Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge, la sanzione di nullità assoluta, prevista dall'art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto; e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che sono esclusi dalla sanzione di nullità il provvedimento di ammissione al patrocinio, pur ritardato, nonché gli atti processuali successivi, tra i quali a maggior ragione quelli posti in essere in favore dell'imputato, come la liquidazione dei compensi al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 33635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33635 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 531
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 007005/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) CI TO;
2) VO LO;
avverso ORDINANZA del 28/10/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SPAGNUOLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G., con la richiesta di declaratoria d'inammissibilità;
La Corte:
RILEVA
1. Con ricorso depositato l'8 maggio 2002 il Procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Palermo proponeva opposizione avverso il decreto in data 16 aprile 2002, con il quale la stessa Corte di appello aveva liquidato la complessiva somma di euro 1013,75 in favore del difensore di fiducia di IU OC, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con il provvedimento in epigrafe l'opposizione è stata parzialmente accolta mediante esclusione della somma liquidata a titolo di rimborso della c.d. "tassa parere".
2. Propone ricorso per Cassazione il suddetto Procuratore generale, denunciando violazione di legge per non avere ritenuto la Corte del merito che la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio investisse anche il decreto di liquidazione in parola.
3. Il motivo non è fondato. È pacifico in atti che il provvedimento ammissivo al patrocinio a spese dello Stato è stato emesso oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 6 l. 217/1990 (ora 96 d.P.R. 115/2002) a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 co. 2^ c.p.p. Ma da tale ritardo non conseguono gli effetti indicati dal ricorrente. Invero la riferita sanzione di nullità è comminata all'evidente scopo, identico a quello delineato dall'art. 178 lett c. c.p.p., di garantire nel modo più pieno il rispetto delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Ma se è cosi, non ravvisandosi alcuna altra sostanziale esigenza di tutela, l'invalidità non può che riguardare gli atti processuali posti eventualmente in essere nell'intervallo di tempo compreso fra lo scadere del riferito termine di dieci giorni e il momento a partire dal quale, con l'ammissione al patrocinio, sia garantito il diritto dell'imputato alle anzidette assistenza e rappresentanza. Circoscritta in tal modo l'area interessata dalla nullità assoluta, risulta evidente che da essa devono ritenersi esclusi il provvedimento di ammissione nonché gli atti processuali successivi, tra i quali ovviamente e a maggior ragione quelli posti in essere in favore dell'imputato, come la liquidazione dei compensi al difensore. Una diversa interpretazione, che non tenesse conto della ratio della norma in esame, comporterebbe fra l'altro l'illogica conseguenza che una sanzione fissata in favore dell'imputato finirebbe con il tradursi in un effetto per questi negativo.
4. Pertanto il vizio denunciato non sussiste e il ricorso va conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 615 c.p.p. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004