Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
UD. 31.01.2003 Reg. Gen. N. 14213/00 + 17991/00 1 0453/03 REPUBBLICA IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Grou. 23323 Presidente Rep. 2741 Dott. Antonio VELLA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 14213/00 + 17991/00 Oggetto: Reintegrazione Ricorso n. 14103/00 proposto in possesso. da PE NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Cossa n. 13, presso lo studio dell' Avv. Franco Maldo- nato che lo difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
GA IT, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 4, presso lo studio dell'Avv. En- 179/03 1 rico Del Prato, difesa dall'Avv. Francescantonio Vallone come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 17991/00 proposto da GA IT, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 4, presso lo studio dell'Avv. En- rico Del Prato, difesa dall'Avv. Francescantonio Vallone come da procura a margine del controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
PE NO. INTIMATO per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sala Con- silina n. 139/00 del 12.04.2000 / 12.04.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.01.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Franco Maldonato e Francescantonio Val- lone. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Albfuck SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza n. 139/00, in riforma della decisione del Pretore di Sapri che aveva rigettato 2 la domanda proposta da Giuditta AL nei confronti di NO RA, reintegrava la AL nel possesso di una fa- scia di terreno profonda m. 3,60, lungo il confine tra la pro- prietà della stessa (in catasto 27/A p. 166) e la proprietà del RA, disponendo l'arretramento, nella predetta misura, della recinzione apposta. Osservava il Tribunale, per quel che ancora interessa, che dal rapporto dei Carabinieri, con allegato schizzo planimetrico, risultava che la recinzione si trovava, rispetto al muro preesi- stente, avanzata di m. 3,60 e che, di conseguenza, il confine era stato spostato in tale misura a vantaggio del RA. Inoltre anche i testi (Cariello e Giudice) avevano affermato che il vecchio muro, segnante il confine tra i due fondi, era stata abbattuto e sostituito con la nuova recinzione realizzata verso l'interno della proprietà AL. Riteneva poi il Tribunale che, ancorché i testi non l'avessero dichiarato, tuttavia il possesso della AL sulla striscia di terreno in contestazione emerge- va da tutte le risultanze processuali ed aggiungeva che quan- do un fondo è recintato da opere murarie non è necessario provare il possesso delle singole strisce del bene, dovendosi Alifak presumere che tale possesso riguardi ogni parte dell'intero. Contro tale sentenza il RA ha proposto ricorso per cas- sazione in base a due motivi, illustrati da menoria. 3 La AL ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in udienza, è stata disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c, in quanto proposti contro la stes- sa sentenza.
1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1168 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il ricorrente prin- cipale RA censura l'impugnata sentenza per aver basato la sussistenza della condotta spoliativa sul rapporto dei Cara- binieri e allegato schizzo planimetrico, senza considerare che le sommarie informazioni richieste dal Pretore ai Carabinieri hanno un valore semplicemente indiziario. Inoltre lo stato dei luoghi descritto dai Carabinieri si riferiva ad un momento successivo a quello del preteso spoglio, laddove, secondo giu- risprudenza, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio, men- tre è ad esso estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed in particolare alla sua rispondenza ad un vali- do titolo. Afflorde 1.1. Il motivo non ha pregio, perché esso si basa sul pre- supposto errato che il Tribunale abbia fondato il proprio con- vincimento esclusivamente sulle sommarie informazioni, ossia il rapporto dei Carabinieri e allegato schizzo planimetrico. Ri- 4 sulta, invece, dalla sentenza impugnata che il Tribunale, ai fi- ni dello spoglio, ha considerato soprattutto gli elementi di fatto emersi dalle dichiarazioni dei testi escussi (Cariello e Giudice) e da tutte le altre risultanze istruttorie.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1168 c.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata senten- za laddove ha ritenuto che il possesso della AL era da presumersi in base al fatto che il fondo era delimitato da opere murarie, senza considerare che tale presunzione determine- rebbe un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
2.1. Anche tale motivo è infondato, avendo il Tribunale rite- nuto, in base a tutte le risultanze processuali, che la AL, al di là degli elementi presuntivi favorevoli, aveva fornito ampia e convincente prova del proprio possesso, esercitato su tutto il fondo, compresa la striscia di terreno in contestazione, assol- vendo in tal modo all'onere probatorio. In tale contesto unitario del quadro probatorio, l' estrapola- zione da parte del ricorrente di singoli brani della sentenza e delle deposizioni testimoniali, per inferirne la mancanza di Affordi possesso, è operazione che non serve allo scopo, perché non vale a dimostrare le pretese violazioni di legge. Il ricorso principale va, dunque, rigettato. 5 Il ricorso incidentale della AL resta assorbito, essendo stato proposto in via condizionata. In base alla soccombenza il ricorrente principale va con- dannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e di- chiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro ... 20100 uur 1.000,00 per onorario. полиров голо Euro Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 31 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino вмерик Amary IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22ntrate di Roma 2 Si attesta la registrazione presso DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 LUG. 2003 Roma CANCELLIENE G1 l'Agenzia delle versate .....// il T.S.GEN 2013... ser it. IL FUNZIONARIO 6