Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 2
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti impersonalmente alla autorità un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa. L'indicato requisito non può invece ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il reclamo sia diretto personalmente al titolare di un ufficio, giacché in tal caso la "comunicazione con più persone" non può dirsi voluta dall'agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione. (Fattispecie nella quale un esposto offensivo era stato indirizzato al locale "Commissario di P.S.", con invito rivolto al medesimo di convocare egli stesso la destinataria del reclamo per le conseguenti diffide, e presentato direttamente al titolare di detto ufficio, nonché consegnato personalmente a sue mani).
La nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice, a norma dell'art.546, comma 3, c.p.p., sussiste soltanto quando tale mancanza sia completa; il che non si verifica quando, pur mancando la sottoscrizione del giudice estensore, vi sia però quella del presidente del collegio giudicante, risolvendosi in tal caso la detta mancanza in una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 5.11.98
1.Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1946
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " IO HE " N.6850/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI AR IA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 19 novembre 1997 Visti gli atti, la sentenza. denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. gen. dr. Filippo Fiore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza nella parte in cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Sentito il difensore dell'imputata, avv. Paolo Barsotti;
O S S E R V A
NI AR IA ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in parziale riforma di quella di primo grado, appellata dalla parte civile, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'art.595 c.p. per avere "in un esposto diretto al Commissariato di P.S. di Carrara, offeso la reputazione di RA RA, definendola 'energumena' e attribuendole una condotta caratterizzata da 'veri impeti di follia'. Nel suo interesse sì deduce:
a) violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile;
b) vizi di motivazione sugli estremi oggettivi e soggettivi del reato;
c) errata applicazione della legge penale relativamente al la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena;
d) nullità della sentenza per mancanza in essa della sottoscrizione del giudice estensore.
In ordine a tale ultimo motivo, il cui esame è pregiudiziale, non ignora il collegio che sul tema v'è contrasto di giurisprudenza. Talune decisioni(Cass.Sez.VI, I7.4.I996, Mazza, Sez.I.
7.4.I993, Ceccarelli), favorevoli alla tesi della ricorrente, ritengono che la sanzione ricollegabile all'ipotesi di sottoscrizione 'incompleta' - qualsiasi ne sia la ragione da parte del giudice è quella della nullità della sentenza (peraltro relativa e sanabile, in quanto la sottoscrizione della sentenza attiene al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione e pertanto non riguarda la capacità e la costituzione del giudice).
Prevalente è, però, l'indirizzo contrario(tra le altre si confrontino: Cass.Sez.I, 23.2.I993, Pesce, Sez.IV, 27.4.I990, Bianca, Sez.I, IO.XI.I989, Baldi), che si è evoluto secondo una prospettiva di contenimento degli effetti demolitori conseguenti ad una interpretazione strettamente letterale della norma di rito (l'attuale art.546, c.3, cui corrisponde l'omologo 475 del codice abrogato) che richiede la sottoscrizione a pena di nullità.
E ad esso reputasi di dover aderire.
In effetti solo alla omissione 'volontaria' della sottoscrizione, che sia riferibile alla sentenza-documento, può fondatamente attribuirsi valenza tale da dar luogo, in ogni caso, a nullità.
Può egualmente parlarsi di nullità della sentenza, sempre -beninteso - di carattere relativo, anche quando la mancata sottoscrizione del giudice sia dovuta a mera disattenzione o negligenza del magistrato, ovvero a 'disfunzioni della cancelleria', ma ciò solo a condizione che detta mancanza sia completa. Il che non si verifica quando - come nella fattispecie - pur mancando la sottoscrizione del giudice estensore vi sia però quella del presidente del collegio giudicante, non potendosi dubitare che, in tal caso, l'omissione si risolve in una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
Ritiene il collegio di dover disattendere anche le deduzioni che compendiano il motivo sub a).
Per meglio comprenderle, occorre premettere che la parte offesa RA RA si presentò all'udienza dibattimentale pretorile assistita da difensore fiduciario, diverso da quello originario, il quale depositava un atto di costituzione di parte civile da lui redatto e sottoscritto, con in calce una procura speciale firmata dalla assistita, la cui auto grafia era certificata dal medesimo difensore.
Ora, in relazione a tale situazione procedimentale e al fine di contestare l'ammissibilità della costituzione di parte civile, l'attuale ricorrente deduce, in estrema sintesi, il difetto del potere certificatorio in capo al difensore comparso in udienza, "spettando la qualifica di difensore di fiducia a quello originario", e il conseguente malgoverno delle disposizioni di cui agli artt.76, I00, IOI e 122 c.p.p. con riferimento all'art.78, lett.c) stesso codice.
