Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 33635
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

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Nel caso in cui il giudice investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dalla legge, la sanzione di nullità assoluta, prevista dall'art. 96, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto; e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che sono esclusi dalla sanzione di nullità il provvedimento di ammissione al patrocinio, pur ritardato, nonché gli atti processuali successivi, tra i quali a maggior ragione quelli posti in essere in favore dell'imputato, come la liquidazione dei compensi al difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2004, n. 33635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33635
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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