Sentenza 16 novembre 2001
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se "manca la sottoscrizione del giudice" - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2001, n. 44657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44657 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 16/11/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 3077
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 30319/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RR VA n. Palermo 13.01.1932
2) RR GI n. Palermo 04.04.1954
avverso la sentenza C.A. Palermo in data 28 gennaio 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Zumbo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 28 gennaio 2000, la Corte di Appello di Palermo condannava RR VA alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e L. 10.000.000 di multa per i reati di ricettazione e contrabbando di T.L.E. e RR GI alla pena di L. 120.000.000 di multa per il reato di contrabbando di T.L.E.
Gli imputati proponevano ricorso per violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità in quanto la sentenza era stata firmata non dal dott. Olivieri, che aveva presieduto la corte, ma dal dott. Virga e per carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla loro responsabilità ed alla entità della pena.
Il ricorso non è fondato.
Sub 1
L'art. 546, terzo comma, C.P.P. statuisce che la sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice. E questo va individuato prima di tutto, nell'estensore della sentenza che ha provveduto alla redazione della motivazione e, poi, nel presidente che la sottoscrive ove la sentenza sia emessa dal giudice collegiale.
La nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice sussiste soltanto quando detta mancanza sia completa;
il che non si verifica quando, pur essendovi la sottoscrizione del giudice estensore, manchi quella del presidente del collegio, risolvendosi in tal caso la detta mancanza in una mera irregolarità suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali. E tale interpretazione si trae dallo stesso terzo comma dell'art. 546 C.P.P. che prevede la nullità della sentenza se manca o è
incompleto il dispositivo e se manca la sottoscrizione del giudice (e non se è incompleta la sottoscrizione).
Nella specie, più che di mancata sottoscrizione del presidente si tratta di sottoscrizione di un presidente (Dott. Virga) invece di quello che aveva presieduto la corte (Dott. Oliveri) per cui deve ritenersi che trattasi di una semplice disattenzione cui può essere ovviato in un tempo successivo senza che da ciò derivi la nullità della sentenza.
Sub 2
Il ricorso non è puntuale perché censura genericamente ad un punto di fatto la decisione impugnata che è saldamente fondata su dati certi e logiche argomentazioni. È stato, infatti, valutato ogni utile elemento e specificato che "la responsabilità di RR VA in ordine al reato di ricettazione di cui al capo a) appare di tutta evidenza sul piano probatorio, essendo stato l'imputato sorpreso dai verbalizzanti in una situazione di flagranza, mentre si accingeva a ricoverare lo automezzo provento di rapina all'interno del proprio capannone, aiutando, anzi, il rapinatore che era alla guida, nella manovra di parcheggio.
E sono state spiegate congruamente e logicamente le ragioni che hanno determinato il convincimento "sulla responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica... il camion su cui vennero rinvenuti i quantitativi di t.l.e. sequestrati dai verbalizzanti, si trovava, pacificamente, ricoverato all'interno del capannone da qualche tempo ed era aperto..., è assolutamente da escludere che il proprietario del camion ne avesse affidato la custodia ai RR lasciandovi detto quantitativo di t.l.e., con il rischio che gli imputati se ne appropriassero o decidessero di segnalarne la presenza all'autorità giudiziaria. Sub 3
L'entità della pena è stata esattamente fissata con giusta "valutazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 C.P. trattandosi di soggetti entrambi pregiudicati per vari reati di una certa gravità, ed essendo per il resto del tutto generico il riferimento della difesa alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale degli imputati".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2001