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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 77/2024 PU da: (C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
. Dav ll'avv. Stefano Men
[...]
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Regione Giagamanna n. 64 (C.F. e P.I. CP_1
) P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 750.653,91, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio in data 20/3/2006, Per_1 munito di formula esecutiva. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
, ex art. 40, VI e VII comma, CCII. Controparte_2
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari.
pagina 1 di 4 La documentazione versata in atti (cfr. mutuo fondiario in forma esecutiva cui al doc. n. 5) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, in particolare, quanto ad ammontare dei debiti, certamente superiore ad € 500.000, stante l'importo del credito vantato dalla ricorrente. Peraltro, anche dagli ultimi bilanci depositati, sebbene risalenti al 2007-2008, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali quanto ad attivo, ricavi e debiti. In ogni caso, non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 181/2012 RGE del Tribunale di Sassari, dalla quale la ricorrente ha ricavato una somma nettamente inferiore a quella dovuta;
omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese successivamente al 2008. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 4 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Sassari, CP_1
Regione Giagamanna n. 64, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di P.IVA_2 commercio al minuto di autoveicoli e concessionaria per conto della Fiat auto spa;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_2 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25 giugno 2025 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 77/2024 PU da: (C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
. Dav ll'avv. Stefano Men
[...]
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Regione Giagamanna n. 64 (C.F. e P.I. CP_1
) P.IVA_2
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 750.653,91, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio in data 20/3/2006, Per_1 munito di formula esecutiva. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
, ex art. 40, VI e VII comma, CCII. Controparte_2
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari.
pagina 1 di 4 La documentazione versata in atti (cfr. mutuo fondiario in forma esecutiva cui al doc. n. 5) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, in particolare, quanto ad ammontare dei debiti, certamente superiore ad € 500.000, stante l'importo del credito vantato dalla ricorrente. Peraltro, anche dagli ultimi bilanci depositati, sebbene risalenti al 2007-2008, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali quanto ad attivo, ricavi e debiti. In ogni caso, non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 181/2012 RGE del Tribunale di Sassari, dalla quale la ricorrente ha ricavato una somma nettamente inferiore a quella dovuta;
omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese successivamente al 2008. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 4 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Sassari, CP_1
Regione Giagamanna n. 64, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di P.IVA_2 commercio al minuto di autoveicoli e concessionaria per conto della Fiat auto spa;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_2 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25 giugno 2025 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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