Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall'attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) dall'arco di tempo della captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il tribunale del riesame ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto che il parlamentare era stato iscritto nel registro degli indagati sin dall'inizio delle indagini preliminari che avevano ad oggetto proprio i rapporti tra questi e gli interlocutori intercettati.)
Commentari • 3
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FATTI DI CAUSA Con atti del 12 e 13 giugno 2019, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, premesso l'avvio del procedimento disciplinare per capi d'incolpazione riconducibili agli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1; 2, comma 1, lett. d); 1 e 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha chiesto la sospensione facoltativa dell'incolpato Dott. L.P., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio. Analoga richiesta è stata inoltrata il successivo giorno 18 dal Ministro della giustizia. Al Dott. P. è stato contestato, al capo 1), di aver tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2017, n. 34552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34552 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
34552-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 787 Francesco Ippolito Presidente - Maurizio Gianesini CC - 05/04/2017 R.G.N. 4751/2017 EA Tronci Alessandra Bassi IO D'Arcangelo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN nel procedimento nei confronti di: MA QU, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere IO D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentiti difensori, avv. Leonardo Palombi e Filippo Dinacci, che hanno concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di IN ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 19 dicembre 2016 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha annullato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta, in data 2 novembre 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di IN, tra gli altri, nei confronti di QU MA. Essendo, tuttavia, il MA un membro della Camera dei Deputati, la esecuzione di tale ordinanza cautelare era rimasta sospesa in attesa della autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003. 2. Secondo la impostazione accusatoria accolta nel titolo cautelare genetico, nell'arco temporale ricompreso tra il 2012 ed il 2014, avrebbero operato nell'ambito del Comune di IN tre distinte associazioni a delinquere. La prima, contestata al capo A), composta da funzionari comunali (tra i quali figuravano VE ON, OL DE, RI RO ed LF IL) e da numerosi imprenditori (EA ZI, AN ZI, IO Di GI, IO ONco e QU MA), sarebbe stata finalizzata alla commissione di plurimi delitti di falso ideologico, turbativa d'asta ed abuso di ufficio ed avrebbe operato mediante il sistematico affidamento diretto di lavori pubblici, senza procedere al previo esperimento delle prescritte procedure ad evidenza pubblica;
tale obiettivo sarebbe stato perseguito mediante operazioni di artificioso frazionamento dell'importo stabilito per ciascun contratto di appalto e la falsa attestazione di condizioni di urgenza, in realtà inesistenti, dei lavori. La seconda associazione a delinquere, delineata al capo G), sarebbe stata finalizzata alla commissione di plurimi delitti di abuso di ufficio, di falso documentale e di turbata libertà degli incanti, al fine di procurare ingiustificati vantaggi di tipo patrimoniale alla società IN LC, presieduta all'epoca dal MA. Tale sodalizio avrebbe visto quali partecipi QU MA e LA CH, nella qualità di soci del IN LC, il sindaco Giovanni Di OR ed i funzionari comunali VE ON, Elena Lusena e OL DE, quali responsabili degli atti gestionali che avrebbero determinato il conseguimento effettivi di tali vantaggi. La terza associazione a delinquere, descritta al capo I), costituita dagli indagati Di OR, Di BB, ON, DI, LE, IC e LV, da ultimo, sarebbe stata finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, mediante il mutamento dei criteri di calcolo della volumetria massima edificabile in relazione a sei piani particolareggiati, ritenuti illegittimi in quanto derogatori al piano regolatore vigente. 2 Venivano, inoltre, formulate nei confronti degli indagati ulteriori imputazioni provvisorie per numerosi reati fine, costituenti, secondo la prospettazione accusatoria, lo sviluppo naturale della operatività dei predetti sodalizi criminosi. In tale contesto a QU MA veniva contestata la partecipazione alla associazione a delinquere di cui al capo A) ed i delitti fine di cui al capo F) e, segnatamente, plurimi episodi di abuso d'ufficio e di turbata libertà degli incanti commessi in concorso con LF IL, VE ON e OL DE, la associazione a delinquere di cui al capo G) ed un episodio di estorsione commesso ai danni del DE contestato al capo H).
3. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma annullava l'ordinanza impugnata, rilevando la carenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai delitti contestati ai capi A) ed F) e delle esigenze cautelari con riferimento ai delitti di cui ai capi G) ed H), previa derubricazione di quest'ultimo in estorsione. Rilevava il Tribunale, con riferimento al delitto di associazione a delinquere contestato al capo A), che le irregolarità ravvisate dal consulente della pubblica accusa, pur essendo rilevanti sotto vari profili attinenti alla responsabilità amministrativa e contabile, risultavano strutturalmente inidonee a fondare la contestazione della violazione delle disposizioni in materia di scelta del o alla contraente, attenendo alle modalità di redazione della contabilità posteriorità delle delibere di affidamento rispetto a lavori già eseguiti. La dedotta violazione di norme di settore in materia di appalti e concessioni pubbliche, pertanto, risultava in larga parte inconferente, in quanto le singole procedure di gara, nella stragrande maggioranza dei casi, non presentavano alcuna irregolarità formale o sostanziale. Erano, inoltre, insussistenti i delitti di turbata libertà degli incanti e di abuso d'ufficio contestati al capo F), in quanto il IN LC non era un soggetto tenuto per legge all'osservanza del codice degli appalti. Con riferimento alla associazione a delinquere contestata al capo G), il compendio probatorio raccolto dal Pubblico Ministero aveva, invece, disvelato come l'apparato amministrativo del Comune di IN fosse stato stabilmente asservito al perseguimento delle finalità del IN LC (e, segnatamente, in occasione del rifacimento del manto erboso del campo Ex Fulgorcavi, dell'ampliamento della capienza e del collaudo delle tribune dello stadio Francioni) per effetto della costante opera di pressione posta in essere dal MA sulla amministrazione comunale. Le delibere in favore del IN LC erano, pertanto, espressione di una gestione prettamente politica della spesa ed esprimevano uno sviamento 3 dell'esercizio della funzione in favore di interessi privati. Il Comune, in particolare, aveva assunto il pagamento di oneri di manutenzione che avrebbero dovuto gravare sulla società di calcio, mantenendo al contempo una continua inerzia in ordine all'inadempimento da parte del IN LC dei propri obblighi di versamento dei canoni di concessione. Il MA, inoltre, aveva "pilotato" la plateale contestazione della tifoseria contro il Sindaco De OR alla presentazione della squadra per la stagione agonistica 2014-2015. Nella valutazione del Tribunale del riesame sussisteva la gravità indiziaria anche con riferimento al delitto di concussione contestato al capo H), in ragione della natura minatoria delle espressioni proferite dal MA ai danni del DE, ma tale delitto, stante la assenza di un "abuso di qualità" posto in essere dall'indagato, doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 629 cod. pen. Nella ordinanza impugnata, con riferimento a tale delitto, si dichiarava anche la inutilizzabilità delle intercettazioni nelle quali era intervenuto il MA come interlocutore, sei delle quali erano riprodotte nel testo della ordinanza applicativa, anche ove avvenute su utenze riconducibili a soggetti terzi. La lettura dei decreti autorizzatori delle intercettazioni evidenziava, infatti, secondo il canone della c.d. direzione dell'atto di indagine, come le captazioni fossero state originariamente rivolte ad accertare condotte criminose dei vertici del IN LC e, quindi, del MA, che ne era il Presidente;
erano, pertanto, intercettazioni aventi natura indiretta e non casuale, non precedute, tuttavia, da alcuna autorizzazione da parte della Camera d'appartenenza Per i delitti contestati ai capi G) ed H), tuttavia, il Tribunale del riesame di Roma riteneva insussistenti le esigenze cautelari nei confronti del MA, in quanto il sodalizio criminoso contestato al capo G), essendo strutturalmente collegato con la precedente amministrazione comunale, non era più operativo, quanto meno dalla cessazione della carica di sindaco del Di OR e dell'avvenuto insediamento di altra amministrazione locale. Il pericolo di recidiva era, pertanto, divenuto privo di concretezza ed attualità nei confronti del MA in ragione del notevole lasso di tempo trascorso e della dismissione dai pregressi incarichi degli associati. Il MA aveva, peraltro, anche ceduto in data 27 dicembre 2016 le quote azionarie dell'U.S. IN LC S.r.l. a terzi estranei alle vicende criminose di cui si controverte. Il pericolo di inquinamento probatorio era, parimenti, ritenuto insussistente, stante la già intervenuta cristallizzazione di tutti gli elementi probatori.
4. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di IN ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme penali e di altre norme giuridiche: in ordine al capo A), nella parte in cui il Tribunale del riesame di Roma aveva escluso l'applicabilità alla vicenda in esame delle disposizioni del codice degli appalti, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (affidamento diretto delle commesse pubbliche) in luogo degli artt. 59 e 128 del medesimo testo normativo, nonché, a far data dall'8 giugno 2011, dell'art. 154 del d.P.R. 544/99; solo l'obbligo di programmazione di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (mediante il raggruppamento dei lavori da affidare in uno o più appalti di importo superiore), nonché il ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 154 del d.P.R. 554/59 e 59 del D.Lgs. 16372006 avrebbero, infatti, consentito di scegliere i contraenti attraverso procedure ad evidenza pubblica e di rispettare così i principi di imparzialità e trasparenza regolatori dell'intera attività amministrativa;
-in ordine al capo F), nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva escluso l'applicazione nella vicenda in esame delle norme del codice degli appalti e, segnatamente, dell'art. 32 del D.Lgs. 163/2006; in ordine al capo H), nella parte in cui l'ordinanza aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni poste a fondamento della misura applicata, in quanto le stesse erano state "casuali" e non già "indirette"; in ordine alle esigenze cautelari, nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari;
la condotta contestata al capo H) dimostrava come il MA avrebbe potuto condizionare la testimonianza di soggetti che ricoprivano incarichi istituzionali nel Comune di IN tramite modalità intimidatorie al fine di continuare a conseguire benefici non dovuti. La sistematica reiterazione nel corso degli anni delle condotte illecite confermava, inoltre, la sussistenza del pericolo di recidiva, escludendo profili di episodicità.
5. In data 30 marzo 2012 l'avv. Leonardo Palombi e l'avv. Filippo Dinacci, difensori del MA, hanno depositato una ampia memoria nella quale hanno richiesto il rigetto del ricorso, deducendo la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso: - con riferimento al delitto di cui al capo A), in quanto gli affidamenti da parte del Comune al IN LC S.r.l. non potevano essere assimilati agli altri 144 affidamenti oggetto di indagine, posto che gli stessi erano meri atti esecutivi del contratto di concessione intervenuto tra il Comune e la società sportiva. I 5 lavori di manutenzione, soprattutto se straordinaria, affidati al IN LC non erano, infatti, programmabili e, pertanto, non erano prevedibili. - con riferimento al delitto di cui al capo F), in quanto il IN LC era un mero soggetto privato concessionario di beni pubblici e, pertanto, non poteva essere ritenuto (come, peraltro, confermato anche dal quindicesimo considerando della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) stazione appaltante ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e del decreto di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. n. 207 del 2010; - con riferimento al delitto di cui al capo H), in quanto le captazioni poste in essere sulle utenze telefoniche del MA erano non già casuali, bensì indirette. Il criterio discretivo secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale era, infatti, costituito dalla direzione dell'atto di indagine e nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori delle proroghe delle intercettazioni era precisato come l'oggetto di indagine originario fossero proprio i rapporti tra il MA e l'amministrazione comunale. - con riferimento alle esigenze cautelari, la insussistenza del periculum libertatis, in quanto gli elementi probatori erano ormai cristallizzati e, comunque, il MA non aveva posto in essere alcuna interferenza con le indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO dichiarato1. Il ricorso formulato dal Pubblico Ministero deve essere inammissibile in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano manifestamente infondati.
