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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 156 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 16/12/2024
da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alberto Sommaio in forza di mandato del 9/12/2024 trasmesso per via telematica,
unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.13/2024 del Tribunale
di Pordenone - rimborso spese difensive e di viaggio.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/4/2025.
Conclusioni Per l'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello propo-
sto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata, nel merito:
accertato il diritto del sig. , già dipendente di ad ottenere Pt_1 Controparte_1
il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento n.
13533/2011 e 2728/2012 R.G.N.R. conclusosi con la sentenza del Tribunale di Vene-
zia n. 530/18, condannarsi , in Controparte_2
persona del direttore regionale pro tempore, con sede in Venezia-Marghera, Via G.
De Marchi n. 16, a corrispondere al sig. la somma di € 60.985,38 o Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, che venisse ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo. Sempre nel merito: condannarsi
, in persona del direttore regio- Controparte_2
nale pro tempore, con sede in Venezia-Marghera, Via G. De Marchi n. 16, a corri-
spondere al sig. la somma di € 3.695,80, a titolo di rimborso dei mag- Parte_1
giori costi di trasporto nel periodo di distaccamento, maggiorati degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo. In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ex art 93 c.p.c.
Per l'appellato: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione, - rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
- in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliere l'eccezione di compensazione già formulata in primo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 25/1/2023 il sig. , premesso di essere stato Parte_1
dipendente dell' dal 1979 fino al pensionamento, esponeva che Controparte_1
nel 2011 era rimasto coinvolto in un procedimento penale avviato a seguito di una denuncia-querela presentata da e conclusosi solo nel 2018 con la sua CP_3
assoluzione per l'insussistenza dei fatti a lui addebitati;
che già nel corso delle inda-
gini preliminari aveva subito un procedimento disciplinare ed uno per responsabilità
erariale ed era anche stato distaccato dalla sua sede di lavoro di Portogruaro prima
Pag.2 all'ufficio provinciale di Verona e poi, grazie alla conciliazione raggiunta in sede giu-
diziale, a quello di Padova;
che il suo coinvolgimento nella vicenda penale era deriva-
to dall'espletamento delle funzioni pubbliche cui era addetto e cioè l'emissione dei codici fiscali;
che per difendersi in sede penale aveva maturato un debito nei confronti del suo legale di complessivi Euro 60.985,38, quantificato sulla base delle tariffe pro-
fessionali vigenti all'epoca e tenendo conto della notevole complessità delle questioni trattate;
che la sua richiesta all' di ottenere il rimborso della sud- Controparte_1
detta spesa ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.l.67/1997 non aveva avuto esito;
che il suo caso era soggetto alla citata norma poichè l'esercizio della funzione pubblica ave-
va costituito il nucleo dei fatti per cui era stato sottoposto a giudizio penale, peraltro a causa di una falla nel funzionamento del sistema di rilascio dei codici fiscali;
che,
oltre alle spese di difesa penale, era suo diritto ottenere anche il rimborso delle mag-
giori spese di trasporto sostenute per recarsi a prestare servizio prima a Verona e poi a Padova, nel periodo da 17 novembre 2011 all'1 maggio 2013, spese quantificabili in complessivi Euro 3.695,00.
Si costituiva in giudizio l convenuta replicando che il sig. era CP_1 Pt_1
stato indagato a causa dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico;
che la vi-
cenda aveva avuto risalto sulla stampa e per questo il sig. era stato destinato Pt_1
alla Direzione Provinciale di Verona;
che l'impugnazione del trasferimento si era con-
clusa con un accordo conciliativo, nell'ambito del quale il sig. aveva accettato Pt_1
di essere assegnato alla Direzione Provinciale di Padova, ove aveva preso servizio il
15/3/2012; che successivamente il sig. era stato collocato in congedo retri- Pt_1
buito ai sensi dell'art.42 del d.lgs. 151/2001 per due anni a decorrere dal 2/5/2013;
che però, essendo stato rinviato a giudizio, il sig. era stato sospeso dal servizio Pt_1
e dalla retribuzione a decorrere dal 6/3/2014, sospensione confermata in sede giudi-
ziale; che dopo la pronuncia che aveva assolto il sig. era cessata la sospen- Pt_1
sione cautelare e dal 12/3/2018 aveva ripreso effetto l'originario congedo, protrattosi fino al 7/5/2019; che dal giorno successivo il sig. aveva ripreso servizio a Pt_1
Portogruaro fino al suo pensionamento;
che dopo l'assoluzione era stato riavviato il
Pag.3 procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione dell'addebito; che ancora durante il procedimento penale la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il aveva ritenuto il sig. responsabile della violazione dei suoi obblighi CP_2 Pt_1
di servizio condannandolo al risarcimento del danno da lui causato, danno quantifica-
to in Euro 31.655,00 e poi ridotto in appello ad Euro 18.327,50 oltre accessori;
e che quest'ultima decisione, essendo stato respinto il ricorso per revocazione, era divenuta definitiva.
