Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1920
TAR
Sentenza 11 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello, evidenziando che il verbale della seduta e la comunicazione inviata all'appellante non esponevano le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione di archiviare la segnalazione, rendendo la decisione imperscrutabile e in contrasto con i parametri normativi sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, specificando che l'attività preistruttoria dell'Autorità non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, poiché non finalizzata all'adozione di un provvedimento stricto sensu, ma al massimo all'apertura di un procedimento.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'esame di queste censure, ritenendo che l'annullamento del provvedimento per difetto di motivazione comporti l'obbligo per l'Autorità di riesercitare il proprio potere in modo completo, e che pertanto sia precluso al Collegio pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1920
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1920
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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