2. Nel delibare i motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero del Tribunale di IN occorre rilevare, in via preliminare, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, la sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis: Cass. F, n. 47748 dell'11/08/2014, Rv. Contarini;
Cass. 1, sent. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177; Cass. 4, sent. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104).
3. La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito ed, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, invece, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi د حاله materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.
4. Declinando tali consolidati principi nel caso in esame, deve rivelarsi come i vizi motivazionali denunciati dal Pubblico Ministero del Tribunale di IN si rivelino invero insussistenti.
5. Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Roma aveva indebitamente pretermesso le diffuse illegittimità ravvisate nelle delibere del 7 Comune di IN, ignorando gli esiti dell'ampio elaborato del proprio consulente tecnico. Gli autori dei delitti contestati erano, infatti, stati indicati specificamente nelle schede sintetiche allegate alla consulenza tecnica, refluite nelle imputazioni, nelle quali erano precisati, oltre alle norme violate, il preposto all'istruttoria, il dirigente che aveva sottoscritto ciascun atto ritenuto illegittimo ed il beneficiario del provvedimento di affidamento. L'elevatissimo numero di appalti esaminati (oltre 200) aveva, infatti, indotto il Giudice per le indagini preliminari, in sede di adozione dell'ordinanza, a riportare un riepilogo sintetico delle norme violate, mentre dalla lettura della relazione del consulente tecnico e dagli allegati della stessa era possibile evincere dettagliatamente le ragioni giuridiche che avevano supportato la decisione del Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale del riesame aveva, inoltre, travisato l'esame del quadro normativo di riferimento e non aveva compreso che nelle tabelle allegate ai capi di imputazione la indicazione "nulla" doveva essere intesa non già come assenza di illegittimità degli atti esaminati, bensì come "nessun'altra violazione oltre le violazioni indicate nella prima sezione delle singole schede trascritte". Le risultanze delle indagini e, segnatamente, gli accertamenti del consulente tecnico avevano evidenziato come ben 205 appalti fossero stati affidati in assenza di procedura di evidenza pubblica e di questi ben 172 direttamente;
150 affidamenti, inoltre, erano stati disposti, in modo ripetuto ed arbitrario, in favore di un gruppo costituito da solo quattro imprese. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente era, pertanto, stato sistematicamente violato il canone della programmazione, reso obbligatorio dall'art. 128 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e dalle regole basilari di finanza e contabilità pubblica, in quanto il Comune di IN per la esecuzione dei lavori di manutenzione non aveva fatto ricorso né alle forme del contratto c.d aperto di cui all'art. 154 del d.P.R. 554 del 1999, né, dopo l'approvazione del Regolamento Generale con d.P.R. n. 207 del 2010, a quelle dell'accordo quadro di cui all'art 59 del d.lgs. n. 50 del 2016. 6. Tale motivo si rivela, tuttavia, manifestamente infondato e, pertanto, deve essere disatteso. La censura si risolve, infatti, invero in una contestazione dei profili di merito della ordinanza del Tribunale del riesame, operata mediante un sistematico richiamo alla relazione del proprio consulente tecnico, ed è intesa ad ottenere dalla Corte una diversa lettura del compendio probatorio disponibile senza, 8 tuttavia, vulnerare in alcun punto l'impianto logico della motivazione della ordinanza impugnata. Il Pubblico Ministero ricorrente si è, peraltro, limitato ad individuare la disciplina amministrativa applicabile nella specie, attestandosi su una sorta di autoevidenza dell'illegittimità degli atti contestati e prescindendo dalla verifica della sussistenza in concreto degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice invocata. Il delitto di abuso d'ufficio, tuttavia, non si esaurisce nella illegittimità dell'atto amministrativo, ma è integrato dalla doppia ed autonoma ingiustizia, sia della condotta, che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata illegittimità della condotta (Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015, Scassellati, Rv. 262800). Manca, peraltro, una analisi dell'elemento soggettivo che ha sorretto le violazioni di legge individuate e difetta, inoltre, nella prospettazione del Pubblico Ministero, una accurata ricostruzione delle dinamiche relazionali tra pubblici ufficiali e privati sottostanti alla adozione degli atti amministrativi nei quali si sarebbe concretata la violazione di legge. Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, del resto, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale, non può essere inferita dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (ex plurimis: Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, Savini, Rv. 260031).