Ciò premesso in fatto l' deduceva che il sig. era Controparte_1 Pt_1
stato rinviato a giudizio per fatti che non corrispondevano ad un'attività istituzionale dell' che l'assoluzione del lavoratore non aveva fatto venire meno il conflitto CP_1
di interessi ovvero il contrasto fra la sua condotta e la prestazione dovuta, tanto che il Giudice contabile lo aveva ritenuto responsabile sul piano erariale e l'aveva condan-
nato al risarcimento del danno, con decisione ormai passata in giudicato;
che di con-
seguenza il sig. non aveva diritto al rimborso delle spese di difesa nel giudizio Pt_1
penale; che peraltro l'art.18 del d.l. 67/1997 presuppone, come condizione del rimbor-
so, che il lavoratore abbia effettivamente pagato le spese legali, cosa che il sig. Pt_1
non aveva provato di aver fatto;
che infatti l'unica quietanza prodotta dal ricorrente riguardava altri procedimenti diverso da quello penale;
che la difesa penale del sig.
non poteva aver comportato tutte le attività descritte nelle parcelle dimesse, Pt_1
di cui peraltro contestava la corrispondenza alle tariffe vigenti;
e infine che il sig.
[...]
aveva agito in modo da impedire la richiesta del necessario parere di congruità Pt_2
dell'Avvocatura dello Stato, non avendo trasmesso le fatture e copia degli atti proces-
suali.
Quanto alle spese di viaggio l' eccepiva che l'accordo Controparte_1
conciliativo del 13/3/2012 non attribuiva al sig. il diritto al rimborso, ma con- Pt_1
teneva solo la volontà unilaterale del lavoratore di pretendere tale diritto;
che la conciliazione aveva reso legittima la mobilità del lavoratore presso l'Ufficio di Pado-
va ed escluso ogni pretesa risarcitoria a ciò connessa;
e che comunque la somma pretesa era stata determinata in misura incongrua.
Pag.4 L' convenuta eccepiva infine la compensazione tra il preteso, e conte- CP_1
stato, credito del sig. e il suo credito nei confronti del lavoratore derivante Pt_1
dalla condanna di quest'ultimo in sede contabile.
Con sentenza emessa il 25/1/2024 il Tribunale di Pordenone respingeva le do-
mande proposte dal sig. osservando che il caso concreto non rientrava nella Pt_1
previsione dell'art.18 comma 1 del d.l. 67/1997 poichè i comportamenti per cui il la-
voratore era stato tratto a giudizio penale non costituivano un'attività istituzionale propria dell'Agenzia datrice di lavoro, trattandosi invece di condotte non conformi alle disposizioni cui avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio delle sue funzioni, come riconosciuto dal Giudice contabile;
che il conflitto di interessi non era venuto meno per effetto dell'assoluzione del lavoratore nel giudizio penale;
che il sig. aveva Pt_1
reso impossibile la richiesta del necessario parere dell'Avvocatura dello Stato;
che nell'accordo conciliativo stipulato dalle parti non era stato convenuto il diritto del lavoratore al rimborso delle maggiori spese di viaggio, essendosi solo il sig. Pt_1
riservato unilateralmente di agire per far valere tale diritto;
che l'assoluzione in sede penale non comportava automaticamente l'illegittimità del distacco del sig. Pt_1
prima a Verona e poi a Padova;
che mancava altresì la prova documentale dell'acqui-
sto di biglietti e abbonamento ferroviari e tramviari, non essendo a ciò sufficienti i testi escussi.
