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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1104 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Di Stefano presso il cui studio in Parte_1
Marsala via Sibilla n.6 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 10 luglio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 10.6.2023 innanzi il Tribunale G.L. di Marsala,
impugnava il provvedimento del 19/05/2023 con il quale l' gli Parte_1 CP_1 aveva comunicato che, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, sulla pensione categoria AS. n. 04023753 erano stati indebitamente pagati euro 2.619,63. A sostegno dell'azione incoata, deduceva:
- di essere stato titolare dell'assegno sociale fino al mese di febbraio 2018;
- che con nota del 30.1.2018 l' gli aveva comunicato, a seguito di relativa CP_1 richiesta, l'avvenuta liquidazione della pensione di vecchiaia, categoria VOART n.33083090 con determinazione degli arretrati dovuti dall'1.3.2013 al 28.2.2018 pari ad euro 32.466,50;
- che con nota del 31.1.2018, il detto gli aveva comunicato il ricalcolo CP_2 dell'assegno sociale a far data dal 01.01.2013 con un debito, fino al mese di febbraio 2018, di euro 7.191,64;
- di aver ottenuto decreto ingiuntivo n.279/2018 per il pagamento della differenza tra quanto dovuto a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia e l'indebito maturato sull'assegno sociale;
Pag.
1 - di aver ricevuto, a partire dal mese di marzo 2018, soltanto la pensione di vecchiaia senza percepire l'assegno sociale;
- che, pertanto, l' non aveva più diritto a ripetere somme non pagate;
CP_1
- che in ogni caso l' ai sensi dell'art.52 della legge n.88/89, non avrebbe CP_1 potuto ripetere tali somme per il periodo fino al 31.12.2019 avendo lo stesso chiesto la restituzione solo con lettera dell'11.8.2022;
- che il provvedimento impugnato difettava di motivazione;
- che, inoltre, le somme erano irripetibili trattandosi di prestazione assistenziale e non potendo l' procedere al recupero di un indebito relativo ad un periodo CP_2 precedente;
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che CP_1
l' , diversamente da quanto sostenuto, aveva continuato a percepire l'assegno sociale. Pt_1
Rilevava che la liquidazione della pensione di vecchiaia, avvenuta nel 2018 con decorrenza dal 2013, aveva dato luogo ad un conguaglio tra quanto corrisposto a titolo di assegno sociale e quanto spettante “in modo retroattivo a titolo di pensione di vecchiaia”; che ciò, tuttavia, non aveva comportato la revoca dell'assegno sociale, bensì la riduzione del suo importo. Osservava che l'assegno sociale, in misura sempre più ridotta, era rimasto in pagamento in modo ininterrotto per tutto il corso degli anni 2018, 2019 e 2020 e che solo nel 2021 ne era cessata definitivamente l'erogazione. Evidenziava che l'indebito oggetto di causa derivava dalla tardiva comunicazione dei redditi del coniuge del ricorrente per l'anno 2018 pervenuta solo dopo sollecito in data 28.2.2022 con conseguente ripetizione a debito del 9.8.2022. Che il coniuge del ricorrente era titolare, oltre che di assegno sociale e del reddito dell'abitazione, di redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione e, dunque, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi, aveva reso il proprio reddito conoscibile solo dopo la tardiva dichiarazione. In punto di prova, rilevava che controparte non aveva né dedotto né dimostrato che i propri redditi, personali e coniugali, consentissero il diritto all'assegno sociale nella misura percepita;
né aveva dimostrato di avere assolto agli obblighi di comunicazione. Il Giudice adito, con sentenza n.741/2023, rigettava il ricorso. Esclusa l'applicabilità dell'art.52 della legge n.88/89, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e rilevava che a fronte della contestazione dell' parte ricorrente non aveva prodotto alcun elemento atto CP_1
a dimostrare la sussistenza/permanenza del requisito economico necessario al riconoscimento della prestazione assistenziale;
che, anzi, non aveva in alcun modo contrastato quanto asserito dall'ente. Evidenziava, sul punto, che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del
Pag.2 11/02/2016)”; che era, quindi, onere del ricorrente allegare e provare di essere in possesso di tutti i requisiti (specie di natura reddituale) previsti dalla legge per accedere all'erogazione della suddetta provvidenza di natura assistenziale (assegno sociale) nel suddetto periodo. Avverso tale decisione ha interposto gravame , con ricorso depositato Parte_1 il 24.10.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame, deduce che “la pensione di vecchiaia non può sommarsi all'assegno sociale, se si raggiunge il diritto a 71 anni. Una prestazione esclude l'altra”. Afferma che al momento della presentazione della domanda “di pensione di vecchiaia aveva già compiuto 71 anni, con la conseguenza che la pensione di vecchiaia si” era “sostituita all'assegno sociale in godimento, essendo gli stessi incompatibili al compimento dell'età di 71 anni”. Sostiene che, dunque, “non era tenuto alla dimostrazione di alcunchè in quanto era l' CP_1 che, al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia, avrebbe dovuto contemporaneamente procedere alla eliminazione dell'assegno sociale, senza che fosse necessaria la conoscenza di alcun altro dato reddituale”. Sotto altro profilo, ritiene “evidente che, contrariamente a quanto surrettiziamente dedotto dall' l'indebito non può essere considerato conseguenza della mancata/tardiva comunicazione dei CP_1 redditi del coniuge, considerato che tale circostanza è rimasta non suffragata” in ragione della
