Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 1794
CASS
Sentenza 5 novembre 1998

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In tema di diffamazione, sussiste il requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti impersonalmente alla autorità un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa. L'indicato requisito non può invece ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il reclamo sia diretto personalmente al titolare di un ufficio, giacché in tal caso la "comunicazione con più persone" non può dirsi voluta dall'agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione. (Fattispecie nella quale un esposto offensivo era stato indirizzato al locale "Commissario di P.S.", con invito rivolto al medesimo di convocare egli stesso la destinataria del reclamo per le conseguenti diffide, e presentato direttamente al titolare di detto ufficio, nonché consegnato personalmente a sue mani).

La nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice, a norma dell'art.546, comma 3, c.p.p., sussiste soltanto quando tale mancanza sia completa; il che non si verifica quando, pur mancando la sottoscrizione del giudice estensore, vi sia però quella del presidente del collegio giudicante, risolvendosi in tal caso la detta mancanza in una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 1794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1794
    Data del deposito : 5 novembre 1998

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