Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4266/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Parte_1 C.F._1
Meloni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e (C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Olivieri presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 27/02/2025, di seguito riportate:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 30/04/2017, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari nell'anno 2017, Atto
n.9, parte II, serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori ed avranno la loro residenza presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare in via Siglienti n. 3 a Sassari;
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5) in ogni caso, in difetto di accordo il padre potrà vederle e tenerle con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere le figlie presso di sé dalle ore 12 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino alla sera della domenica;
6) il padre potrà, altresì, tenerle con sé durante le vacanze natalizie per cinque giorni ricomprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, durante le vacanze pasquali per tre giorni e per due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive tra loro;
7) in alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze delle minori siano tutelate al meglio;
8) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie e Parte_1 Persona_1
la somma di € 300,00 ciascuna, per complessivi € 600,00 mensili, entro il cinque Persona_2
di ogni mese al domicilio della somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre Pt_2
il 50 % delle spese straordinarie, da documentare, che si renderanno necessarie secondo i termini e le modalità di cui al protocollo C.N.F. adottato dal Tribunale e con il preventivo accordo tra i genitori;
9) le parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento;
10) dichiarare compensate le spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI (SS) in data 30/04/2017
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 27/02/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
pagina 2 di 3 Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 30/12/2024 dai signori ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in SASSARI (SS)) in data 30 aprile 2017 trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'Anno 2017, Atto 9, Parte 2, Serie A. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 27/02/2025, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 11.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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