“costituzione tardiva in giudizio” che aveva “reso inammissibili tutti i documenti prodotti dall' CP_1 ed in particolare i documenti relativi alla richiesta di produzione reddituale del coniuge”; che, dunque,
“essendo le deduzioni dell' non suffragate (in quanto la relativa documentazione è inammissibile), CP_1 il G.L. non poteva porre a fondamento della propria decisione la documentazione non ammessa”. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame. CP_1
Premette che “nel giudizio di primo grado controparte aveva sostenuto di non avere ricevuto più il pagamento dell'assegno sociale dal momento in cui gli era stata liquidata la pensione di vecchiaia nel 2018, ed in subordine invocava la disciplina sulla non ripetibilità dell'indebito, richiamando sia le norme sull'indebito previdenziale che la giurisprudenza sull'indebito assistenziale”. Rileva, dunque, “il cambio di rotta nell'atto di appello, ove non si sostiene più di non avere percepito l'assegno sociale dal 2018 in poi, ma si afferma l'incompatibilità con la pensione di vecchiaia e CP_ la responsabilità dell' per non avere eliminato l'assegno sociale”; che controparte non invoca
“più in appello le norme e la giurisprudenza sull'indebito, previdenziale o assistenziale”. Sostiene, in ogni caso, che anche a prescindere dall'ammissibilità “o meno del fatto nuovo che si deduce in appello per sottarsi alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui ha fatto uso il Tribunale, il motivo è nel merito privo di fondamento” in quanto controparte non chiarisce quale “sia la norma che prevede nel caso di pensione di vecchiaia liquidata a 71 anni, la sostituzione della pensione medesima all'assegno sociale in precedenza in godimento”. Osserva che, al contrario, “il persistere del diritto dell'assegno sociale, in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia, si” risolve “nella disciplina generale del cumulo dell'assegno sociale con gli altri redditi, posta dall'art. 3 comma 6 l. 335/1995”. Richiama, inoltre, l'art. 24 d.l. n.201/2011, che prevede una particolare ipotesi di liquidazione della pensione di vecchiaia in favore di coloro che hanno 71 anni di età e, tuttavia, osserva che “l'appellante NON era in regime di contributivo puro, avendo contribuzione
Pag.3 antecedente al 1995 (vedasi estratto contributivo di cui si chiede l'ammissione come documento nuovo indispensabile ai fini della decisione a fronte della deduzione di fatti nuovi in appello]”; che, in ogni caso, per “come risulta dalla domanda e dalla liquidazione, che si producono e di cui si chiede l'ammissione, l'appellante ha chiesto la pensione nel 2018 ma l'ha ottenuta con decorrenza dal 2013, sia giuridica che economica, e cioè dal raggiungimento dei 67 anni di età”. Che, pur “dopo la liquidazione della pensione di vecchiaia, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l' ha riconosciuto e riconosce il diritto all'assegno sociale, ovviamente in misura CP_1 ridotta proporzionalmente al reddito costituito dalla pensione”; che, infatti, per “come emerge dalla liquidazione a debito 8.9.2022 che è oggetto del presente giudizio, non vi è alcuna revoca o azzeramento della prestazione per gli anni 2013/2018, in quanto la liquidazione riguarda solo e soltanto gli anni 2019 e 2020, e dispone per il 2019 una riduzione dell'assegno sociale e della sua maggiorazione”. Sostiene, in altri termini, l'infondatezza del motivo di appello, soggiungendo che
“ove … la questione concreta avesse riguardato la compatibilità/cumulabilità tra pensione di vecchiaia e assegno sociale, la chiesta riforma della sentenza di primo grado apparirebbe ancor meno sostenibile posto che in ipotesi di contemporanea percezione di due prestazioni tra di loro non cumulabili, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Cass. Lav. 2693/20241), è esclusa la sussistenza e rilevanza dell'affidamento e si applica invece l'art. 2033 c.c. e dunque la piena ripetibilità dell'indebito oggettivo”. Quanto al secondo motivo, deduce che “l'appellante ha ritenuto che l'indebito non possa essere considerato conseguenza della omessa comunicazione dei redditi del coniuge in quanto tale circostanza, in ragione della tardiva costituzione dell'Istituto e dell'inammissibilità dei documenti da esso prodotti, sarebbe rimasta priva di prova”. Richiama, sul punto, “quella parte della sentenza di primo grado” in cui il primo Giudice ha evocato la “Cass. Lav. 2739/2016 in ordine al riparto dell'onere della prova nel giudizio di accertamento negativo dell'indebito”. Soggiunge che “sull'onere della prova pare altresì utile richiamare Cass. Lav. 4319/2022 nonché la sentenza di questa ill.ma Corte d'Appello n. 580/2024”, ed evidenzia che “controparte non ha dimostrato che l'assegno sociale fosse effettivamente dovuto nella misura ad esso in concreto corrisposta” né dimostrato “di avere assolto quegli obblighi di comunicazione e collaborazione che sono il presupposto da un lato per la sussistenza di un affidamento tutelabile, dall'altro della conoscibilità dei redditi propri e del coniuge”. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Il primo motivo di appello è infondato. Premesso che nel corpo del ricorso di primo grado l' non aveva dedotto Pt_1