Le denunciate violazioni di legge non sussistono.
Non si considera, invero, dalla difesa della ricorrente, che la parte offesa, al pari delle altre parti del procedimento penale diverse dall'imputato, a norma dell'art. 101 c.p.p. può farsi assistere e rappresentare da un solo difensore, di tal che, allorquando essa, già munita di difensore ne nomini un altro, tale seconda nomina comporta la revoca della prima.
Ne discende che, nella specie, il(solo) difensore fiduciario della RA era(divenuto) quello nominato per ultimo, e, perciò, come tale, esso era sicuramente dotato del potere di autenticazione di cui innanzi.
Deve, poi, nel contempo osservarsi che - a prescindere dal dato fattuale, giustamente valorizzato dal giudice a quo, relativo alla presenza in udienza della parte offesa poiché tanto l'art.76 c.p.p. quanto l'art. IOO c.p.p. impongono la procura speciale, nulla esclude che un unico atto deleghi al procuratore speciale per la dichiarazione di costituzione anche la rappresentanza processuale:
anzi la stretta connessione delle due norme viene evidenziata dall'art.78 c.p.p. che prevede tra le formalità di costituzione di parte civile l'indicazione non solo di difensore e relativa procura (lett.c) ma anche la sottoscrizione del primo
(lett.e)(cfr.Cass.Sez.V, 7.3.I995, Prati).
Deve pertanto ritenersi, conformemente alla decisione cui è pervenuta 'in parte qua' l'impugnata sentenza, che la costituzione di parte civile venne eseguita nel rispetto delle regole di legge. Passando all'esame del motivo sub b), che accorpa plurime censure, complessivamente volte a denunciare l'insussistenza del reato ascritto, rilevasi che fondata tra di esse, e assorbente delle altre, come pure - conseguentemente - della censura sub c), appare quella con la quale si contesta la ricorrenza, nel caso concreto, dell'estremo della comunicazione con più persone, necessario elemento costitutivo della condotta- delittuosa prevista e punita dall'art.595 c.p.. Sul punto la corte territoriale ha espresso contrario avviso, osservando che non potevasi affermare che l'esposto del la NI fosse destinato ad essere letto da una sola persona, ossia dal titolare dell'ufficio al quale esso era rivolto, essendo vero, invece, che l'esposto, siccome diretto al Commissariato di P.S. di Carrara, era comunque soggetto alla attenzione e alla lettura di più persone, quanto meno per le formalità preliminari della sua ricezione e registrazione.
Tale argomentazione non resiste, tuttavia, ai rilievi svolti in ricorso, più aderenti alle acquisite risultanze processuali. Deve premettersi, in linea generale, che sussiste certa mente, come da costante giurisprudenza, l'estremo della divulgazione dell'offesa allorché si presenti all'Autorità un reclamo offensivo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa.
Ma è questo un principia che può valere solo allorquando il reclamo offensivo sia presentato 'impersonalmente' ad una autorità, caso in relazione al quale dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non sorge dubbio che ricorra l'elemento della "comunicazione con più persone", in quanto in tale situazione il reclamante sa, e non può non sapere, che più persone prenderanno conoscenza del proposto reclamo. Ma non allorché si tratti di un ricorso che sia di retto 'personalmente' ad un determinato titolare di un ufficio, poiché in quest'ultima ipotesi la "comunicazione con più persone" non può dirsi voluta dall'agente, nemmeno sotto il profilo del dolo eventuale, e se, cionostante, si verifica, non ha riflesso penale, non essendo prevista nel nostro ordinamento l'ipotesi colposa della diffamazione.
Nella fattispecie concreta si è, per l'appunto, verificato, com'è pacifico in processo, che l'esposto contro la RA, recante l'intestazione 'al Commissario di P.S. di Carrara' (e l'invito rivolto al medesimo di convocare egli stesso la destinataria del reclamo per le conseguenti diffide), venne dall'interessata presentata direttamente al titolare di detto ufficio e consegnato personalmente a sue mani, con contestuale sottoscrizione di ricezione del documento da parte del pubblico ufficiale.
Deve affermarsi, pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, che è mancato nella fattispecie il requisito essenziale del delitto di diffamazione, costituito dall'essere l'offesa recata "comunicando con più persone".
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999