1. Con il primo motivo di impugnazione il sig. censura la sentenza del Pt_1
Tribunale di Pordenone sostenendo, in diritto, che il Giudice ha adottato un'in-
terpretazione eccessivamente restrittiva dell'art.18 del d.l. 67/1997, così da rendere la norma praticamente inapplicabile e comunque contraria alla sua fi-
nalità di tutelare i pubblici dipendenti ingiustamente coinvolti in procedimenti penali legati all'esercizio delle loro funzioni;
e, in fatto, che nel suo caso vi era identità (o comunque stretta connessione causale) tra gli illeciti a lui conte-
stati in sede penale (consistenti in sostanza nell'aver consapevolmente emesso dei codici fiscali sulla base di documenti falsi) e le mansioni cui era adibito e
Pag.5 cioè appunto l'emissione dei codici fiscali.
1.1. Sul piano giuridico si deve ricordare che da tempo, e con orientamento conso-
lidato, la Corte di Cassazione interpreta l'art.18 del d.l. 67/1997 nel senso che
"l'amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipenden-
te imputato in un procedimento penale sempreché sussista un interesse spe-
cifico dell'amministrazione al riguardo e tale interesse deve individuarsi
qualora sussista imputabilità dell'attività che costituisce l'oggetto dell'im-
putazione all'amministrazione e una diretta connessione dell'attività stessa
con i fini della pubblica amministrazione" (così, in motivazione, Sez. 1, Sen-
tenza n. 24480 del 30/10/2013); di conseguenza "ai fini del rimborso richie-
sto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non
configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio
che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi par-
te civile" mentre non basta, ai fini del diritto al rimborso, la sola assoluzione anche con formula piena (così sempre in motivazione Sez.1, Ordinanza n.
2475 del 29/01/2019; nello stesso senso delle pronunce appena citate anche
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2366 del 05/02/2016; Sez. L, Sentenza n. 28597 del
08/11/2018; Sez. L, Ordinanza n. 5980 del 23/02/2022; Sez.L, Ordinanza
n.13351 del 28/04/2022).
In sintesi l'Amministrazione datrice di lavoro può rimborsare al suo dipenden-
te le spese sostenute per difendersi in un giudizio penale quando l'imputazione costituisca un rischio insito nello svolgimento (diligente) delle mansioni pro-
prie del lavoratore (e quindi sia per lui inevitabile e necessario perchè conse-
guente all'adempimento di un dovere) ovvero quando vi sia un interesse del-
l'Ente datore di lavoro a far accertare la legittimità della condotta oggetto di imputazione penale in quanto costituente esercizio di una funzione istituzio-
nale e compiuta per un fine pubblico.
1.2. In concreto il sig. non è stato imputato del semplice fatto di aver emes- Pt_1
so dei codici fiscali sulla base di documenti risultati poi falsi, ma di una con-
Pag.6 dotta molto più complessa e articolata e cioè è stato tratto a giudizio con l'ac-
cusa di essersi associato con altri per commettere dei reati di truffa ai danni di e di avere a questo scopo abusato della sua funzione, facendo CP_3
confluire alla sua postazione di lavoro i complici, attestando falsamente di aver identificato la persona presentatasi allo sportello (in modo da nasconder-
ne la reale identità) e infine rilasciando a questi soggetti, apparentemente inca-
ricati di farne richiesta per conto di altri, dei codici fiscali relativi a persone in realtà inesistenti.
1.2.1. Appare evidente che entrare a far parte di un'associazione per delinquere fina-
lizzata a compiere delle truffe e porre in essere, come strumenti per realizzare questo risultato, dei reati di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico non è, per un dipendente pubblico, un'attività riconducibile alle sue funzioni istituzionali e agli interessi dell'Ente datore di lavoro.
