Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2013, n. 25134
CASS
Sentenza 19 aprile 2013

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, in ordine al reato di omicidio colposo, nei confronti di un lavoratore edile per non avere predisposto - con riguardo a lavorazioni consistenti nella rimozione di lastre di eternit poste a copertura di un tetto ad un'altezza di circa otto metri da terra - idonee opere provvisionali o precauzionali di cui non era stata comprovata alcuna impossibilità in ordine alla concreta realizzabilità ma un mero difetto di convenienza al riguardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2013, n. 25134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25134
    Data del deposito : 19 aprile 2013

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