l'incompatibilità tra il godimento dell'assegno sociale e la pensione di vecchiaia conseguita all'età di 71 anni, rileva la Corte che la doglianza in esame non è, anzitutto, correlata – per come ampiamente dedotto dall' in memoria – da alcun riferimento normativo CP_1 idonea a sorreggerla.
Pag.4 Tanto più ove si consideri che, per come è pacifico, la pensione di vecchiaia in questione venne liquidata sì nel 2018 ma con decorrenza dall'anno 2013 e, quindi, quando l' (classe 1946) aveva 67 anni. Pt_1
Non solo. Qualora, in effetti, si accedesse alla tesi dell'appellante (ossia che pensione di vecchiaia e assegno sociale sono due prestazioni tra loro incompatibili), dovrebbe concludersi per la piena sussistenza dell'indebito oggetto di causa e per la conseguente legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' non potendosi ritenere CP_1 sussistente, in radice, qualsivoglia affidamento.
Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto non si confronta minimamente con la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale - lungi dall'utilizzare i documenti non ammessi in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell' e dopo aver CP_1 evidenziato che “a fronte della contestazione dell' che ha comportato la rideterminazione CP_1 dell'assegno, parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a dimostrare la sussistenza/permanenza del requisito economico necessario al riconoscimento della prestazione assistenziale” – ha applicato il diverso principio secondo cui “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016)” ed ha quindi, affermato che era “onere del ricorrente allegare e provare di essere in possesso di tutti i requisiti (specie di natura reddituale) previsti dalla legge per accedere all'erogazione della suddetta provvidenza di natura assistenziale (assegno sociale) nel suddetto periodo”. Ad ogni evidenza, dunque, il motivo di appello in esame è inammissibile perchè non si confronta con (e non censura la) motivazione (in punto di onere probatorio) della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui l' non Pt_1 condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza.
In ogni caso, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, il motivo in esame, per come formulato ed entro i limiti di quanto devoluto in questa sede, è anche infondato nel merito. Per come già osservato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr. sent. n.580/2024), in punto di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale/assistenziale, trova applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, secondo cui: "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto
Pag.5 corrisposto, è a suo esclusivo carico" (nello stesso senso più recentemente Cassazione, sezione lavoro, 10.6.2019 n.15550 – anche Cass. n.26231/2018). Tale principio (ribadito dagli stessi Giudici di legittimità con sentenza n.4319/2022)
“trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”. Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi soggetto che invochi la concessione (o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede amministrativa per giustificare il provvedimento di recupero delle CP_2 somme a titolo di indebito. Era, in definitiva, onere dell' dimostrare i fatti costitutivi del diritto. Pt_1
Talchè, a fronte della granitica contestazione dell' e in mancanza di CP_1 qualsivoglia allegazione e prova circa la sussistenza del diritto (parte appellante, infatti, non ha allegato in ricorso la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'assegno sociale, non ha dedotto il possesso e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ne gli anni di riferimento e non ha neanche indicato quale fosse la composizione e il reddito del proprio nucleo familiare), non è dato comprendersi sulla scorta di quali concreti elementi questa Corte possa giungere alla conclusione auspicata con la domanda spiegata. Avendo, dunque, il primo Giudice fatto corretta applicazione dei principi or ora richiamati, con percorso motivazionale che non è stato minimamente scalfito dal gravame, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Ai sensi dell'art.152 c.p.c. deve dichiararsi che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.741/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala. Ai sensi dell'art.152 c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 10 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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