Il caso oggetto di esame è, del resto, analogo a quelli di cui si è occupata la giurisprudenza di legittimità escludendo che avesse diritto al rimborso delle spese di difesa, pur in presenza di un'assoluzione in sede penale, il coordi-
natore amministrativo di un Istituto scolastico accusato di essersi appropriato delle energie lavorative di alcuni collaboratori destinandoli ad effettuare, du-
rante l'orario di servizio, il trasloco dei mobili della sua abitazione e di aver falsificato allo scopo i registri di presenza (Cass. 24480/2013); il dipendente accusato di aver alterato dei dati allo scopo di rappresentare falsamente circo-
stanze incidenti sull'entità della retribuzione dovutagli (Cass. 2366/2016); il lavoratore accusato di aver timbrato il cartellino marcatempo di un altro di-
pendente (Cass. 20561/2018); il lavoratore, funzionario dell'Ufficio passapor-
ti di una Questura, accusato di peculato e ricettazione di valori bollati (Cass.
28597/2018); il lavoratore accusato di corruzione (Cass. 2475/2019); il la-
voratore accusato dei reati di abuso d'ufficio e falso per aver avviato al lavoro dei braccianti agricoli che non ne avevano diritto, al fine di ottenere in cambio il loro voto alle elezioni comunali (Cass.5980/2022); il lavoratore accusato
Pag.7 dei reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e sostituzione di persona per avere chiesto ad alcuni colleghi di provvedere all'inserimento nell'apposi-
to lettore del suo cartellino marcatempo (Cass.13351/2022).
Riassumendo, si tratta di casi nei quali - come in quello di cui si discute - l'e-
sercizio della funzione pubblica ha costituito la mera occasione dei comporta-
menti imputati al lavoratore, o lo strumento da lui utilizzato (abusivamente)
per compiere degli illeciti, e non la causa della condotta oggetto dell'accusa penale.
1.3. La decisione del Giudice di primo grado va pertanto condivisa, sia nella parte riguardante l'interpretazione dell'art.18 del d.l. 67/1997, sia nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie concreta non fosse riconducibile a quella astratta prevista dalla citata norma.
2. Con il secondo motivo di appello il sig. censura la sentenza del Tribu- Pt_1
nale di Pordenone affermando che erroneamente il Giudice ha ritenuto che egli avesse agito in modo da impedire all'Amministrazione di chiedere il pare-
re di congruità dell'Avvocatura dello Stato.
2.1. Sul punto si deve tenere presente che l'art.18 del d.l. 67/1997 prevede un'ipo-
tesi di rimborso: è quindi necessario, affinchè sorga il diritto, che il lavoratore sostenga effettivamente la spesa e documenti (prima all'Amministrazione e poi in giudizio) di avere fatto ciò1.
In concreto il sig. non ha dimostrato di aver corrisposto al suo difenso- Pt_1
re i compensi di cui ha chiesto la rifusione: a questo scopo non bastano infatti le parcelle prodotte in giudizio (che evidentemente non documentano un pa-
gamento già avvenuto), mentre l'unica fattura di cui vi è copia in atti non ri-
Pag.8 guarda il procedimento penale ma altre controversie estranee alla materia del contendere (e più precisamente i procedimenti RG 72/2012 e 1085/2014 del
Tribunale di Venezia, il procedimento disciplinare avanti alla Commissione
regionale dell'Agenzia delle Entrate, e i procedimenti RG 29710, 49721 e
57374 della Corte dei Conti).
2.2. La prova del pagamento costituisce un presupposto essenziale della valutazio-
ne dell'Avvocatura dello Stato (in questo senso Cassazione Sez.1, Sentenza n.
24480 del 2013): è quindi vero che il sig. , non avendo fornito all'Am- Pt_1
ministrazione la prova dell'avvenuto pagamento, ha impedito l'acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato.
2.3. La pretesa azionata dal sig. risulta perciò inaccoglibile per una duplice Pt_1
ragione: innanzitutto perchè manca la prova dell'esborso di cui si chiede la ri-
fusione; e in secondo luogo perchè, a causa di questa mancanza, l'Avvocatura
dello Stato non ha potuto esprimere il suo parere (che costituisce un presuppo-
sto indispensabile del diritto al rimborso: così di recente Cassazione Sez.L,
Ordinanza n.21167 del 29/0/2024; nello stesso senso Sez. U, Sentenza n.
