Sentenza 2 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 22407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22407 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/03/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 355
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 44093/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM NI;
OM FR;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 8/4/2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. V. MONETTI che ha concluso per:
annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto.
OSSERVA
Sull'appello proposto da OM NI e da OM avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 10.05.2002, con la quale, dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (per il 1^ artt. 651 e 337 c.p. e per il 2^, art. 337 c.p.), unificati in continuazione quelli ascritti al OM NI, erano stati condannati, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, rispettivamente alla pena di mesi sei e mesi quattro di reclusione, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza dell'8/04/2003, riduceva a mesi quattro e giorni dieci di reclusione la pena inflitta al OM NI, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, stante la ribadita attendibilità delle testimonianze accusatorie, convergenti ed immuni da contraddizioni, a fronte delle generiche assertive dei testi a discarico e delle stesse apodittiche dichiarazioni degli imputati, fermo restando l'infondatezza delle eccezioni in rito sulla ritualità delle testimonianze escusse e la non comprovata assolutezza dello impedimento a comparire dedotto dalla difesa in sede di udienza innanzi alla Corte di Appello. Avverso la cennata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, deducendo a monocordi motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) con riferimento all'art. 420 ter c.p.p. e 24 della Costituzione, stante l'immotivato rigetto dell'istanza difensiva di rinvio per impedimento assoluto a comparire del OM NI;
2) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) in relazione agli artt. 497 e 139 c.p.p., stante la violazione dell'art. 497 co. 2^ cit.
sull'acquisizione della prova, per gli omessi avvertimenti previsti dalla legge ai testi prima del loro esame e trattandosi di nullità assoluta perché, in assenza di tali garanzie, l'acquisizione della prova anzidetta avviene con effettiva lesione del diritto di difesa;
3) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) in relazione all'art. 192 co. 1^ c.p.p., per omessa indicazione dei criteri adottati per la valutazione della prova, con travisamento del fatto, senza che fosse stata rilevata la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi d'accusa escussi;
4) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 133, 163 e 164 c.p., per omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stata disposta l'invocata sospensione condizionale della pena, con conseguente palese vizio di motivazione sul punto. Il motivo sul 1^) è infondato, posto che, contrariamente all'assunto difensive, risulta dal verbale di udienza dell'8/04/03 che i giudici della Corte territoriale si sono fatti carico di valutare il dedotto impedimento (colica renale con certificazione del 7/4/03), escludendo la sua assolutezza ai fini della comparizione, non essendosi, in merito, attestato alcunché nella certificazione medica prodotta (cfr. fol. 15 retro verbale udienza 8/4/03). La valutazione del carattere assoluto dell'impedimento a comparire è riservata al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede di legittimità ove, come nella specie, vi sia traccia di in equivoco cenno, ancorché sintetico, alle ragioni supportanti l'esclusione di tale carattere di assolutezza dell'impedimento dedotto.
Parimenti infondato è il motivo sub 2), posto che, a prescindere dalla smentita, a quanto eccepito dai ricorrenti, offerta in sentenza (fol. 2), con richiamo ai verbali di udienza (fol. 76) da cui risultano adempiuti gli obblighi di legge ex art. 497 co. 2^ c.p.p., va ribadito il principio di diritto secondo cui, ove fosse comprovata la denunciata omissione, questa comporterebbe, in ogni caso, una nullità di natura relativa e non già assolutamente e quindi eccepibile validamente solo ex art. 182 co. 2^ c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, come ripetutamente affermato da questo giudice di legittimità (cfr. in termini e tra le altre, Cass. Pen. Sez. 6^, 24/9/1996, n. 8656, Dato). Corretta, dunque, la motivata risposta dei giudici della Corte territoriale reggina. Infondato è anche il motivo sub 3), posto che, come è dato rilevare dal testo della sentenza impugnata (cfr. foll. 4-5), i giudici di merito si sono fatti puntuale e motivato carico di verifica della portata probatoria delle fonti d'accusa, non trascurando di sottolineare lo spessore di ragionevole attendibilità anche per la convergenza delle dichiarazioni dei verbalizzanti, a fronte di non altrettanto puntuali e convincenti contributi offerti dai testi a discarico ed in assenza di valide controdeduzioni nelle dichiarazioni degli imputati, attestati su generiche proteste di innocenza. Fondato, invece, è il motivo sub 4), stante la totale assenza di risposta alla pur enunciata doglianza della difesa, tra quelle oggetto di motivi di gravame.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Messina.
Vanno rigettati, nel resto, i ricorsi, alla stregua di quanto innanzi dedotto sui motivi sub 1), 2) e 3).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Messina.
Rigetto nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004