7. Per analoghe ragioni deve essere disatteso il secondo motivo di ricorso, relativo al delitto contestato al capo F). Con tale motivo il Pubblico Ministero ha censurato la erroneità della interpretazione dei dati normativi di riferimento da parte del Tribunale del Riesame, in quanto il IN LC aveva assunto lo status di stazione appaltante, avendo fatto eseguire lavori su un immobile di proprietà comunale (il campo sportivo) e con contributo dell'ente pubblico (il Comune di IN) in misura superiore al 50%. 9 Anche in tal caso la motivazione del Tribunale del riesame di Roma non pare affetta dai vizi denunciati. La questione dedotta dal Pubblico Ministero ricorrente, infatti, lungi dall'esaurirsi in una questione di stretta interpretazione del dato normativo, postula una ricostruzione della fattispecie concreta che implica preliminari accertamenti di fatto incompatibili con la natura e la funzione del sindacato di legittimità. L'interpretazione del provvedimento amministrativo, in relazione al contesto della disciplina di settore per come ricostruito dal giudice di merito, del resto, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione, ove risulti, come nella specie, adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.
8. Con il quarto motivo di ricorso il Pubblico Ministero ha lamentato la violazione di legge con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni ritenuta dal Tribunale del riesame di Roma, essendo le stesse mere captazioni causali di conversazioni telefoniche cui aveva partecipato il MA. Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile, stante la propria manifesta infondatezza. La Corte Costituzionale ha sancito che dall'ambito di operatività dell'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ma, più propriamente, le intercettazioni “causali” o “fortuite", rispetto alle quali, proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. Sotto questo profilo la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta soddisfatta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina proprio l'autorizzazione preventiva, destinata a trovare applicazione ogni volta che il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi (C. Cost., 24/10/2007, n. 390). In particolare, la occasionalità della captazione deve essere accertata in riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dal tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo;
b) dall'attività criminosa oggetto di indagine;
c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare;
d) dall'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione;
e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (C. Cost., 25/3/2010, n. 114; Sez. F, n. 34244 del 09/09/2010, Lombardi, Rv. 248216). 10 Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Roma ha rilevato, con motivazione logica e coerente, che il MA era stato iscritto nel registro degli indagati sin dall'inizio delle indagini riguardanti l'intera vicenda, in data 16 agosto 2014. Nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori e dalle proroghe delle intercettazioni adottate dal Giudice per le indagini preliminari in data 14 luglio 2014 ed in data 29 luglio 2014 era, inoltre, indicato che l'oggetto di indagine originario fossero proprio i rapporti tra il MA e l'amministrazione comunale. Alla stregua di tali rilievi non può ritenersi illogica la valutazione del Tribunale del riesame secondo la quale, nella concorrenza dei predetti elementi fattuali, le intercettazioni delle conversazioni del MA debbano essere ritenute non già casuali, bensì originariamente mirate, e, pertanto, siano inutilizzabili per violazione dell'art. 68, comma secondo, Cost. nonché dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003. 9. La inammissibilità dei motivi di ricorso relativi ai gravi indizi di colpevolezza esime dalla disamina delle censure rivolte dal Pubblico Ministero avverso la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso formulato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di IN deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/04/2017. Francesco IppoliⒸets IlPresidente Il Consigliere estensore IO D'Arcangelo дохи DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZICONARIO GIVAIZIARIO Piera Esposito 11