13861 del 06/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 1418 del 23/01/2007).
3. Con il terzo motivo di impugnazione il sig. afferma che il Tribunale Pt_1
di Pordenone ha erroneamente interpretato il verbale di conciliazione giudi-
ziale del 13/3/2012, nel quale era contenuto il riconoscimento del suo diritto a ripetere le maggiori spese sostenute per raggiungere le sedi di Verona e di
Padova.
3.1. La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
3.1.1. Nel punto 3) del verbale di transazione così testualmente si legge: "Il dipen-
dente si riserva di chiedere la ripetizione delle spese dallo stesso sostenute
per raggiungere il posto di lavoro a Padova ove lo stesso risultasse totalmen-
te estraneo ai fatti disciplinarmente e penalmente rilevanti".
Come appare evidente non si tratta di un accordo sull'esistenza del diritto del
Pag.9 sig. ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, ma solo una dichia- Pt_1
razione unilaterale del lavoratore (accettata dalla controparte) avente ad og-
getto la riserva del lavoratore stesso di pretendere in futuro tale rimborso.
3.1.2. Il successivo punto 4) del medesimo verbale contiene la rinuncia da parte del sig. all'azione e alla domanda proposta in giudizio, compreso il risarci- Pt_1
mento di qualsiasi danno riconducibile al provvedimento di distacco ed esclu-
so invece "il diritto di ripetere le maggiori spese dallo stesso sostenute per
raggiungere il posto di lavoro ove lo stesso risultasse totalmente estraneo alla
responsabilità disciplinare e penale".
Ancora una volta quindi l'accordo non riguarda (e non accerta nè costituisce)
il diritto al rimborso, ma si limita a definire l'ambito della rinuncia del lavora-
tore alle sue pretese risarcitorie: le parti cioè hanno concordato sul fatto che da tale rinuncia doveva ritenersi esclusa la riserva già formulata nella clausola
3) riguardo alla ripetizione delle spese di viaggio.
3.2. Ciò significa che il sig. - una volta assolto sia in sede penale che disci- Pt_1
plinare - avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'illegittimità del suo distacco prima a Verona e poi a Padova come presupposto del diritto di ottenere, a ti-
tolo di risarcimento del danno, il rimborso delle maggiori spese sostenute per recarsi a lavorare nelle citate sedi (invece che in quella originaria di Porto-
gruaro).
3.2.1. A questo scopo il sig. non ha però formulato, nell'atto di appello, alcu- Pt_1
na specifica allegazione: per questa parte l'impugnazione è quindi inammissi-
bile, prima ancora che infondata, a causa della violazione dell'art.434 c.p.c.
3.2.2. A ciò si deve aggiungere che, in ogni caso, mancherebbe la prova dell'entità
del preteso danno: i testi esaminati in primo grado non hanno infatti fornito alcun dato preciso riguardo ai costi sostenuti dal sig. per recarsi dalla Pt_1
sua residenza fino a Verona ed a Padova nè l'appellante ha prodotto qualche documento (come ad esempio i biglietti o gli abbonamenti del treno e dell'au-
tobus o almeno i listini dei prezzi relativi alle tratte da lui percorse) idoneo a
Pag.10 quantificare la sua pretesa.
Nè si può fare ricorso all'equità: sia l'art.432 c.p.c. che l'art.1226 c.c. presup-
pongono infatti l'impossibilità di determinare la somma dovuta e questa con-
dizione evidentemente non sussiste nel caso concreto (non essendo tale il fatto che il lavoratore non abbia conservato i titoli di viaggio attestanti le spese so-
stenute).
4. L'appello proposto dal sig. va quindi integralmente respinto. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pordenone n. 13/2024 di data 25/1/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del grado, Controparte_1
liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 13/2/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsa- bilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, non è sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e che sia stata accertata l'assenza di responsabilità, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 5980 del 23/02/2022).