente concessa dalla sentenza impugnata. Inammissibile, per la congrua e più che logica motivazione contenuta nella sentenza, in ordine al mancato riconoscimento della continuazione (punto c). In essa si da un giudizio non censurabile in sede di legittimità dove si afferma che un generico programma delinquenziale e il riferimento alla sola omogeneità della spinta a violare la legge penale non possono avere alcuna influenza nel caso di specie, in quanto non sono sufficienti per la dimostrazione della identità del disegno criminoso, in una fattispecie in cui, tra l'altro, i due gruppi di violazioni sono contestati con riferimento a due diversi titoli custodiali, il primo dei quali del 4 marzo 1999 e il secondo del 28 maggio 1999, non potendo l'imputato neppure prevedere che dopo i primi due episodi di evasione potesse essere emesso un secondo titolo custodiale.
Infondata è, infine, la doglianza per la motivazione e per la applicazione dell'art. 499 c.p.p., comma 5. Anzitutto per il modo dubitativo in cui è posta la censura con la quale si afferma che il P.M. avrebbe mostrato al teste RR una relazione "presumibilmente" a firma dello stesso RR. In secondo luogo, nella espressione "aiuto della memoria", contenuta nella norma in argomento, non si può riscontrare alcuna differenziazione tra il concetto di aiuto totale o aiuto parziale della memoria nel ricordo di un fatto. La specificità della norma rispetto alla "contestazione" di cui all'art. 500 c.p.p. non sta nella "parzialità dell'aiuto" ma nelle modalità dell'aiuto e nella funzione dei due istituti, nel senso, quanto al primo profilo, che l'aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali abbia già deposto;
quanto al secondo profilo (funzione), mentre dalla "contestazione" il giudice può solo trarre elementi per valutare l'attendibilità del teste, dalle dichiarazioni rese attraverso un aiuto della memoria può trarre elementi per la prova del fatto.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006